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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/08/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1163/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c., all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1163/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to ARENA Parte_1 C.F._1 GIOVANNI VINCENZO e dall'avv.to CARMEN DI GIACOMO , giusta procura in atti RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_1
DI NARDO CLELIA GIOVANNA ELENA , giusta procura in atti
Nonché contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv.to GABRIELE MORREALE, giusta procura in atti
RESISTENTE/I di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”
Con il deposito delle note di trattazione scritta le parti hanno concluso chiedendo di dichiarare la cessata materia del contendere.
pagina 1 di 2 In particolare, dalla documentazione depositata dall'ente impositore è risultato sgravato l'intero avviso di pagamento 40020120001565570000 nonché le cartelle di pagamento n. 10020100039234560000, n.
10020100056058563000 e n. 10020110018728851000. Detta circostanza è confermata dal documento di gestione delle cartelle e di avvisi di addebito depositato dall con le note del 10.11.2023. CP_2
Pertanto, non sussiste alcun interesse delle parti al provvedimento giurisdizionale.
Per quanto concerne la condanna alle spese, la circostanza che il provvedimento di sgravio è stato emesso dall'ente impositore successivamente all'instaurazione del presente giudizio, prova la bontà delle tesi difensive di parte ricorrente.
Pertanto, in base al principio della soccombenza “virtuale”, occorre condannare le parti resistenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. Condanna le parti resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in
€ 1.500,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., da versarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 3 agosto 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c., all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1163/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to ARENA Parte_1 C.F._1 GIOVANNI VINCENZO e dall'avv.to CARMEN DI GIACOMO , giusta procura in atti RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_1
DI NARDO CLELIA GIOVANNA ELENA , giusta procura in atti
Nonché contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv.to GABRIELE MORREALE, giusta procura in atti
RESISTENTE/I di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”
Con il deposito delle note di trattazione scritta le parti hanno concluso chiedendo di dichiarare la cessata materia del contendere.
pagina 1 di 2 In particolare, dalla documentazione depositata dall'ente impositore è risultato sgravato l'intero avviso di pagamento 40020120001565570000 nonché le cartelle di pagamento n. 10020100039234560000, n.
10020100056058563000 e n. 10020110018728851000. Detta circostanza è confermata dal documento di gestione delle cartelle e di avvisi di addebito depositato dall con le note del 10.11.2023. CP_2
Pertanto, non sussiste alcun interesse delle parti al provvedimento giurisdizionale.
Per quanto concerne la condanna alle spese, la circostanza che il provvedimento di sgravio è stato emesso dall'ente impositore successivamente all'instaurazione del presente giudizio, prova la bontà delle tesi difensive di parte ricorrente.
Pertanto, in base al principio della soccombenza “virtuale”, occorre condannare le parti resistenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. Condanna le parti resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in
€ 1.500,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., da versarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 3 agosto 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 2 di 2