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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/11/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa LE RI, all'esito dell'udienza del 12.3.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3642/2023 R.G. avente ad oggetto “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 233/2023 depositata in data 6.11.2023” e vertente
TRA
- C.F. - rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Iuliucci;
Parte_1 C.F._1
Appellante
E
in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
AL CA;
Appellato
Conclusioni: come da verbale del 12.3.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con atto di citato ritualmente notificato, ha chiesto all'adito Tribunale di riformare Parte_1 la sentenza n. 233/2023 del 06.11.2023 con la quale il Giudice di Pace di Cervinara, in accoglimento della domanda avanzata in primo grado dall'odierno appellante, condannava il al pagamento, in favore del della somma di euro 866,22, oltre interessi, a CP_1 Pt_1 titolo di risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, BMW Serie 3 tgFW508ZT, a seguito del sinistro verificatosi in data 09 giugno 2022 in Cervinara, sull'asse attrezzato Zona ASI del predetto Comune.
Con il primo motivo, l'appellante ha eccepito “l'erronea quantificazione dei danni subiti dalla vettura BMW serie 3 tg. FW508ZT di proprietà dell'appellante evidenziando Parte_1 che il Giudice di prime cure ha assunto la decisione circa il quantum dei danni subiti facendo riferimento solo ad alcune delle voci del preventivo della società ritenute Controparte_2 compatibili con la versione narrata dai testi (ovvero, quelle concernenti i filtri d'olio, aria e gasolio, motorino di avviamento, intervento sul pianale tappezzeria ed il lavaggio completo della tappezzeria), tralasciando le altre voci pure indicate in preventivo per i danni meccanici, sul rilievo che “alcuna prova di ulteriori esborsi è stata fornita dall'attore”. Secondo l'appellante, sussistono riscontri oggettivi, quali i rilievi fotografici e le testimonianze dei testi e , comprovanti che la vettura è rimasta impantanata in Testimone_1 Testimone_2 una profonda pozza d'acqua piovana provocata da un avvallamento della sede stradale che ha causato gravi danni anche alle parti meccaniche.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha contestato la mancata nomina di CTU tecnica, sostenendo che se il G.d.p. avesse avuto dubbi circa la quantificazione dei danni subiti dal veicolo dell'odierna appellante avrebbe potuto disporre ex officio la CTU.
Tanto premesso, l'appellante ha chiesto all'adito Tribunale di: a) accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nella quantificazione dell'importo dei danni subiti dal veicolo BMW serie 3 tg FW508ZT il tutto per quanto esposto ai punti n. 1e 2 del presente appello;
- b) per l'effetto condannarsi la parte appellata ut sopra indicata e rapp.ta al pagamento in favore CP_1 dell'istante della somma residua di €. 3.622,01 (ovvero 4.488,23- 866,22) per i danni subiti dal veicolo BMW serie 3 tg FW508ZT oltre interessi e rivalutazione o di quella che l'ill.mo Giudice adito riterrà più equa, c) condannare parte appellata, al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 12.3.2024, si è costituito in giudizio l'appellato
[...]
eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, evidenziando che i danni ulteriori lamentati e non riconosciuti dal Giudice di primo grado non erano provati giacchè indicati soltanto nel preventivo. L'appellata ha concluso, dunque, chiedendo la conferma in toto dell'impugnata sentenza. Vinte le spese di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 12.3.2025, la causa veniva assegnata in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies ult. co c.p.c.
***
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dall'appellata in relazione alla presunta violazione dell'art. 342 e dell'art. 348 ter c.p.c..
Occorre rammentare che, in ossequio all'interpretazione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, “L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass. ord. 10916/2017).
Si è sottolineato, in particolare, che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Unite, 27199/2017; in termini Cass. 13535/2018).
Inoltre, gli ermellini in una recente sentenza, in tema di ammissibilità dell'appello, hanno chiarito che “In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” (Sentenza 16 febbraio 2022, n. 5114).
Nel caso di specie, l'atto principale soddisfa i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. in quanto contiene l'indicazione chiara delle censure, in fatto e in diritto, formulate nei confronti della sentenza.
La specificità dei motivi di appello esclude altresì la dedotta inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 348 ter c.p.c., potendosi escludere il requisito della “non ragionevole probabilità di accoglimento”.
Ciò posto, nel merito, l'appello proposto da è fondato e merita accoglimento. Parte_1
L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, di quantificare il danno subito sulla base del preventivo di riparazione versato in atti, liquidando, dunque, un importo differenziale, oltre quello già riconosciuto in primo grado, di euro 3.622,01, per un totale di euro 4.488,23.
Non ignora il Tribunale che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur" (Cassazione civile sez. III, 15/05/2013, n.11765; richiamata da Cass. 36900/2021).
Va tuttavia sottolineato che recentemente la stessa Cassazione, con la pronuncia n. 27624 del 3.12.2020, ha stabilito che, in assenza di un'esplicita contestazione specifica, da parte del presunto responsabile, del preventivo prodotto in giudizio dalla vittima di un incidente stradale, il preventivo può assumere valore di prova dei danni, tenuto conto che il convenuto, invero, ha l'onere, imposto dall'articolo 167 c.p.c., di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, altrimenti non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine (cfr. Cass. n. 22701/2017).
Nel caso di specie, alla luce delle emergenze del giudizio di primo grado, ritiene il Tribunale che il preventivo possa considerarsi idonea prova sul quantum debeatur con riferimento a tutte le voci di spesa ivi indicate. In primo, occorre rilevare che il Giudice di prime cure ha valutato con esito positivo la congruità delle voci di spesa riportate dal preventivo prodotto dal , tanto da utilizzare lo stesso per la Pt_1 liquidazione del danno riconosciuto.
Il Giudice di Pace ha tuttavia operato un distinguo, ritenendo che solo alcune delle voci indicate fossero compatibili con la dinamica del sinistro.
Quanto alle altre voci (danni meccanici), il Giudice di prime cure ne ha escluso la risarcibilità sul rilievo che “alcuna prova di ulteriori esborsi è stata fornita dall'attore”.
Ora, la motivazione indicata nell'impugnata sentenza non può essere condivisa.
Va rammentato, invero, che “i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimostrazione del pagamento della riparazione) (Cass. 17670 del 26/06/2024 ).
Ciò che rileva ai fini della valutazione dei danni è, dunque, la sussistenza del nesso di causalità rispetto all'evento denunciato.
Nel caso di specie, è ampiamente emerso dall'istruttoria espletata in primo grado che, in occasione Cont dell'allagamento della strada ricadente Zona el di Cervinara verificatosi il 09 giugno CP_3
2022 , il veicolo di proprietà dell'odierno appellante restava impantanato in una pozza d'acqua piovana provocata da un avvallamento della sede stradale e così subiva danni tali da richiedere l'intervento del carro- attrezzi per il suo recupero.
I testimoni escussi in primo grado hanno confermato che:
- “per liberare l'automobile dalla pozza d'acqua fu necessario l'intervento del carro attrezzi..” e che “.. quando la BMW ha impegnato la strada in questione l'acqua era già alta…” (cfr. dichiarazioni del teste ); Testimone_2
- “…l'altezza dell'acqua arrivava a circa metà delle ruote ma comunque era di altezza tale da entrare nell'abitacolo. L'auto è stata tirata fuori dal pantano con il carroattrezzi…” (cfr. dichiarazioni del teste ). Testimone_1
Dalla documentazione fotografica prodotta in primo grado dal si evince chiaramente che Pt_1
l'acqua aveva invaso completamente la sede stradale raggiungendo un'altezza ragguardevole.
Deve dunque ritenersi provato che l'acqua aveva raggiunto un livello tale da entrare nell'abitacolo e da provocare lo spegnimento dell'autovettura, tanto da richiedere l'intervento del carro attrezzi perché essa non era più marciante. Gli elementi appena richiamati inducono a ritenere, secondo nozioni di comune esperienza, che l'autovettura del , in occasione del sinistro, ebbe a Pt_1 riportare anche danni meccanici.
Affermata dunque la compatibilità tra la dinamica del sinistro e i danni richiesti e non riconosciuti in primo grado, va evidenziato, sul profilo della congruità delle somme pretese, che il preventivo prodotto in primo grado non è stato specificamente contestato, nel senso che la parte convenuta si è limitata ad affermarne la inidoneità ai fini della prova del danno e a ritenere la richiesta eccessiva. Come precisato dalla richiamata sentenza della Suprema Corte, rispetto ad un preventivo completo di ogni elemento identificativo – avente valore di documento in senso formale e giuridico - la parte nei cui confronti esso è fatto valere ha l'onere di contestazione specifica, trattandosi di valutare l'efficacia probatoria del documento. (cfr. Cass n. 27624/2020).
In conclusione, tenuto conto della non vetustà del veicolo al momento dell'incidente, considerato il valore probatorio del preventivo prodotto e gli altri elementi di prova in ordine all'entità dei danni, l'appello va accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il va condannato CP_1 al pagamento, in favore di della complessiva somma di euro 4.138,23 (dandosi Parte_1 atto che, per effetto dell'intervenuto pagamento della somma liquidata in primo grado pari ad euro 866,22, all'appellante spetta una somma residua di euro 3.272,01).
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore, sulla somma anzidetta, rivalutata anno per anno a decorrere dalla data del sinistro (9.6.2022), secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla predetta data (9.6.2022) fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
Va invece respinta la richiesta relativa al danno da fermo tecnico non avendo l'appellante adeguatamente comprovato la voce di danno pretesa.
Come statuito dalla Suprema Corte, invero, “Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (Cass. 32946 del 17/12/2024).
Tali oneri probatori non sono stati assolti, con conseguente reiezione dell'appello avanzato sul punto.
3.- La riforma, anche parziale della sentenza impugnata, impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Occorre rammentare che “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. 26985/2009).
Ciò posto, le spese di lite, relativamente al doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dei parametri di cui al DM 2014 n. 55 e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa LE RI, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 233/2023 emessa dal Giudice di Pace di Cervinara (AV), ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1.- accoglie parzialmente l'appello proposto da e, in riforma parziale Parte_1 dell'impugnata sentenza n. 233/2023 del Giudice di Pace di Cervinara, condanna al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di euro Parte_1
4.138,23 (detratta la somma già versata in esecuzione della sentenza di primo grado), oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2.- condanna il appellato, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di CP_1
delle spese di lite, che liquida: - per il primo grado di giudizio, in euro 135,00 per Parte_1 esborsi ed euro 1.000,00 compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- per il presente giudizio, in euro 174,00 per esborsi ed euro 900,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avellino, il 3.11.2025
Il Giudice
dr.ssa LE RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa LE RI, all'esito dell'udienza del 12.3.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3642/2023 R.G. avente ad oggetto “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 233/2023 depositata in data 6.11.2023” e vertente
TRA
- C.F. - rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Iuliucci;
Parte_1 C.F._1
Appellante
E
in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
AL CA;
Appellato
Conclusioni: come da verbale del 12.3.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con atto di citato ritualmente notificato, ha chiesto all'adito Tribunale di riformare Parte_1 la sentenza n. 233/2023 del 06.11.2023 con la quale il Giudice di Pace di Cervinara, in accoglimento della domanda avanzata in primo grado dall'odierno appellante, condannava il al pagamento, in favore del della somma di euro 866,22, oltre interessi, a CP_1 Pt_1 titolo di risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, BMW Serie 3 tgFW508ZT, a seguito del sinistro verificatosi in data 09 giugno 2022 in Cervinara, sull'asse attrezzato Zona ASI del predetto Comune.
Con il primo motivo, l'appellante ha eccepito “l'erronea quantificazione dei danni subiti dalla vettura BMW serie 3 tg. FW508ZT di proprietà dell'appellante evidenziando Parte_1 che il Giudice di prime cure ha assunto la decisione circa il quantum dei danni subiti facendo riferimento solo ad alcune delle voci del preventivo della società ritenute Controparte_2 compatibili con la versione narrata dai testi (ovvero, quelle concernenti i filtri d'olio, aria e gasolio, motorino di avviamento, intervento sul pianale tappezzeria ed il lavaggio completo della tappezzeria), tralasciando le altre voci pure indicate in preventivo per i danni meccanici, sul rilievo che “alcuna prova di ulteriori esborsi è stata fornita dall'attore”. Secondo l'appellante, sussistono riscontri oggettivi, quali i rilievi fotografici e le testimonianze dei testi e , comprovanti che la vettura è rimasta impantanata in Testimone_1 Testimone_2 una profonda pozza d'acqua piovana provocata da un avvallamento della sede stradale che ha causato gravi danni anche alle parti meccaniche.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha contestato la mancata nomina di CTU tecnica, sostenendo che se il G.d.p. avesse avuto dubbi circa la quantificazione dei danni subiti dal veicolo dell'odierna appellante avrebbe potuto disporre ex officio la CTU.
Tanto premesso, l'appellante ha chiesto all'adito Tribunale di: a) accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nella quantificazione dell'importo dei danni subiti dal veicolo BMW serie 3 tg FW508ZT il tutto per quanto esposto ai punti n. 1e 2 del presente appello;
- b) per l'effetto condannarsi la parte appellata ut sopra indicata e rapp.ta al pagamento in favore CP_1 dell'istante della somma residua di €. 3.622,01 (ovvero 4.488,23- 866,22) per i danni subiti dal veicolo BMW serie 3 tg FW508ZT oltre interessi e rivalutazione o di quella che l'ill.mo Giudice adito riterrà più equa, c) condannare parte appellata, al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 12.3.2024, si è costituito in giudizio l'appellato
[...]
eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, evidenziando che i danni ulteriori lamentati e non riconosciuti dal Giudice di primo grado non erano provati giacchè indicati soltanto nel preventivo. L'appellata ha concluso, dunque, chiedendo la conferma in toto dell'impugnata sentenza. Vinte le spese di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 12.3.2025, la causa veniva assegnata in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies ult. co c.p.c.
***
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dall'appellata in relazione alla presunta violazione dell'art. 342 e dell'art. 348 ter c.p.c..
Occorre rammentare che, in ossequio all'interpretazione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, “L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass. ord. 10916/2017).
Si è sottolineato, in particolare, che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Unite, 27199/2017; in termini Cass. 13535/2018).
Inoltre, gli ermellini in una recente sentenza, in tema di ammissibilità dell'appello, hanno chiarito che “In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” (Sentenza 16 febbraio 2022, n. 5114).
Nel caso di specie, l'atto principale soddisfa i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. in quanto contiene l'indicazione chiara delle censure, in fatto e in diritto, formulate nei confronti della sentenza.
La specificità dei motivi di appello esclude altresì la dedotta inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 348 ter c.p.c., potendosi escludere il requisito della “non ragionevole probabilità di accoglimento”.
Ciò posto, nel merito, l'appello proposto da è fondato e merita accoglimento. Parte_1
L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, di quantificare il danno subito sulla base del preventivo di riparazione versato in atti, liquidando, dunque, un importo differenziale, oltre quello già riconosciuto in primo grado, di euro 3.622,01, per un totale di euro 4.488,23.
Non ignora il Tribunale che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur" (Cassazione civile sez. III, 15/05/2013, n.11765; richiamata da Cass. 36900/2021).
Va tuttavia sottolineato che recentemente la stessa Cassazione, con la pronuncia n. 27624 del 3.12.2020, ha stabilito che, in assenza di un'esplicita contestazione specifica, da parte del presunto responsabile, del preventivo prodotto in giudizio dalla vittima di un incidente stradale, il preventivo può assumere valore di prova dei danni, tenuto conto che il convenuto, invero, ha l'onere, imposto dall'articolo 167 c.p.c., di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, altrimenti non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine (cfr. Cass. n. 22701/2017).
Nel caso di specie, alla luce delle emergenze del giudizio di primo grado, ritiene il Tribunale che il preventivo possa considerarsi idonea prova sul quantum debeatur con riferimento a tutte le voci di spesa ivi indicate. In primo, occorre rilevare che il Giudice di prime cure ha valutato con esito positivo la congruità delle voci di spesa riportate dal preventivo prodotto dal , tanto da utilizzare lo stesso per la Pt_1 liquidazione del danno riconosciuto.
Il Giudice di Pace ha tuttavia operato un distinguo, ritenendo che solo alcune delle voci indicate fossero compatibili con la dinamica del sinistro.
Quanto alle altre voci (danni meccanici), il Giudice di prime cure ne ha escluso la risarcibilità sul rilievo che “alcuna prova di ulteriori esborsi è stata fornita dall'attore”.
Ora, la motivazione indicata nell'impugnata sentenza non può essere condivisa.
Va rammentato, invero, che “i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimostrazione del pagamento della riparazione) (Cass. 17670 del 26/06/2024 ).
Ciò che rileva ai fini della valutazione dei danni è, dunque, la sussistenza del nesso di causalità rispetto all'evento denunciato.
Nel caso di specie, è ampiamente emerso dall'istruttoria espletata in primo grado che, in occasione Cont dell'allagamento della strada ricadente Zona el di Cervinara verificatosi il 09 giugno CP_3
2022 , il veicolo di proprietà dell'odierno appellante restava impantanato in una pozza d'acqua piovana provocata da un avvallamento della sede stradale e così subiva danni tali da richiedere l'intervento del carro- attrezzi per il suo recupero.
I testimoni escussi in primo grado hanno confermato che:
- “per liberare l'automobile dalla pozza d'acqua fu necessario l'intervento del carro attrezzi..” e che “.. quando la BMW ha impegnato la strada in questione l'acqua era già alta…” (cfr. dichiarazioni del teste ); Testimone_2
- “…l'altezza dell'acqua arrivava a circa metà delle ruote ma comunque era di altezza tale da entrare nell'abitacolo. L'auto è stata tirata fuori dal pantano con il carroattrezzi…” (cfr. dichiarazioni del teste ). Testimone_1
Dalla documentazione fotografica prodotta in primo grado dal si evince chiaramente che Pt_1
l'acqua aveva invaso completamente la sede stradale raggiungendo un'altezza ragguardevole.
Deve dunque ritenersi provato che l'acqua aveva raggiunto un livello tale da entrare nell'abitacolo e da provocare lo spegnimento dell'autovettura, tanto da richiedere l'intervento del carro attrezzi perché essa non era più marciante. Gli elementi appena richiamati inducono a ritenere, secondo nozioni di comune esperienza, che l'autovettura del , in occasione del sinistro, ebbe a Pt_1 riportare anche danni meccanici.
Affermata dunque la compatibilità tra la dinamica del sinistro e i danni richiesti e non riconosciuti in primo grado, va evidenziato, sul profilo della congruità delle somme pretese, che il preventivo prodotto in primo grado non è stato specificamente contestato, nel senso che la parte convenuta si è limitata ad affermarne la inidoneità ai fini della prova del danno e a ritenere la richiesta eccessiva. Come precisato dalla richiamata sentenza della Suprema Corte, rispetto ad un preventivo completo di ogni elemento identificativo – avente valore di documento in senso formale e giuridico - la parte nei cui confronti esso è fatto valere ha l'onere di contestazione specifica, trattandosi di valutare l'efficacia probatoria del documento. (cfr. Cass n. 27624/2020).
In conclusione, tenuto conto della non vetustà del veicolo al momento dell'incidente, considerato il valore probatorio del preventivo prodotto e gli altri elementi di prova in ordine all'entità dei danni, l'appello va accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il va condannato CP_1 al pagamento, in favore di della complessiva somma di euro 4.138,23 (dandosi Parte_1 atto che, per effetto dell'intervenuto pagamento della somma liquidata in primo grado pari ad euro 866,22, all'appellante spetta una somma residua di euro 3.272,01).
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore, sulla somma anzidetta, rivalutata anno per anno a decorrere dalla data del sinistro (9.6.2022), secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla predetta data (9.6.2022) fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
Va invece respinta la richiesta relativa al danno da fermo tecnico non avendo l'appellante adeguatamente comprovato la voce di danno pretesa.
Come statuito dalla Suprema Corte, invero, “Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (Cass. 32946 del 17/12/2024).
Tali oneri probatori non sono stati assolti, con conseguente reiezione dell'appello avanzato sul punto.
3.- La riforma, anche parziale della sentenza impugnata, impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Occorre rammentare che “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. 26985/2009).
Ciò posto, le spese di lite, relativamente al doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dei parametri di cui al DM 2014 n. 55 e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa LE RI, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 233/2023 emessa dal Giudice di Pace di Cervinara (AV), ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1.- accoglie parzialmente l'appello proposto da e, in riforma parziale Parte_1 dell'impugnata sentenza n. 233/2023 del Giudice di Pace di Cervinara, condanna al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di euro Parte_1
4.138,23 (detratta la somma già versata in esecuzione della sentenza di primo grado), oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2.- condanna il appellato, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di CP_1
delle spese di lite, che liquida: - per il primo grado di giudizio, in euro 135,00 per Parte_1 esborsi ed euro 1.000,00 compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- per il presente giudizio, in euro 174,00 per esborsi ed euro 900,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avellino, il 3.11.2025
Il Giudice
dr.ssa LE RI