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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 16700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16700 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Nrg 4648/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Provvedimento fuori udienza
IL GIUDICE
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza del 24 novembre 2025 mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
viste le note depositate visto l'art.281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa ET LI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4648 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, via della Scrofa n 57 presso lo studio degli Avv.ti Paola Desideri
RD e AR IN SP che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
attore
E
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1
via del Tempio di Giove 21 presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avv.to Francesca Sitzia Aurora giusta procura in atti
Convenuta
OGGETTO: altre controversie diritto amministrativo
CONCLUSIONI
come da note di udienza
MOIVI DELLA DECISIONE
La società attrice ha convenuto in giudizio per l'annullamento dell'avviso di CP_1
liquidazione n 16/2022 Prot n QB/634506 del 22 dicembre 2022 notificato da CP_1
per il pagamento della somma di euro 7.031,09 a titolo di canone occupazione spazi ed aree pubbliche per l'anno 2017 A sostegno dell'opposizione l'attrice ha dedotto l'infondatezza della pretesa e la non debenza degli importi
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda perché infondata. CP_1
Nel corso del giudizio dava atto dell'avvenuto annullamento in autotutela CP_1
dell' avviso di pagamento opposto e chiedeva che fosse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese .
L'attore ha preso atto dell'annullamento dell'avviso di pagamento in data successiva all'introduzione del giudizio ed ha chiesto la cessata materia del contendere e la decisione sulle spese in ragione del principio sulla soccombenza virtuale .
Per l'effetto dell' intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso suddetto, a seguito del quale è sopravvenuta la carenza di interesse delle parti stesse ad agire nel presente giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla statuizione delle spese, sussistendo contrasto fra le parti in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese processuali, dovrà comunque emettersi statuizione sul punto sulla base del noto criterio della soccombenza virtuale (cfr., fra le molte, Cass. 27 maggio 1996,
n. 4884; Cass. 14 aprile 1995, n. 4278; Cass. 11 gennaio 1990, n. 46).
Pertanto la convenuta, che ha costretto l'attrice a promuovere il presente giudizio per ottenere quanto alla stessa dovuto, deve essere condannata, in quanto virtualmente soccombente, a rimborsare alla società attrice, virtualmente vittoriosa, le spese processuali da quest'ultima anticipate nella misura liquidata in dispositivo (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna a rimborsare all'attore le spese processuali da CP_1
quest'ultimo anticipate, liquidate in complessivi € 1500,00 oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Roma, 28 novembre 2025
Il Giudice
ET LI
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Provvedimento fuori udienza
IL GIUDICE
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza del 24 novembre 2025 mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
viste le note depositate visto l'art.281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa ET LI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4648 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, via della Scrofa n 57 presso lo studio degli Avv.ti Paola Desideri
RD e AR IN SP che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
attore
E
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1
via del Tempio di Giove 21 presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avv.to Francesca Sitzia Aurora giusta procura in atti
Convenuta
OGGETTO: altre controversie diritto amministrativo
CONCLUSIONI
come da note di udienza
MOIVI DELLA DECISIONE
La società attrice ha convenuto in giudizio per l'annullamento dell'avviso di CP_1
liquidazione n 16/2022 Prot n QB/634506 del 22 dicembre 2022 notificato da CP_1
per il pagamento della somma di euro 7.031,09 a titolo di canone occupazione spazi ed aree pubbliche per l'anno 2017 A sostegno dell'opposizione l'attrice ha dedotto l'infondatezza della pretesa e la non debenza degli importi
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda perché infondata. CP_1
Nel corso del giudizio dava atto dell'avvenuto annullamento in autotutela CP_1
dell' avviso di pagamento opposto e chiedeva che fosse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese .
L'attore ha preso atto dell'annullamento dell'avviso di pagamento in data successiva all'introduzione del giudizio ed ha chiesto la cessata materia del contendere e la decisione sulle spese in ragione del principio sulla soccombenza virtuale .
Per l'effetto dell' intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso suddetto, a seguito del quale è sopravvenuta la carenza di interesse delle parti stesse ad agire nel presente giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla statuizione delle spese, sussistendo contrasto fra le parti in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese processuali, dovrà comunque emettersi statuizione sul punto sulla base del noto criterio della soccombenza virtuale (cfr., fra le molte, Cass. 27 maggio 1996,
n. 4884; Cass. 14 aprile 1995, n. 4278; Cass. 11 gennaio 1990, n. 46).
Pertanto la convenuta, che ha costretto l'attrice a promuovere il presente giudizio per ottenere quanto alla stessa dovuto, deve essere condannata, in quanto virtualmente soccombente, a rimborsare alla società attrice, virtualmente vittoriosa, le spese processuali da quest'ultima anticipate nella misura liquidata in dispositivo (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna a rimborsare all'attore le spese processuali da CP_1
quest'ultimo anticipate, liquidate in complessivi € 1500,00 oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Roma, 28 novembre 2025
Il Giudice
ET LI