Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 18.3.2025
Causa n. 1714/2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Tosetto
e per la parte convenuta l'avv. Guarino, nonché il dott. Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
In particolare, la difesa dell' da atto, come da documentazione prodotta telematicamente CP_2 che non essendo stato possibile “annullare” l'avviso bonario l' ha proceduto a sgravare il CP_2
relativo avviso di addebito (gestito dalla sede centrale) emesso nelle more per il medesimo importo ritenuto dovuto e per la medesima annualità alla gestione separata (ma che non risulta essere stato notificato).
L'avv. Tosetto prende atto e si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna al rimborso delle spese legali.
L'avv. Guarino chiede la compensazione delle spese, posto che l'avviso bonario è stato emesso anteriormente alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 18.3.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1714 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 23/10/2023 avente ad oggetto: accertamento negativo/omissione contributiva/gestione separata/quadro RE/diritti d'autore da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSETTO Parte_1 C.F._1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Email_1
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, elettivamente CP_2 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico t) Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 23.10.2023 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dall' nei confronti del ricorrente con la comunicazione del 18.11.2022 ovvero, in CP_2 via subordinata, accertare l'inferiore importo dal ricorrente, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
2. con rifusione di spese (contributo unificato) e di compensi per l'attività difensiva, oltre 15% per spese generali, Cpa ed Iva di legge”. In sintesi, il ricorrente, noto fumettista e disegnatore (noto come , non Persona_1
iscritto presso alcuna gestione previdenziale, premesso in fatto di avere ricevuto in data
18.11.2022 intimazione di pagamento alla gestione separata di Euro 26.077,76 per redditi da lavoro autonomo per l'anno 2016, oltre sanzioni, per un totale di Euro 40.773,19 (doc. 1 ricorrente), ha contestato il fondamento della pretesa contributiva, trattandosi di somme ricevute a titolo di diritti d'autore (diritti di utilizzazione delle opere, quali compensi per libri venduti, riproduzioni e in parte per la cessione dei diritti), come da fatture e prospetti riepilogativo allegati (doc. 2 e 3 ricorrente), precisando di avere dichiarato nel 2016 anche fatture del 2015, in
1 base al principio di cassa. Ha altresì precisato di avere denunciato integralmente al fisco tali proventi, come da modello Unico Persone Fisiche 2017 (doc. 4 ricorrente) ed in particolare: a) €
266.023 nel quadro RE (redditi derivanti dalla cessione delle opere); b) € 205.642 nel quadro RL
(redditi derivanti dalla fruizione “diretta” dei diritti di utilizzazione economica delle opere). A tale proposito ha dedotto che l'indicazione in quadri diversi è dipesa dal fatto che parte di essi erano assoggettati ad IVA (quelli del quadro RE), mentre gli altri erano esenti. Sostiene pertanto che sia illegittima la pretesa dell' che ritiene soggetti a contribuzione i redditi esposti nel CP_2
quadro RE. Ha richiamato il precedente di questo Tribunale (sent. 86/2023 del 16.2.2023), che in relazione all'anno 2012, ha accertato che le somme richieste dall' , per le medesime CP_2 causali, con l'avviso di addebito opposto non erano dovute.
2. Si è costituito l' chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del CP_2
contendere avendo proceduto all'annullamento dell'avviso bonario in contestazione, riservandosi di produrre il relativo provvedimento. Ha rilevato che con sentenza n. 86/2023, il
Tribunale di Verona, ha dichiarato estinto il credito di cui all'avviso di addebito oggetto di impugnazione nel procedimento n. R.G. 164/2022 e non dovute le somme richieste per intervenuta prescrizione. Da ciò è derivato l'annullamento della comunicazione di debito per cui
è causa.
3. Il giudice sentite le difese delle parti all'udienza del 9.4.2024, ha rinviato, su concorde richiesta delle parti, per verificare la possibilità di annullamento in via di autotutela dell'avviso bonario, anche in base al precedente del Tribunale. All'odierna udienza, vista la documentazione attestante l'intervenuto annullamento della pretesa contributiva (più in particolare l'azzeramento della pretesa contributiva già iscritta a ruolo e “infasata” per l'emissione dell'avviso di addebito relativa all'anno 2016 di importo sostanzialmente corrispondente, tranne la differenza per interessi), ritenuta la causa di natura documentale, il giudice ha invitato i difensori a precisare le conclusioni e si è ritirato in camera di consiglio all'esito della quale ha pronunciato la presente sentenza.
4. Il documentato e pacifico annullamento della pretesa creditoria dell' di cui all'avviso CP_2
bonario (poi iscritta a ruolo), determinano la cessazione della materia del contendere, avendo l sostanzialmente riconosciuto che nulla è dovuto dal ricorrente alla gestione separata per CP_2
l'anno 2016.
5. Stante l'annullamento in autotutela dell'avviso bonario contestato (e del relativo
“infasamento”) di cui l' ha atto sin dalla sua costituzione, l'assenza di una previa fase CP_2
amministrativa o comunque interlocutoria tra le parti in relazione alla pretesa di cui è causa e la
2 circostanza per cui la comunicazione contestata è stata emessa in data 18.11.2022 e notificata il
16.12.2022, anteriormente alla sentenza del Tribunale di Verona (pubblicata il 16.2.2023, all'esito del giudizio RG 164/2022 introdotto con ricorso depositato il 7.2.2022) relativa a fattispecie in parte sovrapponibile alla presente, nonché considerato ulteriormente il fatto che la richiesta si è basata sulla dichiarazione dei redditi effettuata dal ricorrente, si ritiene giustificata la parziale compensazione per un mezzo delle spese di lite tra le parti mentre la restante parte deve essere posta a carico dell' , virtualmente soccombente, nella misura di cui in CP_2
dispositivo, considerati la natura (previdenza) ed il valore della controversia (scaglione 26.000-
52000), nonché l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva) secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara compensate per un mezzo le spese di lite tra le parti e condanna l' al CP_2
rimborso in favore del ricorrente della restante metà che liquida nella predetta quota in
Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge, oltre rimborso CU pari ad Euro 43,00.
Verona, 18.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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