Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00559/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01688/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1688 del 2022, proposto da
KI IA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Burlamacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- PP SC s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Gentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione SC, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento adottato da PP SC s.p.a., prot. n. 20818/2022 del 19.10.2022, recante comunicazione dell'esito negativo del procedimento di controllo di I livello relativo alla domanda di erogazione a titolo di saldo (DDS 9261 del 12.1.2022) proposta da KI IA s.r.l. in riferimento al “Fondo investimenti SC - Aiuti agli investimenti”, di cui al Bando approvato dalla Regione SC con D.D. n. 14508 del 17/09/2020, nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di PP SC s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. ND UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La società ricorrente, KI IA s.r.l. (di seguito solo “KI”), si duole del provvedimento adottato da PP SC s.p.a. (di seguito solo “PP SC”), prot. n. 20818/2022 in data 19.10.2022, recante comunicazione dell’esito negativo del procedimento di controllo di I livello, relativo alla domanda di erogazione a titolo di saldo (DDS 9261 del 12.1.2022) proposta dalla ricorrente in riferimento al “Fondo investimenti SC - Aiuti agli investimenti”, di cui al Bando approvato dalla Regione SC con D.D. n. 14508 del 17/09/2020.
2) Si è costituita in giudizio PP SC.
3) Dagli atti di causa risulta quanto segue.
3.1) La società ricorrente, attiva nel settore delle locazioni delle imbarcazioni da diporto, in data 24/09/2020 presentava istanza per contributo a fondo perduto a valere sul Bando “Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19” - “Fondo investimenti SC – aiuti agli investimenti” del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Regione SC, approvato con Decreto n. 14508 del 17/09/2020, per la realizzazione del progetto denominato “KIRIACOULIS ITALIA 2021”, così descritto: “ La società che svolge attività di locazione imbarcazioni da diporto intende rafforzare la sua presenza in SC con l’acquisto di una ulteriore imbarcazione a vela da destinare a locazione per brevi periodi, perlopiù settimanali, a clientela perlopiù straniera ” (pag. 30 di doc. 1 PP SC).
3.2) Il progetto della ricorrente si collocava al n. 52 della graduatoria delle domande ammesse e finanziate, con un investimento totale ammesso di euro 200.000,00 ed un correlato contributo assegnato di euro 80.000,00.
3.3) Con nota in data 9.12.2020, notificata in data 16.12.2020, PP SC comunicava a KI l’ammissione a contributo del proprio progetto d’investimento per la somma di € 80.000 (pari al 40% del costo totale del progetto) e contestualmente chiedeva l’avvio del progetto “ entro i 30 giorni successivi alla data di comunicazione di ammissione al finanziamento ”.
3.4) La ricorrente acquistava quindi l’imbarcazione e, in data 23.12.2021, presentava la perizia asseverata, nella quale si attestava che la spesa era stata effettivamente sostenuta. In data 13/01/2022 la ricorrente presentava istanza di erogazione a titolo di saldo, per euro 80.000,00 (DDS n. 9261 del 12/01/2022).
3.5) PP SC, con nota del 31/05/2022, comunicava alla ricorrente, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/90, l’esito “ negativo ” del “ procedimento di controllo di I livello ” relativo alla domanda di erogazione del contributo, evidenziando che l’intero importo rendicontato da KI non fosse ammissibile a finanziamento, in ragione del fatto che sarebbe stata “ impropria ” la contabilizzazione dell’imbarcazione come “ impianto ” e che la stessa sarebbe invece da ricondursi ad un “ mezzo mobile ”, anche alla luce di quanto specificato “ nel documento “FAQ relative alle disposizioni di dettaglio sull’ammissibilità delle spese e relative modalità di rendicontazione” –“VERSIONE 1.1 DEL 14.12.2020” (FAQ 56 D.) ”, con la conseguenza che detta imbarcazione risultava esclusa dai beni ammissibili a contributo ai sensi dell’art. 3.4 del Bando, che ammette a contributo le sole spese sostenute per i “ mezzi mobili ... immatricolati come “autocarri” e con un rapporto tra potenza del motore espressa in KW e portata del veicolo espressa in tonnellate non superiore a 180 ”.
3.6) Vi replicava la ricorrente con le proprie controdeduzioni, nelle quali sosteneva che:
- a) il progetto era già stato ammesso a contributo, come da comunicazione di PP SC del 09/12/2020;
- b) pertanto, a seguito della domanda di erogazione del contributo da parte di KI, PP SC era tenuta a svolgere solo una valutazione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato in sede di domanda e non anche una (nuova) valutazione sull’ammissibilità della stessa;
- c) inoltre, la contabilizzazione dell’imbarcazione acquistata fra gli “ Investimenti materiali ed immateriali-macchinari ed attrezzature ” era corretta, in quanto conforme ai principi contabili, trattandosi di bene certamente strumentale all’attività d’impresa svolta da KI;
- d) in terzo luogo, la FAQ 56 D. “ VERSIONE 1.1 DEL 14.12.2020 ” non poteva essere richiamata da PP SC a sostegno del diniego di erogazione del contributo in oggetto, in quanto FAQ pubblicata in data successiva alla presentazione della domanda da parte di KI e alla comunicazione di PP SC del 09/12/2020, recante l’ammissione a contributo del progetto “ PP KI IA 2021 ”.
3.7) PP SC riteneva di non condividere le suddette osservazioni e, con atto del 19 ottobre 2022, concludeva nel senso di negare l’erogazione del contributo.
4) Di tale diniego si duole la ricorrente col gravame in esame.
4.1) Col primo motivo di ricorso si deduce che:
- a) la domanda della ricorrente era stata già positivamente valutata ed ammessa, come risulta dalla nota di PP SC in data 09/12/2020, ove è esplicitato che “ con Determina dell’Amministratore Unico di PP SC S.p.a. 91 del 04/12/2020, è stato approvato lo scorrimento delle domande di aiuto relative al Bando in oggetto ” e che “ la domanda è stata ammessa e finanziata ”;
- b) dopo l’ammissione a contributo del progetto e a seguito della domanda di erogazione del contributo presentata da KI il 12/01/2022, PP SC era quindi tenuta a svolgere solo una valutazione in ordine alla effettiva immissione del bene acquistato nell’ambito dell’attività di impresa di KI e alla veridicità di quanto dichiarato in sede di domanda, e non a una (nuova) valutazione sull’ammissibilità della stessa;
- c) un siffatto procedimento (sostanzialmente diretto a revocare e/o annullare la precedente determinazione di ammissione al contributo) avrebbe potuto essere attivato solo in presenza dei presupposti e con le forme proprie dei procedimenti di autotutela di cui alla Legge n. 241/1990, nella specie del tutto assenti;
- d) ai sensi degli artt. 5.5 e 5.6 del Bando, una volta ammessa a contributo una determinata spesa, i controlli di PP SC devono limitarsi alla verifica della sussistenza degli specifici “ requisiti autocertificati/autodichiarati ” di cui all’art. 2.2 del Bando, ben diversi dai requisiti di ammissibilità delle spese di cui all’art. 3.4 del Bando;
- e) sarebbe quindi evidente l’illegittimità dell’atto impugnato, in quanto vi è piena coincidenza tra la spesa ammessa a contributo e quella effettivamente sostenuta da KI e rendicontata nella perizia asseverata del 23/12/2021.
4.2) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:
- a) il provvedimento impugnato è in ogni caso illegittimo in quanto fondato sull’errato assunto che la spesa sostenuta da KI non sarebbe ammissibile a contributo ai sensi dell’art. 3.4 del Bando;
- b) secondo la tesi di PP SC, infatti, la contabilizzazione dell’imbarcazione fra gli “ Investimenti materiali ed immateriali -macchinari ed attrezzature ” sarebbe “ impropria ”;
- c) al riguardo, va premesso che KI svolge attività di locazione di imbarcazioni da diporto presso la propria sede operativa in Punta Ala e l’imbarcazione in disamina è stata acquistata allo scopo di destinarla esclusivamente alla suddetta attività;
- d) trattasi, quindi, di un bene certamente strumentale all’attività d’impresa svolta da KI, in quanto costituisce il bene prioritario e necessario senza il quale la sopradetta attività non potrebbe essere svolta;
- e) è quindi evidente che la contabilizzazione dell’imbarcazione fra gli “ Investimenti materiali ed immateriali-macchinari ed attrezzature ” è del tutto conforme al principio contabile O.I.C. n. 16 sulle “ Immobilizzazioni materiali ”, secondo cui devono essere iscritti alla voce dello Stato Patrimoniale “ B.II.2 -impianti e macchinari ” di cui all’art. 2424 c.c. tutti gli “ impianti specifici ” (ossia gli “ impianti legati alle tipiche attività produttive dell’azienda ”) e alla voce dello Stato Patrimoniale “ B.II.3 -attrezzature industriali e commerciali ” tutte le “ attrezzature ” (ossia gli strumenti necessari “ per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso ”);
- f) peraltro, con riferimento al concetto di “ strumentalità ” con l’attività d’impresa, le Circolari del Ministero delle Finanze 13/02/1997, n. 37 e 10/02/1998, n. 48 – recanti chiarimenti in merito alla deducibilità delle spese per l’acquisto di mezzi di trasporto strumentali all’attività d’impresa – hanno espressamente chiarito che “ si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata (rientrano, ad esempio, nella fattispecie in esame le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l’addestramento al volo e alla navigazione) ” (docc. 11 e12 ricorrente);
- g) inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 21/09/2022 n. 32/E, avente ad oggetto “ chiarimenti in relazione agli investimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore della nautica da diporto ”, ha chiarito che “l’acquisizione di “unità da diporto”, utilizzate per l’attività di noleggio” rientra negli “investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie ” (doc. 13 ricorrente);
- h) è quindi evidente che l’acquisto di un’imbarcazione da parte di una società che esercita attività di locazione di imbarcazioni (quale pacificamente è la KI) deve essere contabilizzato alla voce “ Investimenti materiali ed immateriali -macchinari ed attrezzature ”, in quanto trattasi dell’acquisto di un bene strumentale all’attività d’impresa;
- i) ne consegue che la spesa sostenuta da KI per l’acquisto dell’imbarcazione di cui sopra –che è stata correttamente contabilizzata in bilancio – è ammissibile a contributo ai sensi di quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 1153/2020 e dall’art. 3.4 del Bando, in forza dei quali rientrano tra i costi ammessi a contributo quelli sostenuti per l’acquisto di “ impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi e altri beni materiali funzionali all’attività di impresa ”;
- j) quanto, poi, al riferimento di PP SC all’art. 3.4 del Bando – nella parte in cui è ivi previsto che le spese relative ai “ mezzi mobili ” sono ammesse “ limitatamente a quelli “immatricolati come “autocarri” e con un rapporto tra potenza del motore espressa in KW e portata del veicolo espressa in tonnellate non superiore a 180 ” –, si evidenzia che trattasi di previsione che nulla ha a che vedere con la fattispecie in esame (relativa, di contro, all’acquisto di un bene da qualificare fra gli “ impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi e altri beni materiali funzionali all’attività di impresa ” di cui al primo punto dell’art. 3.4 del bando), in quanto pacificamente volta ad escludere dal contributo solo gli “ autocarri ” che hanno un “ rapporto tra potenza del motore espressa in KW e portata del veicolo espressa in tonnellate superiore a 180 ”;
- k) ne deriva che la suddetta disposizione del bando relativa agli autocarri certamente non può essere interpretata come volta ad escludere anche le imbarcazioni (per le quali, peraltro, non rileva e non ha alcun senso il sopradetto rapporto peso/potenza);
- l) né, infine, possono assumere rilevanza le “ FAQ relative alle disposizioni di dettaglio sull’ammissibilità delle spese e relative modalità di rendicontazione ” – “ VERSIONE 1.1 DEL 14.12.2020 ” (FAQ 56 D.)”, richiamate da PP SC nel provvedimento del 19/10/2022 (doc. 14 ricorrente);
- m) posto che le FAQ non hanno valore normativo, rappresentando mere risposte ai quesiti del tutto inidonee ad integrare o modificare il contenuto della lex specialis, tali FAQ sono state pubblicate il 14/12/2020 e, quindi, in data successiva alla presentazione della domanda di KI e alla comunicazione di PP SC del 09/12/2020, recante l’ammissione a contributo del progetto “ PP KI IA 2021 ”;
- n) a ciò aggiungasi che i riferimenti alla “ potenziale ” “ navigazione al di fuori dell’Unione ” e al “ vincolo di ubicazione all’interno del territorio regionale ” contenuti nel predetto documento, all’interno della risposta alla “FAQ 56 D.”, sono del tutto irrilevanti per il caso di specie, dato che pacificamente (come indicato anche nella domanda di concessione del contributo presentata da KI in data 24/09/2020) l’ubicazione del progetto “ PP KI IA 2021 ” coincide con la sede operativa della KI, sita in Punta Ala (GR);
- o) quella di specie è, quindi, un’imbarcazione acquistata per l’esercizio di un’attività svolta da una società italiana all’interno del territorio della Regione SC ed è pertanto ammissibile a contributo ai sensi dell’art. 3.4 del Bando, quale bene rientrante negli “ impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi e altri beni materiali funzionali all’attività di impresa ”.
4.3) Col terzo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento impugnato è illegittimo perché PP SC ha soltanto “richiamato” le osservazioni presentate dalla ricorrente, senza illustrare i motivi per cui ha ritenuto di non accoglierle.
5) All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6) Il ricorso è complessivamente fondato, per le ragioni che seguono:
- a) ai sensi dell’art. 3.3 del Bando, ogni intervento doveva essere avviato entro i 30 giorni successivi alla data di “ comunicazione di ammissione al finanziamento ”, per poi concludersi entro i 12 mesi successivi a partire da quest'ultima;
- b) ai sensi dell’art. 5.5 del Bando, espressamente rubricato “ Concessione dell’agevolazione ”, l’attività istruttoria avrebbe preso avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e si sarebbe conclusa entro 30 giorni, con la “ comunicazione di cui allo specifico provvedimento di concessione adottato da parte di PP SC Spa ai richiedenti, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), degli esiti istruttori sulla base dei requisiti previsti dal bando ”;
- c) ebbene, nel caso di specie, il tenore della comunicazione di PP SC del 9.12.2020 è espressamente nel senso che la domanda della ricorrente era “ stata ammessa e finanziata ” (doc. 5 ricorrente);
- d) la predetta domanda aveva chiaramente ad oggetto “ l’acquisto di una ulteriore imbarcazione a vela da destinare a locazione per brevi periodi, perlopiù settimanali, a clientela perlopiù straniera ” (pag. 30 di doc. 1 PP SC);
- e) quindi, ai sensi degli artt. 3.3 e 5.5 del Bando, PP SC, con la comunicazione del 9.12.2020, aveva già valutato come ammissibile l’acquisto di una imbarcazione;
- f) superata questa fase, i successivi controlli di PP SC potevano riguardare, ad esempio, la sussistenza dei requisiti autodichiarati in domanda (v. art.5.6 del bando) oppure le corrette modalità di rendicontazione (v. art. 8.1 del bando), ma non la tipologia di spesa ammessa, in quanto quest’ultima era già stata oggetto, a monte, della comunicazione di ammissione;
- g) va da sé che l’atto impugnato rappresenta una nuova valutazione dell’ammissibilità a finanziamento che si colloca al di fuori sia delle procedure previste dal Bando che delle regole dell’autotutela;
- h) nemmeno può dirsi che ci si trovi di fronte a una autotutela in re ipsa , considerato che PP SC ha escluso l’acquisto dell’imbarcazione dalle spese ammissibili sulla base dell’art. 3.4 del Bando, nella parte in cui si fa ivi riferimento all’acquisto “ di mezzi mobili, strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’impianto, immatricolati come “autocarri” e con un rapporto tra potenza del motore espressa in KW e portata del veicolo espressa in tonnellate non superiore a 180, anche mediante ricorso a noleggio o leasing ”;
- i) ebbene, è evidente che tale disposizione si riferisce a cicli di produzione nei quali siano inseriti autocarri ed è inconferente in relazione al caso di specie, che, essendo relativo ad impresa della nautica da diporto, risulta di contro collocabile all’interno della diversa previsione di cui all’art. 3.4 del bando relativa ad “ acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi e altri beni materiali funzionali all’attività di impresa, anche mediante ricorso a noleggio o leasing ”;
- j) a tale ultimo riguardo, PP SC non ha spiegato per quali ragioni l’acquisto dell’imbarcazione, rappresentato sin dall’inizio dalla ricorrente come elemento essenziale della domanda di finanziamento, non possa essere inquadrato nella previsione del bando da ultimo citata.
7) Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.
8) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS RI, Presidente
ND UC, Consigliere, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND UC | SS RI |
IL SEGRETARIO