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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 526/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IR RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16460/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 55622500002130 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso la soc. Ricorrente_1 S.r.l., nella persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante, Sig. Nominativo_1, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugna l'Intimazione di pagamento n. 55622500002130 notificata in data 03.06.2025 relativa al mancato pagamento, in favore del Comune di Torre del Greco, di Imposta Comunale sulla Pubblicità, richiedendosi il pagamento della complessiva somma di € 4.139,84, comprensivo di interessi, sanzioni e spese.
La ricorrente impugna l'intimazione suddetta per:
- Carenza di motivazione;
- mancata e/o nulla e/o inesistente notifica degli atti prodromici e consequenziale decadenza e prescrizione.
Si costituisce la Publiservizi S.R.L. che resiste alle avanzate doglianze ed allega copia di raccomandata spedita all'indirizzo della ricorrente.
Successivamente alla costituzione della resistente, la ricorrente deposita ulteriori memorie con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della parte risulta parzialmente fondato e quindi è da accogliere parzialmente.
In primo luogo, la doglianza relativa alla motivazione è da rigettare in quanto il provvedimento risulta conforme al modello normativamente previsto indicando il tributo dovuto, i presupposti atti presuntivamente notificati, gli interessi come calcolati ed il periodo di decorrenza, oltre a tutte le informazioni necessarie per la difesa del contribuente.
Passando poi alla notifica degli atti presupposti, invero in base alla prova fornita dalla resistente entrambi gli avvisi di accertamento presupposti all'odierna impugnazione risulterebbero notificati all'indirizzo della ricorrente.
In particolare, l'avviso n. 22202200000010 sarebbe stato notificato con raccomandata AR n.
SC201022100001 spedita in data 20.10.2022 ; mentre l'avviso n. 22202300000011 sarebbe stato notificato con raccomandata n. 68883053646-7 spedita in data 27.10.23.
Per entrambe le raccomandate secondo la resistente si sarebbe perfezionata la compiuta giacenza.
Tuttavia, la medesima non allega copia del cd. CAD per cui non è possibile verificare la effettiva conoscenza da parte della ricorrente.
Ciononostante, in relazione all'avviso 22202300000011 circa il canone pubblicità per l'anno 2020 è possibile ritenere che il provvedimento odiernamente impugnato sia qualificabile come primo atto che ha portato a conoscenza della ricorrente il credito vantato dall'ente creditore nel termine di prescrizione dell'imposta dovuta ( 5 anni) essendo stato il provvedimento impugnato notificato in data 03.06.25.
Alla luce di quanto evidenziato il ricorso va parzialmente accolto ed in virtù di ciò le spese possono essere compensate.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli nella persona del GM,
P.Q.M.
ACCOGLIE PARZIALMENTE IL RICORSO NEI LIMITI INDICATI IN MOTIVAZIONE E COMPENSA LE
SPESE.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IR RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16460/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 55622500002130 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso la soc. Ricorrente_1 S.r.l., nella persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante, Sig. Nominativo_1, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugna l'Intimazione di pagamento n. 55622500002130 notificata in data 03.06.2025 relativa al mancato pagamento, in favore del Comune di Torre del Greco, di Imposta Comunale sulla Pubblicità, richiedendosi il pagamento della complessiva somma di € 4.139,84, comprensivo di interessi, sanzioni e spese.
La ricorrente impugna l'intimazione suddetta per:
- Carenza di motivazione;
- mancata e/o nulla e/o inesistente notifica degli atti prodromici e consequenziale decadenza e prescrizione.
Si costituisce la Publiservizi S.R.L. che resiste alle avanzate doglianze ed allega copia di raccomandata spedita all'indirizzo della ricorrente.
Successivamente alla costituzione della resistente, la ricorrente deposita ulteriori memorie con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della parte risulta parzialmente fondato e quindi è da accogliere parzialmente.
In primo luogo, la doglianza relativa alla motivazione è da rigettare in quanto il provvedimento risulta conforme al modello normativamente previsto indicando il tributo dovuto, i presupposti atti presuntivamente notificati, gli interessi come calcolati ed il periodo di decorrenza, oltre a tutte le informazioni necessarie per la difesa del contribuente.
Passando poi alla notifica degli atti presupposti, invero in base alla prova fornita dalla resistente entrambi gli avvisi di accertamento presupposti all'odierna impugnazione risulterebbero notificati all'indirizzo della ricorrente.
In particolare, l'avviso n. 22202200000010 sarebbe stato notificato con raccomandata AR n.
SC201022100001 spedita in data 20.10.2022 ; mentre l'avviso n. 22202300000011 sarebbe stato notificato con raccomandata n. 68883053646-7 spedita in data 27.10.23.
Per entrambe le raccomandate secondo la resistente si sarebbe perfezionata la compiuta giacenza.
Tuttavia, la medesima non allega copia del cd. CAD per cui non è possibile verificare la effettiva conoscenza da parte della ricorrente.
Ciononostante, in relazione all'avviso 22202300000011 circa il canone pubblicità per l'anno 2020 è possibile ritenere che il provvedimento odiernamente impugnato sia qualificabile come primo atto che ha portato a conoscenza della ricorrente il credito vantato dall'ente creditore nel termine di prescrizione dell'imposta dovuta ( 5 anni) essendo stato il provvedimento impugnato notificato in data 03.06.25.
Alla luce di quanto evidenziato il ricorso va parzialmente accolto ed in virtù di ciò le spese possono essere compensate.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli nella persona del GM,
P.Q.M.
ACCOGLIE PARZIALMENTE IL RICORSO NEI LIMITI INDICATI IN MOTIVAZIONE E COMPENSA LE
SPESE.