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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/08/2025, n. 6609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6609 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 43362 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2020, avente per oggetto: impugnazione di testamento, vertente
TRA
codice fiscale: Parte_1 C.F._1
codice fiscale: , entrambi Parte_2 C.F._2
con gli avv.ti Maurizia De Mattei e Massimo Micciché
-ATTORI-
E
codice fiscale: , con Parte_3 C.F._3
l'avv. Maria Gabriella Gregori
-CONVENUTA-
E
codice fiscale: ; Controparte_1 C.F._4
codice fiscale: , entrambi Controparte_2 CodiceFiscale_5
con l'avv. Barbara Gallo
-CONVENUTI-
CONCLUSIONI
Per gli attori
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa esposti anche nelle precedenti difese
1 e da ritenersi in toto ritrascritti e parte integrante e sostanziale dell'odierno atto, statuire come segue:
1)in via principale, dichiarare nullo il testamento della de cuius, Persona_1
redatto a mezzo Notaio il 22/05/2014 per le ragioni di
[...] Persona_2 cui agli atti di causa;
in via di subordine, dichiarare giuridicamente e insanabilmente invalido, con qualsivoglia motivazione, il testamento della de cuius, Persona_1 redatto a mezzo Notaio il 22/05/2014; Persona_2
2)per effetto dell'accoglimento della precedente domanda, in via principale o gradata, dichiarare aperta la successione legittima della IG.ra Persona_1
[...]
3)dichiarare la costituzione della massa ereditaria al fine di proporre l'azione di riduzione;
4)relativamente alle spese, si chiede che il Tribunale, preso atto delle risultanze dell'istruttoria - che ha dimostrato la fondatezza delle richieste degli attori - voglia condannare i convenuti, rispettivamente e Controparte_2 _1
, al pagamento integrale:
[...] a) delle spese legali e processuali della fase cautelare, così come previsto nell'ordinanza resa in data 23.10.2020 dal Tribunale di Milano, nel procedimento di sequestro n. 28238/2020 R.G. (doc. 4 depositato da parte attrice unitamente all'atto di citazione); b) delle spese della CTU espletata nel presente giudizio di merito dal dr.
, condannando pertanto i suddetti convenuti e Per_3 Controparte_2
alla refusione dei costi pro quota della CTU corrisposti al Controparte_1 perito d'ufficio dalle altre parti, ovvero dai IG.ri e Pt_1 Parte_2
(attori) e dalla IG.ra (intervenuta);
[...] Parte_3 c) delle spese legali e processuali tutte del presente giudizio di merito.
In via istruttoria: ci si riporta a quanto richiesto nella II memoria ex art.183 c.p.c. depositata dalla presente difesa, da ritenersi in toto ritrascritto e parte integrante e sostanziale del presente foglio di p.c.
Con ogni ulteriore conseguente statuizione come per necessità e/o legge.
Per la convenuta Parte_3
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, per i motivi esposti anche nelle precedenti difese e da ritenersi in toto ritrascritti e parte integrante e sostanziale dell'odierno atto, statuire come segue:
1)in via principale, dichiarare nullo il testamento pubblico della IG.ra
[...]
redatto a mezzo Notaio il 22/05/2014 per Persona_1 Persona_2 incapacità della stessa a testare e/o per difetto di sottoscrizione per le
2 motivazioni esposte in atti con ogni conseguente statuizione come per necessità e/o legge;
in via di subordine, riconoscere valido il legato disposto a favore dell'istante, IG.ra , nel testamento della IG.ra per Parte_3 Persona_1 cui è causa;
2)per effetto dell'accoglimento della precedente domanda, in via principale o gradata, dichiarare aperta la successione legittima della IG.ra Persona_1
[...]
3)dichiarare la costituzione della massa ereditaria al fine di proporre l'azione di riduzione e/o il valore del legato dell'istante;
4)relativamente alle spese, si chiede che il Tribunale, preso atto delle risultanze dell'istruttoria - che ha dimostrato la fondatezza delle richieste dell'istante in via principale - voglia condannare i convenuti, e Controparte_2 _1
, al pagamento integrale:
[...] a) delle spese legali e processuali della fase cautelare, così come previsto nell'ordinanza resa in data 23.10.2020 dal Tribunale di Milano, nel procedimento di sequestro n. 28238/2020 R.G. agli atti di causa;
b) delle spese della CTU espletata nel presente giudizio di merito, condannando i suddetti convenuti e alla Controparte_2 Controparte_1 refusione dei costi pro quota della CTU stessa corrisposti al perito d'ufficio dalla IG.ra in ragione di 1/5 dell'intero; Parte_3 c) delle spese legali e processuali tutte del presente giudizio di merito.
Con ogni ulteriore conseguente statuizione come per necessità e/o legge.
Per i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti nel corso della presente causa, che si intendono qui come integralmente richiamati: nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice e della parte convenuta
, in quanto infondate in fatto e diritto. Parte_3
In via istruttoria: accogliere le richieste istruttorie, non accolte in corso di giudizio, così come formulate nella memoria 183, VI co. n. 2, datata 08.07.2021.
In ogni caso, spese, anticipazioni (comprese spese per ctp e ctu) e compensi di causa, oltre rimborso forfettario 15%, e oneri di legge (c.p.a. e i.v.a.) interamente rifusi, sia relativi al presente giudizio che alla fase cautelare di cui al numero R.G. 28238/20.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I fratelli e , premesso che Parte_2 Parte_1
sorella della loro premorta madre , Persona_1 Parte_4
è deceduta a Santo Stefano Ticino il 23/11/2019, vedova, senza figli e senza altri fratelli o sorelle, hanno impugnato il testamento pubblico della zia ricevuto il 22/05/2014 dalla dott.ssa , notaio in Busto Arsizio, Persona_2
n. 138 del repertorio degli atti di ultima volontà (passato al fascicolo degli atti tra vivi con verbale per medesimo notaio in data 09/01/2020, rep. 35434, racc. 20556).
Con tale testamento la defunta ha istituito erede universale il marito CP
, sostituendogli, per il caso il cui questo non avesse potuto o voluto
[...]
accettare l'eredità (circostanza poi verificatasi, essendo il marito deceduto l'anno seguente), la cognata (sorella del marito) e il di Controparte_1
lei coniuge , contestualmente disponendo un legato, Controparte_2
avente ad oggetto la metà dei beni mobili, in favore dell'odierno attore e della moglie . Parte_1 Parte_3
A sostegno della domanda hanno dedotto, oltre che taluni presunti vizi formali del testamento, l'incapacità di testare di cui all'art. 591, comma secondo, n. 3 del codice civile, alla luce di una grave forma di demenza senile da cui la zia era affetta nel momento in cui il testamento è stato redatto.
Si sono costituiti gli eredi testamentari MA e _1 CP
, chiedendo di respingere la domanda con vittoria di spese.
[...]
Si è costituita anche , come detto coniuge di Parte_3 Parte_1
, associandosi alle domande degli attori.
[...]
Indi, raccolta la prova testimoniale ammessa ed espletata una consulenza
4 tecnica d'ufficio medico-legale, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito la domanda di annullamento per incapacità di testare è fondata e deve essere accolta, con conseguente apertura della successione legittima di . Persona_1
La documentazione sanitaria in atti evidenzia, invero, che già prima del testamento e nel periodo immediatamente successivo, la sig.ra era Per_1
interessata da un quadro clinico estremamente serio, con gravissima compromissione delle proprie capacità cognitive e con conseguente necessità
di essere assistita in tutti gli atti della vita quotidiana, tanto ciò vero che, qualche mese dopo il testamento, la competente commissione medica regionale la riconosceva invalida civile nella forma più grave, in quanto “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua” (cfr. docc. 7-8-9-10 della produzione di parte attrice).
Tale documentazione è stata in ogni caso analizzata dal c.t.u. dott.
[...]
, il quale ha concluso come segue: Persona_4
“L'esame della documentazione medica evidenzia una diagnosi che si fa nel tempo sempre più chiara nella direzione della malattia di Alzheimer a progressione peggiorativa, tipicamente ingravescente e apparentemente lineare.
All'interno di questa progressione va esaminato soprattutto l'andamento del decadimento cognitivo. Non abbiamo infatti nessuna prova che vi fossero alterazioni di altro tipo in maniera stabile, come allucinazioni e confabulazioni
(false percezioni e falsi ricordi che colmano lacune della memoria), segnalati come eventi riferiti e mai riscontrati direttamente dai Pt_5
5 Nella valutazione clinica dell'Alzheimer il ruolo del caregiver ovvero della persona che si occupa quotidianamente del paziente e che partecipa all'intervista è fondamentale e questo comporta che vengano raccolti nella valutazione clinica anche elementi riferiti da terzi e non osservati direttamente.
Parte della valutazione però è diretta, come quella che attiene al MMSE e al colloquio diretto con il paziente.
Nel complesso, i referti seriati agli atti sono effettivamente rilevanti nel dimostrare e documentare i deficit cognitivi che rilevano sulla capacità di testare. Questi deficit raggiunsero un livello di gravità al momento del testamento: 25 giorni dopo il punteggio MMSE era di 13,5\30 che corrisponde a decadimento grave mentre alla valutazione dell'8 Gennaio 2014, circa cinque mesi e mezzo prima dell'atto, il punteggio era di 15\30.
A fronte di una condizione grave con una diagnosi di questo tipo si deve pensare a una stabilità dei deficit nella quotidianità e se vi fossero prove di episodiche performances migliori ovvero della presenza dei cosiddetti intervalli lucidi sarebbe necessario dimostrarli e non sono di per sé ipotizzabili dagli elementi a disposizione.
Pertanto, in difetto di queste prove di funzionalità conservata, il deficit cognitivo registrato è da considerarsi stabile, cronico e presente nella quotidianità e quindi anche al momento del testamento.
La sua gravità è acclarata dato che la persona era ben seguita da un servizio dedicato alla cura dell'Alzheimer e quindi in grado di rilasciare certificazioni precise e attendibili sul progressione del deficit, sulla diagnosi etc. ...
Per tali motivi ritengo che sia oggettiva la gravità del deficit cognitivo al momento del testamento e che quindi con elevata probabilità al momento della
6 redazione dello stesso la IGnora si trovava in stato di incapacità.
Ogni valutazione retrodata è probabilistica e quindi è affidata a una ricostruzione che può non essere certa al 100% e lasciare sempre qualche margine di incertezza.
Tuttavia i dati a disposizione in questo caso sono univoci e consentono di rispondere con elevata probabilità al quesito dell'illustrissimo giudice prospettando l'incapacità della IGnora al momento del testamento.
A quella data infatti presentava un quadro di demenza grave in grado di impedire una sufficiente comprensione dell'atto e delle conseguenze dello stesso.”.
Il c.t.u. ha poi motivatamente risposto alle osservazioni pervenute dal consulente tecnico di parte convenuta, dr.ssa sottolineando Persona_5
che, pur essendo “…impossibile ricostruire lo stato della de cuius con certezza assoluta in un'indagine retrospettiva di questo tipo, …. i dati esaminati sono effettivamente univoci nell'identificare una compromissione cognitiva importante che non permetteva un funzionamento sufficiente per un consapevole testamento”, ribadendo, perciò, “…che sia oggettiva la gravità del deficit cognitivo al momento del testamento e che quindi con elevata probabilità al momento della redazione dello stesso la IGnora si trovava in stato di incapacità….”, dato che “a quella data infatti presentava un quadro di demenza grave in grado di impedire una sufficiente comprensione dell'atto e delle conseguenze dello stesso”.
Dai referti sanitari in atti (nei tratti salienti riportati nella relazione di consulenza) e dalle trascritte conclusioni del c.t.u. emerge, insomma, che la già grave patologia della defunta, nei mesi a cavallo dell'impugnato testamento,
7 era notevolmente peggiorata e che dipendeva Persona_1
completamente dal marito, per ogni atto della vita quotidiana.
In un simile contesto, allora, appare veramente arduo ritenere che la sig.ra potesse ancora interessarsi con intima convinzione a questioni di Per_1
carattere patrimoniale, richiedendo un notaio per la redazione del suo testamento e che potesse far ciò in maniera del tutto autonoma, senza alcun condizionamento esterno, quando ormai da sola non era neppure in grado di vestirsi e di versare l'acqua in un bicchiere.
D'altra parte, anche le modalità con le quali l'impugnato testamento è stato redatto, inducono a ritenere che in realtà sia stato il di lei coniuge, CP
, ad organizzare il tutto e ad “indirizzare” la volontà testamentaria della
[...]
moglie verso se stesso e, in caso di sua morte, verso la di lui sorella e il cognato (ossia gli odierni convenuti MA e CP_4 CP
), lasciando comunque qualcosa anche al nipote e
[...] Parte_1
alla moglie di questo, . Parte_3
Ed invero, è innanzitutto inusuale che il testamento sia stato ricevuto sullo studio in Corbetta di un avvocato e non su quello del notaio;
infatti, è prassi che il notaio si sposti dal proprio studio solo per ricevere testamenti presso il domicilio di persone in fin di vita o comunque intrasportabili;
inoltre è
significativo che il legale (avv. Luca Cislaghi) era quello di fiducia del marito della defunta.
E' poi da notare che il notaio è arrivato sullo studio dell'avv. Cislaghi con il testamento già completamente dattiloscritto, completandolo sul posto, a mano, nelle sole parti concernenti l'orario di inizio e quello di conclusione della lettura, oltre naturalmente che per le firme dei due testimoni e del notaio.
8 Ebbene ciò è chiaro indice del fatto che il contenuto del testamento era stato già concordato con qualcuno, perché diversamente l'intero atto sarebbe stato scritto a mano dal notaio sul luogo.
Infine, anche la deposizione del notaio è particolarmente Persona_2
significativa, dato che la stessa non riferisce di avere avuto un colloquio preliminare con la testatrice ma di essere stata “contattata dall'avv.to Cislaghi il quale mi ha detto che c'erano queste due persone che avevano intenzione di fare testamento”; ha inoltre dichiarato che sullo studio dell'avv. Cislaghi vi era anche il marito della sig.ra che “tutti e due parlavano, il marito Per_1
parlava di più”, che “…i due signori hanno manifestato le due volontà ed era una situazione tranquilla” e che “il marito è rimasto presente durante la lettura del testamento pubblico”.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto si deve poi ricordare il pacifico orientamento giurisprudenziale per cui, in tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica, accertata la totale incapacità di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo, la sussistenza di tale condizione è presunta,
"iuris tantum", anche nel periodo intermedio, sicché la parte che sostiene la validità dell'atto compiuto è tenuta a provare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia (Cass n. 4316/2016).
Tale prova non è stata tuttavia data né offerta dai convenuti MA e
, i quali si sono limitati a richiamare l'attenzione sul fatto che il CP
testamento è stato ricevuto da un notaio e sui controlli in tema di capacità svolti dal pubblico ufficiale prima di procedere alla stipula, tramite alcune domande su quale fosse il nome della testatrice, sulla data di quel giorno e sul motivo per cui la sig.ra si trovava dinanzi al notaio. Per_1
9 Al riguardo si deve tuttavia rilevare che “in tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso, poiché, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni” (Cass.
n. 2702/2019).
Ne consegue che le risposte della sig.ra alle suddette domande del Per_1
notaio, presumibilmente date perché in mancanza il notaio avrebbe sospeso l'attività rifiutando di ricevere il testamento, non sono comunque tali da consentire il superamento della presunzione di incapacità derivante dalle indicate gravi condizioni psichiche della defunta, tanto più che il contatto tra la e il notaio fu limitato a queste sole domande, mentre tutto il resto era Per_1
stato concordato ben prima con il notaio, forse anche con il supporto del legale di fiducia del marito, marito che comunque fu il vero protagonista della stipulazione per come riferito dal notaio stesso nelle sopra riportate dichiarazioni testimoniali.
Come si è anticipato, alla luce di tutto quanto sin qui considerato la domanda principale deve essere integralmente accolta salvo che per il punto 3) delle conclusioni, dove è stato chiesto di “dichiarare la costituzione della massa ereditaria al fine di proporre l'azione di riduzione”, trattandosi di domanda incomprensibile e probabilmente frutto di un refuso, dal momento che gli
10 odierni attori non rientrano tra i legittimari elencati all'art. 536 cod. civ.
Le spese di lite, anche con riferimento alla fase cautelare conclusasi con il parziale accoglimento della richiesta di sequestro giudiziario avanzata dagli odierni attori (procedimento R.G. n. 28238/2020), seguono la soccombenza e si liquidano a favore degli attori in complessivi Euro 10.860,00 per il giudizio di merito (oltre accessori come in dispositivo), avuto riguardo ai parametri per i procedimenti di valore indeterminabile con complessità media, in conformità alla dichiarazione di valore resa in citazione e in mancanza di una quantificazione del valore dell'asse ereditario, oltre Euro 5.000,00 per la fase cautelare, sulla base dei medesimi parametri ma con una congrua riduzione in ragione dell'accoglimento solo parziale della richiesta di sequestro;
invece, tra e le altre parti, le spese devono restare compensate per Parte_3
intero, salvo che per la c.t.u., atteso che quest'ultima è stata evocata in giudizio dagli attori ai soli fini dell'integrità del contraddittorio e senza rivolgere domande contro di lei, che anzi ha aderito a tutte le istanze di parte attrice.
Analogamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste ad esclusivo carico dei convenuti e , Controparte_1 Controparte_2
che per l'effetto vanno condannati a restituire alle altre parti quanto da esse già versato al consulente in forza del decreto di liquidazione emesso in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)in accoglimento della domanda proposta da e Parte_1 [...]
, annulla ai sensi dell'art. 591, comma secondo, n. 3 del codice Parte_2
civile il testamento pubblico di ricevuto il 22/05/2014 dalla Persona_1
11 dott.ssa , notaio in Busto Arsizio, n. 138 del repertorio degli atti Persona_2
di ultima volontà, passato al fascicolo degli atti tra vivi con verbale per medesimo notaio in data 09/01/2020, rep. 35434, racc. 20556;
2)per effetto di quanto statuito al capo 1) che precede, dichiara aperta la successione legittima di nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta a Santo Stefano Ticino il 23/11/2019;
3)condanna e , in solido, al pagamento Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali in favore degli attori e Parte_1 [...]
che liquida in Euro 518,00 per esborsi a titolo di contributo Parte_2
unificato ed Euro 15.860,00 per compensi anche per la fase cautelare, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A., compensando le spese di lite tra e le altre parti salvo che Parte_3
per la consulenza tecnica d'ufficio;
4)pone le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio a definitivo ed esclusivo carico dei convenuti MA e , che _1 Controparte_2
condanna in solido a restituire agli attori ed a la quota del Parte_3
compenso al consulente da costoro corrisposta in corso di causa.
Milano, 26 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
12
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 43362 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2020, avente per oggetto: impugnazione di testamento, vertente
TRA
codice fiscale: Parte_1 C.F._1
codice fiscale: , entrambi Parte_2 C.F._2
con gli avv.ti Maurizia De Mattei e Massimo Micciché
-ATTORI-
E
codice fiscale: , con Parte_3 C.F._3
l'avv. Maria Gabriella Gregori
-CONVENUTA-
E
codice fiscale: ; Controparte_1 C.F._4
codice fiscale: , entrambi Controparte_2 CodiceFiscale_5
con l'avv. Barbara Gallo
-CONVENUTI-
CONCLUSIONI
Per gli attori
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa esposti anche nelle precedenti difese
1 e da ritenersi in toto ritrascritti e parte integrante e sostanziale dell'odierno atto, statuire come segue:
1)in via principale, dichiarare nullo il testamento della de cuius, Persona_1
redatto a mezzo Notaio il 22/05/2014 per le ragioni di
[...] Persona_2 cui agli atti di causa;
in via di subordine, dichiarare giuridicamente e insanabilmente invalido, con qualsivoglia motivazione, il testamento della de cuius, Persona_1 redatto a mezzo Notaio il 22/05/2014; Persona_2
2)per effetto dell'accoglimento della precedente domanda, in via principale o gradata, dichiarare aperta la successione legittima della IG.ra Persona_1
[...]
3)dichiarare la costituzione della massa ereditaria al fine di proporre l'azione di riduzione;
4)relativamente alle spese, si chiede che il Tribunale, preso atto delle risultanze dell'istruttoria - che ha dimostrato la fondatezza delle richieste degli attori - voglia condannare i convenuti, rispettivamente e Controparte_2 _1
, al pagamento integrale:
[...] a) delle spese legali e processuali della fase cautelare, così come previsto nell'ordinanza resa in data 23.10.2020 dal Tribunale di Milano, nel procedimento di sequestro n. 28238/2020 R.G. (doc. 4 depositato da parte attrice unitamente all'atto di citazione); b) delle spese della CTU espletata nel presente giudizio di merito dal dr.
, condannando pertanto i suddetti convenuti e Per_3 Controparte_2
alla refusione dei costi pro quota della CTU corrisposti al Controparte_1 perito d'ufficio dalle altre parti, ovvero dai IG.ri e Pt_1 Parte_2
(attori) e dalla IG.ra (intervenuta);
[...] Parte_3 c) delle spese legali e processuali tutte del presente giudizio di merito.
In via istruttoria: ci si riporta a quanto richiesto nella II memoria ex art.183 c.p.c. depositata dalla presente difesa, da ritenersi in toto ritrascritto e parte integrante e sostanziale del presente foglio di p.c.
Con ogni ulteriore conseguente statuizione come per necessità e/o legge.
Per la convenuta Parte_3
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, per i motivi esposti anche nelle precedenti difese e da ritenersi in toto ritrascritti e parte integrante e sostanziale dell'odierno atto, statuire come segue:
1)in via principale, dichiarare nullo il testamento pubblico della IG.ra
[...]
redatto a mezzo Notaio il 22/05/2014 per Persona_1 Persona_2 incapacità della stessa a testare e/o per difetto di sottoscrizione per le
2 motivazioni esposte in atti con ogni conseguente statuizione come per necessità e/o legge;
in via di subordine, riconoscere valido il legato disposto a favore dell'istante, IG.ra , nel testamento della IG.ra per Parte_3 Persona_1 cui è causa;
2)per effetto dell'accoglimento della precedente domanda, in via principale o gradata, dichiarare aperta la successione legittima della IG.ra Persona_1
[...]
3)dichiarare la costituzione della massa ereditaria al fine di proporre l'azione di riduzione e/o il valore del legato dell'istante;
4)relativamente alle spese, si chiede che il Tribunale, preso atto delle risultanze dell'istruttoria - che ha dimostrato la fondatezza delle richieste dell'istante in via principale - voglia condannare i convenuti, e Controparte_2 _1
, al pagamento integrale:
[...] a) delle spese legali e processuali della fase cautelare, così come previsto nell'ordinanza resa in data 23.10.2020 dal Tribunale di Milano, nel procedimento di sequestro n. 28238/2020 R.G. agli atti di causa;
b) delle spese della CTU espletata nel presente giudizio di merito, condannando i suddetti convenuti e alla Controparte_2 Controparte_1 refusione dei costi pro quota della CTU stessa corrisposti al perito d'ufficio dalla IG.ra in ragione di 1/5 dell'intero; Parte_3 c) delle spese legali e processuali tutte del presente giudizio di merito.
Con ogni ulteriore conseguente statuizione come per necessità e/o legge.
Per i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti nel corso della presente causa, che si intendono qui come integralmente richiamati: nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice e della parte convenuta
, in quanto infondate in fatto e diritto. Parte_3
In via istruttoria: accogliere le richieste istruttorie, non accolte in corso di giudizio, così come formulate nella memoria 183, VI co. n. 2, datata 08.07.2021.
In ogni caso, spese, anticipazioni (comprese spese per ctp e ctu) e compensi di causa, oltre rimborso forfettario 15%, e oneri di legge (c.p.a. e i.v.a.) interamente rifusi, sia relativi al presente giudizio che alla fase cautelare di cui al numero R.G. 28238/20.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I fratelli e , premesso che Parte_2 Parte_1
sorella della loro premorta madre , Persona_1 Parte_4
è deceduta a Santo Stefano Ticino il 23/11/2019, vedova, senza figli e senza altri fratelli o sorelle, hanno impugnato il testamento pubblico della zia ricevuto il 22/05/2014 dalla dott.ssa , notaio in Busto Arsizio, Persona_2
n. 138 del repertorio degli atti di ultima volontà (passato al fascicolo degli atti tra vivi con verbale per medesimo notaio in data 09/01/2020, rep. 35434, racc. 20556).
Con tale testamento la defunta ha istituito erede universale il marito CP
, sostituendogli, per il caso il cui questo non avesse potuto o voluto
[...]
accettare l'eredità (circostanza poi verificatasi, essendo il marito deceduto l'anno seguente), la cognata (sorella del marito) e il di Controparte_1
lei coniuge , contestualmente disponendo un legato, Controparte_2
avente ad oggetto la metà dei beni mobili, in favore dell'odierno attore e della moglie . Parte_1 Parte_3
A sostegno della domanda hanno dedotto, oltre che taluni presunti vizi formali del testamento, l'incapacità di testare di cui all'art. 591, comma secondo, n. 3 del codice civile, alla luce di una grave forma di demenza senile da cui la zia era affetta nel momento in cui il testamento è stato redatto.
Si sono costituiti gli eredi testamentari MA e _1 CP
, chiedendo di respingere la domanda con vittoria di spese.
[...]
Si è costituita anche , come detto coniuge di Parte_3 Parte_1
, associandosi alle domande degli attori.
[...]
Indi, raccolta la prova testimoniale ammessa ed espletata una consulenza
4 tecnica d'ufficio medico-legale, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito la domanda di annullamento per incapacità di testare è fondata e deve essere accolta, con conseguente apertura della successione legittima di . Persona_1
La documentazione sanitaria in atti evidenzia, invero, che già prima del testamento e nel periodo immediatamente successivo, la sig.ra era Per_1
interessata da un quadro clinico estremamente serio, con gravissima compromissione delle proprie capacità cognitive e con conseguente necessità
di essere assistita in tutti gli atti della vita quotidiana, tanto ciò vero che, qualche mese dopo il testamento, la competente commissione medica regionale la riconosceva invalida civile nella forma più grave, in quanto “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua” (cfr. docc. 7-8-9-10 della produzione di parte attrice).
Tale documentazione è stata in ogni caso analizzata dal c.t.u. dott.
[...]
, il quale ha concluso come segue: Persona_4
“L'esame della documentazione medica evidenzia una diagnosi che si fa nel tempo sempre più chiara nella direzione della malattia di Alzheimer a progressione peggiorativa, tipicamente ingravescente e apparentemente lineare.
All'interno di questa progressione va esaminato soprattutto l'andamento del decadimento cognitivo. Non abbiamo infatti nessuna prova che vi fossero alterazioni di altro tipo in maniera stabile, come allucinazioni e confabulazioni
(false percezioni e falsi ricordi che colmano lacune della memoria), segnalati come eventi riferiti e mai riscontrati direttamente dai Pt_5
5 Nella valutazione clinica dell'Alzheimer il ruolo del caregiver ovvero della persona che si occupa quotidianamente del paziente e che partecipa all'intervista è fondamentale e questo comporta che vengano raccolti nella valutazione clinica anche elementi riferiti da terzi e non osservati direttamente.
Parte della valutazione però è diretta, come quella che attiene al MMSE e al colloquio diretto con il paziente.
Nel complesso, i referti seriati agli atti sono effettivamente rilevanti nel dimostrare e documentare i deficit cognitivi che rilevano sulla capacità di testare. Questi deficit raggiunsero un livello di gravità al momento del testamento: 25 giorni dopo il punteggio MMSE era di 13,5\30 che corrisponde a decadimento grave mentre alla valutazione dell'8 Gennaio 2014, circa cinque mesi e mezzo prima dell'atto, il punteggio era di 15\30.
A fronte di una condizione grave con una diagnosi di questo tipo si deve pensare a una stabilità dei deficit nella quotidianità e se vi fossero prove di episodiche performances migliori ovvero della presenza dei cosiddetti intervalli lucidi sarebbe necessario dimostrarli e non sono di per sé ipotizzabili dagli elementi a disposizione.
Pertanto, in difetto di queste prove di funzionalità conservata, il deficit cognitivo registrato è da considerarsi stabile, cronico e presente nella quotidianità e quindi anche al momento del testamento.
La sua gravità è acclarata dato che la persona era ben seguita da un servizio dedicato alla cura dell'Alzheimer e quindi in grado di rilasciare certificazioni precise e attendibili sul progressione del deficit, sulla diagnosi etc. ...
Per tali motivi ritengo che sia oggettiva la gravità del deficit cognitivo al momento del testamento e che quindi con elevata probabilità al momento della
6 redazione dello stesso la IGnora si trovava in stato di incapacità.
Ogni valutazione retrodata è probabilistica e quindi è affidata a una ricostruzione che può non essere certa al 100% e lasciare sempre qualche margine di incertezza.
Tuttavia i dati a disposizione in questo caso sono univoci e consentono di rispondere con elevata probabilità al quesito dell'illustrissimo giudice prospettando l'incapacità della IGnora al momento del testamento.
A quella data infatti presentava un quadro di demenza grave in grado di impedire una sufficiente comprensione dell'atto e delle conseguenze dello stesso.”.
Il c.t.u. ha poi motivatamente risposto alle osservazioni pervenute dal consulente tecnico di parte convenuta, dr.ssa sottolineando Persona_5
che, pur essendo “…impossibile ricostruire lo stato della de cuius con certezza assoluta in un'indagine retrospettiva di questo tipo, …. i dati esaminati sono effettivamente univoci nell'identificare una compromissione cognitiva importante che non permetteva un funzionamento sufficiente per un consapevole testamento”, ribadendo, perciò, “…che sia oggettiva la gravità del deficit cognitivo al momento del testamento e che quindi con elevata probabilità al momento della redazione dello stesso la IGnora si trovava in stato di incapacità….”, dato che “a quella data infatti presentava un quadro di demenza grave in grado di impedire una sufficiente comprensione dell'atto e delle conseguenze dello stesso”.
Dai referti sanitari in atti (nei tratti salienti riportati nella relazione di consulenza) e dalle trascritte conclusioni del c.t.u. emerge, insomma, che la già grave patologia della defunta, nei mesi a cavallo dell'impugnato testamento,
7 era notevolmente peggiorata e che dipendeva Persona_1
completamente dal marito, per ogni atto della vita quotidiana.
In un simile contesto, allora, appare veramente arduo ritenere che la sig.ra potesse ancora interessarsi con intima convinzione a questioni di Per_1
carattere patrimoniale, richiedendo un notaio per la redazione del suo testamento e che potesse far ciò in maniera del tutto autonoma, senza alcun condizionamento esterno, quando ormai da sola non era neppure in grado di vestirsi e di versare l'acqua in un bicchiere.
D'altra parte, anche le modalità con le quali l'impugnato testamento è stato redatto, inducono a ritenere che in realtà sia stato il di lei coniuge, CP
, ad organizzare il tutto e ad “indirizzare” la volontà testamentaria della
[...]
moglie verso se stesso e, in caso di sua morte, verso la di lui sorella e il cognato (ossia gli odierni convenuti MA e CP_4 CP
), lasciando comunque qualcosa anche al nipote e
[...] Parte_1
alla moglie di questo, . Parte_3
Ed invero, è innanzitutto inusuale che il testamento sia stato ricevuto sullo studio in Corbetta di un avvocato e non su quello del notaio;
infatti, è prassi che il notaio si sposti dal proprio studio solo per ricevere testamenti presso il domicilio di persone in fin di vita o comunque intrasportabili;
inoltre è
significativo che il legale (avv. Luca Cislaghi) era quello di fiducia del marito della defunta.
E' poi da notare che il notaio è arrivato sullo studio dell'avv. Cislaghi con il testamento già completamente dattiloscritto, completandolo sul posto, a mano, nelle sole parti concernenti l'orario di inizio e quello di conclusione della lettura, oltre naturalmente che per le firme dei due testimoni e del notaio.
8 Ebbene ciò è chiaro indice del fatto che il contenuto del testamento era stato già concordato con qualcuno, perché diversamente l'intero atto sarebbe stato scritto a mano dal notaio sul luogo.
Infine, anche la deposizione del notaio è particolarmente Persona_2
significativa, dato che la stessa non riferisce di avere avuto un colloquio preliminare con la testatrice ma di essere stata “contattata dall'avv.to Cislaghi il quale mi ha detto che c'erano queste due persone che avevano intenzione di fare testamento”; ha inoltre dichiarato che sullo studio dell'avv. Cislaghi vi era anche il marito della sig.ra che “tutti e due parlavano, il marito Per_1
parlava di più”, che “…i due signori hanno manifestato le due volontà ed era una situazione tranquilla” e che “il marito è rimasto presente durante la lettura del testamento pubblico”.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto si deve poi ricordare il pacifico orientamento giurisprudenziale per cui, in tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica, accertata la totale incapacità di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo, la sussistenza di tale condizione è presunta,
"iuris tantum", anche nel periodo intermedio, sicché la parte che sostiene la validità dell'atto compiuto è tenuta a provare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia (Cass n. 4316/2016).
Tale prova non è stata tuttavia data né offerta dai convenuti MA e
, i quali si sono limitati a richiamare l'attenzione sul fatto che il CP
testamento è stato ricevuto da un notaio e sui controlli in tema di capacità svolti dal pubblico ufficiale prima di procedere alla stipula, tramite alcune domande su quale fosse il nome della testatrice, sulla data di quel giorno e sul motivo per cui la sig.ra si trovava dinanzi al notaio. Per_1
9 Al riguardo si deve tuttavia rilevare che “in tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso, poiché, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni” (Cass.
n. 2702/2019).
Ne consegue che le risposte della sig.ra alle suddette domande del Per_1
notaio, presumibilmente date perché in mancanza il notaio avrebbe sospeso l'attività rifiutando di ricevere il testamento, non sono comunque tali da consentire il superamento della presunzione di incapacità derivante dalle indicate gravi condizioni psichiche della defunta, tanto più che il contatto tra la e il notaio fu limitato a queste sole domande, mentre tutto il resto era Per_1
stato concordato ben prima con il notaio, forse anche con il supporto del legale di fiducia del marito, marito che comunque fu il vero protagonista della stipulazione per come riferito dal notaio stesso nelle sopra riportate dichiarazioni testimoniali.
Come si è anticipato, alla luce di tutto quanto sin qui considerato la domanda principale deve essere integralmente accolta salvo che per il punto 3) delle conclusioni, dove è stato chiesto di “dichiarare la costituzione della massa ereditaria al fine di proporre l'azione di riduzione”, trattandosi di domanda incomprensibile e probabilmente frutto di un refuso, dal momento che gli
10 odierni attori non rientrano tra i legittimari elencati all'art. 536 cod. civ.
Le spese di lite, anche con riferimento alla fase cautelare conclusasi con il parziale accoglimento della richiesta di sequestro giudiziario avanzata dagli odierni attori (procedimento R.G. n. 28238/2020), seguono la soccombenza e si liquidano a favore degli attori in complessivi Euro 10.860,00 per il giudizio di merito (oltre accessori come in dispositivo), avuto riguardo ai parametri per i procedimenti di valore indeterminabile con complessità media, in conformità alla dichiarazione di valore resa in citazione e in mancanza di una quantificazione del valore dell'asse ereditario, oltre Euro 5.000,00 per la fase cautelare, sulla base dei medesimi parametri ma con una congrua riduzione in ragione dell'accoglimento solo parziale della richiesta di sequestro;
invece, tra e le altre parti, le spese devono restare compensate per Parte_3
intero, salvo che per la c.t.u., atteso che quest'ultima è stata evocata in giudizio dagli attori ai soli fini dell'integrità del contraddittorio e senza rivolgere domande contro di lei, che anzi ha aderito a tutte le istanze di parte attrice.
Analogamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste ad esclusivo carico dei convenuti e , Controparte_1 Controparte_2
che per l'effetto vanno condannati a restituire alle altre parti quanto da esse già versato al consulente in forza del decreto di liquidazione emesso in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)in accoglimento della domanda proposta da e Parte_1 [...]
, annulla ai sensi dell'art. 591, comma secondo, n. 3 del codice Parte_2
civile il testamento pubblico di ricevuto il 22/05/2014 dalla Persona_1
11 dott.ssa , notaio in Busto Arsizio, n. 138 del repertorio degli atti Persona_2
di ultima volontà, passato al fascicolo degli atti tra vivi con verbale per medesimo notaio in data 09/01/2020, rep. 35434, racc. 20556;
2)per effetto di quanto statuito al capo 1) che precede, dichiara aperta la successione legittima di nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta a Santo Stefano Ticino il 23/11/2019;
3)condanna e , in solido, al pagamento Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali in favore degli attori e Parte_1 [...]
che liquida in Euro 518,00 per esborsi a titolo di contributo Parte_2
unificato ed Euro 15.860,00 per compensi anche per la fase cautelare, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A., compensando le spese di lite tra e le altre parti salvo che Parte_3
per la consulenza tecnica d'ufficio;
4)pone le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio a definitivo ed esclusivo carico dei convenuti MA e , che _1 Controparte_2
condanna in solido a restituire agli attori ed a la quota del Parte_3
compenso al consulente da costoro corrisposta in corso di causa.
Milano, 26 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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