Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1360/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Magliulo Presidente rel. dott. Paolo Mariani Consigliere dott.ssa Monica Cacace Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
1413/2021 del Tribunale di Napoli, depositata in data 12/2/2021, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentate , P.Iva n. Pt_1 Parte_2
, C.F. , e P.IVA_1 Parte_3 CodiceFiscale_1
, C.F. , tutti rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. Paolo Parlato
APPELLANTI
E società a responsabilità limitata con Controparte_1
socio unico, P.IVA n , in persona del Presidente del Consiglio P.IVA_2
d'Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore, che agisce a mezzo della mandataria (già denominata , in CP_2 CP_3
Pagina 1
rappresentata e difesa dall'avv. Deosdedio Litterio
APPELLATA
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la in Parte_1
persona del legale rappresentante, nonché e Parte_3 Parte_2
in qualità di fideiussori, si opponevano al decreto ingiuntivo n. 5551/2016, emesso in data 28.07.2016 dal Tribunale di Napoli su istanza della quale mandataria di con il quale si CP_3 Controparte_4
ingiungeva ai predetti il pagamento dell'importo complessivo di €
320.703,25, oltre interessi convenzionali, avente come causale il saldo passivo del conto corrente ordinario n. 000401231081 e del conto corrente di corrispondenza n. 000401232342.
Gli opponenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare la illegittimità ed invalidità del credito pecuniario oggetto del decreto ingiuntivo, in dipendenza della sussistenza di tassi usurari periodicamente applicati ad entrambi i conti correnti della opponente, in dipendenza della inesistenza di coincidenza tra le condizioni economiche concordate e con quanto imputato a danno della opponente e per la inesistenza di un contratto tra le parti, oltre all'applicazione di spese e commissioni non dovute e maggiorate sul cumulo della richiesta avversa;
Pagina 2 2) per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo reso dal
Tribunale di Napoli al n. 5551/2016 in data 27 luglio 2016 attesa la sua nullità ed inefficacia derivata dalla illegittimità del credito ingiunto;
3) condannare parte opposta al pagamento di spese e compensi del giudizio maggiorate come per legge.
Si costituiva quale mandataria di CP_3 Controparte_4
deducendone l'infondatezza e chiedendo il rigetto l'opposizione.
Nel corso del giudizio interveniva nella qualità di cessionaria del credito la
(già , quale mandataria di CP_2 CP_3 [...]
che chiedeva l'accoglimento di tutte le eccezioni e Controparte_1
difese promosse dalla cedente il credito.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di varia documentazione.
Precisate le conclusioni alla udienza del 30/10/2020, il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale adito così decideva:
“
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5551/2016 emesso dal Tribunale di Napoli in data
28.7.2016;
2. Rigetta la domanda ex art. 96 co. 3 c.p.c. avanzata da parte opposta;
3. Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida, in favore dell'opposta, in complessivi € 11.502,00
(di cui € 11.472,00 per compensi ed € 30,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M.
55/2014, oltre IVA e CPA”.
Avverso detta sentenza proponevano appello, con atto notificato in data
16.3.2021, la e deducendo Parte_1 Parte_3 Parte_2
l'inesistenza o nullità della sentenza;
nel merito denunciavano l'erroneità
Pagina 3 del diniego della c.t.u. disposto con ordinanza del 15.1.2019 e del rigetto dell'eccezione di nullità per difetto di forma della fonte negoziale, nonché
l'usurarietà dei tassi applicati dalla Banca e degli altri addebiti privi di giustificazione causale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, sospendere la efficacia esecutiva e la esecuzione della Sentenza impugnata n. 1413/2021 per quanto indicato nel capo F) del presente atto di appello;
2) In via principale, dichiarare INESISTENTE e/o
NULLA la Sentenza n. 1413/2021 emessa in data 12/2/2021 per i motivi di cui ai capi A) e B) del presente atto di appello e, per l'effetto, rimettere la procedura in oggetto dinanzi al Tribunale di Napoli onde poter procedere alla istruzione della controversia;
3) In via subordinata, dichiarare
per i motivi di cui ai capi A) e B) del presente atto di appello, la Pt_4
Sentenza n. 1413/2021; disporre in via istruttoria CTU contabile, così come richiesta negli atti di causa relativi alla procedura di primo grado ed in particolare nella memoria ex art. 183 comma VI cpc n. 2 depositata telematicamente, onde depurare il c/c n. 401231081 e il c/c n. 401232342 degli addebiti illegittimi e di quelli privi di causale;
accogliere l'Appello proposto dalla e dei Sigg. e e Controparte_5 Parte_2 Parte_3
pertanto revocare il Decreto Ingiuntivo reso dal Tribunale di Napoli al n.
5551/2016 in data 28 luglio 2016; 4) Condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva la a mezzo della che Controparte_1 CP_2
deduceva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e la sua totale infondatezza, chiedendo, quindi, di rigettare il gravame e confermare la sentenza impugnata;
in ogni caso per la dichiarazione di carenza di titolarità della in ordine a Controparte_1
qualsiasi passività. Con vittoria di spese processuali.
Pagina 4 Esaurita l'attività prevista dagli articoli 350 e 351 c.p.c., dopo alcuni rinvii d'ufficio, la causa è stata riservata in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****************************
L'appello proposto risulta infondato e deve, pertanto, essere respinto.
1. Con riferimento alla eccezione sollevata dall'appellata di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in
Pagina 5 iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021, n.37272).
2. Con i primi due motivi di gravame gli appellanti eccepiscono la inesistenza o nullità della sentenza che, nella parte motiva, aveva erroneamente escluso che gli opponenti avessero depositato memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e che gli stessi avessero allegato i Decreti
Ministeriali, nonostante che gli attori avessero depositato tutte e tre le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e la documentazione in questione.
Questo errore avrebbe determinato, ad avviso di parte appellante, il diniego della c.t.u. deciso dal Tribunale con ordinanza del 15.1.2019 proprio per l'erronea mancanza degli atti processuali sopra indicati.
Da ciò gli appellanti deducono l'inesistenza della sentenza impugnata, ovvero la sua nullità, con conseguente richiesta di dichiarare l'inesistenza della sentenza e rimettere la causa al giudice di primo grado, in subordine di dichiarare comunque nulla ed improduttiva di effetti la sentenza medesima.
La doglianza è palesemente destituita di fondamento.
Al riguardo, va rilevato che il principio fondamentale, di cui gli artt. 353 e
354 c.p.c. sono espressione, è nel senso che l'impugnazione non è un mezzo semplicemente rescindente, ma integralmente sostitutivo del giudizio di primo grado;
il legislatore ha voluto che, con la pronuncia della sentenza definitiva, il giudice di primo grado venisse spogliato della causa senza possibilità di ritorni, e il giudizio si trasferisse in ogni caso al giudice di secondo grado. Di ciò è ulteriore ed inequivoco indizio il disposto dell'art. 356, nel quale, anche dopo le modificazioni apportate dall'art. 58 della legge 26 novembre 1990, n. 353, espressamente si prevede, nell'evidente presupposto dell'impossibilità del ritorno della causa
Pagina 6 al giudice di primo grado, che l'eventuale istruttoria ritenuta necessaria dal giudice di appello, in riforma della sentenza impugnata, debba svolgersi davanti a lui. Soltanto in ipotesi eccezionali la causa può tornare all'esame del giudice di primo grado e si tratta di ipotesi tassativamente indicate dalla legge, come da un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Al di fuori di queste ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., riprende vigore il principio generale della conversione delle ragioni di nullità in motivi di impugnazione.
Pertanto, anche il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza o erroneità di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comportano la rimessione della causa al primo giudice, di talché il giudice di appello che dichiari tale vizio deve porvi egli stesso rimedio e, quindi, trattenere la causa e deciderla nel merito, senza che vi osti il principio del doppio grado di giurisdizione, di non generalizzata applicazione e privo di rilevanza costituzionale
(Cassazione civile sez. lav., 17/06/2014, n.13733; Cassazione civile sez. II,
27/11/2012, n.21087).
Ne discende che, applicando tali principi alla fattispecie, l'errore denunciato dagli appellanti, relativo all'omessa valutazione di alcuni atti e documenti depositati nella fase istruttoria e non considerati dal Tribunale, non comporta l'inesistenza della sentenza né comunque la rimessione della causa al primo giudice, ma deve essere valutato nel merito, quanto alle conseguenze che esso determina sulla correttezza delle ragioni della decisione e sulla fondatezza della pretesa azionata.
3. Con il terzo motivo, gli appellanti reiterano l'eccezione di nullità per difetto di forma dei contratti di conto corrente sostenendo che, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, il requisito della forma scritta
Pagina 7 prescritto dall'art. 117 TUB richiede necessariamente la sottoscrizione non solo del cliente ma anche della Banca.
La tesi interpretativa sostenuta dagli appellanti contrasta con i principi ormai da tempo consolidati in giurisprudenza.
Difatti, in tema di validità ed efficacia dei contratti c.d. monofirma, le
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che "Il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità
(azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del D. Lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass., Sez. Un., nn. 898, 1200, 1201 e 1653 del 2018). La sopra enunciata regula juris è stata successivamente estesa dal giudice della nomofilachia ai contratti bancari, essendosi al riguardo affermato che anche la prescrizione imposta dall'art.117, comma 3, T.U.B., secondo cui detti contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha natura funzionale e non strutturale, siccome finalizzata alla protezione del cliente, contraente più debole.
Di recente la Suprema Corte ha ribadito che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non ne determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendosi invece desumere il consenso della banca dal comportamento concludente normalmente manifestato attraverso l'apertura
Pagina 8 del conto e la sua concreta operatività, quale ad esempio l'invio degli estratti conto (Cassazione civile sez. I, 12/10/2023, n.28500; Cassazione civile sez. I, 30/06/2023, n.18590).
Per completezza, si precisa che, sotto il profilo dell'applicabilità della regola di validità del contratto monofirma anche alla pattuizione degli interessi, la giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che, una volta accertato per la scheda negoziale il rispetto del requisito della forma scritta, nei termini sopra divisati - e cioè a prescindere dalla mancata sottoscrizione da parte della banca del documento contrattuale da essa predisposto, essendo sufficiente che il contratto sia stato redatto per iscritto e consegnato al cliente che vi abbia apposto la propria sottoscrizione - sarebbe illogico e giuridicamente distonico ritenere che quello stesso requisito della forma scritta non riguardi, invece, una delle clausole di cui si compone il contratto medesimo, segnatamente quella in tema di interessi, in forza dell'identico onere di forma imposto dall'art. 1284 c.c.. Risulta, invero, del tutto convincente il rilievo secondo cui "la validità del contratto in relazione ai requisiti di forma scritta si estende evidentemente, in relazione al rispetto della forma suddetta, a tutte le clausole del contratto stesso, ivi compresa quella relativa agli interessi ultra legali" (Cass.
15/06/2022, n.19298; 02/10/2019, n.24591).
Concludendo sul punto, alla stregua di tali princìpi di diritto, dai quali non vi è ragione di discostarsi perché ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità e non specificamente contestati nei loro presupposti operativi, anche questa doglianza non risulta meritevole di accoglimento.
4. Nell'ultimo motivo articolato nell'atto di appello, relativo all'usurarietà dei tassi di interessi applicati dalla Banca, il giudice di prime cure ha rilevato, oltre al difetto di prova dei Decreti Ministeriali, la genericità delle
Pagina 9 allegazioni degli opponenti, evidenziando in particolare la genericità del dedotto superamento dei tassi soglia, non essendo stata effettuata alcuna comparazione del tasso praticato con il tasso usura, neppure a titolo esemplificativo. Il Tribunale ha anche precisato come l'onere di allegazione deve essere soddisfatto all'interno dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183 VI comma n. 1) c.p.c., e non attraverso una relazione tecnica di parte che, nella specie, è comunque insufficiente poiché “non è dato comprendere come la stessa sia stata elaborata e in base a quali criteri e metodo di calcolo il consulente sia giunto alle sue conclusioni in merito ai tassi di interesse praticati dalla banca” (pag. 5 della sentenza).
Ha osservato, inoltre, il primo giudice che, con riferimento ai due rapporti azionati in via monitoria, sorti entrambi nel 2009, il superamento del tasso soglia si sarebbe verificato, secondo quanto asserito nello stesso atto di opposizione, per la prima volta nel primo trimestre 2010 (per il conto n.
401232342) e nel quarto trimestre (per il conto n. 401231081). Vi sarebbe, quindi, al più un'usura sopravvenuta, come tale inidonea a determinare l'illiceità degli addebiti e, quindi, a far sorgere il diritto del correntista alla ripetizione di quanto versato a titolo di interessi.
Gli appellanti contestano tale decisione sostenendo che i principi richiamati dal primo giudice si riferiscono solo al contratto di mutuo e che l'usurarietà dei tassi in concreto applicati dalla Banca nell'apertura in conto corrente per cui è causa costituiscono sempre un'ipotesi di usurarietà genetica da sanzionarsi ex art. 1815 c.c. con l'azzeramento di qualsiasi competenza a debito maturato nel trimestre di accertato sconfinamento, dovendo la Banca adeguarsi alle norme non una tantum ma continuativamente al fine di evitare che il costo superi la soglia pro tempore.
Il motivo è inammissibile.
Pagina 10 Parte appellante, infatti, non censura in alcun modo la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui aveva affermato, sulla base delle precise argomentazioni sopra riportate, la mancata allegazione degli elementi necessari a dimostrare l'avvenuto superamento del tasso soglia rilevante.
In ogni caso, sul punto, è divenuto ormai costante in giurisprudenza il principio secondo cui, benché l'usurarietà sia rilevabile anche d'ufficio dal giudice di merito e non sia necessaria neppure l'allegazione dei Decreti
Ministeriali, non può escludersi che in capo alla parte sussista, comunque, un preciso onere di allegazione al riguardo, di guisa che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tasso concordato, quello che ritiene effettivamente praticato, il tipo contrattuale, la clausola negoziale, l'eventuale qualità di consumatore, la misura dei tassi soglia nel periodo considerato (cfr. Cass. 14/04/2023, n.10036; Sez. Unite
18.9.2020 n.19597).
E tale onere, nel caso di specie, non risulta essere stato assolto.
Invero, pur a prescindere dalla omessa individuazione dei D.M. di riferimento, la doglianza si riferisce soltanto al tasso debitore “applicato”, ossia praticato dalla in corso di rapporto, ma l'allegazione difensiva CP_6
sul punto, anche in appello, prescinde completamente dalla indicazione del superiore tasso di interesse debitorio globale effettivamente applicato, del cd. tasso soglia, del periodo in cui tale superamento sarebbe avvenuto e dell'entità dello stesso.
Né risulta in alcun modo contestata la decisione del giudice di primo grado in ordine all'assoluta inidoneità della consulenza di parte a far comprendere quali siano i criteri e metodi di calcolo seguiti per pervenire all'asserita usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla CP_6
Pagina 11 Altrettanto generica, infine, è la deduzione svolta nell'atto di appello, in termini del tutto apodittici, relativa a non meglio precisati addebiti privi di causale a titolo di “commissioni e spese”, di importo peraltro alquanto marginale, né parte opponente ha allegato che le commissioni e gli addebiti indicati negli estratti conto siano difformi dalle condizioni economiche pattuite nei contratti in esame.
5. Alle evidenziate carenze assertive e probatorie non può di certo sopperirsi mediante la c.t.u. contabile, sollecitata anche in appello, che finirebbe con l'assumere natura chiaramente esplorativa vietata dal nostro ordinamento giuridico. E' noto che “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (Cass. Ord. 19631/20;
31886/19).
L'ulteriore conferma dell'esattezza della sentenza impugnata si ricava dalla stessa richiesta di c.t.u. contabile avanzata in termini del tutto generici, nel senso che anche dalla formulazione della richiesta si appalesa evidente il carattere meramente esplorativo ed eventuale dell'accertamento da demandare al consulente d'ufficio, nonché l'assenza di dati concreti sulla base dei quali sarebbe possibile configurare le violazioni solo astrattamente denunciate.
Pagina 12 In definitiva, poiché le allegazioni contenute nella originaria domanda attorea ed anche nell'atto di appello, risultano essere prive del necessario requisito della specificità e concretezza, non può trovare ingresso la consulenza tecnica d'ufficio contabile su cui ha insistito l'appellante, che, com'è noto, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Conclusivamente, va, allora, ribadito che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dall'assolvimento degli oneri che sono a suo carico ed è quindi legittimamente negata qualora - come nel caso di specie - la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
6. Nella comparsa conclusionale gli appellanti hanno introdotto ulteriori censure di seguito esaminate.
6.1 In primo luogo, parte appellante contesta la legittimazione attiva della per mancanza di prova della cessione del credito. Controparte_1
Orbene, l'appellata deduce che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, con contratto di cessione dei crediti ai sensi degli artt. 4 e
7.1 Legge 130/99 concluso il 14/07/2017, con effetto in pari data,
ha ceduto, nell'ambito di un'operazione unitaria di CP_4
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, a Controparte_1
, che ha acquistato pro soluto un portafoglio di crediti pecuniari
[...]
classificati in “sofferenza”, derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia (contratti di mutuo, di apertura di credito o finanziamenti erogati in altre forme tecniche, concessi a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016), tra cui anche il credito per cui si procede;
Pagina 13 detta cessione è stata pubblicata sulla GU parte seconda n.93 dell'08/08/2017 ex art. 58 d.lgs 385/93.
La contestazione proveniente dagli appellanti è del tutto nuova, avendo essi citato in giudizio detta società senza nulla eccepire in ordine alla sua legittimazione e senza nulla rilevare sul punto sin dall'intervento della cessionaria avvenuta nel corso del giudizio di primo grado. Trattasi di contestazione evidentemente tardiva che esonera la cessionaria dall'onere di provare la circostanza dell'avvenuta cessione del diritto di credito.
Difatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, e dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione per cui, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum. Il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al
Pagina 14 preteso cessionario. Quindi, solo se sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, tale contratto deve essere oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco
(pt. Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944).
Nel caso che ci occupa non può dubitarsi del fatto che la contestazione tardiva operata dagli appellanti è inefficace ed equivale certamente a non contestazione le cui conseguenze sul piano probatorio, come sopra illustrate, non possono essere negate dal giudice.
Il processo civile di cognizione, invero, si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non è di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.).
E' stato acutamente osservato che “La dialettica del processo regola anche le contestazioni, così come le allegazioni, nel senso che entrambe contribuendo a scandire i tempi del procedimento e la formazione del thema decidendum e probandum, sono introdotte nell'ambito delle preclusioni implicite e esplicite previste dal rito civile. ..Il menzionato difetto di contestazione (...) dei fatti si coordina al potere di allegazione dei medesimi e partecipa della sua natura, sicché simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che
Pagina 15 l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione" (Cass. Sez.
Un. 761 del 23 gennaio 2002).
Anche la dottrina ha osservato che la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva ad un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto e sottoposta agli stessi limiti temporali delle allegazioni.
Conseguentemente la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi tardiva e quindi inammissibile in appello, sia nel processo del lavoro che nel rito ordinario, e può essere ammessa solo ricorrendo allo strumento della rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c. (cfr. anche, Cass. n. 22866 dell'8/10/2013)
A ciò deve aggiungersi che, nella specie, a fronte delle precise indicazioni contenute nell'avviso di cessione, parte appellante, in realtà, non ha negato specificamente che il credito in questione rientri tra quelli ceduti, ma essenzialmente solo, sul piano meramente formale, che sia stata fornita la prova sufficiente dell'avvenuta cessione. La cedente Controparte_4
peraltro, non si è costituita in grado di appello, tenendo così un comportamento indirettamente sintomatico dell'avvenuta cessione del diritto di credito controverso.
L'eccezione deve, dunque, essere rigettata.
Pagina 16 6.2 In secondo luogo, sempre nella comparsa conclusionale, gli appellanti eccepiscono la nullità delle fideiussioni per la presenza di alcune clausole abusive che eludono l'art. 33 del Codice del Consumo.
Ora, la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la
“conservazione”, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Nella fattispecie, l'articolazione dell'eccezione risulta alquanto generica, non contenendo neppure la individuazione e l'indicazione precisa di tutti gli articoli delle clausole del contratto asseritamente nulle, e risulta del tutto carente sotto l'aspetto sopra evidenziato.
L'eccepita nullità è risultata comunque infondata quanto agli effetti che essa produrrebbe sull'intero contratto e sulla pretesa creditoria della CP_6
non essendo stati chiariti in concreto gli effetti della eventuale invalidità di alcune clausole rispetto alla utilità pratica che il garante ricaverebbe da siffatta nullità. In particolare, non essendo stata eccepita specificamente nell'atto di opposizione la decadenza ex art. 1957 c.c. (su cui ha insistito la difesa degli appellanti), anche la nullità della clausola di deroga a tale
Pagina 17 diritto sarebbe priva di effetti perché non potrebbe consentire l'introduzione di siffatta tutela che doveva essere, invece, azionata nei termini previsti per la proposizione di eccezioni in senso stretto.
7. Conclusivamente, tutti i motivi di appello devono essere disattesi e, stante la mancata impugnazione delle altre parti della decisione, deve confermarsi integralmente la sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e dell'esito della lite, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al valore della causa (da € 260.001 ad
€ 520.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1413/2021 del
Tribunale di Napoli, depositata in data 12/2/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza gravata;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della a mezzo della mandataria Controparte_1 CP_2
che liquida in complessivi € 20.119,00 per compensi professionali,
[...]
oltre il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge.
Visti gli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L.n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in via solidale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Pagina 18 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16/1/2025.
Il Presidente estensore
dr. Michele Magliulo
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