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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/11/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2517/2020 R.G.
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.11.1971 ed ivi residente in via Libertà s.n.;
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20.01.1998 e residente in [...]di Iudica via Libertà s.n.;
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_3 C.F._3
e residente in [...];
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_4 C.F._4 ed ivi residente in [...], tutti elettivamente domiciliati in Catania, via
Canfora n. 180, presso lo studio dell'avv. Giovanna Calderaro che li rappresenta e difende giusta procura in atti -opponenti-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il giorno Controparte_1 C.F._5
8.12.1962 e residente a[...], elettivamente domiciliato in
Lentini nel Cortile Tribulato n.14 presso lo studio dell'avv. Antonino Tribulato e dall'avv. Filadelfo Tribulato, giusta procura generale in atti;
-opposto-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato , , Parte_1 Parte_2
e hanno proposto la presente opposizione Parte_3 Parte_4 avverso il decreto ingiuntivo n. 516/2020 del 9.04.2020 emesso dal Tribunale di
Siracusa e iscritto al n. 1229/2020 del ruolo generale, con il quale era stato loro ingiunto, in solido, il pagamento, in favore di della somma Controparte_1 complessiva di euro 40.000,00, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù della scrittura privata rep. 29215, racc. 11853 stipulata in Lentini in data
19.11.2018, a mezzo della quale gli opponenti si sarebbero impegnati a pagare la somma ingiunta dal al fine di ottenere il trasferimento degli immobili CP_1 indicati nella detta scrittura privata. Gli opponenti nei loro scritti difensivi hanno preliminarmente sollevato eccezione di incompetenza per materia e territorio del
Tribunale di Siracusa, in favore della sezione specializzata agraria del Tribunale di
Caltagirone; sempre in via preliminare hanno, altresì, rilevato l'improponibilità della domanda monitoria per il mancato esperimento del procedimento di conciliazione obbligatoria, nonché, la nullità/ annullabilità / inesistenza del decreto ingiuntivo opposto per assenza di procura alle liti.
Nel merito, hanno eccepito la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 633 c.p.c., rilevando, inoltre, l'inadempimento del promittente venditore, la violazione dei principi di correttezza e buonafede e la nullità/annullabilità e illegittimità della scrittura privata prodotta in atti. Infine, , Parte_1
, e hanno istato per la Parte_2 Parte_3 Parte_4 revoca del decreto ingiuntivo opposto con contestuale accertamento dell'inadempimento del e il trasferimento degli immobili e delle p.lle CP_1
148 e 149 del foglio di mappa 87 e p.lla 70 e 72 foglio di mappa 85 a fronte del versamento della somma di € 40.000,00, con fissazione della data per la stipula del contratto definitivo.
pag. 2/4 Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della Controparte_1 proposta opposizione ed il rigetto delle avverse eccezioni confermandosi il decreto ingiuntivo opposto.
Con verbale di udienza del 9 marzo 2021, l'eccezione di incompetenza per materia e per territorio sollevata dagli opponenti veniva rigettata unitamente alla richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto avanzata dal CP_1 concedendosi, infine, alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, del codice di procedura civile per il deposito di memorie istruttorie. Successivamente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. all'udienza del 24.04.2025, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Nelle more dello scadere dei termini assegnati è stato raggiunto un accordo transattivo tra le parti, le quali, pertanto, hanno avanzato istanza al Giudice adito per la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti in causa, intervenuto successivamente rispetto alla data in cui il presente giudizio è stato incardinato a seguito della notifica dell'atto di citazione, ha determinato la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale, non residuando alcun interesse delle parti alla decisione.
Dunque, viene meno il dovere di pronunciarsi sul merito della contesa in favore di una pronuncia conclusiva del giudizio volta a dichiarare cessata la materia del contendere, formula, da intendersi quale venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite, rappresentando quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa pag. 3/4 "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass.
18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010). Tale declaratoria di per sé non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09-04-1997, n. 3075) sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 27-03-1999, n. 2937).
Ciò premesso, attesa la cessazione della materia del contendere, che viene con questa sentenza accertata, considerato, inoltre, che nel caso di specie le parti hanno congiuntamente istato per l'integrale compensazione delle spese di lite, non permanendo, dunque, alcun contrasto sul punto tra le parti si giustifica la pronuncia di compensazione per intero delle spese di lite;
P.Q.M
.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2517/2020, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere disponendo la cancellazione della causa dal ruolo;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Siracusa il 24.11.2025
Il Giudice
Dott. Gianfranco Todaro
pag. 4/4
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2517/2020 R.G.
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.11.1971 ed ivi residente in via Libertà s.n.;
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20.01.1998 e residente in [...]di Iudica via Libertà s.n.;
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_3 C.F._3
e residente in [...];
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_4 C.F._4 ed ivi residente in [...], tutti elettivamente domiciliati in Catania, via
Canfora n. 180, presso lo studio dell'avv. Giovanna Calderaro che li rappresenta e difende giusta procura in atti -opponenti-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il giorno Controparte_1 C.F._5
8.12.1962 e residente a[...], elettivamente domiciliato in
Lentini nel Cortile Tribulato n.14 presso lo studio dell'avv. Antonino Tribulato e dall'avv. Filadelfo Tribulato, giusta procura generale in atti;
-opposto-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato , , Parte_1 Parte_2
e hanno proposto la presente opposizione Parte_3 Parte_4 avverso il decreto ingiuntivo n. 516/2020 del 9.04.2020 emesso dal Tribunale di
Siracusa e iscritto al n. 1229/2020 del ruolo generale, con il quale era stato loro ingiunto, in solido, il pagamento, in favore di della somma Controparte_1 complessiva di euro 40.000,00, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù della scrittura privata rep. 29215, racc. 11853 stipulata in Lentini in data
19.11.2018, a mezzo della quale gli opponenti si sarebbero impegnati a pagare la somma ingiunta dal al fine di ottenere il trasferimento degli immobili CP_1 indicati nella detta scrittura privata. Gli opponenti nei loro scritti difensivi hanno preliminarmente sollevato eccezione di incompetenza per materia e territorio del
Tribunale di Siracusa, in favore della sezione specializzata agraria del Tribunale di
Caltagirone; sempre in via preliminare hanno, altresì, rilevato l'improponibilità della domanda monitoria per il mancato esperimento del procedimento di conciliazione obbligatoria, nonché, la nullità/ annullabilità / inesistenza del decreto ingiuntivo opposto per assenza di procura alle liti.
Nel merito, hanno eccepito la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 633 c.p.c., rilevando, inoltre, l'inadempimento del promittente venditore, la violazione dei principi di correttezza e buonafede e la nullità/annullabilità e illegittimità della scrittura privata prodotta in atti. Infine, , Parte_1
, e hanno istato per la Parte_2 Parte_3 Parte_4 revoca del decreto ingiuntivo opposto con contestuale accertamento dell'inadempimento del e il trasferimento degli immobili e delle p.lle CP_1
148 e 149 del foglio di mappa 87 e p.lla 70 e 72 foglio di mappa 85 a fronte del versamento della somma di € 40.000,00, con fissazione della data per la stipula del contratto definitivo.
pag. 2/4 Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della Controparte_1 proposta opposizione ed il rigetto delle avverse eccezioni confermandosi il decreto ingiuntivo opposto.
Con verbale di udienza del 9 marzo 2021, l'eccezione di incompetenza per materia e per territorio sollevata dagli opponenti veniva rigettata unitamente alla richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto avanzata dal CP_1 concedendosi, infine, alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, del codice di procedura civile per il deposito di memorie istruttorie. Successivamente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. all'udienza del 24.04.2025, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Nelle more dello scadere dei termini assegnati è stato raggiunto un accordo transattivo tra le parti, le quali, pertanto, hanno avanzato istanza al Giudice adito per la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti in causa, intervenuto successivamente rispetto alla data in cui il presente giudizio è stato incardinato a seguito della notifica dell'atto di citazione, ha determinato la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale, non residuando alcun interesse delle parti alla decisione.
Dunque, viene meno il dovere di pronunciarsi sul merito della contesa in favore di una pronuncia conclusiva del giudizio volta a dichiarare cessata la materia del contendere, formula, da intendersi quale venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite, rappresentando quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa pag. 3/4 "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass.
18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010). Tale declaratoria di per sé non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09-04-1997, n. 3075) sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 27-03-1999, n. 2937).
Ciò premesso, attesa la cessazione della materia del contendere, che viene con questa sentenza accertata, considerato, inoltre, che nel caso di specie le parti hanno congiuntamente istato per l'integrale compensazione delle spese di lite, non permanendo, dunque, alcun contrasto sul punto tra le parti si giustifica la pronuncia di compensazione per intero delle spese di lite;
P.Q.M
.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2517/2020, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere disponendo la cancellazione della causa dal ruolo;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Siracusa il 24.11.2025
Il Giudice
Dott. Gianfranco Todaro
pag. 4/4