Articolo 8 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 7Articolo 9
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2 gennaio 2000
Art. 8. 1. Sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall' articolo 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27 .
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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