Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/01/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 11114 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2017 promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( e ( ), in qualità CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
di eredi di con il proc. dom. avv. to Vincenzo Vietri, delega Persona_1
in atti
-appellanti- contro
(C.F. ), in persona dei procuratori speciali pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, quale impresa designata per il FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA
STRADA
-appellata contumace- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Gli attori hanno appellato la decisione (n. 2665/2017) con cui il Giudice di Pace di
Salerno aveva liquidato i danni non patrimoniali patiti dal de cuius, , Persona_1
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Censuravano la decisione del giudice di prime cure per aver liquidato erroneamente il danno biologico, ex art. 139 d. lgs. n. 209/2005, nel senso di aver calcolato una differenza a danno del danneggiato di € 212,63.
Contestavano inoltre il mancato riconoscimento del danno morale di cui chiedevano in questa sede la liquidazione in via equitativa richiamando la pronuncia delle Sezioni
Unite della Suprema Corte n. 26972/2008.
Concludevano quindi a che, in riforma della sentenza impugnata, la società CP_1
fosse condannata al pagamento in loro favore dell'ulteriore somma di € 212,63, e
[...]
del danno morale da liquidarsi in via equitativa.
La compagnia assicurativa, pur regolarmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'udienza dell'11.4.2018.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 15.1.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Aderendo agli esiti della consulenza medico legale espletata in corso di causa, il giudice di pace ha riconosciuto a l'importo totale di € 4002,13 così Persona_1
suddiviso (cfr. foglio 3 sentenza n. 2665/2017, doc. 1):
€ 2.574,00 per Invalidità Permanente al 4%;
€ 914,00 per Inabilità Temporanea Totale (20 giorni),
€ 342,00 per Inabilità Temporanea Parziale al 50% (15 giorni);
€ 171,38 per ITP al 25% (15 giorni).
Gli appellanti deducono che secondo il Decreto Ministeriale, richiamato dall'art. 139 d. lgs. n. 209/2005, vigente al momento della emanazione della sentenza, la liquidazione avrebbe dovuto essere invece la seguente:
pagina 2 di 5 € 2.774,13 per Invalidità Permanente al 4%;
€ 922,00 per Inabilità Temporanea Totale (20 giorni),
€ 345,75 per Inabilità Temporanea Parziale al 50% (15 giorni);
€ 172,88 per ITP al 25% (15 giorni).
La censura è fondata.
Invero, il DM del 19.7.2016 (in vigore al momento della decisione di primo grado) stabiliva in € 46,10 l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta ed in € 790,35
l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità sicché, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (75), avrebbe dovuto essergli liquidata la somma complessiva di € 4.214,75
Non può invece essere accolta la richiesta di liquidazione in via equitativa del danno morale.
Invero, in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.
Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita.
Questa impostazione è conforme alla sentenza di questa Corte n. 29191 del 2008, ove si afferma “l'autonomia ontologica del danno morale”, e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del pagina 3 di 5 principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato.
Ne consegue che, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private. Questo significa però che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (Cassazione n. 17209/2015).
Nel caso in esame, come emerge dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il danneggiato si era limitato a domandare, in aggiunta del pregiudizio biologico, il ristoro del danno morale consistente nel non poter svolgere le attività ludiche.
Non solo quindi era stata omessa ogni argomentazione sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza, ma non erano state nemmeno specificate le “attività ludiche” precluse al . Per_1
Dalla lettura della relazione di consulenza medico legale di ufficio svolta nel giudizio di primo grado risulta poi che quest'ultimo aveva riportato la frattura della VII e VI costola di sinistra e che, a seguito dell'accesso al Pronto Soccorso, gli era stato prescritto il riposo assoluto. In occasione della visita da parte del ctu, l'attore aveva riferito dolentia in sede di frattura della Vi e Vii costa di sinistra.
E' evidente allora che la sofferenza psico-fisica patita non fu di particolare intensità, ma piuttosto quella normalmente legata a lesioni del tipo in oggetto.
Ai sensi dell'art. 139 Codice delle Assicurazione, però, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
pagina 4 di 5 In definitiva, va esclusa “ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato”, mentre “la domanda risarcitoria, volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica”, deve essere supportata da un'attività “almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo” (Cassazione, n. 29121/2008).
Il secondo motivo di appello va pertanto respinto.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'appello e della riconducibilità della riforma ad un errore materiale del giudicante.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede: ridetermina in € 4.214,75 l'importo di cui al punto 1 del dispositivo della sentenza n.
2665/2017 del Giudice di Pace di Salerno, fermo tutto il resto.
Spese compensate.
Così deciso in Salerno, lì 31.1.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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