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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/12/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.750 \ 2022 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. PERRI ANTONIO
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. FERRARI FRANCESCO
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
conveniva in giudizio quale impresa Parte_1 Controparte_2 designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in data 24/06/2019, quando, attraversando sulle strisce pedonali, veniva investito da un'autovettura che si dava alla fuga senza possibilità di identificazione.
1 proponeva appello, contestando la valutazione del primo giudice e Parte_1 sostenendo che l'istruttoria aveva confermato la dinamica del sinistro e la responsabilità del conducente ignoto, chiedendo la riforma della sentenza e l'ammissione della CTU medico-legale. si costituiva, chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza, Controparte_1 ribadendo la mancanza di prova oggettiva del sinistro e del nesso causale, nonché la non ammissibilità della CTU come mezzo di prova sostitutivo dell'onere probatorio.
La domanda veniva rigettata dal Giudice di Pace, che correttamente riteneva non assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c., rilevando genericità della testimonianza, discordanza tra dichiarazioni spontanee e deposizioni, assenza di querela contro ignoti, referto di Pronto Soccorso con data successiva di due giorni e incertezza sul nesso causale tra sinistro e lesioni. Le spese di lite venivano compensate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
Rigetta perchè infondato l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 531/2022 del
Giudice di Pace di Lamezia Terme
Condanna a rimborsare a quale impresa Parte_1 Controparte_2 designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in euro 1701,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
2
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.750 \ 2022 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. PERRI ANTONIO
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. FERRARI FRANCESCO
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
conveniva in giudizio quale impresa Parte_1 Controparte_2 designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in data 24/06/2019, quando, attraversando sulle strisce pedonali, veniva investito da un'autovettura che si dava alla fuga senza possibilità di identificazione.
1 proponeva appello, contestando la valutazione del primo giudice e Parte_1 sostenendo che l'istruttoria aveva confermato la dinamica del sinistro e la responsabilità del conducente ignoto, chiedendo la riforma della sentenza e l'ammissione della CTU medico-legale. si costituiva, chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza, Controparte_1 ribadendo la mancanza di prova oggettiva del sinistro e del nesso causale, nonché la non ammissibilità della CTU come mezzo di prova sostitutivo dell'onere probatorio.
La domanda veniva rigettata dal Giudice di Pace, che correttamente riteneva non assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c., rilevando genericità della testimonianza, discordanza tra dichiarazioni spontanee e deposizioni, assenza di querela contro ignoti, referto di Pronto Soccorso con data successiva di due giorni e incertezza sul nesso causale tra sinistro e lesioni. Le spese di lite venivano compensate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
Rigetta perchè infondato l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 531/2022 del
Giudice di Pace di Lamezia Terme
Condanna a rimborsare a quale impresa Parte_1 Controparte_2 designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in euro 1701,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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