Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01038/2025REG.PROV.COLL.
N. 01179/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2023, proposto dalla signora ES TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Dolce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Giuseppe La Farina n. 3;
contro
Comune di Palermo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 3529/2023, resa tra le parti, per l’annullamento dell'ordinanza sindacale n. 29/OS del 06.03.2017 notificata alla ricorrente in data 13.03.2017, con la quale l'amministrazione “ ordina a fronte del presente provvedimento, a tutti i soggetti residenti o domiciliati a qualunque titolo, di non utilizzare o far utilizzare gli immobili compresi fra le via Lungo Mare C. Colombo Via Monte Ercta e Viale Principessa MA, e più precisamente gli immobili posti:
- Via C. Colombo 5294/5360;
- Via Principessa MA 8 ;
- Via Monte Ercta civ. 789;
- Via Monte Ercta 780,
fino all'esecuzione di più dettagliate valutazioni sulla stabilità geomorfologica locale, formulate sulla base di puntuali indagini tecniche, e fino alla revoca della presente Ordinanza ”.
Nonché ogni ulteriore ed eventuale provvedimento conseguente o connesso e non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il Cons. MA SC RO, nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso di primo grado l’ odierna appellante, ha impugnato - chiedendone l’annullamento - l’ordinanza sindacale n. 29/OS del 6.3.2017, con la quale è stato ordinato a tutti i soggetti residenti o domiciliati, a qualunque titolo, in immobili compresi fra le via Lungo Mare C. Colombo Via Monte Ercta e Viale Principessa MA, di non utilizzare o far utilizzare gli stessi fino all'esecuzione di più dettagliate valutazioni sulla stabilità geomorfologica locale, formulate sulla base di puntuali indagini tecniche, e fino alla revoca dell’ordinanza stessa, nonché ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale.
2. A sostegno del proposto gravame, l’ odierna appellante, nel primo grado di giudizio, ha formulato i seguenti motivi:
- “ violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della L. Reg. 30.4.1991 n. 10 sotto il profilo del difetto di motivazione, eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti .”
- “ eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, illogicità manifesta.”
3. Il TAR con sentenza n. 3529 del 2023 ha respinto il ricorso.
4. Tale sentenza è appellata dalla parte soccombente la quale - dopo avere ricostruito la vicenda controversa e il processo di primo grado - affida l’appello a motivi non rubricati (esposti in tre paragrafi, a partire da pag. 7 del ricorso in appello).
5. Il Comune di Palermo non si è costituito in appello.
6. Alla udienza pubblica dell’8 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’ordinanza impugnata, ad avviso dell’appellante, non sarebbe sorretta da una adeguata istruttoria, comprimendo illegittimamente l’esercizio del suo diritto di proprietà. Mancherebbe una valutazione in concreto del rischio di distacco di massi dalla parete rocciosa e della possibilità che gli stessi giungano fino all’immobile di sua proprietà; neanche sarebbe presente nell’ambito del procedimento alcun elemento istruttorio idoneo a giustificare un intervento così invasivo. L’atto, quindi, sarebbe privo di adeguata istruttoria e idonea motivazione che dia atto del contemperamento dei contrapposti interessi, venendo in considerazione, oltre la tutela della pubblica incolumità, il fondamentale diritto all’abitazione dell’appellante, alla quale l’uso dell’immobile è inibito dal marzo 2017.
Lamenta infatti l’appellante che a oggi il provvedimento non è stato revocato, né è stata rimossa la situazione di pericolo e, per tale ragione, è stato chiesto in primo grado, e reiterato in appello, un accertamento peritale. Evidenzia ancora l’appellante che la denunciata carenza istruttoria del provvedimento sarebbe chiaramente evincibile dallo studio allegato agli atti, il quale - all’esito di una simulazione al computer del sito in questione e quindi anche della caduta di massi dalla parete rocciosa sino al ciglio stradale - esclude che i massi, seguendo il loro percorso di caduta, possano rovinosamente giungere sino all’abitazione ove abita la ricorrente.
Reitera pertanto in questa sede la richiesta di incombente istruttorio già formulata in primo grado.
8. Il ricorso è infondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente osservato come l’ordinanza impugnata si sia resa necessaria in ragione di una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica e privata, attualizzata dal rilascio sulla carreggiata stradale di via Monte Ercta, nel gennaio del 2016, di un masso di circa 40 decimetri cubi distaccatosi dalla parete rocciosa sovrastante e dell’esito degli accertamenti svolti dall’amministrazione, da cui è emersa la elevata pericolosità dell’area; oltre al rischio incombente per gli utilizzatori a qualsiasi titolo della strada, è apparsa evidente la presenza “ al di sotto della carreggiata stradale di via Monte Ercta di un fitto agglomerato di case poste nella traiettoria di un qualunque masso che precipitando dall’ammasso roccioso, vada oltre la sede stradale. Dalla ricognizione si è evidenziato pertanto che il rilascio del masso, e la presenza di altri massi di cui è costituita la parete molto frastagliata e fessurata, è ragionevolmente l’inizio di una fase parossistica di evoluzione di versante che può determinare gravi risvolti per le vite umane e la tutela dei beni ivi presenti ” (cfr. provvedimento impugnato).
Afferma il Tar che la descritta situazione, oggettivamente allarmante, rende ragione delle motivazioni che hanno indotto il Sindaco ad adottare l’impugnata ordinanza per fronteggiare la situazione di pericolo per l'incolumità pubblica e privata. Le misure adottate appaiono pertanto congrue e rispondenti al canone di proporzionalità. Il Tar ha quindi correttamente concluso che sebbene non vi fosse certezza dell'imminenza di un'ulteriore caduta di massi, comunque, l'indubbio e acclarato stato di dissesto idrogeologico del territorio ha ragionevolmente indotto l’Autorità a intervenire per prevenire il verificarsi di eventi calamitosi che nessuno è stato in grado - allo stato - di escludere.
Al riguardo, occorre ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza “ l’art. 54, comma 4, del TUEL, può essere utilizzato non solo a fronte di un pericolo reale, ma anche di una situazione di rischio potenziale, al fine di prevenire la probabilità che accada un evento dannoso, ovvero in chiave preventiva. In sostanza, anche il riscontro di uno stato dei luoghi che potrebbe divenire potenzialmente pericoloso per l’incolumità pubblica può legittimare il ricorso al potere extra ordinem, atteso che la potenzialità di un pericolo grave per l’incolumità pubblica è sufficiente a giustificare il ricorso all’ordinanza contingibile e urgente anche qualora essa sia nata da tempo o si protragga per un lungo periodo senza cagionare il fatto temuto, nonché allorquando il pericolo stesso non sia imminente, ma sussista una ragionevole probabilità che possa divenirlo, ove non si intervenga prontamente .” (Cons. Stato, sez. V, n. 9259 del 2024).
L’ordinanza impugnata peraltro dà atto che le verifiche sono basate su ispezioni visive (sopralluoghi in parete), “ non suffragate da calcoli geotecnici sulla geomorfologia locale ”, dalle quali “ appare palese la presenza di innumerevoli massi in condizioni di equilibrio precario ”. Trattandosi di una zona a rischio geomorfologico R4 (molto elevato) del Piano di assetto idrogeologico, il provvedimento impugnato trova fondamento nella presenza del potenziale e ragionevole rischio di distacco di ulteriori elementi rocciosi, in attesa di più approfondite valutazioni e di interventi di mitigazione del rischio. L’impossibilità di realizzare in tempi brevissimi una valutazione scientifica completa dei rischi non impedisce all’autorità pubblica di adottare misure preventive, qualora tali misure appaiano indispensabili in considerazione del livello di rischio reputato dalle autorità competenti come inaccettabile per la collettività; il principio di precauzione consente, in detti casi, di adottare misure di protezione sulla base di conoscenze ancora lacunose. La giurisprudenza ha, in più occasioni, precisato che il principio di precauzione , di derivazione comunitaria “ fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di scongiurare i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi e prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche di contrasto. L’attuazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche (ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 6250/2013; Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd., n. 581/2015; Cons. Stato, sez. IV, n. 1240/2018) ” (Cons. Stato, sez. III, n. 6655 del 2019; Id. sez. V, n. 9259 del 2024 e n. 105 del 2024).
9. Non sussistono pertanto i vizi di eccesso di potere denunciati dall’appellante, in quanto le scelte amministrative qui contestate si situavano – si badi bene: all’epoca dei fatti – nel perimetro di un esercizio non irragionevole del potere discrezionale, basato sui dati oggettivi disponibili al momento di adozione del provvedimento impugnato (all’epoca, per la natura urgente del provvedimento, non v’era luogo a un’istruttoria più approfondita; né ve n’è luogo ora, in sede di scrutinio sull’originaria legittimità del provvedimento impugnato); non può pertanto trovare accoglimento la richiesta istruttoria avanzata dall’appellante in questa sede.
10. Tuttavia, in considerazione del lungo tempo trascorso senza che il Comune – secondo quanto afferma l’ appellante – abbia revocato il provvedimento impugnato (come ivi preannunciato), né rimosso la situazione di pericolo (pag. 13 del ricorso), né abbia comunque applicato gli strumenti provvedimentali ordinari in luogo di quello extra ordinem del cui scrutinio qui trattasi, nonché in derivazione del carattere di temporaneità che intrinsecamente informa lo strumento straordinario in esame, la presente pronuncia non preclude l’ulteriore tutela dell’appellante, per quanto attiene all’esigenza di un aggiornamento da parte del Comune della situazione relativa all’immobile di sua proprietà: intervento che, nell’ulteriore corso di rapporto, potrà essere preteso dalla stessa appellante affinché l’intrinseca temporaneità di ogni misura contingibile e urgente sia ricondotta all’ordinarietà.
11. In definitiva l’appello va respinto in quanto infondato, con salvezza degli ulteriori sviluppi del rapporto cui si è accennato.
12. Spese del grado compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RM de FR, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
MA SC RO, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA SC RO | RM de FR |
IL SEGRETARIO