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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/11/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 852/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 14.4.2025,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti SIMEONE ALESSANDRO e CRESPI FRANCESCA del Foro di Milano, con domicilio telematico presso i difensori, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
C.F. ), nato a [...] l'[...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 17.4.2025);
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 7 “IL TRIBUNALE LI
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
1. Dichiarare, anche con sentenza non definitiva da pronunziarsi all'udienza di prima comparizione, lo scioglimento del matrimonio contratto tra (C.F. Parte_1 [...]
) e (C.F. ) matrimonio contratto in C.F._3 Controparte_1 CodiceFiscale_4
Varese il 7 febbraio 2003 (matrimonio iscritto presso gli atti di stato civile del Comune di
Varese, anno 2003, parte II, n. 14, s. A,) ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio , per i Per_1
tempi in cui il figlio sarà presso ciascuno di essi.
3. Porre in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di versare al figlio, sul conto corrente allo stesso intestato, l'importo complessivo mensile di € 600,00 di cui € 400,00 in capo a Parte_1 ed € 200,00 in capo a , che verranno utilizzati da per
[...] Controparte_1 Per_1
sostenere le spese di abbigliamento, quelle di vitto nelle giornate in cui non è con i Per_1
genitori, spese di benzina dei mezzi di locomozione e tutte le spese inerenti la vita sociale.
4. Disporre che le spese universitarie di siano suddivise quanto al 70% in capo alla Per_1
madre e quanto al 30% in capo al padre, al netto del contributo ricevuto dalla madre, che la stessa si impegna a documentare al padre, da parte del proprio datore di lavoro, e disporre che le spese relative ad eventuali viaggi all'estero (p.e. Erasmus) siano preventivamente concordate tra e i genitori e saranno sostenute da ed in Per_1 Parte_1 Controparte_1
ragione del 50% ciascuno.
5. Disporre che le spese di bollo e assicurazione dell'autovettura Fiat 500 di siano Per_1
sostenute dalla madre, in ragione del 70% e sino all'importo massimo di € 476,00 annui e dal padre in ragione dell'ulteriore 30%. Disporre altresì che nell'ipotesi di aumento, negli anni futuri, dei costi dell'assicurazione e del bollo, ferma restando la quota del 70%, il massimale di partecipazione (476,00 annui) della Signora sarà proporzionalmente aumentato Pt_1 tenendo conto dell'aumento riferibile a un'autovettura Volkswagen Polo 1200 anno 2005.
6. Disporre che le ulteriori spese extra assegno previste dalle Linee Guida (ivi comprese le spese di bollo, assicurazione del motociclo, nonché le spese di manutenzione dell'autovettura) diverse da quelle indicate ai punti 3, 4 e 5 siano sostenute dai genitori in ragione del 70% la madre e del
30% il padre.”
pagina 2 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Parte_1 Controparte_1
Varese (VA) in data 7.2.2003, atto iscritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2003, atto n. 14, Parte II, Serie A.
Dall'unione è nato il figlio in Varese (VA) in data 20.2.2003, maggiorenne Persona_2
ma non economicamente autosufficiente.
Con ricorso iscritto in data 4.11.2020 l'odierna ricorrente ha introdotto il giudizio di separazione
(n. 2695/2020 R.G.), i coniugi sono comparsi avanti al Presidente del Tribunale in data 24.2.2021
e con sentenza non definitiva pubblicata in data 29.10.2011, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
nel corso del giudizio di separazione, le parti sono addivenute ad un accordo, recepito dalla sentenza n. 21/2023 pubblicata in data 9.1.2023 e passata in giudicato, alle seguenti condizioni:
1. Rinunzia di entrambe le parti alle contrapposte domande di addebito.
2. Mantenimento diretto del figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, Per_1
da parte di ciascuno dei genitori, per i tempi in cui il figlio sarà presso ciascuno di essi.
3. Obbligo dei genitori di versare al figlio, sul conto corrente allo stesso intestato le cui coordinate saranno comunicate da ai genitori, l'importo complessivo mensile di € Per_1
600,00 di cui € 400,00 in capo a ed € 200,00 in capo a . Parte_1 Controparte_1
L'importo mensile così determinato è finalizzato a sostenere le spese di abbigliamento, quelle di vitto nelle giornate in cui non è con i genitori, spese di benzina dei mezzi di Per_1
locomozione e tutte le spese inerenti la vita sociale.
4. Spese universitarie di suddivise quanto al 70% in capo alla madre e quanto al 30% Per_1
in capo al padre, al netto del contributo ricevuto dalla madre, che la stessa si impegna a documentare al padre, da parte del proprio datore di lavoro. Le spese relative ad eventuali viaggi all'estero (p.e. Erasmus) saranno preventivamente concordate tra e i genitori e Per_1
saranno sostenute da ed in ragione del 50% ciascuno. Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 7
5. Le spese di bollo e assicurazione dell'autovettura Fiat 500 di saranno sostenute dalla Per_1 madre, in ragione del 70% e sino all'importo massimo di € 476,00 annui e dal padre in ragione dell'ulteriore 30%. Nell'ipotesi di aumento, negli anni futuri, dei costi dell'assicurazione e del bollo, ferma restando la quota del 70%, il massimale di partecipazione (476,00 annui) della
Signora sarà proporzionalmente aumentato tenendo conto dell'aumento riferibile a Pt_1 un'autovettura Volkswagen Polo 1200 anno 2005.
6. Le altre spese extra assegno previste dalle Linee Guida (ivi comprese le spese di bollo, assicurazione del motociclo, nonché le spese di manutenzione dell'autovettura) diverse da quelle indicate ai punti 3, 4 e 5 saranno sostenute dai genitori in ragione del 70% la madre e del 30% il padre.
7. Rilascio da parte di della casa coniugale alla data odierna e rinuncia dello Controparte_1 stesso alla domanda di assegnazione o qualsivoglia pretesa in ordine all'utilizzo e all'abitazione conseguenti alla separazione, impregiudicato il diritto di far valer le proprie pretese creditorie
e/o riferite alla proprietà dell'immobile da trattarsi in separato giudizio.
8. Rinunzia delle parti a tutte le altre domande.
9. Impegno delle parti a rinunziare all'appello avverso la sentenza di separazione che sarà pronunziata sulla base della precisazione congiunta delle conclusioni, entro 5 giorni dalla comunicazione di cancelleria della sentenza.
10. Rinuncia delle parti agli atti del procedimento per regolamento di competenza pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione sub r.g. 22079/22 e del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Varese sub R.g. 534/22, a spese compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione di cui al punto 9.
11. Spese legali compensate e rinunzia dei difensori ad avvalersi del beneficio della solidarietà professionale.”.
Con ricorso depositato in data 14.4.2025 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione, articolando le conclusioni riportate in epigrafe.
Ha dedotto che dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione non vi è stata riconciliazione, essendo venuta definitivamente meno la comunione pagina 4 di 7 materiale e spirituale tra gli stessi, e che non vi è stato alcun mutamento rispetto a quando le parti hanno siglato l'accordo di separazione;
in particolare, , studente universitario, continua a Per_1
vivere principalmente presso la casa materna e vede il padre prendendo direttamente accordi con lo stesso, senza pernottare presso la sua abitazione;
le esigenze di sono le medesime Per_1 dell'epoca della separazione e, parimenti, sono rimasti pressoché invariati rispetto all'epoca della separazione il reddito e il patrimonio della ricorrente.
All'udienza del 14.10.2025 avanti al giudice relatore è personalmente comparsa la ricorrente con il proprio difensore;
il resistente non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notificazione effettuata nei suoi confronti (atto ritirato a mani del resistente in data 28.4.2025) sicché alla predetta udienza era dichiarato contumace. Alla medesima udienza il difensore della parte ricorrente discuteva oralmente la causa che era rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi sono comparsi avanti al Presidente del Tribunale di Varese nel giudizio di separazione in data 24.2.2021 e, con sentenza non definitiva pubblicata in data 29.10.2011, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 14.4.2025), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione e dovendosi ritenere accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nel merito, sussistono i presupposti per integralmente confermare gli accordi assunti dalle parti in sede di separazione in relazione alle questione afferenti il mantenimento del figlio Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
[...]
Gli stessi si appalesano infatti tuttora conformi all'interesse del figlio e non sono state allegate e dedotte circostanze intervenute successivamente al raggiungimento degli accordi separativi che ne giustifichino una rivisitazione.
pagina 5 di 7 Sussistono dunque i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione come indicate dalla parte ricorrente e riportate in epigrafe.
Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda di divorzio, considerato il tenore delle domande svolte dalla parte ricorrente, confermative degli accordi in essere, nonché il comportamento processuale del resistente il quale, pur avendo ricevuto a mani la notifica del ricorso, non ha inteso contrastare l'avversa iniziativa giudiziale, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili e come tali compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Controparte_1
Varese (VA) in data 7.2.2003 (atto iscritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2003, atto n. 14, Parte II, Serie A);
- Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VARESE (VA) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
- Conferma le condizioni della separazione, per quanto di ragione, e per l'effetto:
1. Dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio , Per_1
per i tempi in cui il figlio sarà presso ciascuno di essi;
2. Pone in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di versare al figlio, sul conto corrente allo stesso intestato, l'importo complessivo mensile di euro 600,00 di cui euro 400,00 in capo a ed euro 200,00 in capo a , che verranno utilizzati da Parte_1 Controparte_1 Per_1
per sostenere le spese di abbigliamento, quelle di vitto nelle giornate in cui non è con i Per_1
genitori, spese di benzina dei mezzi di locomozione e tutte le spese inerenti la vita sociale;
pagina 6 di 7 3. Dispone che le spese universitarie di siano suddivise quanto al 70% in capo alla Per_1
madre e quanto al 30% in capo al padre, al netto del contributo ricevuto dalla madre, che la stessa si impegna a documentare al padre, da parte del proprio datore di lavoro, e dispone che le spese relative ad eventuali viaggi all'estero (p.e. Erasmus) siano preventivamente concordate tra e i genitori e saranno sostenute da ed in ragione del Per_1 Parte_1 Controparte_1
50% ciascuno;
4. Dispone che le spese di bollo e assicurazione dell'autovettura Fiat 500 di siano Per_1 sostenute dalla madre, in ragione del 70% e sino all'importo massimo di € 476,00 annui e dal padre in ragione dell'ulteriore 30%. Dispone altresì che nell'ipotesi di aumento, negli anni futuri, dei costi dell'assicurazione e del bollo, ferma restando la quota del 70%, il massimale di partecipazione (476,00 annui) della Signora sarà proporzionalmente aumentato tenendo Pt_1 conto dell'aumento riferibile a un'autovettura Volkswagen Polo 1200 anno 2005;
5. Dispone che le ulteriori spese extra assegno previste dalle Linee Guida (ivi comprese le spese di bollo, assicurazione del motociclo, nonché le spese di manutenzione dell'autovettura) diverse da quelle indicate ai punti precedenti siano sostenute dai genitori in ragione del 70% la madre e del 30% il padre;
- Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 14.4.2025,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti SIMEONE ALESSANDRO e CRESPI FRANCESCA del Foro di Milano, con domicilio telematico presso i difensori, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
C.F. ), nato a [...] l'[...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 17.4.2025);
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 7 “IL TRIBUNALE LI
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
1. Dichiarare, anche con sentenza non definitiva da pronunziarsi all'udienza di prima comparizione, lo scioglimento del matrimonio contratto tra (C.F. Parte_1 [...]
) e (C.F. ) matrimonio contratto in C.F._3 Controparte_1 CodiceFiscale_4
Varese il 7 febbraio 2003 (matrimonio iscritto presso gli atti di stato civile del Comune di
Varese, anno 2003, parte II, n. 14, s. A,) ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio , per i Per_1
tempi in cui il figlio sarà presso ciascuno di essi.
3. Porre in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di versare al figlio, sul conto corrente allo stesso intestato, l'importo complessivo mensile di € 600,00 di cui € 400,00 in capo a Parte_1 ed € 200,00 in capo a , che verranno utilizzati da per
[...] Controparte_1 Per_1
sostenere le spese di abbigliamento, quelle di vitto nelle giornate in cui non è con i Per_1
genitori, spese di benzina dei mezzi di locomozione e tutte le spese inerenti la vita sociale.
4. Disporre che le spese universitarie di siano suddivise quanto al 70% in capo alla Per_1
madre e quanto al 30% in capo al padre, al netto del contributo ricevuto dalla madre, che la stessa si impegna a documentare al padre, da parte del proprio datore di lavoro, e disporre che le spese relative ad eventuali viaggi all'estero (p.e. Erasmus) siano preventivamente concordate tra e i genitori e saranno sostenute da ed in Per_1 Parte_1 Controparte_1
ragione del 50% ciascuno.
5. Disporre che le spese di bollo e assicurazione dell'autovettura Fiat 500 di siano Per_1
sostenute dalla madre, in ragione del 70% e sino all'importo massimo di € 476,00 annui e dal padre in ragione dell'ulteriore 30%. Disporre altresì che nell'ipotesi di aumento, negli anni futuri, dei costi dell'assicurazione e del bollo, ferma restando la quota del 70%, il massimale di partecipazione (476,00 annui) della Signora sarà proporzionalmente aumentato Pt_1 tenendo conto dell'aumento riferibile a un'autovettura Volkswagen Polo 1200 anno 2005.
6. Disporre che le ulteriori spese extra assegno previste dalle Linee Guida (ivi comprese le spese di bollo, assicurazione del motociclo, nonché le spese di manutenzione dell'autovettura) diverse da quelle indicate ai punti 3, 4 e 5 siano sostenute dai genitori in ragione del 70% la madre e del
30% il padre.”
pagina 2 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Parte_1 Controparte_1
Varese (VA) in data 7.2.2003, atto iscritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2003, atto n. 14, Parte II, Serie A.
Dall'unione è nato il figlio in Varese (VA) in data 20.2.2003, maggiorenne Persona_2
ma non economicamente autosufficiente.
Con ricorso iscritto in data 4.11.2020 l'odierna ricorrente ha introdotto il giudizio di separazione
(n. 2695/2020 R.G.), i coniugi sono comparsi avanti al Presidente del Tribunale in data 24.2.2021
e con sentenza non definitiva pubblicata in data 29.10.2011, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
nel corso del giudizio di separazione, le parti sono addivenute ad un accordo, recepito dalla sentenza n. 21/2023 pubblicata in data 9.1.2023 e passata in giudicato, alle seguenti condizioni:
1. Rinunzia di entrambe le parti alle contrapposte domande di addebito.
2. Mantenimento diretto del figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, Per_1
da parte di ciascuno dei genitori, per i tempi in cui il figlio sarà presso ciascuno di essi.
3. Obbligo dei genitori di versare al figlio, sul conto corrente allo stesso intestato le cui coordinate saranno comunicate da ai genitori, l'importo complessivo mensile di € Per_1
600,00 di cui € 400,00 in capo a ed € 200,00 in capo a . Parte_1 Controparte_1
L'importo mensile così determinato è finalizzato a sostenere le spese di abbigliamento, quelle di vitto nelle giornate in cui non è con i genitori, spese di benzina dei mezzi di Per_1
locomozione e tutte le spese inerenti la vita sociale.
4. Spese universitarie di suddivise quanto al 70% in capo alla madre e quanto al 30% Per_1
in capo al padre, al netto del contributo ricevuto dalla madre, che la stessa si impegna a documentare al padre, da parte del proprio datore di lavoro. Le spese relative ad eventuali viaggi all'estero (p.e. Erasmus) saranno preventivamente concordate tra e i genitori e Per_1
saranno sostenute da ed in ragione del 50% ciascuno. Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 7
5. Le spese di bollo e assicurazione dell'autovettura Fiat 500 di saranno sostenute dalla Per_1 madre, in ragione del 70% e sino all'importo massimo di € 476,00 annui e dal padre in ragione dell'ulteriore 30%. Nell'ipotesi di aumento, negli anni futuri, dei costi dell'assicurazione e del bollo, ferma restando la quota del 70%, il massimale di partecipazione (476,00 annui) della
Signora sarà proporzionalmente aumentato tenendo conto dell'aumento riferibile a Pt_1 un'autovettura Volkswagen Polo 1200 anno 2005.
6. Le altre spese extra assegno previste dalle Linee Guida (ivi comprese le spese di bollo, assicurazione del motociclo, nonché le spese di manutenzione dell'autovettura) diverse da quelle indicate ai punti 3, 4 e 5 saranno sostenute dai genitori in ragione del 70% la madre e del 30% il padre.
7. Rilascio da parte di della casa coniugale alla data odierna e rinuncia dello Controparte_1 stesso alla domanda di assegnazione o qualsivoglia pretesa in ordine all'utilizzo e all'abitazione conseguenti alla separazione, impregiudicato il diritto di far valer le proprie pretese creditorie
e/o riferite alla proprietà dell'immobile da trattarsi in separato giudizio.
8. Rinunzia delle parti a tutte le altre domande.
9. Impegno delle parti a rinunziare all'appello avverso la sentenza di separazione che sarà pronunziata sulla base della precisazione congiunta delle conclusioni, entro 5 giorni dalla comunicazione di cancelleria della sentenza.
10. Rinuncia delle parti agli atti del procedimento per regolamento di competenza pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione sub r.g. 22079/22 e del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Varese sub R.g. 534/22, a spese compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione di cui al punto 9.
11. Spese legali compensate e rinunzia dei difensori ad avvalersi del beneficio della solidarietà professionale.”.
Con ricorso depositato in data 14.4.2025 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione, articolando le conclusioni riportate in epigrafe.
Ha dedotto che dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione non vi è stata riconciliazione, essendo venuta definitivamente meno la comunione pagina 4 di 7 materiale e spirituale tra gli stessi, e che non vi è stato alcun mutamento rispetto a quando le parti hanno siglato l'accordo di separazione;
in particolare, , studente universitario, continua a Per_1
vivere principalmente presso la casa materna e vede il padre prendendo direttamente accordi con lo stesso, senza pernottare presso la sua abitazione;
le esigenze di sono le medesime Per_1 dell'epoca della separazione e, parimenti, sono rimasti pressoché invariati rispetto all'epoca della separazione il reddito e il patrimonio della ricorrente.
All'udienza del 14.10.2025 avanti al giudice relatore è personalmente comparsa la ricorrente con il proprio difensore;
il resistente non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notificazione effettuata nei suoi confronti (atto ritirato a mani del resistente in data 28.4.2025) sicché alla predetta udienza era dichiarato contumace. Alla medesima udienza il difensore della parte ricorrente discuteva oralmente la causa che era rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi sono comparsi avanti al Presidente del Tribunale di Varese nel giudizio di separazione in data 24.2.2021 e, con sentenza non definitiva pubblicata in data 29.10.2011, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 14.4.2025), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione e dovendosi ritenere accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nel merito, sussistono i presupposti per integralmente confermare gli accordi assunti dalle parti in sede di separazione in relazione alle questione afferenti il mantenimento del figlio Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
[...]
Gli stessi si appalesano infatti tuttora conformi all'interesse del figlio e non sono state allegate e dedotte circostanze intervenute successivamente al raggiungimento degli accordi separativi che ne giustifichino una rivisitazione.
pagina 5 di 7 Sussistono dunque i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione come indicate dalla parte ricorrente e riportate in epigrafe.
Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda di divorzio, considerato il tenore delle domande svolte dalla parte ricorrente, confermative degli accordi in essere, nonché il comportamento processuale del resistente il quale, pur avendo ricevuto a mani la notifica del ricorso, non ha inteso contrastare l'avversa iniziativa giudiziale, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili e come tali compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Controparte_1
Varese (VA) in data 7.2.2003 (atto iscritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2003, atto n. 14, Parte II, Serie A);
- Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VARESE (VA) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
- Conferma le condizioni della separazione, per quanto di ragione, e per l'effetto:
1. Dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio , Per_1
per i tempi in cui il figlio sarà presso ciascuno di essi;
2. Pone in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di versare al figlio, sul conto corrente allo stesso intestato, l'importo complessivo mensile di euro 600,00 di cui euro 400,00 in capo a ed euro 200,00 in capo a , che verranno utilizzati da Parte_1 Controparte_1 Per_1
per sostenere le spese di abbigliamento, quelle di vitto nelle giornate in cui non è con i Per_1
genitori, spese di benzina dei mezzi di locomozione e tutte le spese inerenti la vita sociale;
pagina 6 di 7 3. Dispone che le spese universitarie di siano suddivise quanto al 70% in capo alla Per_1
madre e quanto al 30% in capo al padre, al netto del contributo ricevuto dalla madre, che la stessa si impegna a documentare al padre, da parte del proprio datore di lavoro, e dispone che le spese relative ad eventuali viaggi all'estero (p.e. Erasmus) siano preventivamente concordate tra e i genitori e saranno sostenute da ed in ragione del Per_1 Parte_1 Controparte_1
50% ciascuno;
4. Dispone che le spese di bollo e assicurazione dell'autovettura Fiat 500 di siano Per_1 sostenute dalla madre, in ragione del 70% e sino all'importo massimo di € 476,00 annui e dal padre in ragione dell'ulteriore 30%. Dispone altresì che nell'ipotesi di aumento, negli anni futuri, dei costi dell'assicurazione e del bollo, ferma restando la quota del 70%, il massimale di partecipazione (476,00 annui) della Signora sarà proporzionalmente aumentato tenendo Pt_1 conto dell'aumento riferibile a un'autovettura Volkswagen Polo 1200 anno 2005;
5. Dispone che le ulteriori spese extra assegno previste dalle Linee Guida (ivi comprese le spese di bollo, assicurazione del motociclo, nonché le spese di manutenzione dell'autovettura) diverse da quelle indicate ai punti precedenti siano sostenute dai genitori in ragione del 70% la madre e del 30% il padre;
- Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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