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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/11/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 390/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 390/ /2025 P.U. CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata su ricorso di:
- AN (CF. ), Parte_1 C.F._1
letto il ricorso;
letta la relazione ex art. 269, CCI del gestore della crisi designato dall'organismo di composizione della crisi;
ritenuta la propria competenza ex art. 27, CCI, risiedendo parte ricorrente nel circondario di questo tribunale;
rilevato che parte ricorrente è persona fisica che si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCI;
pagina 1 di 4 considerato, in particolare, che la stessa non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, stante l'esposizione debitoria a fronte di un attivo insufficiente;
rilevato, inoltre, che parte ricorrente:
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non risulta aver mai beneficiato dell'esdebitazione;
osservato che il gestore della crisi nella propria relazione ha espresso giudizio positivo in merito alla completezza e all'attendibilità della documentazione a corredo della domanda, ha indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e ha attestato che
è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori (anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie);
considerato che, quanto alla richiesta di disporre che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito della domanda di liquidazione che si tratta di effetti automatici della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, stante il richiamo contenuto nell'art. 270,
comma 5, CCI, all'applicazione dell'art. 150 CCII;
considerato che quanto alla nomina del liquidatore, può confermarsi il professionista svolgente funzioni di gestore della crisi nominato dall'OCC, in ossequio al disposto dell'art. 270, comma 2, lett.
b), CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 37 e ss, e 268 e ss., CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Controparte_1
( ) C.F._1
pagina 2 di 4 e, per l'effetto,
nomina
giudice delegato la dott. Maria Novella Legnaioli e liquidatore l'avv. Marta Borsari, la quale farà
pervenire entro due giorni la propria accettazione;
ordina
al debitore il deposito entro sette giorni, se esercente l'attività d'impresa, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,
predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCI;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione di quelli dei quali il giudice delegato previa istanza separata del debitore autorizzerà l'utilizzo;
rimette
alla decisione del giudice delegato la determinazione dell'importo di quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, previa istanza documentata del medesimo e successivo parere del liquidatore;
dispone
l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza e previo oscuramento del codice fiscale del ricorrente nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina
pagina 3 di 4 al liquidatore, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
Autorizza il liquidatore , con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)nel cado di impresa ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore;
qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere eseguita tramite ufficiale giudiziario.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 19/11/2025
La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 390/ /2025 P.U. CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata su ricorso di:
- AN (CF. ), Parte_1 C.F._1
letto il ricorso;
letta la relazione ex art. 269, CCI del gestore della crisi designato dall'organismo di composizione della crisi;
ritenuta la propria competenza ex art. 27, CCI, risiedendo parte ricorrente nel circondario di questo tribunale;
rilevato che parte ricorrente è persona fisica che si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCI;
pagina 1 di 4 considerato, in particolare, che la stessa non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, stante l'esposizione debitoria a fronte di un attivo insufficiente;
rilevato, inoltre, che parte ricorrente:
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non risulta aver mai beneficiato dell'esdebitazione;
osservato che il gestore della crisi nella propria relazione ha espresso giudizio positivo in merito alla completezza e all'attendibilità della documentazione a corredo della domanda, ha indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e ha attestato che
è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori (anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie);
considerato che, quanto alla richiesta di disporre che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito della domanda di liquidazione che si tratta di effetti automatici della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, stante il richiamo contenuto nell'art. 270,
comma 5, CCI, all'applicazione dell'art. 150 CCII;
considerato che quanto alla nomina del liquidatore, può confermarsi il professionista svolgente funzioni di gestore della crisi nominato dall'OCC, in ossequio al disposto dell'art. 270, comma 2, lett.
b), CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 37 e ss, e 268 e ss., CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Controparte_1
( ) C.F._1
pagina 2 di 4 e, per l'effetto,
nomina
giudice delegato la dott. Maria Novella Legnaioli e liquidatore l'avv. Marta Borsari, la quale farà
pervenire entro due giorni la propria accettazione;
ordina
al debitore il deposito entro sette giorni, se esercente l'attività d'impresa, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,
predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCI;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione di quelli dei quali il giudice delegato previa istanza separata del debitore autorizzerà l'utilizzo;
rimette
alla decisione del giudice delegato la determinazione dell'importo di quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, previa istanza documentata del medesimo e successivo parere del liquidatore;
dispone
l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza e previo oscuramento del codice fiscale del ricorrente nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina
pagina 3 di 4 al liquidatore, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
Autorizza il liquidatore , con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)nel cado di impresa ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore;
qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere eseguita tramite ufficiale giudiziario.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 19/11/2025
La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli
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