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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cristina Cambi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 73467 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(ROMA (RM), 06/02/1963), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. SANTULLI TERESA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 02/08/1978), con Controparte_1 2
il patrocinio dell'avv. MARTUCCI CLAVICA STEFANIA
giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 03 febbraio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
premesso che in data 08 ottobre 2015 Parte_1
contraeva in Fiumicino matrimonio civile con CP_2
e che dall'unione era precedentemente nato il figlio
[...]
(Roma, 11/09/2005), esponeva che con decreto Per_1
dell'01/07/2019 il Tribunale di Civitavecchia omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi indicate in forza delle quali il figlio è affidato in modo condiviso ad 3
entrambi genitori con collocamento presso la madre, il ricorrente
è obbligato a corrispondere alla l'importo mensile CP_2
di euro 200,00 per il suo mantenimento e l'importo mensile di euro 500,00 per il mantenimento del figlio , spese Per_1
straordinarie al 50%; che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per: a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, b) disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso il padre;
c)
regolamentare la frequentazione madre-figlio; d) rimettere al
Tribunale la decisione in ordine all'assegno di mantenimento a carico della resistente ed alle spese straordinarie fermo restando la disponibilità del ricorrente a provvedere a quest'ultime per l'intero; e) elidere l'assegno di mantenimento per la moglie,
quindi ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
A sostegno delle proprie domande il deduceva che la Pt_1
situazione era cambiata dalla separazione in quanto nel mese di settembre dell'anno 2021 il figlio si era trasferito a vivere dal padre iscrivendosi alla scuola Baffi di Fiumicino (sede di
Fregene); che il ricorrente aveva cessato il lavoro in data
31/01/2021 e dal mese di febbraio 21 percepiva l'indennità di disoccupazione per Euro 1.335,40 lorde mensili poi ridotta con 4
una media mensile di Euro 800,00 mensili fino al mese di agosto
2023 quando il medesimo avrebbe maturato il diritto alla pensione;
che di contro la aveva prestato attività CP_2
lavorativa, non regolarizzata, per qualche mese presso la
[...]
con orario part-time e poi si era dimessa quando le Parte_2
avevano chiesto di aumentare l'orario di lavoro;
che la predetta aveva iniziato una nuova relazione;
che i tentativi di addivenire ad un divorzio congiunto erano falliti per le pretese di aumento dell'assegno avanzate dalla resistente;
che il ricorrente si rendeva disponibile anche ad aumentare la percentuale delle spese straordinarie del figlio considerato che, nonostante le parti avessero stabilito una ripartizione al 50% delle spese extra in sede di separazione, il padre si era spesso fatto carico delle stesse in via esclusiva e si rendeva disponibile a sostenerle anche per una quota maggiore.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_2
domanda di scioglimento del matrimonio e di affido condiviso del figlio ma chiedeva il collocamento del minore presso di lei,
un assegno divorzile a carico del ricorrente per Euro 500,00 al mese e di ulteriori Euro 500,00 per il mantenimento del figlio oltre al 100% delle spese extra;
in caso di modifica dell'assegno per il figlio a seguito della maggiore permanenza presso il padre 5
disporre un assegno divorzile non inferiore ad Euro 800,00 al mese;
successivamente, modificava le proprie conclusioni chiedendo un assegno a carico del padre, a favore della signora convivente col figlio , non ancora autonomo CP_1 Per_1
economicamente, dell'importo di € 750,00, oltre al 100% delle spese straordinarie nell'interesse del ragazzo, rivalutabile secondo gli indici Istat ed un assegno divorzile non inferiore all'importo di € 750,00, rivalutabile secondo gli indici Istat.
La resistente rappresentava che si erano sposati nel 2015
dopo una convivenza durata 10 anni;
che al momento della nascita del figlio (2005), per decisione comune, la stessa aveva rinunciato all'attività di fotografa professionista per dedicarsi al figlio;
che nell'anno 2018 i coniugi si erano separati di fatto e nel
2019 si erano separati consensualmente;
che da quel momento era iniziato un periodo difficile per la resistente che aveva dovuto subire due interventi al cuore;
una trombosi ed emorragia cerebrale;
che successivamente aveva avuto altri quattro ricoveri presso l'ospedale Sant'Andrea dove era in cura;
che infine a causa delle lesioni riportate al cervello le era stata riconosciuta una invalidità del 46% che non le consentiva di aver alcun beneficio economico o fiscale;
che attualmente stava effettuando una terapia sperimentale la quale stava dando effetti benefici ma 6
di cui bisognava verificare la stabilità; che aveva sempre gestito il figlio il quale aveva vissuto con la madre salvo i periodi di ricovero;
che il ragazzo aveva provato ad andare a vivere dal padre ma dopo una crisi non era più voluto rimanere nella casa paterna ed era intenzionato a stare nella casa materna, si recava a scuola a Fiumicino in treno e la madre lo andava a riprendere alla stazione;
che la madre lo accompagnava due volte a settimana all'EUR per gli allenamenti di football americano;
che dopo la separazione non aveva potuto svolgere l'attività di fotografa a causa dello sforzo agli occhi molto elevato e per il rischio di dover annullare l'evento per il mal di testa ma i tentativi di trovare un lavoro erano rimasti senza esito per cui viveva del contributo economico del marito, del reddito di cittadinanza poi ridotto nel tempo e doveva far fronte ad un costo della locazione della casa di abitazione pari ad Euro 650,00 mensili;
che la sopravvivenza del figlio era avvenuta grazie all'aiuto di un
“amico” e della sorella invalida;
che aveva lavorato per 4 mesi per la come segretaria con un guadagno di Parte_2
Euro 500 mensili, senza regolare contratto, di cui euro 300
venivano spesi per il viaggio di andata e ritorno;
che poi la medesima aveva avuto una reazione al vaccino che aveva comportato un ricovero;
che di contro il aveva accettato Pt_1 7
di cessare il rapporto di lavoro con due anni di scivolo ed aveva percepito in quel periodo l'assegno NASPI e percepiva un ulteriore reddito dall'attività di musicista cantante con introiti da
Euro 200 e Euro 500 a serata talchè il suo reddito mensile ammontava a Euro 3.000; che inoltre non aveva spese di alloggio vivendo in un appartamento di proprietà.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il presidente delegato adottava i provvedimenti provvisori e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 15939 del 2022 il collegio dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all'udienza del 2 luglio 2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e con ordinanza collegiale del 19/11/2024 il
Tribunale ha disposto la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per l'audizione del figlio maggiorenne il quale,
nondimeno, non veniva ascoltato avendo la madre dato atto dell'avvenuto trasferimento del ragazzo presso l'abitazione paterna.
Sentite le parti, comparse personalmente, all'udienza del 3 8
febbraio 2025 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status
l'intestato Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda della resistente volta al riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile e sull'affidamento/collocamento/
mantenimento del figlio (2005), divenuto nelle more Per_1
maggiorenne.
Premesso che è pacifico che il figlio delle parti abbia lasciato l'abitazione materna per trasferirsi presso quella paterna in Fiumicino e che è stato iscritto alla scuola nella medesima città, deve essere avallato il desiderio del ragazzo di vivere con il ricorrente con conseguente modifica del collocamento dalla madre al padre.
Venendo al tema del mantenimento, dalle evidenze documentali emerge che il è pensionato e percepisce dal Pt_1
febbraio 2024 una pensione di Euro 2.000,00 mensili (come da dichiarazione sostitutiva non avendo depositato la relativa documentazione), ha dichiarato redditi per Euro 16.448 anno
2021, per Euro 10.839 anno 2022 (giuste dich. redditi 2022 e
2023); inoltre dalle carte in atti della resistente emergono indizi circa il fatto che il medesimo svolga occasionalmente anche una 9
attività come musicista di cui non è dato sapere quale sia l'introito; è inoltre proprietario di un appartamento (di 45 mq) in
Fiumicino dove vive, di una quota di 1/12 di un appartamento (in luogo non specificato) pervenuto in eredità; ha un conto corrente
Contro presso la banca di cui non sono stati forniti né gli estratti conti né i dati del saldo.
La resistente deduce di non lavorare e di vivere grazie all'assegno di mantenimento dell'ex coniuge e di quello per il figlio, ha un conto corrente presso la banca BCC con saldo al
31.12.22 di Euro 734,66 e 31.12.23 di Euro 905,00, come da dichiarazione sostitutiva non avendo depositato la documentazione bancaria, ha un conto corrente presso la Banca
Creval con saldo al 31/12/2021 di Euro 1.622,71; abita attualmente in un appartamento in Trevignano per il quale deduce di corrispondere un rimborso spese di Euro 250,00
mensili.
Quanto alla sua situazione personale risulta dagli atti che alla medesima è stata riconosciuta una percentuale di invalidità
pari al 46% (vedi verbale dell' ) con una diagnosi “cefalea CP_4
a frequenza settimanale ed episodio di crisi epilettica trattata
farmacologicamente in pregressa trombosi venosa cerebrale e
pregresso TIA. Chiusura di PFO in compenso di circolo” . 10
Orbene ciò premesso, dalla ricostruzione storica del rapporto delle parti si evince che fino al mese di ottobre 2024 il figlio sia vissuto prevalentemente con la madre anche nella fase acuta della malattia della stessa e salvo come indicato in atti nei periodi di ricovero in ospedale.
Considerato che la ricorrente, pertanto, ha fatto fronte in modo prevalente (fino ad ottobre 2024) agli oneri di cura ed accudimento del figlio, accentuati dalla distanza tra le abitazioni, il ragazzo ha vissuto a Roma con la madre mentre il padre abita a
Fiumicino; che una quota significativa del mantenimento di Euro
500,00/mese versati dal padre è stata utilizzata per la contribuzione al pagamento dell'alloggio per il figlio per cui, sino al mese di ottobre scorso, la madre ha sostenuto il maggior carico del mantenimento ordinario, il Collegio, stante l'intervenuto trasferimento di presso la casa paterna, ritiene equo Per_1
prevedere il mantenimento ordinario dello stesso in misura integrale a carico del padre, anche quando il ragazzo sta con la madre.
A quest'ultimo riguardo infatti sussiste una palese divergenza di redditi delle parti a fronte dei quali, comunque, la madre ha reperito un alloggio in cui potrà accogliere il figlio quando è con lei, così contribuendo in qualche misura al suo 11
mantenimento diretto. Stante la pressocchè nulla disponibilità di mezzi economici il Collegio ritiene di ridurre il mantenimento a carico del padre all'importo di Euro 100,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di novembre 2024 per il mantenimento di quando sta con la madre, fermi per il Per_1
pregresso i vigenti provvedimenti provvisori.
Per i medesimi motivi si ritiene che le spese straordinarie vadano poste a carico del ricorrente nella misura del 100%.
Quanto anzidetto consentirà alla madre, non più gravata degli oneri quotidiani per il figlio, di poter dedicarsi più
assiduamente alla ricerca di un'attività lavorativa.
Relativamente alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5
comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la
sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle
condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati
tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare 12
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando
quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte
di Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale
dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-
compensativo che discende direttamente dalla declinazione
costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al
riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione
delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve
tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo
un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale
adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita
familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative
professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in
considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione 13
del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del
ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più
debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati:
“(…) deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile,
nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica
del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri
criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del
rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle
scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione
dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle
aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.” (Cass.
Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa
delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, deve essere
volto ad accertare in particolare il contributo fornito dal 14
richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla
formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale
di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno
garantire al richiedente non già il conseguimento
dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro
astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello
reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto
delle aspettative professionali eventualmente sacrificate”
(conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n.
1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine
di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento
dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del
sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni
professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso
tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex
coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato
uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero
di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle 15
incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del
richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del
patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d)
quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza
di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Orbene sotto il profilo compensativo - perequativo il
Collegio ritiene non sussistano elementi di prova non avendo la resistente fornito evidenza di un eventuale accordo dei coniugi a che la stessa si dedicasse prevalentemente alla famiglia o la prova di aver abdicato a concrete prospettive di lavoro.
Sotto il profilo assistenziale, la medesima sta attraversando un periodo di difficoltà economiche;
cionondimeno va considerata la relativa giovane età della medesima (46 anni) e la circostanza che il riconoscimento della invalidità al 46% non la rende inabile al lavoro – tale condizione personale le consente notoriamente di essere inserita nelle liste speciali con l'auspicio di poter trovare più agevolmente una occupazione - per cui questo Tribunale ritiene sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente nella somma mensile di euro 150,00, 16
tenuto anche conto della durata del matrimonio e della convivenza prematrimoniale, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
Con la medesima decorrenza deve essere dichiarata la cessazione dell'obbligo del di corrispondere alla Pt_1
resistente l'assegno di mantenimento come fissato in sede separativa.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio e la parziale soccombenza reciproca giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 73467/2021 R.G.A.C.,
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così
decide:
fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal mese di novembre 2024 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la Per_1
somma mensile di euro 100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2024, e condanna il 17
al versamento in favore della resistente ed entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014;
pone integralmente a carico del padre il pagamento delle spese extra afferenti;
Per_1
dispone che a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di status, il corrisponda a Pt_1 [...]
a titolo di assegno divorzile, la somma Controparte_2
mensile di euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e lo condanna al pagamento dei relativi importi entro il giorno 5 di ogni mese;
dichiara cessato con la medesima decorrenza (passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di status) l'obbligo del di corrispondere a l'assegno di Pt_1 Controparte_2
mantenimento per la stessa.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi 18
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani