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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RA NI NG RI, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4823/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230068384288000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 04 Giugno 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale, CF_Ricorrente_1 ricorre avverso cartella di pagamento n. 29320230068384288000,, relativa al modello redditi/2020 per il periodo di imposta
2019, notificata in data 04.05.2024, recante la somma di euro 54.656,00 e contro l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Nullita' della cartella di pagamento per decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero della imposta. Quale unico motivo, poiché assorbente nel merito, si eccepisce la nullità della cartella di pagamento impugnata per decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle somme dovute. Nel caso di specie, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
La notifica della cartella impugnata è stata invece tardivamente effettuata solo in data 04/05/2024, quanto, ai sensi della citata norma, l'Amministrazione finanziaria era ormai decaduta dal potere di richiedere tali somme (cfr. Cass. Sez V sent. n. 4577 del 22.02.2017).
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In merito alla decadenza, l'eccezione è da rigettare in quanto in virtù della sospensione Covid. Il Decreto- legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura
Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, tra le numerosi previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva. Contrariamente a quanto asserito da controparte, non risulta scaduto il termine di decadenza per la notifica della cartella impugnata o di prescrizione per gli importi iscritti a ruolo relativi alla liquidazione della dichiarazione presentata nel 2019. Invero, l'art. 5, comma
8, del DL n. 41/2021, ha prorogato di un anno, per le dichiarazioni presentate nel 2019, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento previsti dall'art. 25, comma 1, lett. a), del DPR n. 602/1973, ossia di quelle derivanti dai ruoli “da liquidazione”. Nel caso in oggetto il ruolo è stato consegnato il 25.12.2023 e la notifica risulta tempestiva
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 23 Dicembre 2025 parte ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso.
All'udienza 07 Gennaio del 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, osserva che a seguito della dichiarazione della parte ricorrente di rinuncia al ricorso, va dichiarata la estinzione del processo per rinuncia al ricorso ex art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
Viste le modalità di estinzione del giudizio le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 07 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RA NI NG RI, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4823/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230068384288000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 04 Giugno 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale, CF_Ricorrente_1 ricorre avverso cartella di pagamento n. 29320230068384288000,, relativa al modello redditi/2020 per il periodo di imposta
2019, notificata in data 04.05.2024, recante la somma di euro 54.656,00 e contro l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Nullita' della cartella di pagamento per decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero della imposta. Quale unico motivo, poiché assorbente nel merito, si eccepisce la nullità della cartella di pagamento impugnata per decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle somme dovute. Nel caso di specie, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
La notifica della cartella impugnata è stata invece tardivamente effettuata solo in data 04/05/2024, quanto, ai sensi della citata norma, l'Amministrazione finanziaria era ormai decaduta dal potere di richiedere tali somme (cfr. Cass. Sez V sent. n. 4577 del 22.02.2017).
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In merito alla decadenza, l'eccezione è da rigettare in quanto in virtù della sospensione Covid. Il Decreto- legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura
Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, tra le numerosi previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva. Contrariamente a quanto asserito da controparte, non risulta scaduto il termine di decadenza per la notifica della cartella impugnata o di prescrizione per gli importi iscritti a ruolo relativi alla liquidazione della dichiarazione presentata nel 2019. Invero, l'art. 5, comma
8, del DL n. 41/2021, ha prorogato di un anno, per le dichiarazioni presentate nel 2019, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento previsti dall'art. 25, comma 1, lett. a), del DPR n. 602/1973, ossia di quelle derivanti dai ruoli “da liquidazione”. Nel caso in oggetto il ruolo è stato consegnato il 25.12.2023 e la notifica risulta tempestiva
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 23 Dicembre 2025 parte ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso.
All'udienza 07 Gennaio del 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, osserva che a seguito della dichiarazione della parte ricorrente di rinuncia al ricorso, va dichiarata la estinzione del processo per rinuncia al ricorso ex art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
Viste le modalità di estinzione del giudizio le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 07 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)