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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter cpc,
in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2952/2024
tra
, cod. fisc. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
DI IE CO, GA BI e IC TE giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, cod. fisc. rappresentato e difeso dal P.IVA_1
funzionario delegato MUSUMECI LAURA, giusta delega in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 13.7.2024, esponeva di essere docente Parte_1
iscritta nelle GPS con ultima sede di servizio presso l'I.C. Giaracà di Siracusa e di essere stata utilizzata nel corso degli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 dal
[...]
in attività di docenza mediante la stipula di diversi contratti Controparte_1
d'insegnamento a tempo determinato.
Lamentava di non aver percepito la retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili), indennità che – pur essendo prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 –
veniva corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari, che CP_2
avevano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31
agosto o al 30 giugno. Rilevava che, pur avendo svolto supplenze temporanee con oneri e responsabilità non inferiori a quelle dei docenti di ruolo o precari con scadenza al 31
agosto o al 30 giugno, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa - in funzione di
Giudice del Lavoro – il , al fine di Controparte_1
accertare il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti,
prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il negli Controparte_1
aa.ss. 2019/20 e 2020/21 e per l'effetto, sentire condannare il al Controparte_1
pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in € 2.124,30 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
oltre spese e competenze del giudizio, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
II Resisteva il – , deducendo l'insussistenza del CP_2 Controparte_1
credito vantato dall'insegnante, l'erroneità delle somme richieste in relazione ai giorni di servizio effettivamente lavorati e la legittimità dell'operato dell'Amministrazione
convenuta.
Con la proposizione del ricorso, la docente ha agito in giudizio sul presupposto di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo, assunti a tempo indeterminato, ed a quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente ed ha, quindi, richiesto il riconoscimento di tale componente retributiva.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della
valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi
innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per
sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed
educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per
il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità
stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, ha poi disciplinato, nei commi successivi, le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso. Nello specifico, la norma ha stabilito che lo stesso deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per
III quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al
servizio”, precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al
servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per
ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti,
includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del
CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n.
17773/2017); con la conseguenza che tale emolumento rientra nelle “condizioni di
impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei
lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In proposito, va osservato che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, come interpretata dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato. Detta
clausola ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.).
IV Inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. CGUE Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, v. Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
Sul piano nazionale, con la recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte
ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15
marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale
docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui
alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di
ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere
dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo
richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione
del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di
personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nello stesso senso,
più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
Tanto premesso, deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea, abbia reso una prestazione non equivalente a quella del lavoratore sostituito. Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo
V svolto dagli insegnanti, finalità in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito. Di contro, non risultano sussistenti significative differenziazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta esclusa la presenza di differenze nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e poi dall' art. 7 del d.lgs. n. 81/2015, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
In definitiva, come affermato dalla Suprema Corte, deve ritenersi che il compenso accessorio vada attribuito “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna tra gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999. Ne deriva quindi che il successivo richiamo,
contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. D'altronde, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4, tanto più che il chiaro tenore della disposizione stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n.
20015).
La domanda deve pertanto trovare accoglimento e, in merito all'individuazione dell'importo dovuto, si impone una condanna dell'amministrazione convenuta al
VI pagamento, in favore della ricorrente, della retribuzione professionale docenti,
quantificata in base all'art. 25 c. 5 segg. CCNI Comparto Scuola CCNL 31.8.1999, con oneri accessori come per legge, in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato nell'importo di € 2.124,30 (€ 832,26 per 143 giorni lavorativi svolti durante l'anno scolastico 2019/20 ed € 1.292,04 per 222 giorni lavorativi svolti l'anno scolastico 2020/21), indicato in ricorso e come precisato nelle note autorizzate, in quanto congruo in base ai parametri previsti dall'art. 7 comma 3 del CCNL 15.3.2001 e dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 ed alle giornate di lavoro effettivamente prestate.
Le spese di lite della parte ricorrente seguono la soccombenza e sono poste a carico del
; dette spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui CP_2
al D.M. n. 147/2022, in considerazione del carattere seriale della controversia e dell'assenza di attività istruttoria nonché degli incrementi di cui all'art. 4, comma 1-bis,
del D.M. 55/2014 per l'impiego di tecniche informatiche, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia n. 2952/2024
R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto: condanna il a corrispondere a Controparte_1
l'importo di € 2.124,30, a titolo di retribuzione professionale docenti di Parte_1
cui all'art. 7, CCNL 15.3.2001, in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato nel corso degli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (stante il divieto di cumulo);
Condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_2
liquida in € 1.339,00 oltre IVA e CPA oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura
VII del 15% dei compensi, da distrarre in favore degli Avv.ti Di Pietro Marco, Miceli Walter
e NC IO, dichiaratisi antistatari.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
VIII
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter cpc,
in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2952/2024
tra
, cod. fisc. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
DI IE CO, GA BI e IC TE giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, cod. fisc. rappresentato e difeso dal P.IVA_1
funzionario delegato MUSUMECI LAURA, giusta delega in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 13.7.2024, esponeva di essere docente Parte_1
iscritta nelle GPS con ultima sede di servizio presso l'I.C. Giaracà di Siracusa e di essere stata utilizzata nel corso degli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 dal
[...]
in attività di docenza mediante la stipula di diversi contratti Controparte_1
d'insegnamento a tempo determinato.
Lamentava di non aver percepito la retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili), indennità che – pur essendo prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 –
veniva corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari, che CP_2
avevano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31
agosto o al 30 giugno. Rilevava che, pur avendo svolto supplenze temporanee con oneri e responsabilità non inferiori a quelle dei docenti di ruolo o precari con scadenza al 31
agosto o al 30 giugno, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa - in funzione di
Giudice del Lavoro – il , al fine di Controparte_1
accertare il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti,
prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il negli Controparte_1
aa.ss. 2019/20 e 2020/21 e per l'effetto, sentire condannare il al Controparte_1
pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in € 2.124,30 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
oltre spese e competenze del giudizio, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
II Resisteva il – , deducendo l'insussistenza del CP_2 Controparte_1
credito vantato dall'insegnante, l'erroneità delle somme richieste in relazione ai giorni di servizio effettivamente lavorati e la legittimità dell'operato dell'Amministrazione
convenuta.
Con la proposizione del ricorso, la docente ha agito in giudizio sul presupposto di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo, assunti a tempo indeterminato, ed a quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente ed ha, quindi, richiesto il riconoscimento di tale componente retributiva.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della
valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi
innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per
sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed
educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per
il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità
stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, ha poi disciplinato, nei commi successivi, le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso. Nello specifico, la norma ha stabilito che lo stesso deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per
III quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al
servizio”, precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al
servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per
ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti,
includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del
CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n.
17773/2017); con la conseguenza che tale emolumento rientra nelle “condizioni di
impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei
lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In proposito, va osservato che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, come interpretata dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato. Detta
clausola ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.).
IV Inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. CGUE Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, v. Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
Sul piano nazionale, con la recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte
ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15
marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale
docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui
alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di
ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere
dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo
richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione
del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di
personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nello stesso senso,
più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
Tanto premesso, deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea, abbia reso una prestazione non equivalente a quella del lavoratore sostituito. Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo
V svolto dagli insegnanti, finalità in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito. Di contro, non risultano sussistenti significative differenziazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta esclusa la presenza di differenze nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e poi dall' art. 7 del d.lgs. n. 81/2015, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
In definitiva, come affermato dalla Suprema Corte, deve ritenersi che il compenso accessorio vada attribuito “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna tra gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999. Ne deriva quindi che il successivo richiamo,
contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. D'altronde, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4, tanto più che il chiaro tenore della disposizione stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n.
20015).
La domanda deve pertanto trovare accoglimento e, in merito all'individuazione dell'importo dovuto, si impone una condanna dell'amministrazione convenuta al
VI pagamento, in favore della ricorrente, della retribuzione professionale docenti,
quantificata in base all'art. 25 c. 5 segg. CCNI Comparto Scuola CCNL 31.8.1999, con oneri accessori come per legge, in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato nell'importo di € 2.124,30 (€ 832,26 per 143 giorni lavorativi svolti durante l'anno scolastico 2019/20 ed € 1.292,04 per 222 giorni lavorativi svolti l'anno scolastico 2020/21), indicato in ricorso e come precisato nelle note autorizzate, in quanto congruo in base ai parametri previsti dall'art. 7 comma 3 del CCNL 15.3.2001 e dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 ed alle giornate di lavoro effettivamente prestate.
Le spese di lite della parte ricorrente seguono la soccombenza e sono poste a carico del
; dette spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui CP_2
al D.M. n. 147/2022, in considerazione del carattere seriale della controversia e dell'assenza di attività istruttoria nonché degli incrementi di cui all'art. 4, comma 1-bis,
del D.M. 55/2014 per l'impiego di tecniche informatiche, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia n. 2952/2024
R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto: condanna il a corrispondere a Controparte_1
l'importo di € 2.124,30, a titolo di retribuzione professionale docenti di Parte_1
cui all'art. 7, CCNL 15.3.2001, in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato nel corso degli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (stante il divieto di cumulo);
Condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_2
liquida in € 1.339,00 oltre IVA e CPA oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura
VII del 15% dei compensi, da distrarre in favore degli Avv.ti Di Pietro Marco, Miceli Walter
e NC IO, dichiaratisi antistatari.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
VIII