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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 602/ 2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Trementozzi Consigliere
Dott. Ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 14/02/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 602/ 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. PERMANENTE GIOVANNI ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA CRISTOFORO COLOMBO 193
ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1 appresentato e difeso dall'Avv. ROSCIGNO GIOVANNI ed elettivamente domiciliato in
[...]
VIA VINCENZO MOSCA 41 NAPOLI;
APPELLATO OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6361/2023 pubblicata il 15.09.2023 dal Tribunale di
Roma, in funzione di Giudice del lavoro.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al tribunale di Roma , la sig.ra evocava in giudizio la Parte_1 [...]
esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze Controparte_2
della convenuta come insegnante nella scuola di via Persico, per un primo periodo a partire dalla fine degli anni 70 e sino al 1984, quando il rapporto di lavoro cessava per licenziamento dovuto a riduzione del personale;
per un secondo periodo dal novembre 1994, quando era stata riassunta sempre come insegnante della scuola materna, ove aveva insegnato successivamente. Quest'ultimo periodo era oggetto di controversia. Ella precisava che, seppur formalmente, i prospetti paga riportavano l'indicazione della Scuola materna “San Marco”, con timbro della “Asilo S. Marco FF.D.C. Via
Prosperi, 1-00031 Artena, l'effettivo luogo di lavoro era sempre stata la scuola sita alla via Persico;
che aveva svolto attività lavorativa come docente di bambini della scuola materna, ora scuola dell'infanzia, quindi di età compresa tra i tre e i sei anni;
che da novembre 1994 aveva svolto la propria attività lavorativa in completa autonomia e responsabilità; che sino all'a.s. 2005-2006 l'unica classe che componeva la scuola era quella della ricorrente, ad eccezione delle attività extracurriculari di musica e inglese;
che, successivamente, le classi sono diventate due. La ricorrente manteneva la sua classe e un'altra era affidata prima alla sig.ra , poi alla sig.ra Descriveva, Persona_1 Persona_2
quindi, in maniera dettagliata le attività lavorative attraverso le quali si era esplicato il proprio ruolo di insegnante, aggiungeva che da novembre 1994 a ottobre 1998 era stata invece inquadrata correttamente, al 4° livello del CCNL con la qualifica di Insegnante di Scuola materna. Completava, poi, la ricostruzione dei fatti aggiungendo che il giorno 9.09.2022 l'Istituto le aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo “per chiusura dell'attività della scuola d'infanzia” con decorrenza dal
31.08.2022. Chiedeva accertarsi l'illegittimità del licenziamento e condannarsi l'Ente al pagamento delle richieste differenze retributive anche in ragione del diritto al superiore inquadramento contrattuale.
Il ricorso veniva regolarmente notificato all'Ente sovra indicato e, quest'ultimo, formulava le proprie conclusioni come dettagliate in atti. L'Ente ha contestato nel merito il ricorso, sostenendo la legittimità del licenziamento, l'assenza dell'obbligo di repechage nel caso di specie (dal momento che non erano disponibili mansioni equivalenti o anche inferiori a cui fosse possibile adibire la ricorrente), nonché, la prescrizione decennale delle somme richieste a titolo di differenze retributive consequenziali al riconoscimento del superiore inquadramento.
Nelle more della prima udienza di discussione, la ricorrente depositava in via cautelativa, per il medesimo licenziamento, separato ricorso Fornero.
Entrambi i procedimenti venivano assegnati allo stesso Giudice e trattati entrambi in prima udienza il giorno 19.10.2022.
All'udienza indicata, il Giudice dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 49 co.1 L. Fornero, pronunciata in Camera di Consiglio il medesimo giorno, dichiarava inammissibile il ricorso c.d. , stante l'insussistenza del requisito dimensionale in capo all'Ente. La detta istanza CP_3
non veniva opposta.
Il procedimento ordinario, invece, proseguiva. Dopo aver istruito la causa con documenti e testimoni, la stessa veniva discussa all'udienza del 19.06.2023 e definita con pubblicazione del dispositivo in data 15.09.2023.
Con sentenza n. 6361/2023 il Giudice accoglieva la domanda di differenze retributive formulata dalla ricorrente limitatamente al periodo determinato in ragione dell'entrata in vigore della L. 92/2012 e compensava le spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva Appello la sig.ra chiedendo la riforma parziale Parte_1 della sentenza n. 6361/2023 per i seguenti motivi: 1) erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte datoriale, in violazione degli artt. 2946 e 2948 n. 4 c.c., nonché dell'art. 36 Cost.; 2) erronea compensazione delle spese di lite del primo grado, in violazione dell'art
91 c.p.c.
In data 6.05.2024 si costituiva con Appello incidentale la Controparte_2
contestando, in fatto e in diritto, le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto
[...] integrale dell'originario ricorso con la condanna della alla restituzione di quanto Pt_1
ottenuto in esito alla sentenza impugnata la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 20.9.24 la Corte ammetteva le richieste istruttorie e rinviava per l'escussione testi all'8.11.24. Alla successiva udienza la corte invitava le parti a valutare la percorribilità di una conciliazione e procedeva in ogni caso all'escussione dei testi. Rinviava per il prosieguo della prova testimoniale , ovvero per la conciliazione , al 14.2.2025.
All'odierna udienza le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata estinzione del processo.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello.
Le spese del grado restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
spese come da verbale di conciliazione.
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Trementozzi Consigliere
Dott. Ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 14/02/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 602/ 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. PERMANENTE GIOVANNI ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA CRISTOFORO COLOMBO 193
ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1 appresentato e difeso dall'Avv. ROSCIGNO GIOVANNI ed elettivamente domiciliato in
[...]
VIA VINCENZO MOSCA 41 NAPOLI;
APPELLATO OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6361/2023 pubblicata il 15.09.2023 dal Tribunale di
Roma, in funzione di Giudice del lavoro.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al tribunale di Roma , la sig.ra evocava in giudizio la Parte_1 [...]
esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze Controparte_2
della convenuta come insegnante nella scuola di via Persico, per un primo periodo a partire dalla fine degli anni 70 e sino al 1984, quando il rapporto di lavoro cessava per licenziamento dovuto a riduzione del personale;
per un secondo periodo dal novembre 1994, quando era stata riassunta sempre come insegnante della scuola materna, ove aveva insegnato successivamente. Quest'ultimo periodo era oggetto di controversia. Ella precisava che, seppur formalmente, i prospetti paga riportavano l'indicazione della Scuola materna “San Marco”, con timbro della “Asilo S. Marco FF.D.C. Via
Prosperi, 1-00031 Artena, l'effettivo luogo di lavoro era sempre stata la scuola sita alla via Persico;
che aveva svolto attività lavorativa come docente di bambini della scuola materna, ora scuola dell'infanzia, quindi di età compresa tra i tre e i sei anni;
che da novembre 1994 aveva svolto la propria attività lavorativa in completa autonomia e responsabilità; che sino all'a.s. 2005-2006 l'unica classe che componeva la scuola era quella della ricorrente, ad eccezione delle attività extracurriculari di musica e inglese;
che, successivamente, le classi sono diventate due. La ricorrente manteneva la sua classe e un'altra era affidata prima alla sig.ra , poi alla sig.ra Descriveva, Persona_1 Persona_2
quindi, in maniera dettagliata le attività lavorative attraverso le quali si era esplicato il proprio ruolo di insegnante, aggiungeva che da novembre 1994 a ottobre 1998 era stata invece inquadrata correttamente, al 4° livello del CCNL con la qualifica di Insegnante di Scuola materna. Completava, poi, la ricostruzione dei fatti aggiungendo che il giorno 9.09.2022 l'Istituto le aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo “per chiusura dell'attività della scuola d'infanzia” con decorrenza dal
31.08.2022. Chiedeva accertarsi l'illegittimità del licenziamento e condannarsi l'Ente al pagamento delle richieste differenze retributive anche in ragione del diritto al superiore inquadramento contrattuale.
Il ricorso veniva regolarmente notificato all'Ente sovra indicato e, quest'ultimo, formulava le proprie conclusioni come dettagliate in atti. L'Ente ha contestato nel merito il ricorso, sostenendo la legittimità del licenziamento, l'assenza dell'obbligo di repechage nel caso di specie (dal momento che non erano disponibili mansioni equivalenti o anche inferiori a cui fosse possibile adibire la ricorrente), nonché, la prescrizione decennale delle somme richieste a titolo di differenze retributive consequenziali al riconoscimento del superiore inquadramento.
Nelle more della prima udienza di discussione, la ricorrente depositava in via cautelativa, per il medesimo licenziamento, separato ricorso Fornero.
Entrambi i procedimenti venivano assegnati allo stesso Giudice e trattati entrambi in prima udienza il giorno 19.10.2022.
All'udienza indicata, il Giudice dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 49 co.1 L. Fornero, pronunciata in Camera di Consiglio il medesimo giorno, dichiarava inammissibile il ricorso c.d. , stante l'insussistenza del requisito dimensionale in capo all'Ente. La detta istanza CP_3
non veniva opposta.
Il procedimento ordinario, invece, proseguiva. Dopo aver istruito la causa con documenti e testimoni, la stessa veniva discussa all'udienza del 19.06.2023 e definita con pubblicazione del dispositivo in data 15.09.2023.
Con sentenza n. 6361/2023 il Giudice accoglieva la domanda di differenze retributive formulata dalla ricorrente limitatamente al periodo determinato in ragione dell'entrata in vigore della L. 92/2012 e compensava le spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva Appello la sig.ra chiedendo la riforma parziale Parte_1 della sentenza n. 6361/2023 per i seguenti motivi: 1) erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte datoriale, in violazione degli artt. 2946 e 2948 n. 4 c.c., nonché dell'art. 36 Cost.; 2) erronea compensazione delle spese di lite del primo grado, in violazione dell'art
91 c.p.c.
In data 6.05.2024 si costituiva con Appello incidentale la Controparte_2
contestando, in fatto e in diritto, le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto
[...] integrale dell'originario ricorso con la condanna della alla restituzione di quanto Pt_1
ottenuto in esito alla sentenza impugnata la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 20.9.24 la Corte ammetteva le richieste istruttorie e rinviava per l'escussione testi all'8.11.24. Alla successiva udienza la corte invitava le parti a valutare la percorribilità di una conciliazione e procedeva in ogni caso all'escussione dei testi. Rinviava per il prosieguo della prova testimoniale , ovvero per la conciliazione , al 14.2.2025.
All'odierna udienza le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata estinzione del processo.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello.
Le spese del grado restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
spese come da verbale di conciliazione.
La Presidente
Maria Antonia Garzia