TAR Firenze, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 559
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione delle procedure di ammissione e autotutela

    Il Tribunale ha ritenuto che la comunicazione di ammissione al finanziamento aveva già valutato positivamente l'acquisto dell'imbarcazione. I successivi controlli avrebbero dovuto limitarsi alla verifica dei requisiti autocertificati o alle modalità di rendicontazione, non alla tipologia di spesa già ammessa. L'atto impugnato è stato considerato una nuova valutazione di ammissibilità al di fuori delle procedure previste dal bando e delle regole sull'autotutela.

  • Accolto
    Errata qualificazione della spesa e inapplicabilità della normativa sui mezzi mobili

    Il Tribunale ha ritenuto che la disposizione del bando relativa ai mezzi mobili (autocarri) non è pertinente al caso di specie, che riguarda un'impresa di nautica da diporto. L'acquisto dell'imbarcazione rientra invece nella previsione di beni funzionali all'attività d'impresa. La resistente non ha fornito motivazioni valide per escludere l'imbarcazione da tale categoria.

  • Accolto
    Mancanza di motivazione sul rigetto delle controdeduzioni

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, implicitamente riconoscendo la fondatezza delle doglianze, inclusa la mancanza di motivazione adeguata nel rigetto delle controdeduzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 559
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 559
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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