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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 11/04/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1592/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 1592/2024 promosso con ricorso depositato in data 03/09/2024
da
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. GUELFO STEFANIA elettivamente domiciliata in VIA PITAGORA 46 TARANTO presso il difensore avv. GUELFO
STEFANIA
e
(C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. ROVELLI DAVIDE elettivamente domiciliato in VIA E.
RUDIO 9 32100 BELLUNO presso il difensore avv. ROVELLI
DAVIDE
RICORRENTI
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli e Per_1
, nati rispettivamente in data 14/07/2005 e 02/07/2010; Per_2
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
2 lo scioglimento del matrimonio contratto in Leporano (TA) in data
29/07/2008 da
Parte_1
e
CP_1
trascritto al n. 4, parte II, serie C, anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Leporano (TA) alle seguenti condizioni:
A) prende atto che le parti dichiarano che, ad oggi, l'unico bene residuato in comune è un immobile sito in Taranto alla Via F.lli
Mellone n. 25 (in NCEU al Fg. 244 mapp. 138 sub.7), del quale si impegnano sia a dividere che a sopportare, in misura del 50% per ognuno, ogni introito e/o spesa dal medesimo derivante che dovesse rendersi necessaria sino al momento della vendita dello stesso. Inoltre, dichiarano di aver già regolato ogni altra questione afferente a beni, mobili ed immobili precedentemente in comune e che ogni qualsivoglia somma rinveniente da eventuali ulteriori estinguendi beni immobili e/o mobili in comune, appartenente ad entrambi i coniugi in quanto conferita dagli stessi congiuntamente e/o disgiuntamente, sarà equamente divisa fra gli stessi, con pari sorte anche per le eventuali debende spese e con l'impegno, da parte dei medesimi, al deposito delle necessarie firme.
B) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad Persona_3
entrambi i genitori, con residenza e abitazione collocate presso la madre ove la stessa riterrà opportuno, con obbligo di darne
3 comunicazione all'altro genitore.
C) I periodi di visita del figlio minorenne presso il Per_2
genitore non collocatario saranno, di volta in volta, concordati fra le parti nell'esclusivo interesse del minore, tenendo conto delle esigenze e della volontà dello stesso, nonché degli impegni anche scolastici e con l'impegno da parte dei genitori a favorire l'alternanza di entrambi durante le festività natalizie, pasquali ed il periodo estivo. Il diritto di vedere ed intrattenersi con il figlio durante la settimana, nel corso dell'anno scolastico, sarà
necessariamente concordato in relazione agli impegni ed alle esigenze del minore.
D) il sig. continuerà a corrispondere in favore della CP_1
sig.ra , come già previsto dagli accordi Parte_1
intrapresi in sede di separazione, la somma mensile di € 100,00=
a titolo di assegno divorzile con le medesime modalità e soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con periodicità
annuale come per legge, sino a quando la stessa non avrà
reperito un'occupazione lavorativa regolare che comporti una retribuzione in grado di garantirle un'esistenza libera e dignitosa e con impegno, da parte della stessa, a fornirne immediata comunicazione all'obbligato;
E) il sig. , altresì, corrisponderà in favore della sig.ra CP_1
la somma mensile di € 200,00= a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento del figlio minore , ad ora Per_2
collocato prevalentemente presso quest'ultima, da versarsi in via
4 anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, con modalità da determinarsi fra le parti, con decorrenza dalla data della domanda e soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale, oltre alla quota di sua spettanza, pari al 50%,
dell'assegno unico percepito per lo stesso stante la collocazione prevalente ed al rimborso, su fattura, delle spese straordinarie tutte, così come previsto dal Protocollo adottato dai Tribunali
italiani, sostenute nell'interesse del medesimo, da concordarsi, in misura del 50%. Per quanto, invece, attiene al figlio , Per_1
ormai maggiorenne ma non completamente economicamente autosufficiente, essendo dedito a piccole occupazioni che gli garantiscono una minima forma di autonomia finanziaria pur continuando a studiare, il sig. si impegna unicamente al CP_1
rimborso direttamente in favore dello stesso, su fattura, delle sole spese straordinarie tutte, così come previsto dal Protocollo
adottato dai Tribunali italiani, sostenute nell'interesse del medesimo, da concordarsi, in misura del 50%.
F) prende atto che gli istanti acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente, valido per l'espatrio con inserimento del nominativo del figlio minore, così
come espressamente si autorizzano sin da ora, reciprocamente, al compimento di ogni atto burocratico e/o amministrativo abbisognevole del consenso dell'altro genitore, con obbligo di reciproca comunicazione in caso di variazioni anagrafiche.
G) integrale compensazione delle spese di lite.
5 Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 27.3.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 1592/2024 promosso con ricorso depositato in data 03/09/2024
da
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. GUELFO STEFANIA elettivamente domiciliata in VIA PITAGORA 46 TARANTO presso il difensore avv. GUELFO
STEFANIA
e
(C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. ROVELLI DAVIDE elettivamente domiciliato in VIA E.
RUDIO 9 32100 BELLUNO presso il difensore avv. ROVELLI
DAVIDE
RICORRENTI
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli e Per_1
, nati rispettivamente in data 14/07/2005 e 02/07/2010; Per_2
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
2 lo scioglimento del matrimonio contratto in Leporano (TA) in data
29/07/2008 da
Parte_1
e
CP_1
trascritto al n. 4, parte II, serie C, anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Leporano (TA) alle seguenti condizioni:
A) prende atto che le parti dichiarano che, ad oggi, l'unico bene residuato in comune è un immobile sito in Taranto alla Via F.lli
Mellone n. 25 (in NCEU al Fg. 244 mapp. 138 sub.7), del quale si impegnano sia a dividere che a sopportare, in misura del 50% per ognuno, ogni introito e/o spesa dal medesimo derivante che dovesse rendersi necessaria sino al momento della vendita dello stesso. Inoltre, dichiarano di aver già regolato ogni altra questione afferente a beni, mobili ed immobili precedentemente in comune e che ogni qualsivoglia somma rinveniente da eventuali ulteriori estinguendi beni immobili e/o mobili in comune, appartenente ad entrambi i coniugi in quanto conferita dagli stessi congiuntamente e/o disgiuntamente, sarà equamente divisa fra gli stessi, con pari sorte anche per le eventuali debende spese e con l'impegno, da parte dei medesimi, al deposito delle necessarie firme.
B) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad Persona_3
entrambi i genitori, con residenza e abitazione collocate presso la madre ove la stessa riterrà opportuno, con obbligo di darne
3 comunicazione all'altro genitore.
C) I periodi di visita del figlio minorenne presso il Per_2
genitore non collocatario saranno, di volta in volta, concordati fra le parti nell'esclusivo interesse del minore, tenendo conto delle esigenze e della volontà dello stesso, nonché degli impegni anche scolastici e con l'impegno da parte dei genitori a favorire l'alternanza di entrambi durante le festività natalizie, pasquali ed il periodo estivo. Il diritto di vedere ed intrattenersi con il figlio durante la settimana, nel corso dell'anno scolastico, sarà
necessariamente concordato in relazione agli impegni ed alle esigenze del minore.
D) il sig. continuerà a corrispondere in favore della CP_1
sig.ra , come già previsto dagli accordi Parte_1
intrapresi in sede di separazione, la somma mensile di € 100,00=
a titolo di assegno divorzile con le medesime modalità e soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con periodicità
annuale come per legge, sino a quando la stessa non avrà
reperito un'occupazione lavorativa regolare che comporti una retribuzione in grado di garantirle un'esistenza libera e dignitosa e con impegno, da parte della stessa, a fornirne immediata comunicazione all'obbligato;
E) il sig. , altresì, corrisponderà in favore della sig.ra CP_1
la somma mensile di € 200,00= a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento del figlio minore , ad ora Per_2
collocato prevalentemente presso quest'ultima, da versarsi in via
4 anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, con modalità da determinarsi fra le parti, con decorrenza dalla data della domanda e soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale, oltre alla quota di sua spettanza, pari al 50%,
dell'assegno unico percepito per lo stesso stante la collocazione prevalente ed al rimborso, su fattura, delle spese straordinarie tutte, così come previsto dal Protocollo adottato dai Tribunali
italiani, sostenute nell'interesse del medesimo, da concordarsi, in misura del 50%. Per quanto, invece, attiene al figlio , Per_1
ormai maggiorenne ma non completamente economicamente autosufficiente, essendo dedito a piccole occupazioni che gli garantiscono una minima forma di autonomia finanziaria pur continuando a studiare, il sig. si impegna unicamente al CP_1
rimborso direttamente in favore dello stesso, su fattura, delle sole spese straordinarie tutte, così come previsto dal Protocollo
adottato dai Tribunali italiani, sostenute nell'interesse del medesimo, da concordarsi, in misura del 50%.
F) prende atto che gli istanti acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente, valido per l'espatrio con inserimento del nominativo del figlio minore, così
come espressamente si autorizzano sin da ora, reciprocamente, al compimento di ogni atto burocratico e/o amministrativo abbisognevole del consenso dell'altro genitore, con obbligo di reciproca comunicazione in caso di variazioni anagrafiche.
G) integrale compensazione delle spese di lite.
5 Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 27.3.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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