Ordinanza cautelare 8 settembre 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
Decreto collegiale 24 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00360/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00965/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Silvana Guglielmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, 34;
per l'annullamento
dei provvedimenti di revoca dei nulla osta per lavoro subordinato, settore edilizia modello B2020, richiesti in data -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di cui ai protocolli -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. SC RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS- e i cinque cittadini egiziani individuati in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, con ricorso regolarmente notificato, l’annullamento dei distinti provvedimenti con i quali la Prefettura di Cosenza ha disposto la revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale dei cinque soggetti per finalità di lavoro subordinato.
Tutti i provvedimenti di revoca recano la stessa motivazione: «L'istanza non può essere accolta perché l'azienda non ha provveduto a stipulare nei termini di cui al DPR 394/99 art. 35, pertanto, in presenza del visto ormai scaduto non risulta possibile procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno» .
2. – I lavoratori ricorrenti e il legale rappresentante della -OMISSIS- affermano, in fatto, di essersi presentati entro otto giorni dall’ingresso nel territorio italiano presso la Prefettura di Cosenza, allo scopo di sottoscrivere il contratto di soggiorno, avendo il datore di lavoro già provveduto a inoltrare le dovute comunicazioni alle amministrazioni competenti.
Nonostante ciò, non sarebbe stato possibile procedere a detta sottoscrizione, e questo nonostante siano state successivamente inviate numerose sollecitazioni alla Prefettura a mezzo PEC.
Solo a distanza di due anni dall’ingresso dei lavoratori nel territorio italiano l’amministrazione ha preso in considerazione la loro posizione, notificando però preavviso di revoca cui hanno fatto seguito le revoche impugnate, nonostante la trasmissione di memorie con documentazione allegata volta a dimostrare la regolare costituzione del rapporto di lavoro.
In punto di diritto, i ricorrenti lamentano che l’amministrazione abbia erroneamente ritenuto perentorio il termine di otto giorni per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, che abbia omesso un’adeguata istruttoria e abbia scorrettamente applicato la disciplina legislativa dettata per i lavoratori stranieri: non essendo stato concesso un appuntamento in Prefettura, non potrebbe sussistere nessuna violazione ai sensi dell’art. 22, comma 5- quater d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, che avrebbe legittimato l’avvio del procedimento di revoca.
3. – L’amministrazione si è costituita depositando relazione.
4. – Con ordinanza dell’-OMISSIS-, è stata accolta dal Tribunale l’istanza di misura cautelare, con l’effetto di disporre il riesame dei provvedimenti.
5. – La Prefettura di Cosenza non ha emanato un nuovo provvedimento, ma indirizzato all’Avvocatura dello Stato una relazione in cui ha ribadito che essa assicura l’apertura al pubblico dei propri sportelli il lunedì e il mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, senza necessità di fissare appuntamenti per la regolarizzazione della posizione dei lavoratori stranieri. Non sarebbe, dunque, imputabile all’amministrazione la mancata sottoscrizione dei contratti di soggiorno.
I cittadini stranieri, che a ciò non hanno provveduto, avrebbero dovuto fare ritorno al loro Paese d’origine una volta spirata la validità del visto.
6. – Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 21 gennaio 2026.
7. – Preliminarmente, si rileva che la nota depositata in giudizio dalla parte pubblica non ha natura provvedimentale, se non altro per non essere rivolta agli istanti, cosicché permane l’interesse pubblico di -OMISSIS- e dei lavoratori stranieri all’annullamento della revoca del nulla osta al lavoro subordinato.
8. – Ciò posto, il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
La mancata stipula del contratto di soggiorno è innegabile, ma è accompagnata da una serie di elementi che l’amministrazione non avrebbe potuto tout court ignorare, essendo rivelatori dell’insussistenza dell’intento di sottrarsi alla disciplina che regola l’accesso dei lavoratori stranieri al mercato italiano: ci si riferisce al dedotto (e non contestato dall’amministrazione) accesso dei lavoratori e del datore di lavoro agli uffici delle Prefettura; alle richieste, inviate a mezzo PEC, di un appuntamento da parte del datore di lavoro; e alle comunicazioni di assunzione dei lavoratori stranieri.
L’amministrazione, anziché rigettare l’istanza con una motivazione standard, basata sugli elementi formali, avrebbe dovuto prendere in esame tali elementi, onde verificare se la mancata stipula del contratto di soggiorno sia effettivamente imputabile ai lavoratori.
In questi termini, e salvo riesercizio del potere da parte dell’amministrazione, il ricorso deve essere accolto, con annullamento degli atti impugnati.
8. – La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione di spese e competenze di giudizio.
La liquidazione dei compensi al difensore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato avverrà con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV CO, Presidente
SC RO, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC RO | IV CO |
IL SEGRETARIO