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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/07/2025, n. 3051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3051 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 7444/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Orta di Atella, alla via S. Salvatore n. 51, presso lo studio legale dell'avv. Fernando Spena, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
NONCHÉ
, Controparte_2 rappresentata e difesa come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/06/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
l'accertamento della nullità dell'intimazione di pagamento ricevuta.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9008240121 000;
b) Che tale richiesta è illegittima non avendo mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione intimata, di cui ha contestato il merito, nonché il decorso del termine di prescrizione. Ritualmente citato in giudizio, l' ed si sono costituiti, chiedendo dichiararsi cessata CP_3 CP_4 la materia del contendere, alla luce dell'annullamento dei crediti.
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza.
Tra l' ed il ricorrente deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, sulla CP_3 base delle allegazioni dell' che risultano confermate dalla documentazione in atti. CP_3
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Le spese di lite vengono poste a carico dell' e di sebbene l'ente previdenziale CP_3 CP_4 abbia allegato che lo sgravio è intervenuto prima della notifica dell'intimazione impugnata, non vi è prova che tale sgravio sia stato portato a conoscenza del ricorrente, che comunque ha ricevuto l'intimazione di pagamento;
allo stesso modo non vi è prova che lo sgravio fosse stato comunicato tempestivamente all'ente di riscossione, con la conseguenza che le spese vanno poste in solido a carico delle due resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' ed in solido al pagamento delle spese CP_3 Controparte_2 di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 10.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 7444/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Orta di Atella, alla via S. Salvatore n. 51, presso lo studio legale dell'avv. Fernando Spena, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
NONCHÉ
, Controparte_2 rappresentata e difesa come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/06/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
l'accertamento della nullità dell'intimazione di pagamento ricevuta.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9008240121 000;
b) Che tale richiesta è illegittima non avendo mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione intimata, di cui ha contestato il merito, nonché il decorso del termine di prescrizione. Ritualmente citato in giudizio, l' ed si sono costituiti, chiedendo dichiararsi cessata CP_3 CP_4 la materia del contendere, alla luce dell'annullamento dei crediti.
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza.
Tra l' ed il ricorrente deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, sulla CP_3 base delle allegazioni dell' che risultano confermate dalla documentazione in atti. CP_3
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Le spese di lite vengono poste a carico dell' e di sebbene l'ente previdenziale CP_3 CP_4 abbia allegato che lo sgravio è intervenuto prima della notifica dell'intimazione impugnata, non vi è prova che tale sgravio sia stato portato a conoscenza del ricorrente, che comunque ha ricevuto l'intimazione di pagamento;
allo stesso modo non vi è prova che lo sgravio fosse stato comunicato tempestivamente all'ente di riscossione, con la conseguenza che le spese vanno poste in solido a carico delle due resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' ed in solido al pagamento delle spese CP_3 Controparte_2 di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 10.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo