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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/11/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 2746/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 27/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 2746/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 27/11/2025 nella causa n. 2746/2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 2034/2021, pubblicata in data 11/01/2022 e non notificata, resa in materia di “opposizione ordinanza ingiunzione prefettizia” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, e Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona
[...] P.IVA_2 del Prefetto pro tempore, col ministero/assistenza dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
- appellanti - e C.F./P.IVA: ), in persona del legale CP_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. MICHELINI STEFANO LUIGI
- appellata – Conclusioni All'udienza del 27/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Fatti rilevanti della causa
Con ricorso debitamente depositato, la in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione dinanzi al GDP di Avellino avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento con Prot.llo n. 00000616/Area III/CT dell'11/01/2021, emessa dalla
[...]
e notificatagli in Controparte_1 data 28/01/2021, in forza del verbale di accertamento nr. V/1993B/2019 del 18/09/2019, con il quale il Comando di Polizia Municipale del Comune di Atripalda contestava alla predetta società, in qualità di proprietaria del veicolo tg.
2 Tribunale di Avellino n. 2746/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
FF122JR, la violazione dell'art. 126bis C.d.S., poiché “senza giustificato motivo non ottemperava all'invito di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida di colui che in data 19/04/2019 alle ore 12.03 conduceva il veicolo targa FF122JR per violazione dell'art. 142 C.d.S. notificato alla S.V. in data 19/07/2019 con verbale n. 8614U/2019”, recante la sanzione di € 584,00, oltre le spese di accertamento, procedimento e notifica di € 30,00, per un totale di € 614,00 A fondamento dell'opposizione i seguenti motivi:: [...] il predetto verbale è stato emesso per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente di guida del soggetto che conduceva il veicolo della società ricorrente in data
19.04.2019; la sanzione relativa alla violazione del 19.04.2019 (verbale recante n.
8614U/2019 e notificato il 19 luglio 2019, come riconosciuto dall'agente accertatore del verbale di violazione n. del 18/09/2019), è stata NumeroDiC_1 regolarmente e tempestivamente pagata dalla società istante;
dato che il primo verbale (quello relativo alla sanzione del 19.04.2019) è stato notificato alla società istante in data 19.07.2019, il termine di 60 giorni, entro il quale comunicare i dati del conducente del mezzo e della patente del medesimo, è scaduto il 17 settembre
2019; di fatto, come anche indicato nel verbale impugnato, lo stesso è stato elevato in data 18.09.2019; da detta ultima data, quindi, è iniziato a decorrere il termine di 90 giorni (ex art. 201 C.d.S.) per la notificazione del verbale n.
V/1993B/2019 (prot. 32921/2019) del 18/09/2019; infatti, il predetto termine inizia a decorrere tassativamente allo scadere dei 60 giorni dalla notifica del primo verbale, con cui vengono richiesti i dati del conducente;
per questo motivo, la società istante ha presentato tempestivamente ricorso dinanzi al Prefetto di
Avellino, affinché quest'ultimo emettesse ordinanza di annullamento e/o revoca del verbale n. V/1993B/2019 (prot. 32921/2019) del 18/09/2019 dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Atripalda, con la dichiarazione di archiviazione di ogni sanzione pecuniaria, pertanto non dovuta;
… il verbale per la violazione dell'art. 126bis comma 2 C.d.S., per essere legittimo, deve essere notificato entro 150 giorni (60+90) dalla notifica del primo verbale;
… nel caso di specie, il verbale oggi opposto avrebbe dovuto essere notificato entro e non oltre il
16/12/2019 (ossia 90 giorni ex art. 201 C.d.S.); invece, il verbale n. V/1993B/2019
(prot. 32921/2019) del 18/09/2019, è stato notificato alla società opponente solo il
28/01/2020, ossia dopo il termine di legge;
pertanto … pare evidente che lo stesso fosse, come di fatto è, illegittimo e, in quanto tale, il Prefetto avrebbe dovuto dichiararlo nullo;
inoltre, la società istante ha evidenziato anche ulteriori profili di illegittimità del verbale n. V/1993B/2019 (prot. 32921/2019) del 18/09/2019: infatti, detto ultimo verbale doveva ritenersi nullo in quanto carente di riferimento agli articoli 3 e 9 del DPCM 13 novembre 2014 … Il verbale impugnato innanzi al
Prefetto, privo di riferimenti di cui agli artt. 3 e 9 del DPCM 13 novembre 2014,
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quindi, avrebbe dovuto essere dichiarato nullo;
altresì, il verbale n. V/1993B/2019
(prot. 32921/2019) del 18/09/2019 doveva ritenersi nullo in quanto privo di qualsivoglia firma digitale da parte dell'agente accertatore. … Il verbale de quo, infatti, è stato inviato in formato pdf, ossia in un formato che non garantisce la immodificabilità, nonché che non permette di risalire a chi ha generato il documento;
[...] il Prefetto, al termine della procedura ha emesso il provvedimento con Prot.llo n. 00000616/Area III/CT del 11.01.2021; dall'esame dell'ingiunzione oggi impugnata si evince nell'immediato che il Prefetto, in violazione di qualsivoglia diritto di difesa dell'istante non ha tenuto conto delle lagnanze di
[...]
infatti, nel provvedimento oggi impugnato il Prefetto evidenzia che “la Parte_2 notifica si intende eseguita validamente quando è fatta al domicilio risultante dal
P.R.A. dalla carta di circolazione dall'archivio nazionale dei veicoli presso il D.T.T. della patente di guida del conducente o a seguito di comunicazione della società interessata di concessione del mezzo in locazione finanziaria o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”; quanto sostenuto dal Prefetto nulla rileva ai fini della decisione perché il mezzo è di proprietà della società istante e, soprattutto, non viene data dimostrazione, in ogni caso, dell'eventuale notifica in altro luogo;
infatti, l'unica notifica è stata effettuata esclusivamente presso la sede legale della società in data
28 gennaio 2020 (e, quindi, oltre il termine di 90 giorni previsto dal C.d.S.); pertanto, il provvedimento oggi impugnato è manifestamente inconferente rispetto alle lagnanze della società nel ricorso al Prefetto […].
Con la sentenza di cui in atti, il Giudice di Pace adito accoglieva, nel contraddittorio con la Controparte_1
debitamente costituitasi, l'opposizione
[...] proposta, con la seguente motivazione: […] L'opposizione è fondata e va accolta. La notifica del verbale deve avvenire entro 90 giorni dall'infrazione. il verbale di contestazione della violazione dell'art. 126 bis, comma 2 C.d.S., deve essere notificato entro 150 giorni (60 giorni + 90 dalla notifica del primo verbale). Il verbale opposto n. V/1993B/2019 è stato notificato il 28.01.2020, oltre il termine di legge di 90 giorni che scadeva il 16.12.2019, è illegittimo e va conseguenzialmente annullata l'ordinanza prefettizia n. 00000616/Area III/CT dell'11/01/2021. […] (v. sentenza in atti).
Avverso tale decisione, la Controparte_1
ed ,
[...] Parte_3 proponevano appello per i seguenti motivi: […] 1) Violazione dei principi regolatori in materia di termini di opposizione all'ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa- Violazione dell'art. 6, co. 6, D.Lgs n. 150/2011 e dell'art.
22, L. 24 novembre 1981, n. 689 [...] atteso che [...] nel caso di specie, il giudizio
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davanti al Giudice di Pace era stato introdotto con ricorso, depositato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza prefettizia e, pertanto, inammissibile. Si rileva, infatti, che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato in data 3.03.2021 (cfr. All. 2, pag. 1), mentre l'ordinanza prefettizia n.00000616/Area III/CT dell'11.01.2021 è stata notificata tramite pec in data 28.01.2021 (cfr. All. 8), e quindi era impugnabile entro il 27.02.2021.
Pertanto, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risulta chiaramente depositato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, come si chiede al giudice di secondo grado di rilevare in questa sede [...]; 2) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. - Omesso esame della documentazione depositata dalla - Violazione art. 14 L. 689/81 - Legittimità CP_1 dell'accertamento e tempestività della notificazione del verbale. [...] atteso che
[...] in merito al ricorso di primo grado (cfr. All. 2), controparte ha riportato integralmente tutte le eccezioni di merito, riguardanti la mancata notifica, nel termine di 90 giorni, del verbale nr. V/1993B/2019 del 18.09.2019, elevato dalla
Polizia Locale di Atripalda, relativo alla violazione dell'art. 126 bis, co. 2, C.d.S. (All.
4), già sollevate con ricorso ex art. 203 C.d.S. (cfr. All. 5) dinanzi al Prefetto. Ciò posto, giudicare nuovamente tali questioni significherebbe illegittimamente derogare al principio del “ne bis in idem”, poiché il Prefetto, chiamato a pronunciarsi sulla validità del verbale impugnato, si era già espresso sulla questione, ritenendo infondato il ricorso, … Sul punto, è necessario precisare che l'impugnata ordinanza risulta correttamente emessa dalla , in Controparte_1 quanto … l'ordinanza emessa dalla non è un modello prestampato, CP_1 tant'è che la motivazione addotta dalla P.A. è pienamente rispondente a quanto eccepito dal ricorrente. Ad ogni modo, per quanto riguarda la legittimità dell'accertamento, si ribadisce che … nel caso in esame:
1. Notificazione in data
19.07.2019 del (primo) verbale nr. 8614U del 19.04.2019 in violazione dell'art. 142, co. 8, C.d.S., che è stato pagato da controparte;
2. entro 60 giorni dalla notifica, ossia entro il 17.09.2019, il ricorrente aveva l'obbligo di inviare il “Modulo Dati
Conducente” per la conseguente decurtazione dei tre punti dalla patente di guida del trasgressore;
3. tale obbligo non è stato osservato dal ricorrente e, pertanto, la ha provveduto, a partire dalla data di scadenza dei termini per la CP_1 consegna del M.D.C., ossia dal 18.09.2019, a una prima spedizione del (secondo) verbale nr. V/1993B/2019 del 18.09.2019, depositando l'atto giudiziario de quo presso in data 28.11.2019, entro il termine di 90 giorni previsto per CP_3 la notificazione;
4. in data 19.12.2019, un primo tentativo di notifica presso la sede indicata dalla ricorrente nel ricorso prefettizio e riportata nel Registro delle
Imprese (doc. 5, allegato), non è andato a buon fine per irreperibilità (cfr.
Comunicazione del messo comunale, doc. 5, ultima pagina e cartolina di ritorno,
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pag. 9) e, pertanto, da quest'ultima data si aprono i termini per la rinotifica;
5. in data 28.01.2020, vi è stato un secondo tentativo di notifica tramite pec, dopo che l'Amministrazione aveva provveduto all'acquisizione dell'indirizzo pec della società presso INI-PEC, con invio del verbale nr. V/1993B/2019 del 18.09.2019, che è andato a buon fine… Il giudice di prime cure ha perciò errato non avendo rilevato, esaminando la documentazione in atti, che al primo tentativo di notificazione, regolarmente eseguito nel termine di 90 giorni presso la sede della società risultante dal R.I., ha fatto seguito una seconda notificazione, sempre nel termine di 90 giorni dalla prima, per cui avrebbe dovuto ritenere legittima la contestazione dell'accertamento perché effettuata nel termine ex art. 14 l. 689/81 [...].
Per la conferma della sentenza, stante l'infondatezza in fatto e in diritto del gravame proposto, insisteva per converso la in persona del CP_2 suo legale rappresentante pro tempore, riproponendo i medesimi motivi articolati in primo grado, non compiutamente esaminati dal primo giudice ed evidenziando come in prime cure l'autorità opposta non avesse ritualmente fornito elementi probatori sufficienti in punto di responsabilità dell'opponente.
Instauratosi il contraddittorio, disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva, all'esito del mutamento dell'Istruttore, all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza previa assegnazione di un termine per note conclusionali alle parti. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'appello Fondato, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'appello, così come proposto. Giova innanzitutto precisare come L'opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli artt. 204 bis dello stesso codice della strada e 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo (cfr. Cass. n. 656 del 2010; Cass. 232/2016), con la conseguente non rilevabilità d'ufficio di doglianze diverse rispetto a quelle espressamente articolate dall'opponente in primo grado e la correlata non deducibilità di doglianze di tal fatta per la prima volta in sede di gravame. Secondo altrettanto condivisa giurisprudenza, poi, l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione (fissato, dall'art. 23, comma 2, l. cit., in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione), indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in
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difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare (Sez. 2 - , Sentenza n. 26362 del 20/12/2016, ma v. anche n. 1404 del 1999 e n. 14016 del 2002). Ciò posto, i motivi del ricorso in opposizione in prime cure erano i seguenti: 1) il verbale di accertamento n. V/1993b/2019 (prot. 32921/2019) di violazione dell'art. 126bis co. 2 C.d.S. emesso in data 18/09/2019 dalla doveva essere Controparte_1 notificato alla entro e non oltre il 16/12/2019, ossia entro 90 giorni CP_2 ex art. 201 C.d.S., e non invece come avvenuto in data 28/01/2020, ossia dopo il termine di legge;
2) … ulteriori profili di illegittimità del verbale n. V/1993b/2019 (prot. 32921/2019) del 18/09/2019, in particolare: nullità per carenza dei riferimenti agli artt. 3 e 9 del DPCM 13 novembre 2014, in quanto il verbale impugnato sarebbe privo della firma digitale da parte dell'agente accertatore ed il file inoltrato non sarebbe in formato con estensione “p7m” (unico formato in grado di garantire l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico e l'identificabilità del suo autore grazie alla firma digitale), ma bensì in formato pdf;
3) …il Prefetto in violazione di qualsiasi diritto di difesa non ha tenuto conto delle lagnanze della (v. testualmente ricorso in opposizione di cui in atti). CP_2
Ebbene, a confutazione di quanto sostenuto nella sentenza appellata e in linea con quanto dedotto dall'appellante, nessuno dei suddetti motivi appare meritevole di pregio, con tutto ciò che ne consegue in punto di integrale riformabilità della decisione gravata. Infondato risulta infatti il primo motivo (id est: 1) il verbale di accertamento n. V/1993b/2019 (prot. 32921/2019) di violazione dell'art. 126bis co. 2 C.d.S. emesso in data 18/09/2019 dalla Controparte_1
doveva essere notificato alla entro e
[...] CP_2 non oltre il 16/12/2019, ossia entro 90 giorni ex art. 201 C.d.S., e non invece come avvenuto in data 28/01/2020, ossia dopo il termine di legge), atteso che il fatto che il verbale sia stato recapitato oltre il novantesimo giorno dalla violazione non significa necessariamente che la sanzione sia illegittima, in quanto per l'organo accertatore la notifica si intende compiuta il giorno in cui affida il plico al servizio postale affinché effettui la consegna. Infatti, in tema di notifica del verbale di contestazione delle violazioni al codice della strada trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione, secondo cui per il mittente la notifica si perfeziona al momento dell'affidamento del verbale alle poste, mentre per il destinatario, la notifica si perfeziona quando riceve la raccomandata (momento a partire dal quale decorrono i termini per pagare o per presentare ricorso).
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Ciò discende da quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12332/2017, secondo cui Il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo. Ne deriva quindi che ove, come in materia di notifica di verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada, sia espressamente prevista la notifica a mezzo posta, l'amministrazione notificante adempie ai suoi obblighi con il regolare avviamento della procedura di notifica a mezzo posta, così evitando ogni decadenza. Orbene, si osserva che nel caso di specie, la ha Controparte_1 notificato alla in data 19/07/2019 il (primo) verbale nr. 8614U del CP_2
19/04/2019 in violazione dell'art. 142, co. 8, C.d.S., che è stato pagato dalla società; successivamente, poiché la non ha adempiuto all'obbligo di CP_2 inviare il “Modulo Dati Conducente” per la conseguente decurtazione dei tre punti dalla patente di guida del trasgressore entro 60 giorni dalla notifica, ossia entro il 17/09/2019, la ha provveduto, a partire dalla data di scadenza CP_1 dei termini per la consegna del M.D.C., ossia dal 18/09/2019, a una prima spedizione del (secondo) verbale nr. V/1993B/2019 del 18/09/2019, depositando l'atto giudiziario de quo presso in data 28/11/2019, e, CP_3 dunque, entro il termine di 90 giorni previsto per la notificazione. Prive di pregio risultano le contestazioni di parte appellata circa la non identità della documentazione a tal fine depositata in prime cure, non ritraente per l'intero la richiamata raccomandata (v. documenti di cui alla produzione di primo grado dell'Amministrazione), e quella depositata in questa sede (v. all 4 di cui alla produzione di parte appellante), atteso che, al di là di ogni altra questione, risultano del tutto coincidenti il mittente, la data e il numero di cronologico, rendendo evidente la coincidenza dei richiamati documenti, di cui in prime cure era stata semplicemente prodotta una scannerizzazione “parziale”. Infine, poiché in data 19/12/2019 il primo tentativo di notifica a mezzo posta del (secondo) verbale presso la sede indicata dalla nel ricorso CP_2 prefettizio e riportata nel Registro delle Imprese non è andato a buon fine per
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irreperibilità del destinatario (cfr. Comunicazione del messo comunale), in data 28/01/2020 vi è stato un secondo tentativo di notifica tramite pec, dopo che l'Amministrazione aveva provveduto all'acquisizione dell'indirizzo pec della società presso INI-PEC, che è andato a buon fine (cfr. documentazione in atti). Al riguardo, infatti, la giurisprudenza ha ormai chiarito che quando, a seguito dell'irreperibilità del destinatario, dunque per motivi non imputabili all'organo accertatore, sia necessario un nuovo tentativo di notificazione, la prima notifica interrompe il termine di novanta giorni previsto dall'art. 201 D.lgs. n. 285/1992, facendolo decorrere nuovamente daccapo e, precisamente, da quando l'organo accertatore abbia effettuato ulteriori verifiche per risalire all'indirizzo. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest'ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass., sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352). In sostanza, quando la mancata notifica non è imputabile alla parte che l'ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato nel momento in cui l'atto è stato spedito, ma questa continuità sussiste solo qualora la parte istante si sia riattivata con «immediatezza» per completare il processo notificatorio, non appena appresa la notizia dell'esito negativo della notificazione, e abbia svolto la medesima attività con «tempestività». Ancora, più di recente, le Sezioni Unite con sentenza n. 14594 del 2016 hanno chiarito che In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Nel caso di specie, come emerge dall'esame della documentazione prodotta, risulta evidente che in data 28/11/2019 - e dunque tempestivamente - la ha inviato a mezzo posta alla per la notifica Controparte_1 CP_2 il secondo verbale, il quale non è stato recapitato per motivi non imputabili all'organo accertatore, dal momento che la società è risultata irreperibile, all'indirizzo risultante dai registri. Pertanto, appreso l'esito negativo della notificazione il 19/12/2019, in data 28/01/2020, entro i termini per la riattivazione del procedimento, la società
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è stata, dichiaratamente, raggiunta dalla nuova notificazione della contestazione a mezzo pec. Altrettanto infondati risultano poi gli altri motivi di opposizione (id est: 2) sussistenza di ulteriori profili di illegittimità del verbale n. V/1993b/2019 (prot.
32921/2019) del 18/09/2019, in particolare: nullità per carenza dei riferimenti agli artt. 3 e 9 del DPCM 13 novembre 2014, in quanto il verbale impugnato sarebbe privo della firma digitale da parte dell'agente accertatore ed il file inoltrato non sarebbe in formato con estensione “p7m” (unico formato in grado di garantire
l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico e l'identificabilità del suo autore grazie alla firma digitale), ma bensì in formato pdf), atteso che la giurisprudenza ha ormai chiarito che la sottoscrizione non rientra tra i requisiti indispensabili dell'atto (v. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9815 del 13/05/2015: Nel caso di infrazione stradale rilevata a distanza, il verbale d'accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell'accertatore, che può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell'ufficio, nonché Sez. 1, Sentenza n. 1752 del 27/01/2006, secondo cui In tema di violazioni al codice della strada, anche ai sensi del generale disposto dell'art. 3 del d.lgs. 12 febbraio 1993 n.39, con riguardo ai verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada redatti tramite sistema meccanizzato o di elaborazione dati con la sola indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, delle generalità dell'accertatore, la sottoscrizione autografa dell'agente non è configurabile quale elemento ontologicamente essenziale per la validità giuridica del verbale di accertamento, in quanto i dati estrinsecati nello stesso contesto del documento consentono di accertare "aliunde" la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive. Del pari, quanto all'omesso accoglimento delle doglianze già prospettate in sede di ricorso dinanzi al Prefetto, e poi reiteratamente riproposte in sede giurisdizionale, costituisce principio consolidato in giurisprudenza l'assorbente affermazione secondo cui persino la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. (Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010, Rv. 611244), ferma in ogni caso la specificazione secondo cui Nell'ordinanza-ingiunzione di una sanzione amministrativa, l'autorità pubblica non è tenuta a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, a meno che le difese dell'intimato non contengano circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione o la sua gravità, nel qual caso la motivazione del provvedimento
10 Tribunale di Avellino n. 2746/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
autoritativo deve, pur sinteticamente, tener conto delle ulteriori prospettazioni difensive, affinché, in applicazione dei principi del giusto processo, il giudice dell'opposizione possa compiere una valutazione esaustiva dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria (Sez. L, Sentenza n. 3128 del 11/02/2010, Rv. 612004 - 01). Alla stregua di tutto quanto precede, dunque, in accoglimento dell'appello proposto, deve riformarsi integralmente la sentenza appellata, rigettando dell'opposizione avanzata in primo grado, con contestuale conferma del provvedimento opposto, fermo l'assorbimento di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, costituisce dato acquisito in giurisprudenza il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale […] (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014). Nel caso di specie, l'esito complessivo della lite, coincidente con l'acclaramento dell'infondatezza dell'opposizione, impone la condanna di parte appellata, opponente in prime cure, alla rifusione in favore di parte appellante, opposta in prime cure, delle spese del giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 1.100,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero (medio), dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate. Nulla può tuttavia disporsi sulle spese di primo grado, essendosi l'Amministrazione in quella sede difesa a mezzo di un proprio funzionario, non depositante apposita nota spese, avendo consolidata giurisprudenza affermato che In tema di sanzioni amministrative e nell'ipotesi in cui l'Amministrazione, nel giudizio di opposizione all'applicazione delle sanzioni, si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota (Sez. 1, Sentenza n. 17674 del 02/09/2004, Rv. 576631).
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del Parte_1
pro tempore, e CP_4 Controparte_1
, in persona del Prefetto pro tempore,
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 2034/2021,
11 Tribunale di Avellino n. 2746/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
pubblicata in data 11/01/2022 e non notificata nei confronti di CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, respinta o comunque
[...] assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello, così come proposto;
riforma la sentenza impugnata, rigettando l'opposizione proposta in prime cure con contestuale conferma del provvedimento opposto;
condanna in persona del suo legale rappresentante p.t., alla rifusione in CP_2 favore di , in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 nonché di Controparte_1
, in persona del Prefetto pro tempore, delle spese del giudizio,
[...] liquidate quanto alle spese vive, nell'importo prenotato a debito, e, quanto ai compensi in € 662,00, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 27/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
12
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 27/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 2746/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 27/11/2025 nella causa n. 2746/2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 2034/2021, pubblicata in data 11/01/2022 e non notificata, resa in materia di “opposizione ordinanza ingiunzione prefettizia” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, e Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona
[...] P.IVA_2 del Prefetto pro tempore, col ministero/assistenza dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
- appellanti - e C.F./P.IVA: ), in persona del legale CP_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. MICHELINI STEFANO LUIGI
- appellata – Conclusioni All'udienza del 27/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Fatti rilevanti della causa
Con ricorso debitamente depositato, la in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione dinanzi al GDP di Avellino avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento con Prot.llo n. 00000616/Area III/CT dell'11/01/2021, emessa dalla
[...]
e notificatagli in Controparte_1 data 28/01/2021, in forza del verbale di accertamento nr. V/1993B/2019 del 18/09/2019, con il quale il Comando di Polizia Municipale del Comune di Atripalda contestava alla predetta società, in qualità di proprietaria del veicolo tg.
2 Tribunale di Avellino n. 2746/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
FF122JR, la violazione dell'art. 126bis C.d.S., poiché “senza giustificato motivo non ottemperava all'invito di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida di colui che in data 19/04/2019 alle ore 12.03 conduceva il veicolo targa FF122JR per violazione dell'art. 142 C.d.S. notificato alla S.V. in data 19/07/2019 con verbale n. 8614U/2019”, recante la sanzione di € 584,00, oltre le spese di accertamento, procedimento e notifica di € 30,00, per un totale di € 614,00 A fondamento dell'opposizione i seguenti motivi:: [...] il predetto verbale è stato emesso per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente di guida del soggetto che conduceva il veicolo della società ricorrente in data
19.04.2019; la sanzione relativa alla violazione del 19.04.2019 (verbale recante n.
8614U/2019 e notificato il 19 luglio 2019, come riconosciuto dall'agente accertatore del verbale di violazione n. del 18/09/2019), è stata NumeroDiC_1 regolarmente e tempestivamente pagata dalla società istante;
dato che il primo verbale (quello relativo alla sanzione del 19.04.2019) è stato notificato alla società istante in data 19.07.2019, il termine di 60 giorni, entro il quale comunicare i dati del conducente del mezzo e della patente del medesimo, è scaduto il 17 settembre
2019; di fatto, come anche indicato nel verbale impugnato, lo stesso è stato elevato in data 18.09.2019; da detta ultima data, quindi, è iniziato a decorrere il termine di 90 giorni (ex art. 201 C.d.S.) per la notificazione del verbale n.
V/1993B/2019 (prot. 32921/2019) del 18/09/2019; infatti, il predetto termine inizia a decorrere tassativamente allo scadere dei 60 giorni dalla notifica del primo verbale, con cui vengono richiesti i dati del conducente;
per questo motivo, la società istante ha presentato tempestivamente ricorso dinanzi al Prefetto di
Avellino, affinché quest'ultimo emettesse ordinanza di annullamento e/o revoca del verbale n. V/1993B/2019 (prot. 32921/2019) del 18/09/2019 dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Atripalda, con la dichiarazione di archiviazione di ogni sanzione pecuniaria, pertanto non dovuta;
… il verbale per la violazione dell'art. 126bis comma 2 C.d.S., per essere legittimo, deve essere notificato entro 150 giorni (60+90) dalla notifica del primo verbale;
… nel caso di specie, il verbale oggi opposto avrebbe dovuto essere notificato entro e non oltre il
16/12/2019 (ossia 90 giorni ex art. 201 C.d.S.); invece, il verbale n. V/1993B/2019
(prot. 32921/2019) del 18/09/2019, è stato notificato alla società opponente solo il
28/01/2020, ossia dopo il termine di legge;
pertanto … pare evidente che lo stesso fosse, come di fatto è, illegittimo e, in quanto tale, il Prefetto avrebbe dovuto dichiararlo nullo;
inoltre, la società istante ha evidenziato anche ulteriori profili di illegittimità del verbale n. V/1993B/2019 (prot. 32921/2019) del 18/09/2019: infatti, detto ultimo verbale doveva ritenersi nullo in quanto carente di riferimento agli articoli 3 e 9 del DPCM 13 novembre 2014 … Il verbale impugnato innanzi al
Prefetto, privo di riferimenti di cui agli artt. 3 e 9 del DPCM 13 novembre 2014,
3 Tribunale di Avellino n. 2746/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
quindi, avrebbe dovuto essere dichiarato nullo;
altresì, il verbale n. V/1993B/2019
(prot. 32921/2019) del 18/09/2019 doveva ritenersi nullo in quanto privo di qualsivoglia firma digitale da parte dell'agente accertatore. … Il verbale de quo, infatti, è stato inviato in formato pdf, ossia in un formato che non garantisce la immodificabilità, nonché che non permette di risalire a chi ha generato il documento;
[...] il Prefetto, al termine della procedura ha emesso il provvedimento con Prot.llo n. 00000616/Area III/CT del 11.01.2021; dall'esame dell'ingiunzione oggi impugnata si evince nell'immediato che il Prefetto, in violazione di qualsivoglia diritto di difesa dell'istante non ha tenuto conto delle lagnanze di
[...]
infatti, nel provvedimento oggi impugnato il Prefetto evidenzia che “la Parte_2 notifica si intende eseguita validamente quando è fatta al domicilio risultante dal
P.R.A. dalla carta di circolazione dall'archivio nazionale dei veicoli presso il D.T.T. della patente di guida del conducente o a seguito di comunicazione della società interessata di concessione del mezzo in locazione finanziaria o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”; quanto sostenuto dal Prefetto nulla rileva ai fini della decisione perché il mezzo è di proprietà della società istante e, soprattutto, non viene data dimostrazione, in ogni caso, dell'eventuale notifica in altro luogo;
infatti, l'unica notifica è stata effettuata esclusivamente presso la sede legale della società in data
28 gennaio 2020 (e, quindi, oltre il termine di 90 giorni previsto dal C.d.S.); pertanto, il provvedimento oggi impugnato è manifestamente inconferente rispetto alle lagnanze della società nel ricorso al Prefetto […].
Con la sentenza di cui in atti, il Giudice di Pace adito accoglieva, nel contraddittorio con la Controparte_1
debitamente costituitasi, l'opposizione
[...] proposta, con la seguente motivazione: […] L'opposizione è fondata e va accolta. La notifica del verbale deve avvenire entro 90 giorni dall'infrazione. il verbale di contestazione della violazione dell'art. 126 bis, comma 2 C.d.S., deve essere notificato entro 150 giorni (60 giorni + 90 dalla notifica del primo verbale). Il verbale opposto n. V/1993B/2019 è stato notificato il 28.01.2020, oltre il termine di legge di 90 giorni che scadeva il 16.12.2019, è illegittimo e va conseguenzialmente annullata l'ordinanza prefettizia n. 00000616/Area III/CT dell'11/01/2021. […] (v. sentenza in atti).
Avverso tale decisione, la Controparte_1
ed ,
[...] Parte_3 proponevano appello per i seguenti motivi: […] 1) Violazione dei principi regolatori in materia di termini di opposizione all'ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa- Violazione dell'art. 6, co. 6, D.Lgs n. 150/2011 e dell'art.
22, L. 24 novembre 1981, n. 689 [...] atteso che [...] nel caso di specie, il giudizio
4 Tribunale di Avellino n. 2746/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
davanti al Giudice di Pace era stato introdotto con ricorso, depositato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza prefettizia e, pertanto, inammissibile. Si rileva, infatti, che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato in data 3.03.2021 (cfr. All. 2, pag. 1), mentre l'ordinanza prefettizia n.00000616/Area III/CT dell'11.01.2021 è stata notificata tramite pec in data 28.01.2021 (cfr. All. 8), e quindi era impugnabile entro il 27.02.2021.
Pertanto, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risulta chiaramente depositato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, come si chiede al giudice di secondo grado di rilevare in questa sede [...]; 2) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. - Omesso esame della documentazione depositata dalla - Violazione art. 14 L. 689/81 - Legittimità CP_1 dell'accertamento e tempestività della notificazione del verbale. [...] atteso che
[...] in merito al ricorso di primo grado (cfr. All. 2), controparte ha riportato integralmente tutte le eccezioni di merito, riguardanti la mancata notifica, nel termine di 90 giorni, del verbale nr. V/1993B/2019 del 18.09.2019, elevato dalla
Polizia Locale di Atripalda, relativo alla violazione dell'art. 126 bis, co. 2, C.d.S. (All.
4), già sollevate con ricorso ex art. 203 C.d.S. (cfr. All. 5) dinanzi al Prefetto. Ciò posto, giudicare nuovamente tali questioni significherebbe illegittimamente derogare al principio del “ne bis in idem”, poiché il Prefetto, chiamato a pronunciarsi sulla validità del verbale impugnato, si era già espresso sulla questione, ritenendo infondato il ricorso, … Sul punto, è necessario precisare che l'impugnata ordinanza risulta correttamente emessa dalla , in Controparte_1 quanto … l'ordinanza emessa dalla non è un modello prestampato, CP_1 tant'è che la motivazione addotta dalla P.A. è pienamente rispondente a quanto eccepito dal ricorrente. Ad ogni modo, per quanto riguarda la legittimità dell'accertamento, si ribadisce che … nel caso in esame:
1. Notificazione in data
19.07.2019 del (primo) verbale nr. 8614U del 19.04.2019 in violazione dell'art. 142, co. 8, C.d.S., che è stato pagato da controparte;
2. entro 60 giorni dalla notifica, ossia entro il 17.09.2019, il ricorrente aveva l'obbligo di inviare il “Modulo Dati
Conducente” per la conseguente decurtazione dei tre punti dalla patente di guida del trasgressore;
3. tale obbligo non è stato osservato dal ricorrente e, pertanto, la ha provveduto, a partire dalla data di scadenza dei termini per la CP_1 consegna del M.D.C., ossia dal 18.09.2019, a una prima spedizione del (secondo) verbale nr. V/1993B/2019 del 18.09.2019, depositando l'atto giudiziario de quo presso in data 28.11.2019, entro il termine di 90 giorni previsto per CP_3 la notificazione;
4. in data 19.12.2019, un primo tentativo di notifica presso la sede indicata dalla ricorrente nel ricorso prefettizio e riportata nel Registro delle
Imprese (doc. 5, allegato), non è andato a buon fine per irreperibilità (cfr.
Comunicazione del messo comunale, doc. 5, ultima pagina e cartolina di ritorno,
5 Tribunale di Avellino n. 2746/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
pag. 9) e, pertanto, da quest'ultima data si aprono i termini per la rinotifica;
5. in data 28.01.2020, vi è stato un secondo tentativo di notifica tramite pec, dopo che l'Amministrazione aveva provveduto all'acquisizione dell'indirizzo pec della società presso INI-PEC, con invio del verbale nr. V/1993B/2019 del 18.09.2019, che è andato a buon fine… Il giudice di prime cure ha perciò errato non avendo rilevato, esaminando la documentazione in atti, che al primo tentativo di notificazione, regolarmente eseguito nel termine di 90 giorni presso la sede della società risultante dal R.I., ha fatto seguito una seconda notificazione, sempre nel termine di 90 giorni dalla prima, per cui avrebbe dovuto ritenere legittima la contestazione dell'accertamento perché effettuata nel termine ex art. 14 l. 689/81 [...].
Per la conferma della sentenza, stante l'infondatezza in fatto e in diritto del gravame proposto, insisteva per converso la in persona del CP_2 suo legale rappresentante pro tempore, riproponendo i medesimi motivi articolati in primo grado, non compiutamente esaminati dal primo giudice ed evidenziando come in prime cure l'autorità opposta non avesse ritualmente fornito elementi probatori sufficienti in punto di responsabilità dell'opponente.
Instauratosi il contraddittorio, disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva, all'esito del mutamento dell'Istruttore, all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza previa assegnazione di un termine per note conclusionali alle parti. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'appello Fondato, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'appello, così come proposto. Giova innanzitutto precisare come L'opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli artt. 204 bis dello stesso codice della strada e 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo (cfr. Cass. n. 656 del 2010; Cass. 232/2016), con la conseguente non rilevabilità d'ufficio di doglianze diverse rispetto a quelle espressamente articolate dall'opponente in primo grado e la correlata non deducibilità di doglianze di tal fatta per la prima volta in sede di gravame. Secondo altrettanto condivisa giurisprudenza, poi, l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione (fissato, dall'art. 23, comma 2, l. cit., in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione), indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in
6 Tribunale di Avellino n. 2746/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare (Sez. 2 - , Sentenza n. 26362 del 20/12/2016, ma v. anche n. 1404 del 1999 e n. 14016 del 2002). Ciò posto, i motivi del ricorso in opposizione in prime cure erano i seguenti: 1) il verbale di accertamento n. V/1993b/2019 (prot. 32921/2019) di violazione dell'art. 126bis co. 2 C.d.S. emesso in data 18/09/2019 dalla doveva essere Controparte_1 notificato alla entro e non oltre il 16/12/2019, ossia entro 90 giorni CP_2 ex art. 201 C.d.S., e non invece come avvenuto in data 28/01/2020, ossia dopo il termine di legge;
2) … ulteriori profili di illegittimità del verbale n. V/1993b/2019 (prot. 32921/2019) del 18/09/2019, in particolare: nullità per carenza dei riferimenti agli artt. 3 e 9 del DPCM 13 novembre 2014, in quanto il verbale impugnato sarebbe privo della firma digitale da parte dell'agente accertatore ed il file inoltrato non sarebbe in formato con estensione “p7m” (unico formato in grado di garantire l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico e l'identificabilità del suo autore grazie alla firma digitale), ma bensì in formato pdf;
3) …il Prefetto in violazione di qualsiasi diritto di difesa non ha tenuto conto delle lagnanze della (v. testualmente ricorso in opposizione di cui in atti). CP_2
Ebbene, a confutazione di quanto sostenuto nella sentenza appellata e in linea con quanto dedotto dall'appellante, nessuno dei suddetti motivi appare meritevole di pregio, con tutto ciò che ne consegue in punto di integrale riformabilità della decisione gravata. Infondato risulta infatti il primo motivo (id est: 1) il verbale di accertamento n. V/1993b/2019 (prot. 32921/2019) di violazione dell'art. 126bis co. 2 C.d.S. emesso in data 18/09/2019 dalla Controparte_1
doveva essere notificato alla entro e
[...] CP_2 non oltre il 16/12/2019, ossia entro 90 giorni ex art. 201 C.d.S., e non invece come avvenuto in data 28/01/2020, ossia dopo il termine di legge), atteso che il fatto che il verbale sia stato recapitato oltre il novantesimo giorno dalla violazione non significa necessariamente che la sanzione sia illegittima, in quanto per l'organo accertatore la notifica si intende compiuta il giorno in cui affida il plico al servizio postale affinché effettui la consegna. Infatti, in tema di notifica del verbale di contestazione delle violazioni al codice della strada trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione, secondo cui per il mittente la notifica si perfeziona al momento dell'affidamento del verbale alle poste, mentre per il destinatario, la notifica si perfeziona quando riceve la raccomandata (momento a partire dal quale decorrono i termini per pagare o per presentare ricorso).
7 Tribunale di Avellino n. 2746/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Ciò discende da quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12332/2017, secondo cui Il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo. Ne deriva quindi che ove, come in materia di notifica di verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada, sia espressamente prevista la notifica a mezzo posta, l'amministrazione notificante adempie ai suoi obblighi con il regolare avviamento della procedura di notifica a mezzo posta, così evitando ogni decadenza. Orbene, si osserva che nel caso di specie, la ha Controparte_1 notificato alla in data 19/07/2019 il (primo) verbale nr. 8614U del CP_2
19/04/2019 in violazione dell'art. 142, co. 8, C.d.S., che è stato pagato dalla società; successivamente, poiché la non ha adempiuto all'obbligo di CP_2 inviare il “Modulo Dati Conducente” per la conseguente decurtazione dei tre punti dalla patente di guida del trasgressore entro 60 giorni dalla notifica, ossia entro il 17/09/2019, la ha provveduto, a partire dalla data di scadenza CP_1 dei termini per la consegna del M.D.C., ossia dal 18/09/2019, a una prima spedizione del (secondo) verbale nr. V/1993B/2019 del 18/09/2019, depositando l'atto giudiziario de quo presso in data 28/11/2019, e, CP_3 dunque, entro il termine di 90 giorni previsto per la notificazione. Prive di pregio risultano le contestazioni di parte appellata circa la non identità della documentazione a tal fine depositata in prime cure, non ritraente per l'intero la richiamata raccomandata (v. documenti di cui alla produzione di primo grado dell'Amministrazione), e quella depositata in questa sede (v. all 4 di cui alla produzione di parte appellante), atteso che, al di là di ogni altra questione, risultano del tutto coincidenti il mittente, la data e il numero di cronologico, rendendo evidente la coincidenza dei richiamati documenti, di cui in prime cure era stata semplicemente prodotta una scannerizzazione “parziale”. Infine, poiché in data 19/12/2019 il primo tentativo di notifica a mezzo posta del (secondo) verbale presso la sede indicata dalla nel ricorso CP_2 prefettizio e riportata nel Registro delle Imprese non è andato a buon fine per
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irreperibilità del destinatario (cfr. Comunicazione del messo comunale), in data 28/01/2020 vi è stato un secondo tentativo di notifica tramite pec, dopo che l'Amministrazione aveva provveduto all'acquisizione dell'indirizzo pec della società presso INI-PEC, che è andato a buon fine (cfr. documentazione in atti). Al riguardo, infatti, la giurisprudenza ha ormai chiarito che quando, a seguito dell'irreperibilità del destinatario, dunque per motivi non imputabili all'organo accertatore, sia necessario un nuovo tentativo di notificazione, la prima notifica interrompe il termine di novanta giorni previsto dall'art. 201 D.lgs. n. 285/1992, facendolo decorrere nuovamente daccapo e, precisamente, da quando l'organo accertatore abbia effettuato ulteriori verifiche per risalire all'indirizzo. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest'ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass., sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352). In sostanza, quando la mancata notifica non è imputabile alla parte che l'ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato nel momento in cui l'atto è stato spedito, ma questa continuità sussiste solo qualora la parte istante si sia riattivata con «immediatezza» per completare il processo notificatorio, non appena appresa la notizia dell'esito negativo della notificazione, e abbia svolto la medesima attività con «tempestività». Ancora, più di recente, le Sezioni Unite con sentenza n. 14594 del 2016 hanno chiarito che In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Nel caso di specie, come emerge dall'esame della documentazione prodotta, risulta evidente che in data 28/11/2019 - e dunque tempestivamente - la ha inviato a mezzo posta alla per la notifica Controparte_1 CP_2 il secondo verbale, il quale non è stato recapitato per motivi non imputabili all'organo accertatore, dal momento che la società è risultata irreperibile, all'indirizzo risultante dai registri. Pertanto, appreso l'esito negativo della notificazione il 19/12/2019, in data 28/01/2020, entro i termini per la riattivazione del procedimento, la società
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è stata, dichiaratamente, raggiunta dalla nuova notificazione della contestazione a mezzo pec. Altrettanto infondati risultano poi gli altri motivi di opposizione (id est: 2) sussistenza di ulteriori profili di illegittimità del verbale n. V/1993b/2019 (prot.
32921/2019) del 18/09/2019, in particolare: nullità per carenza dei riferimenti agli artt. 3 e 9 del DPCM 13 novembre 2014, in quanto il verbale impugnato sarebbe privo della firma digitale da parte dell'agente accertatore ed il file inoltrato non sarebbe in formato con estensione “p7m” (unico formato in grado di garantire
l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico e l'identificabilità del suo autore grazie alla firma digitale), ma bensì in formato pdf), atteso che la giurisprudenza ha ormai chiarito che la sottoscrizione non rientra tra i requisiti indispensabili dell'atto (v. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9815 del 13/05/2015: Nel caso di infrazione stradale rilevata a distanza, il verbale d'accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell'accertatore, che può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell'ufficio, nonché Sez. 1, Sentenza n. 1752 del 27/01/2006, secondo cui In tema di violazioni al codice della strada, anche ai sensi del generale disposto dell'art. 3 del d.lgs. 12 febbraio 1993 n.39, con riguardo ai verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada redatti tramite sistema meccanizzato o di elaborazione dati con la sola indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, delle generalità dell'accertatore, la sottoscrizione autografa dell'agente non è configurabile quale elemento ontologicamente essenziale per la validità giuridica del verbale di accertamento, in quanto i dati estrinsecati nello stesso contesto del documento consentono di accertare "aliunde" la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive. Del pari, quanto all'omesso accoglimento delle doglianze già prospettate in sede di ricorso dinanzi al Prefetto, e poi reiteratamente riproposte in sede giurisdizionale, costituisce principio consolidato in giurisprudenza l'assorbente affermazione secondo cui persino la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. (Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010, Rv. 611244), ferma in ogni caso la specificazione secondo cui Nell'ordinanza-ingiunzione di una sanzione amministrativa, l'autorità pubblica non è tenuta a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, a meno che le difese dell'intimato non contengano circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione o la sua gravità, nel qual caso la motivazione del provvedimento
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autoritativo deve, pur sinteticamente, tener conto delle ulteriori prospettazioni difensive, affinché, in applicazione dei principi del giusto processo, il giudice dell'opposizione possa compiere una valutazione esaustiva dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria (Sez. L, Sentenza n. 3128 del 11/02/2010, Rv. 612004 - 01). Alla stregua di tutto quanto precede, dunque, in accoglimento dell'appello proposto, deve riformarsi integralmente la sentenza appellata, rigettando dell'opposizione avanzata in primo grado, con contestuale conferma del provvedimento opposto, fermo l'assorbimento di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, costituisce dato acquisito in giurisprudenza il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale […] (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014). Nel caso di specie, l'esito complessivo della lite, coincidente con l'acclaramento dell'infondatezza dell'opposizione, impone la condanna di parte appellata, opponente in prime cure, alla rifusione in favore di parte appellante, opposta in prime cure, delle spese del giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 1.100,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero (medio), dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate. Nulla può tuttavia disporsi sulle spese di primo grado, essendosi l'Amministrazione in quella sede difesa a mezzo di un proprio funzionario, non depositante apposita nota spese, avendo consolidata giurisprudenza affermato che In tema di sanzioni amministrative e nell'ipotesi in cui l'Amministrazione, nel giudizio di opposizione all'applicazione delle sanzioni, si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota (Sez. 1, Sentenza n. 17674 del 02/09/2004, Rv. 576631).
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del Parte_1
pro tempore, e CP_4 Controparte_1
, in persona del Prefetto pro tempore,
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 2034/2021,
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pubblicata in data 11/01/2022 e non notificata nei confronti di CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, respinta o comunque
[...] assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello, così come proposto;
riforma la sentenza impugnata, rigettando l'opposizione proposta in prime cure con contestuale conferma del provvedimento opposto;
condanna in persona del suo legale rappresentante p.t., alla rifusione in CP_2 favore di , in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 nonché di Controparte_1
, in persona del Prefetto pro tempore, delle spese del giudizio,
[...] liquidate quanto alle spese vive, nell'importo prenotato a debito, e, quanto ai compensi in € 662,00, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 27/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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