TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13804 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di separazione iscritta al R.G.8033/25 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Simona Ciolli
nei confronti di
C.F. CP_1 C.F._2
avv. Paola Celletti
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note scritte per udienza del 23.9.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “ 1) affidamento condiviso delle minori, e , a entrambi i genitori con collocamento prevalente di Per_1 Per_2 entrambe presso l'abitazione della madre sita in Roma alla Via Teodorico n. 14. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute delle figlie saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. 2) A settimane alterne i genitori terranno con sé entrambe le figlie dal venerdì pomeriggio alla domenica salvo diverso accordo fra le parti e tenuto conto altresì della volontà di ciascuna figlia di trascorrere più tempo con l'uno o con l'altro genitore;
al riguardo la madre e il padre, nel proprio week end di spettanza, si impegnano a prendere e a riaccompagnare le figlie presso la residenza dell'altro genitore;
3) Per quel che concerne le altre festività e vacanze,
i genitori osserveranno le seguenti modalità, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e tenuto conto della volontà delle figlie: - durante le vacanze natalizie ad anni alterni, 24 Dicembre e 25
Dicembre con un genitore e con pernotto, nonché il giorno del 31 Dicembre e 1Gennaio con pernotto con l'altro alternato negli anni;
sempre alternato negli anni il 6 Gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta con un genitore;
- durante le vacanze estive 45 giorni con la madre (anche non consecutivi) e 45 giorni con il padre (anche non consecutivi), da concordarsi. 4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno CP_1 Pt_1
5 di ogni mese a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie IBAN:
[...], quale contributo al mantenimento delle figlie e , la Per_1 Per_2 somma di euro 500,00 mensili (cinquecento/00) con rivalutazione Istat annuale con accordo altresì, che gli assegni familiari INPS per entrambe le figlie già attribuiti al 50% resteranno così ripartiti;
5) Il pagamento delle spese straordinarie sarà ripartito tra entrambi i genitori nella misura del 50% secondo i criteri stabiliti e contenuti nel Protocollo del Tribunale di Roma. 6) il marito si impegna a trasferire come in effetti trasferisce la propria quota pari a 50% dell'immobile di Roma, Via
Teodorico n. 14 alla moglie, che accetta, al prezzo complessivo di € 60.000,00 e che sarà versato secondo le seguenti modalità: - € 30.000,00 contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, verranno versati dalla Sig.ra in un libretto a risparmio vincolato a favore delle figlie Pt_1 Per_1
e o in alternativa saranno utilizzati per l'acquisto di Buoni Fruttiferi Postali intestati alle figlie Per_2
e ; - € 30.000,00 a saldo, contestualmente al rogito notarile di trasferimento, Per_1 Per_2 successivamente all'avvenuta omologazione delle condizioni di cui al presente atto, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Sig. , le cui coordinate bancarie CP_1 saranno successivamente comunicate. Il suddetto trasferimento immobiliare dovrà avvenire entro 60 giorni dalla avvenuta omologazione dell'accordo di separazione dinanzi a Notaio di fiducia scelto dalla Sig.ra e a suo esclusivo carico. Il presente accordo di trasferimento è da ritenersi Pt_1 elemento funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale. A far data dalla sottoscrizione del presente atto, le parti si danno atto e riconoscono che la rata del mutuo gravante sull'immobile di
Roma, Via Teodorico n. 14 sarà integralmente posta a carico della Sig.ra che provvederà a Pt_1 corrisponderne l'intero importo, per cui la signora sin da ora si impegna ad effettuare presso Pt_1
l'istituto bancario apposita voltura e che dovrà comunque perfezionarsi entro 60 giorni dall'avvenuta omologazione del presente accordo”e i procuratori hanno concluso in conformità; ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che l'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_2
10.7.1976 e nato a [...] il [...], coniugati in ZA in data CP_1
8.5.2010, alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva, fermo il valore negoziale delle clausole esulanti il contenuto necessario della separazione;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di ZA di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 1, parte 2, serie A02;
3) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 24.9.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di separazione iscritta al R.G.8033/25 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Simona Ciolli
nei confronti di
C.F. CP_1 C.F._2
avv. Paola Celletti
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note scritte per udienza del 23.9.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “ 1) affidamento condiviso delle minori, e , a entrambi i genitori con collocamento prevalente di Per_1 Per_2 entrambe presso l'abitazione della madre sita in Roma alla Via Teodorico n. 14. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute delle figlie saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. 2) A settimane alterne i genitori terranno con sé entrambe le figlie dal venerdì pomeriggio alla domenica salvo diverso accordo fra le parti e tenuto conto altresì della volontà di ciascuna figlia di trascorrere più tempo con l'uno o con l'altro genitore;
al riguardo la madre e il padre, nel proprio week end di spettanza, si impegnano a prendere e a riaccompagnare le figlie presso la residenza dell'altro genitore;
3) Per quel che concerne le altre festività e vacanze,
i genitori osserveranno le seguenti modalità, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e tenuto conto della volontà delle figlie: - durante le vacanze natalizie ad anni alterni, 24 Dicembre e 25
Dicembre con un genitore e con pernotto, nonché il giorno del 31 Dicembre e 1Gennaio con pernotto con l'altro alternato negli anni;
sempre alternato negli anni il 6 Gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta con un genitore;
- durante le vacanze estive 45 giorni con la madre (anche non consecutivi) e 45 giorni con il padre (anche non consecutivi), da concordarsi. 4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno CP_1 Pt_1
5 di ogni mese a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie IBAN:
[...], quale contributo al mantenimento delle figlie e , la Per_1 Per_2 somma di euro 500,00 mensili (cinquecento/00) con rivalutazione Istat annuale con accordo altresì, che gli assegni familiari INPS per entrambe le figlie già attribuiti al 50% resteranno così ripartiti;
5) Il pagamento delle spese straordinarie sarà ripartito tra entrambi i genitori nella misura del 50% secondo i criteri stabiliti e contenuti nel Protocollo del Tribunale di Roma. 6) il marito si impegna a trasferire come in effetti trasferisce la propria quota pari a 50% dell'immobile di Roma, Via
Teodorico n. 14 alla moglie, che accetta, al prezzo complessivo di € 60.000,00 e che sarà versato secondo le seguenti modalità: - € 30.000,00 contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, verranno versati dalla Sig.ra in un libretto a risparmio vincolato a favore delle figlie Pt_1 Per_1
e o in alternativa saranno utilizzati per l'acquisto di Buoni Fruttiferi Postali intestati alle figlie Per_2
e ; - € 30.000,00 a saldo, contestualmente al rogito notarile di trasferimento, Per_1 Per_2 successivamente all'avvenuta omologazione delle condizioni di cui al presente atto, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Sig. , le cui coordinate bancarie CP_1 saranno successivamente comunicate. Il suddetto trasferimento immobiliare dovrà avvenire entro 60 giorni dalla avvenuta omologazione dell'accordo di separazione dinanzi a Notaio di fiducia scelto dalla Sig.ra e a suo esclusivo carico. Il presente accordo di trasferimento è da ritenersi Pt_1 elemento funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale. A far data dalla sottoscrizione del presente atto, le parti si danno atto e riconoscono che la rata del mutuo gravante sull'immobile di
Roma, Via Teodorico n. 14 sarà integralmente posta a carico della Sig.ra che provvederà a Pt_1 corrisponderne l'intero importo, per cui la signora sin da ora si impegna ad effettuare presso Pt_1
l'istituto bancario apposita voltura e che dovrà comunque perfezionarsi entro 60 giorni dall'avvenuta omologazione del presente accordo”e i procuratori hanno concluso in conformità; ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che l'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_2
10.7.1976 e nato a [...] il [...], coniugati in ZA in data CP_1
8.5.2010, alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva, fermo il valore negoziale delle clausole esulanti il contenuto necessario della separazione;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di ZA di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 1, parte 2, serie A02;
3) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 24.9.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi