TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6644 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3160/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 1 luglio 2025 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo
Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. BASTONE MARCELLO;
per parte convenuta, l'avv. DI NARDO CORRADO.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle si riportano ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa e ne chiedono l'accoglimento.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3160/2023 promossa da:
, c.f.: elett.te dom.ta in Napoli, alla via Simone Parte_1 C.F._1
Martini, 66, presso lo studio dell'Avv. Marcello Bastone, c.f.: , dal C.F._2 quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
E
c.f.: in persona del Sindaco e suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli Piazza Municipio, Palazzo San
Giacomo, presso lo studio dell'avv. Corrado di Nardo, dal quale è C.F._3 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
Conclusioni: come da verbale di cui sopra.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ha convenuto in giudizio il in Parte_1 Controparte_1 persona del sindaco p.t., chiedendone la condanna al risarcimento delle lesioni subite in seguito ad una caduta avvenuta il giorno 30/06/21, alle ore 13:00 circa, mentre percorreva a piedi via
Luca Giordano in Napoli, a causa della presenza una buca non segnalata e non visibile, completamente coperta da ghiaia sdrucciolevole e terriccio, costituita dalla mancanza di sanpietrini, presente sul marciapiede di proprietà del convenuto. CP_1
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto, altresì, di essere stata trasportata presso il pagina 2 di 6 pronto soccorso dell'ospedale “Del Buon Consiglio - Fatebenefratelli” in Napoli, ove le veniva diagnosticata una “frattura composta terzo prossimale di ulna a dx”, cui seguiva un lungo periodo riabilitativo con postumi permanenti, per cui ha concluso nei termini sopra esposti.
Costituitosi il in persona del sindaco p.t., ricondotta la caduta alla condotta Controparte_1 imprudente dell'attrice e contestata la misura della pretesa risarcitoria, ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico legale.
In via pregiudiziale va dichiarata la procedibilità della domanda per il previo espletamento del procedimento di negoziazione assistita.
La domanda va qualificata come azione di risarcimento dei danni di cui all'art. 2051 c.c. perché
l'attrice ha posto a fondamento della sua pretesa risarcitoria la posizione di custode del comune convenuto in relazione al marciapiede dove è avvenuto il sinistro.
Infatti, la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Per cui ove, anche, il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. . La natura oggettiva della responsabilità del custode non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il danno evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica. In ordine alla causalità materiale occorre precisare che, nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa,
pagina 3 di 6 mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di due presupposti: l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione (Cass. n. 11592/2010). Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito, cioè, che il danno
è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. pagina 5 di 8 Il caso fortuito è stato interpretato in senso molto ampio, tale da ricomprendere il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed anche la condotta dello stesso danneggiato. In ordine al fatto del terzo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riferimento la responsabilità della P.A. per i danni cagionati da cose in custodia in relazione ai beni demaniali, ma esprimendo un criterio valevole in tutte le ipotesi sussumibili nell'art. 2051 c.c. che l'amministrazione\il custode è liberato dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805; Cass. 12/03/2013, n. 6101). Quanto, invece, alla condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, la sua considerazione è, altresì, imposta dall'art. art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) che, al comma 1, stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. . A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra pagina 4 di 6 fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 10-03-2021, n. 6554); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento pagina 6 di 8 negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza, ravvisandosi, in tal caso un concorso causale, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., nella verificazione del danno cd. evento tra il suo comportamento e la cosa.
Ebbene, nel caso di specie, pur permanendo dubbi circa le modalità di verificazione del sinistro, atteso che la teste riferisce “mia madre è caduta sul lato destro” Testimone_1
mentre la teste , riferisce che l'attrice “è caduta in avanti”, è possibile Testimone_2 concludere, dalle circostanze di fatto in cui è avvenuta la caduta, che la stessa sia da ascrivere all'esclusiva negligenza di quest'ultima.
Infatti, l'attrice ha dedotto di essere caduta alle ore 13:00, quindi, in un momento di piena luce, per cui ben avrebbe potuto avvedersi del terriccio che ricopriva la buca ed evitare di poggiarci il piede, atteso che la presenza di materiale sulla pavimentazione, rendendo la camminata instabile, le conferisce una pericolosità intrinseca in ragione della quale i pedoni dovrebbero evitare di camminarci su, soprattutto in presenza di ulteriori spazi percorribili, accettando, in mancanza, il rischio dei danni conseguenti.
Pertanto, poiché l'attrice, pur potendosi avvedere del terriccio sul tratto di marciapiede percorso, non se ne è avveduta, può concludersi che, stante la condotta negligente di quest'ultima, ricorra l'esimente del caso fortuito, prevista dall'art. 2051 c.c., alla responsabilità del convenuto. CP_1
In virtù del criterio della soccombenza, condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
del presente grado di giudizio, in favore del in persona del l.r.p.t., che si Controparte_1 liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00, in ordine alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per il mancato deposito di comparse conclusionali), con una riduzione del
30% (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
pagina 5 di 6 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 29/10/2024, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di con il conseguente diritto Parte_1
del in persona del l.r.p.t., di ripetere dall'attrice le somme già versate, ivi Controparte_1 compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
persona del l.r.p.t., così provvede:
1. rigetta la domanda;
2.condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in Parte_1 favore del in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 1.481,00 euro per Controparte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del
29/10/24, a carico esclusivo di . Parte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 01/07/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 1 luglio 2025 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo
Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. BASTONE MARCELLO;
per parte convenuta, l'avv. DI NARDO CORRADO.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle si riportano ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa e ne chiedono l'accoglimento.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3160/2023 promossa da:
, c.f.: elett.te dom.ta in Napoli, alla via Simone Parte_1 C.F._1
Martini, 66, presso lo studio dell'Avv. Marcello Bastone, c.f.: , dal C.F._2 quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
E
c.f.: in persona del Sindaco e suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli Piazza Municipio, Palazzo San
Giacomo, presso lo studio dell'avv. Corrado di Nardo, dal quale è C.F._3 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
Conclusioni: come da verbale di cui sopra.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ha convenuto in giudizio il in Parte_1 Controparte_1 persona del sindaco p.t., chiedendone la condanna al risarcimento delle lesioni subite in seguito ad una caduta avvenuta il giorno 30/06/21, alle ore 13:00 circa, mentre percorreva a piedi via
Luca Giordano in Napoli, a causa della presenza una buca non segnalata e non visibile, completamente coperta da ghiaia sdrucciolevole e terriccio, costituita dalla mancanza di sanpietrini, presente sul marciapiede di proprietà del convenuto. CP_1
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto, altresì, di essere stata trasportata presso il pagina 2 di 6 pronto soccorso dell'ospedale “Del Buon Consiglio - Fatebenefratelli” in Napoli, ove le veniva diagnosticata una “frattura composta terzo prossimale di ulna a dx”, cui seguiva un lungo periodo riabilitativo con postumi permanenti, per cui ha concluso nei termini sopra esposti.
Costituitosi il in persona del sindaco p.t., ricondotta la caduta alla condotta Controparte_1 imprudente dell'attrice e contestata la misura della pretesa risarcitoria, ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico legale.
In via pregiudiziale va dichiarata la procedibilità della domanda per il previo espletamento del procedimento di negoziazione assistita.
La domanda va qualificata come azione di risarcimento dei danni di cui all'art. 2051 c.c. perché
l'attrice ha posto a fondamento della sua pretesa risarcitoria la posizione di custode del comune convenuto in relazione al marciapiede dove è avvenuto il sinistro.
Infatti, la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Per cui ove, anche, il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. . La natura oggettiva della responsabilità del custode non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il danno evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica. In ordine alla causalità materiale occorre precisare che, nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa,
pagina 3 di 6 mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di due presupposti: l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione (Cass. n. 11592/2010). Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito, cioè, che il danno
è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. pagina 5 di 8 Il caso fortuito è stato interpretato in senso molto ampio, tale da ricomprendere il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed anche la condotta dello stesso danneggiato. In ordine al fatto del terzo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riferimento la responsabilità della P.A. per i danni cagionati da cose in custodia in relazione ai beni demaniali, ma esprimendo un criterio valevole in tutte le ipotesi sussumibili nell'art. 2051 c.c. che l'amministrazione\il custode è liberato dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805; Cass. 12/03/2013, n. 6101). Quanto, invece, alla condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, la sua considerazione è, altresì, imposta dall'art. art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) che, al comma 1, stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. . A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra pagina 4 di 6 fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 10-03-2021, n. 6554); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento pagina 6 di 8 negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza, ravvisandosi, in tal caso un concorso causale, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., nella verificazione del danno cd. evento tra il suo comportamento e la cosa.
Ebbene, nel caso di specie, pur permanendo dubbi circa le modalità di verificazione del sinistro, atteso che la teste riferisce “mia madre è caduta sul lato destro” Testimone_1
mentre la teste , riferisce che l'attrice “è caduta in avanti”, è possibile Testimone_2 concludere, dalle circostanze di fatto in cui è avvenuta la caduta, che la stessa sia da ascrivere all'esclusiva negligenza di quest'ultima.
Infatti, l'attrice ha dedotto di essere caduta alle ore 13:00, quindi, in un momento di piena luce, per cui ben avrebbe potuto avvedersi del terriccio che ricopriva la buca ed evitare di poggiarci il piede, atteso che la presenza di materiale sulla pavimentazione, rendendo la camminata instabile, le conferisce una pericolosità intrinseca in ragione della quale i pedoni dovrebbero evitare di camminarci su, soprattutto in presenza di ulteriori spazi percorribili, accettando, in mancanza, il rischio dei danni conseguenti.
Pertanto, poiché l'attrice, pur potendosi avvedere del terriccio sul tratto di marciapiede percorso, non se ne è avveduta, può concludersi che, stante la condotta negligente di quest'ultima, ricorra l'esimente del caso fortuito, prevista dall'art. 2051 c.c., alla responsabilità del convenuto. CP_1
In virtù del criterio della soccombenza, condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
del presente grado di giudizio, in favore del in persona del l.r.p.t., che si Controparte_1 liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00, in ordine alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per il mancato deposito di comparse conclusionali), con una riduzione del
30% (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
pagina 5 di 6 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 29/10/2024, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di con il conseguente diritto Parte_1
del in persona del l.r.p.t., di ripetere dall'attrice le somme già versate, ivi Controparte_1 compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
persona del l.r.p.t., così provvede:
1. rigetta la domanda;
2.condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in Parte_1 favore del in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 1.481,00 euro per Controparte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del
29/10/24, a carico esclusivo di . Parte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 01/07/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 6 di 6