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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 5143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5143 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15615/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15615/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] a [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Angelo Igor Ludwig Parzanese, come da procura in atti
RICORRENTE
E
– in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005, dal funzionario dott.ssa Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei di assegno d'invalidità
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/12/2024 l'epigrafato ricorrente esponeva che con decreto di omologa resa dal Tribunale Napoli Nord il 24.07.2024 nell'ambito del procedimento ex art.445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 13580/2023, aveva visto riconosciuti i presupposti sanitari per l'ottenimento del beneficio dell'assegno d'invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa, ma che l' non CP_1 aveva provveduto a liquidare la prestazione richiesta entro il termine di legge.
Pertanto, adiva l'intestato Tribunale per sentire condannare l' al pagamento della prestazione CP_1 sin dal giorno della maturazione del diritto, quantificate in € 316,25 da Marzo a Dicembre 2023 e di € 333,33 da Gennaio a Dicembre 2024, per un totale di € 7.478,71 sino alla data dell'effettiva erogazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere per aver provveduto al pagamento della prestazione richiesta nel mese di gennaio 2025, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la sopravvenuta liquidazione della provvidenza economica oggetto di causa da parte dell' , come risulta dalla documentazione CP_1 prodotta.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione depositata dall' (cfr. Comunicazione di CP_1 liquidazione;
Estratto pagamenti cassetto previdenziale) deve ritenersi che il pagamento della prestazione con decorrenza dalla data di riconoscimento abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass. 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo, atteso che il CP_1 pagamento della prestazione è avvenuta in data (20.01.2025) successiva al deposito e la notifica del ricorso.
P.Q.M.
La dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 1.300,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 18/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15615/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] a [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Angelo Igor Ludwig Parzanese, come da procura in atti
RICORRENTE
E
– in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005, dal funzionario dott.ssa Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei di assegno d'invalidità
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/12/2024 l'epigrafato ricorrente esponeva che con decreto di omologa resa dal Tribunale Napoli Nord il 24.07.2024 nell'ambito del procedimento ex art.445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 13580/2023, aveva visto riconosciuti i presupposti sanitari per l'ottenimento del beneficio dell'assegno d'invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa, ma che l' non CP_1 aveva provveduto a liquidare la prestazione richiesta entro il termine di legge.
Pertanto, adiva l'intestato Tribunale per sentire condannare l' al pagamento della prestazione CP_1 sin dal giorno della maturazione del diritto, quantificate in € 316,25 da Marzo a Dicembre 2023 e di € 333,33 da Gennaio a Dicembre 2024, per un totale di € 7.478,71 sino alla data dell'effettiva erogazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere per aver provveduto al pagamento della prestazione richiesta nel mese di gennaio 2025, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la sopravvenuta liquidazione della provvidenza economica oggetto di causa da parte dell' , come risulta dalla documentazione CP_1 prodotta.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione depositata dall' (cfr. Comunicazione di CP_1 liquidazione;
Estratto pagamenti cassetto previdenziale) deve ritenersi che il pagamento della prestazione con decorrenza dalla data di riconoscimento abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass. 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo, atteso che il CP_1 pagamento della prestazione è avvenuta in data (20.01.2025) successiva al deposito e la notifica del ricorso.
P.Q.M.
La dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 1.300,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 18/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano