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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 12/12/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1640/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1640 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Terni, Parte_1 CodiceFiscale_1 via Carlo Goldoni, n. 41, presso lo studio degli avvocati Andrea Massi e Monia Farnesi, i quali, unitamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPONENTE
E P.I. C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t elettivamente domiciliata in La Spezia (SP), via Paolo Emilio Taviani, n. 170, presso lo studio degli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
OPPOSTA oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 25/11/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 21/05/2024, sseriva di essere creditrice, Controparte_1 nella qualità di cessionaria, di dell'importo pari ad euro 39.554,54, oltre Parte_1 interessi, in relazione al contratto di finanziamento stipulato in data 12/01/2007 dal medesimo con Parte_2
Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 39.554,54, oltre interessi e spese di ingiunzione. In data 27/06/2024, all'esito dei chiarimenti ex art. 640 c.p.c., il Tribunale adito, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 469/2024 (RG 840/2024) contenente l'ingiunzione di pagamento dell'importo pari ad euro 11.479,07, con esclusione degli interessi di mora in ragione del carattere vessatorio della clausola di pattuizione degli stessi, oltre agli interessi di mora dal 27/11/2010 al tasso convenzionale degli interessi corrispettivi Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, ha chiesto, Parte_1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, dichiarare il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per carenza dei requisiti minimi, per la presenza di clausole abusive e per la pacifica violazione di norme di legge in pagina 1 di 7 materia, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. A fondamento delle domande formulate, detto opponente invocava:
1) omessa iscrizione della e della società veicolo KRUK S.A. Controparte_1 nell'albo ex art. 106 TUB, con conseguente nullità della procura e difetto di rappresentanza in relazione alla riscossione dei presunti crediti vantati;
2) difetto di legittimazione attiva della per mancata prova della Controparte_1 titolarità del credito, non risultando prodotto in giudizio l'atto di cessione quale requisito imposto dalla giurisprudenza prevalente al fine di consentire al debitore di eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell'effettivo titolare della posizione di credito, né comprovata la continuità nelle cessioni;
3) carattere abusivo delle clausole in quanto all'interno del contratto erano indicati tassi di interessi diversi rispetto a quelli presentati con un carattere più grande sulla stessa pagina, con abuso e contestuale squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, tali da porre nel nulla l'interno negozio a cagione della sua indeterminatezza, come confermato dall'accoglimento parziale da parte del giudice del monitorio a fronte del carattere abusivo delle clausole, rilevando in ogni caso l'inidoneità della sottoscrizione delle condizioni generali di contratto in blocco. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione del termine per attivare la mediazione, respingersi l'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo pari ad euro 39.554,54, oltre interessi legali dalla domanda;
in via subordinata preliminare nel merito, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e respingersi l'opposizione e le domande ivi formulate, poiché infondate in fatto e in diritto, con conferma del decreto;
in via ulteriormente gradata, condannare l'opponente al pagamento della maggiore o minore somma dovuta, come accertata nel corso del giudizio. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
1) che, stante la veste di cessionaria, doveva escludersi la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande ed i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente;
2) la mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo trovava applicazione esclusivamente all'esito della delibazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., chiedendo la concessione del termine per introdurre il procedimento all'esito della valutazione della sussistenza dei presupposti per dichiarare la provvisoria esecuzione;
3) che la violazione dell'art. 106 TUB era infondata, alla stregua dell'orientamento della Suprema Corte;
4) che la cessione del credito risultava provata alla stregua della complessiva documentazione prodotta, risultando sufficiente l'avviso in GU, avendo peraltro detta opposta prodotto il contratto di cessione, la lista dei crediti ceduti, la certificazione notarile della lista dei crediti ceduti, e il contratto di cessione precedentemente occorso con RU SPV;
5) che la documentazione prodotta era idonea a comprovare la pretesa;
6) che le doglianze in punto di clausole vessatorie erano generiche e l'approvazione era avvenuta mediante richiamo numerico e sintetica indicazione del contenuto;
pagina 2 di 7 7) che gli interessi di mora non apparivano vessatori, avendo errato il giudice del monitorio ad escluderli dal dovuto. All'udienza del 25/02/2025, il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa (che prevedeva la corresponsione da parte dell'opponente dell'importo onnicomprensivo pari ad euro 6.000,00, oltre ad un contributo spese legali di euro 1.000,00) e rinviava all'udienza del 26/03/2025 per consentire alle parti di esprimere la propria posizione sulla proposta formulata. All'udienza del 26/03/2025, stante la mancata accettazione della proposta conciliativa da parte dell'opponente, il giudice assumeva il procedimento in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Con ordinanza riservata del 12/04/2025, il giudice dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto opposto e assegnava termine per la mediazione, con rinvio in prosecuzione all'udienza del 10/09/2025. A tale udienza, sulla richiesta delle parti, il giudice fissava l'udienza del 25/11/2025 per la decisione ex art. 189 c.p.c., assegnando alle parti termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza con la quale è stata fissata udienza per la decisione, sulla richiesta concorde delle parti. In via preliminare, ogni questione relativa alla procedibilità in relazione all'esperimento della mediazione risulta superata in fatto dall'espletamento della stessa (v. verbale attestante l'esito negativo nel fascicolo di parte opposta, depositato in data 4/09/2025) nei termini previsti dalla disciplina vigente ossia una volta adottata la pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Nel merito, deve essere osservato che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata. Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di finanziamento sottoscritto, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c. (v. doc. 3 nel fascicolo monitorio), mentre l'erogazione della somma si desume dal pagamento di alcune rate (evincibile dall'importo richiesto a titolo di restituzione del capitale inferiore all'importo da rimborsare) che all'evidenza non sarebbe stato effettuato nel caso di mancata percezione dell'importo finanziato- ed ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Il principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella misura in cui ha chiarito che “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (Cass., n. 13477 del 20/05/2025). Ciò chiarito, vanno esaminati i motivi di opposizione.
pagina 3 di 7 Con riferimento alla doglianza relativa all'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, potendo detta mancanza assumere rilievo esclusivamente sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, venendo in rilievo disposizioni non già del cd. diritto a valenza civilistica, quanto, piuttosto, la regolamentazione amministrativa del settore bancario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo alla Banca d'Italia e presidiati anche da norme penali, con conseguente insussistenza di “alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale e persino dei mandati o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito” la portata di tali disposizioni (Cass., n. 7243/2024, richiamata in motivazione in termini adesivi dall'ordinanza della Cassazione, n. 13749/2024, della Prima Presidente, che ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sulla questione in ragione della “presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti”, tra le quali la decisione sopra richiamata). Tale orientamento è stato ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito, con impostazione che si condivide (Cass., n. 14693 del 31/05/2025, che in motivazione ha espressamente richiamato l'orientamento sopra indicato: “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”; Corte di Appello Firenze, n. 815/2025; Tribunale Macerata, n. 334 e 340/2025; Tribunale Pistoia, n. 664/2024; Corte di Appello Firenze, n. 1529/2024). Con riferimento all'eccepito difetto della titolarità sostanziale della situazione giuridica azionata dal lato attivo, occorre evidenziare in fatto che parte opposta a sostegno della titolarità ha prodotto in giudizio:
-contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente (v. doc. 3 nel fascicolo monitorio);
-estratto conto predisposto dalla finanziatrice v. doc. 5 nel Parte_2 fascicolo monitorio);
-contratto di cessione da del Parte_3 CP_2
27/11/2015, nel quale si dà atto del precedente acquisto da parte della prima di un portafoglio di crediti pecuniari problematici da parte di (v. doc. 9 nel Parte_2 fascicolo di opposizione)
-contratto di cessione di credito tra e el Parte_4 Controparte_1
16/01/2017 (v. doc. 7 nel fascicolo monitorio);
-avviso in GU, parte II, n. 21 del 18/02/2017 nel quale si dà atto che Parte_4 ha sottoscritto con un contratto di cessione in blocco aventi
[...] Controparte_1 determinate caratteristiche (crediti erogati da acquisiti mediante Parte_2 determinati contratti di cessione tra cui quello stipulato con RU in data 30/11/2015, denominati in euro, derivanti da contratti regolati dalla legge italiana etc.), nonché espresso avvertimento che gli interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per accedere ai propri dati personali a Parte_5
pagina 4 di 7 via Fontevivo n. 21/N, La Spezia, www.creditbase.it oppure Controparte_3 inoltrando una specifica e-mail a (v. doc. 4 nel fascicolo Email_1 monitorio);
-dichiarazione di avvenuta cessione di Pt_4 Controparte_4
(v. documento nel fascicolo monitorio);
[...]
-attestazione notarile della lista dei crediti ceduti che contempla il n. 0324230237 (ossia numerazione analoga a quella contenuta nella diffida stragiudiziale di pagamento di importo identico a quello indicato nell'attestazione notarile, v. doc. 6 nel fascicolo monitorio), con esposizione debitoria complessiva pari a euro 11.969,71 (v. doc. 8 nel fascicolo monitorio). Ciò premesso in fatto, si ritiene in diritto che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dall'avviso in GU sopra richiamato (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Sul punto, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione). In particolare, preme evidenziare che la Suprema Corte, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi pagina 5 di 7 indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). Tanto premesso, nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dall'avviso pubblicato in GU, del possesso del titolo in capo alla cessionaria, della produzione dell'estratto conto predisposto dalla originaria finanziatrice, dell'attestazione notarile in merito all'inclusione della posizione evincibile dalla lettura complessivi dei documenti disponibili, e degli atti di cessione, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Segue il rigetto del motivo di opposizione, non condividendosi l'impostazione richiamata da parte opponente nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica per le ragioni sopra illustrate. Per quanto concerne, poi, la doglianza genericamente svolta con riferimento al carattere abusivo delle clausole in considerazione della qualità di consumatore di parte opponente vanno svolte le considerazioni che seguono. Occorre rilevare che il giudice del monitorio nel caso di specie ha correttamente effettuato il sindacato prescritto da Cass., Sez. Un., n. 9479/2023, riducendo l'importo ingiunto da euro 39.554,54 (importo richiesto in via monitoria) ad euro 11.479,07, mediante l'esclusione di quanto richiesto a titolo di interessi moratori poiché di ammontare manifestamente eccessivo in violazione dell'art. 33, Cod. Cons. Contrariamente agli assunti di parte opposta, tale valutazione appare del tutto condivisibile. Difatti, l'art. 33, lett. f), prevede che si presumono vessatorie le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo. Nel caso di specie sono stati applicati gli interessi di mora al tasso di interesse convenzionale pari al 18% (v. perizia allegata ai chiarimenti nel fascicolo monitorio). Si ritiene, conformemente alla valutazione già operata dal giudice del monitorio, che tale tasso sia manifestamente eccessivo, dovendosi utilizzare quale parametro non già il tasso soglia antiusura – che rileva ai diversi fini della applicazione delle sanzioni civili e penali contro l'usura - quanto, piuttosto, il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali richiamato dall'art. 1284, comma IV, c.c., che all'epoca della stipula (gennaio 2007) era pari all'10,58% e, dunque, notevolmente inferiore a quello previsto in contratto. In mancanza di prova di trattativa individuale, il cui onere gravava su parte opposta (Cass., n. 3744/2017; Cass., n. 8268/2020), la clausola in punto di interessi di mora è, dunque, nulla ex art. 36 d.lgs. n. 206/2005, mentre il contratto rimane valido nel resto, avuto particolare riguardo agli interessi corrispettivi. Preme, inoltre, evidenziare che non risultano applicate alla fattispecie ulteriori clausole tali da determinare lo squilibrio giuridico e normativo che assume rilievo ai fini della tutela del consumatore (Cass., n. 36740/2021). In particolare, risulta rispettato in primo luogo il foro esclusivo del consumatore, stante la residenza in Amelia dichiarata dall'opponente nell'atto introduttivo.
pagina 6 di 7 Al contempo, la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi appare redatta in modo chiaro e comprensibile ossia appare rispettosa del disposto dell'art. 34, co. II, d.lgs. n. 206/2005. Difatti, il contratto chiaramente indica il TAN -pari all'8,50%-, il TAEG -pari al 9,08%, nonché il totale da rimborsare -euro 20.386,80- e la somma dovuta a titolo di costo del finanziamento – euro 5.061,13, con indicazione delle rate mensili di euro 242,70, dovute per 84 mensilità, risultando sul punto generica la contestazione svolta da parte opponente, e, in ogni caso, non ravvisandosi sul punto non solo la mancanza di trasparenza ma anche concreti elementi dai quali desumere un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore. Segue il rigetto dell'opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, che tiene in considerazione l'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-respinge l'opposizione;
-condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore di parte opposta in misura pari a euro 2.600,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso, il 12/12/2025
Il giudice Marzia Di Bari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1640 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Terni, Parte_1 CodiceFiscale_1 via Carlo Goldoni, n. 41, presso lo studio degli avvocati Andrea Massi e Monia Farnesi, i quali, unitamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPONENTE
E P.I. C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t elettivamente domiciliata in La Spezia (SP), via Paolo Emilio Taviani, n. 170, presso lo studio degli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
OPPOSTA oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 25/11/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 21/05/2024, sseriva di essere creditrice, Controparte_1 nella qualità di cessionaria, di dell'importo pari ad euro 39.554,54, oltre Parte_1 interessi, in relazione al contratto di finanziamento stipulato in data 12/01/2007 dal medesimo con Parte_2
Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 39.554,54, oltre interessi e spese di ingiunzione. In data 27/06/2024, all'esito dei chiarimenti ex art. 640 c.p.c., il Tribunale adito, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 469/2024 (RG 840/2024) contenente l'ingiunzione di pagamento dell'importo pari ad euro 11.479,07, con esclusione degli interessi di mora in ragione del carattere vessatorio della clausola di pattuizione degli stessi, oltre agli interessi di mora dal 27/11/2010 al tasso convenzionale degli interessi corrispettivi Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, ha chiesto, Parte_1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, dichiarare il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per carenza dei requisiti minimi, per la presenza di clausole abusive e per la pacifica violazione di norme di legge in pagina 1 di 7 materia, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. A fondamento delle domande formulate, detto opponente invocava:
1) omessa iscrizione della e della società veicolo KRUK S.A. Controparte_1 nell'albo ex art. 106 TUB, con conseguente nullità della procura e difetto di rappresentanza in relazione alla riscossione dei presunti crediti vantati;
2) difetto di legittimazione attiva della per mancata prova della Controparte_1 titolarità del credito, non risultando prodotto in giudizio l'atto di cessione quale requisito imposto dalla giurisprudenza prevalente al fine di consentire al debitore di eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell'effettivo titolare della posizione di credito, né comprovata la continuità nelle cessioni;
3) carattere abusivo delle clausole in quanto all'interno del contratto erano indicati tassi di interessi diversi rispetto a quelli presentati con un carattere più grande sulla stessa pagina, con abuso e contestuale squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, tali da porre nel nulla l'interno negozio a cagione della sua indeterminatezza, come confermato dall'accoglimento parziale da parte del giudice del monitorio a fronte del carattere abusivo delle clausole, rilevando in ogni caso l'inidoneità della sottoscrizione delle condizioni generali di contratto in blocco. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione del termine per attivare la mediazione, respingersi l'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo pari ad euro 39.554,54, oltre interessi legali dalla domanda;
in via subordinata preliminare nel merito, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e respingersi l'opposizione e le domande ivi formulate, poiché infondate in fatto e in diritto, con conferma del decreto;
in via ulteriormente gradata, condannare l'opponente al pagamento della maggiore o minore somma dovuta, come accertata nel corso del giudizio. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
1) che, stante la veste di cessionaria, doveva escludersi la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande ed i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente;
2) la mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo trovava applicazione esclusivamente all'esito della delibazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., chiedendo la concessione del termine per introdurre il procedimento all'esito della valutazione della sussistenza dei presupposti per dichiarare la provvisoria esecuzione;
3) che la violazione dell'art. 106 TUB era infondata, alla stregua dell'orientamento della Suprema Corte;
4) che la cessione del credito risultava provata alla stregua della complessiva documentazione prodotta, risultando sufficiente l'avviso in GU, avendo peraltro detta opposta prodotto il contratto di cessione, la lista dei crediti ceduti, la certificazione notarile della lista dei crediti ceduti, e il contratto di cessione precedentemente occorso con RU SPV;
5) che la documentazione prodotta era idonea a comprovare la pretesa;
6) che le doglianze in punto di clausole vessatorie erano generiche e l'approvazione era avvenuta mediante richiamo numerico e sintetica indicazione del contenuto;
pagina 2 di 7 7) che gli interessi di mora non apparivano vessatori, avendo errato il giudice del monitorio ad escluderli dal dovuto. All'udienza del 25/02/2025, il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa (che prevedeva la corresponsione da parte dell'opponente dell'importo onnicomprensivo pari ad euro 6.000,00, oltre ad un contributo spese legali di euro 1.000,00) e rinviava all'udienza del 26/03/2025 per consentire alle parti di esprimere la propria posizione sulla proposta formulata. All'udienza del 26/03/2025, stante la mancata accettazione della proposta conciliativa da parte dell'opponente, il giudice assumeva il procedimento in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Con ordinanza riservata del 12/04/2025, il giudice dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto opposto e assegnava termine per la mediazione, con rinvio in prosecuzione all'udienza del 10/09/2025. A tale udienza, sulla richiesta delle parti, il giudice fissava l'udienza del 25/11/2025 per la decisione ex art. 189 c.p.c., assegnando alle parti termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza con la quale è stata fissata udienza per la decisione, sulla richiesta concorde delle parti. In via preliminare, ogni questione relativa alla procedibilità in relazione all'esperimento della mediazione risulta superata in fatto dall'espletamento della stessa (v. verbale attestante l'esito negativo nel fascicolo di parte opposta, depositato in data 4/09/2025) nei termini previsti dalla disciplina vigente ossia una volta adottata la pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Nel merito, deve essere osservato che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata. Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di finanziamento sottoscritto, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c. (v. doc. 3 nel fascicolo monitorio), mentre l'erogazione della somma si desume dal pagamento di alcune rate (evincibile dall'importo richiesto a titolo di restituzione del capitale inferiore all'importo da rimborsare) che all'evidenza non sarebbe stato effettuato nel caso di mancata percezione dell'importo finanziato- ed ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Il principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella misura in cui ha chiarito che “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (Cass., n. 13477 del 20/05/2025). Ciò chiarito, vanno esaminati i motivi di opposizione.
pagina 3 di 7 Con riferimento alla doglianza relativa all'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, potendo detta mancanza assumere rilievo esclusivamente sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, venendo in rilievo disposizioni non già del cd. diritto a valenza civilistica, quanto, piuttosto, la regolamentazione amministrativa del settore bancario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo alla Banca d'Italia e presidiati anche da norme penali, con conseguente insussistenza di “alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale e persino dei mandati o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito” la portata di tali disposizioni (Cass., n. 7243/2024, richiamata in motivazione in termini adesivi dall'ordinanza della Cassazione, n. 13749/2024, della Prima Presidente, che ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sulla questione in ragione della “presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti”, tra le quali la decisione sopra richiamata). Tale orientamento è stato ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito, con impostazione che si condivide (Cass., n. 14693 del 31/05/2025, che in motivazione ha espressamente richiamato l'orientamento sopra indicato: “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”; Corte di Appello Firenze, n. 815/2025; Tribunale Macerata, n. 334 e 340/2025; Tribunale Pistoia, n. 664/2024; Corte di Appello Firenze, n. 1529/2024). Con riferimento all'eccepito difetto della titolarità sostanziale della situazione giuridica azionata dal lato attivo, occorre evidenziare in fatto che parte opposta a sostegno della titolarità ha prodotto in giudizio:
-contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente (v. doc. 3 nel fascicolo monitorio);
-estratto conto predisposto dalla finanziatrice v. doc. 5 nel Parte_2 fascicolo monitorio);
-contratto di cessione da del Parte_3 CP_2
27/11/2015, nel quale si dà atto del precedente acquisto da parte della prima di un portafoglio di crediti pecuniari problematici da parte di (v. doc. 9 nel Parte_2 fascicolo di opposizione)
-contratto di cessione di credito tra e el Parte_4 Controparte_1
16/01/2017 (v. doc. 7 nel fascicolo monitorio);
-avviso in GU, parte II, n. 21 del 18/02/2017 nel quale si dà atto che Parte_4 ha sottoscritto con un contratto di cessione in blocco aventi
[...] Controparte_1 determinate caratteristiche (crediti erogati da acquisiti mediante Parte_2 determinati contratti di cessione tra cui quello stipulato con RU in data 30/11/2015, denominati in euro, derivanti da contratti regolati dalla legge italiana etc.), nonché espresso avvertimento che gli interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per accedere ai propri dati personali a Parte_5
pagina 4 di 7 via Fontevivo n. 21/N, La Spezia, www.creditbase.it oppure Controparte_3 inoltrando una specifica e-mail a (v. doc. 4 nel fascicolo Email_1 monitorio);
-dichiarazione di avvenuta cessione di Pt_4 Controparte_4
(v. documento nel fascicolo monitorio);
[...]
-attestazione notarile della lista dei crediti ceduti che contempla il n. 0324230237 (ossia numerazione analoga a quella contenuta nella diffida stragiudiziale di pagamento di importo identico a quello indicato nell'attestazione notarile, v. doc. 6 nel fascicolo monitorio), con esposizione debitoria complessiva pari a euro 11.969,71 (v. doc. 8 nel fascicolo monitorio). Ciò premesso in fatto, si ritiene in diritto che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dall'avviso in GU sopra richiamato (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Sul punto, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione). In particolare, preme evidenziare che la Suprema Corte, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi pagina 5 di 7 indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). Tanto premesso, nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dall'avviso pubblicato in GU, del possesso del titolo in capo alla cessionaria, della produzione dell'estratto conto predisposto dalla originaria finanziatrice, dell'attestazione notarile in merito all'inclusione della posizione evincibile dalla lettura complessivi dei documenti disponibili, e degli atti di cessione, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Segue il rigetto del motivo di opposizione, non condividendosi l'impostazione richiamata da parte opponente nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica per le ragioni sopra illustrate. Per quanto concerne, poi, la doglianza genericamente svolta con riferimento al carattere abusivo delle clausole in considerazione della qualità di consumatore di parte opponente vanno svolte le considerazioni che seguono. Occorre rilevare che il giudice del monitorio nel caso di specie ha correttamente effettuato il sindacato prescritto da Cass., Sez. Un., n. 9479/2023, riducendo l'importo ingiunto da euro 39.554,54 (importo richiesto in via monitoria) ad euro 11.479,07, mediante l'esclusione di quanto richiesto a titolo di interessi moratori poiché di ammontare manifestamente eccessivo in violazione dell'art. 33, Cod. Cons. Contrariamente agli assunti di parte opposta, tale valutazione appare del tutto condivisibile. Difatti, l'art. 33, lett. f), prevede che si presumono vessatorie le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo. Nel caso di specie sono stati applicati gli interessi di mora al tasso di interesse convenzionale pari al 18% (v. perizia allegata ai chiarimenti nel fascicolo monitorio). Si ritiene, conformemente alla valutazione già operata dal giudice del monitorio, che tale tasso sia manifestamente eccessivo, dovendosi utilizzare quale parametro non già il tasso soglia antiusura – che rileva ai diversi fini della applicazione delle sanzioni civili e penali contro l'usura - quanto, piuttosto, il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali richiamato dall'art. 1284, comma IV, c.c., che all'epoca della stipula (gennaio 2007) era pari all'10,58% e, dunque, notevolmente inferiore a quello previsto in contratto. In mancanza di prova di trattativa individuale, il cui onere gravava su parte opposta (Cass., n. 3744/2017; Cass., n. 8268/2020), la clausola in punto di interessi di mora è, dunque, nulla ex art. 36 d.lgs. n. 206/2005, mentre il contratto rimane valido nel resto, avuto particolare riguardo agli interessi corrispettivi. Preme, inoltre, evidenziare che non risultano applicate alla fattispecie ulteriori clausole tali da determinare lo squilibrio giuridico e normativo che assume rilievo ai fini della tutela del consumatore (Cass., n. 36740/2021). In particolare, risulta rispettato in primo luogo il foro esclusivo del consumatore, stante la residenza in Amelia dichiarata dall'opponente nell'atto introduttivo.
pagina 6 di 7 Al contempo, la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi appare redatta in modo chiaro e comprensibile ossia appare rispettosa del disposto dell'art. 34, co. II, d.lgs. n. 206/2005. Difatti, il contratto chiaramente indica il TAN -pari all'8,50%-, il TAEG -pari al 9,08%, nonché il totale da rimborsare -euro 20.386,80- e la somma dovuta a titolo di costo del finanziamento – euro 5.061,13, con indicazione delle rate mensili di euro 242,70, dovute per 84 mensilità, risultando sul punto generica la contestazione svolta da parte opponente, e, in ogni caso, non ravvisandosi sul punto non solo la mancanza di trasparenza ma anche concreti elementi dai quali desumere un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore. Segue il rigetto dell'opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, che tiene in considerazione l'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-respinge l'opposizione;
-condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore di parte opposta in misura pari a euro 2.600,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso, il 12/12/2025
Il giudice Marzia Di Bari
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