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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/12/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
MA AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 98 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
e , nata a [...] il C.F._1 CP_1
12.06.1975 (C.F.: , entrambe con l'Avv. C.F._2
TO FA (Pec domiciliazione: Email_1
[...]
ATTRICI
CONTRO
(c.f. ) in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Sindaco pro tempore, con l'avv. Vito Scalisi (Pec domiciliazione: Email_2
E
, nato a [...] il [...] CP_3
(C.F.: , con l'Avv. Carlo Venturella (Pec C.F._3 domiciliazione: Email_3
CONVENUTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127ter c.p.c. e atti ivi richiamati, ai quali si rinvia.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 12.01.2024, Pt_1
e hanno convenuto in giudizio
[...] CP_1 CP_3
e il , chiedendo dichiararsi la falsità e, Controparte_2
conseguentemente, l'inefficacia e l'inutilizzabilità di due documenti prodotti dal predetto Comune in un giudizio amministrativo pendente innanzi al , avente ad oggetto la Controparte_4
concessione cimiteriale dell'area n. 117 del nuovo cimitero comunale.
I documenti oggetto della proposta querela di falso sono:
i) la dichiarazione del 13 settembre 1978, a firma di , Parte_2
indirizzata al Sindaco di , nella quale si attesta Controparte_2
che “il sig. in data odierna ha rinunciato alla concessione Parte_3
dell'area cimiteriale sita nel cimitero comunale contrassegnata con il n.117
del nuovo cimitero”;
ii) la deliberazione della Giunta Municipale n. 396 del 14 settembre
1978, ove, in premessa, si dà atto “che il sig. ha Parte_3
comunicato di volere rinunciare all'area cimiteriale sita nel cimitero nuovo
contrassegnata con il n.117, libera da vincoli o concessioni a privati per
rinunzia del precedente titolare”.
Le attrici deducono che tali documenti sarebbero falsi in quanto, a seguito di accesso agli atti presso il Comune, non è stata rinvenuta alcuna dichiarazione di rinuncia sottoscritta da
[...]
né altro documento originale che confermi quanto Pt_3
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dichiarato da al sindaco di e quanto Parte_2 Controparte_2
riportato nella delibera della giunta municipale.
Si sono costituiti in giudizio il Controparte_2
e , chiedendo il rigetto della domanda, eccependone, CP_3
preliminarmente, l'inammissibilità e contestandone, nel merito,
l'infondatezza.
La causa, istruita solo documentalmente viene ora decisa.
*.*.*
Assorbita ogni altra eccezione, in applicazione del principio della ragione più liquida, ritiene il Tribunale che, con riferimento ad entrambi gli atti impugnati, la proposta querela di falso va senz'altro rigettata in quanto infondata sulla scorta delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, le attrici assumono che la deliberazione della
Giunta Municipale n. 396 del 14 settembre 1978 sarebbe falsa nella parte in cui, in premessa, viene dato atto che “il sig. ha Parte_3
comunicato di volere rinunciare all'area cimiteriale sita nel cimitero nuovo
contrassegnata con il n.117, libera da vincoli o concessioni a privati per
rinunzia del precedente titolare”.
Le attrici deducono la falsità ideologica della presa d'atto contenuta nella delibera dal fatto che la rinuncia richiamata non è
stata rinvenuta agli atti del come da nota di risposta CP_2
all'istanza di accesso agli atti del 30.11.2023.
Tale circostanza, però, non è idonea a dimostrare la falsità
ideologica, in parte qua, della delibera. Il mancato rinvenimento
Tribunale di Trapani Sezione Civile
della rinuncia tra gli atti depositati al comune, dopo oltre cinquant'anni dalla sua esternazione (anche ammettendo che essa sia stata incorporata in un documento scritto), può dipendere da molteplici cause quali smarrimento, distruzione, archiviazione errata e, dunque, non consente di inferire che, in realtà, la rinuncia non sia mai avvenuta.
In assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare che il pubblico ufficiale abbia attestato fatti non veri, la presunzione di veridicità che connota la delibera in parola, costituente atto pubblico, assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., non può
essere superata.
Pertanto, la querela di falso proposta con riferimento alla
Delibera G.M. n.396/1978 deve essere rigettata.
In secondo luogo, le attrici invocano la falsità della dichiarazione del 13 settembre 1978, a firma di , Parte_2
indirizzata al Sindaco di , nella quale il Controparte_2
dichiarante attesta che “il sig. in data odierna ha Parte_3
rinunciato alla concessione dell'area cimiteriale sita nel cimitero comunale
contrassegnata con il n.117 del nuovo cimitero”.
Il documento in questione, tuttavia, non è un atto pubblico, ma una scrittura privata. In merito, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. civ., sez. III, n. 12707 del
14 maggio 2019; Cass. n. 47/1988; n. 3667/1987; n. 3042/1983; n.
2857/1979; n. 534/1978), la querela di falso è ammissibile, per le scritture private, solo in caso di falsità materiale (ossia
Tribunale di Trapani Sezione Civile
contraffazione o alterazione del documento), ma non per contestare la veridicità intrinseca del contenuto o la verità delle dichiarazioni ivi rese. La scrittura privata, infatti, non è destinata a far piena prova della verità delle dichiarazioni che contiene, bensì soltanto della provenienza del documento dal suo apparente autore (art. 2702 c.c.).
Di conseguenza, il falso ideologico in scrittura privata è
estraneo all'ambito oggettivo della querela di falso.
Nel caso in esame, le attrici non hanno contestato l'autenticità
della firma di , ma soltanto la veridicità di quanto Parte_2
dichiarato dal sottoscrittore (ossia che il padre avesse effettivamente rinunciato all'area), profilo che, per quanto sopra, esula dalla proposta azione.
Ne deriva l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, della querela anche con riferimento a tale documento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi,
stante la semplicità delle questioni trattate, previsti dalla tabella n. 2
allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore indeterminato complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria (non svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Tribunale di Trapani Sezione Civile
rigetta tutte le domande proposte da e CP_1 Pt_1
con l'atto di citazione notificato in data 12.01.2024
[...]
DA e , in solido tra loro, Parte_1 CP_1
al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_2
e di , che liquida, per ciascuna parte, in
[...] CP_3
complessivi euro 2.900 per compensi oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, in data 01.12 2025.
Il Giudice
Dott. Carlo MA AL
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
MA AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 98 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
e , nata a [...] il C.F._1 CP_1
12.06.1975 (C.F.: , entrambe con l'Avv. C.F._2
TO FA (Pec domiciliazione: Email_1
[...]
ATTRICI
CONTRO
(c.f. ) in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Sindaco pro tempore, con l'avv. Vito Scalisi (Pec domiciliazione: Email_2
E
, nato a [...] il [...] CP_3
(C.F.: , con l'Avv. Carlo Venturella (Pec C.F._3 domiciliazione: Email_3
CONVENUTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127ter c.p.c. e atti ivi richiamati, ai quali si rinvia.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 12.01.2024, Pt_1
e hanno convenuto in giudizio
[...] CP_1 CP_3
e il , chiedendo dichiararsi la falsità e, Controparte_2
conseguentemente, l'inefficacia e l'inutilizzabilità di due documenti prodotti dal predetto Comune in un giudizio amministrativo pendente innanzi al , avente ad oggetto la Controparte_4
concessione cimiteriale dell'area n. 117 del nuovo cimitero comunale.
I documenti oggetto della proposta querela di falso sono:
i) la dichiarazione del 13 settembre 1978, a firma di , Parte_2
indirizzata al Sindaco di , nella quale si attesta Controparte_2
che “il sig. in data odierna ha rinunciato alla concessione Parte_3
dell'area cimiteriale sita nel cimitero comunale contrassegnata con il n.117
del nuovo cimitero”;
ii) la deliberazione della Giunta Municipale n. 396 del 14 settembre
1978, ove, in premessa, si dà atto “che il sig. ha Parte_3
comunicato di volere rinunciare all'area cimiteriale sita nel cimitero nuovo
contrassegnata con il n.117, libera da vincoli o concessioni a privati per
rinunzia del precedente titolare”.
Le attrici deducono che tali documenti sarebbero falsi in quanto, a seguito di accesso agli atti presso il Comune, non è stata rinvenuta alcuna dichiarazione di rinuncia sottoscritta da
[...]
né altro documento originale che confermi quanto Pt_3
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dichiarato da al sindaco di e quanto Parte_2 Controparte_2
riportato nella delibera della giunta municipale.
Si sono costituiti in giudizio il Controparte_2
e , chiedendo il rigetto della domanda, eccependone, CP_3
preliminarmente, l'inammissibilità e contestandone, nel merito,
l'infondatezza.
La causa, istruita solo documentalmente viene ora decisa.
*.*.*
Assorbita ogni altra eccezione, in applicazione del principio della ragione più liquida, ritiene il Tribunale che, con riferimento ad entrambi gli atti impugnati, la proposta querela di falso va senz'altro rigettata in quanto infondata sulla scorta delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, le attrici assumono che la deliberazione della
Giunta Municipale n. 396 del 14 settembre 1978 sarebbe falsa nella parte in cui, in premessa, viene dato atto che “il sig. ha Parte_3
comunicato di volere rinunciare all'area cimiteriale sita nel cimitero nuovo
contrassegnata con il n.117, libera da vincoli o concessioni a privati per
rinunzia del precedente titolare”.
Le attrici deducono la falsità ideologica della presa d'atto contenuta nella delibera dal fatto che la rinuncia richiamata non è
stata rinvenuta agli atti del come da nota di risposta CP_2
all'istanza di accesso agli atti del 30.11.2023.
Tale circostanza, però, non è idonea a dimostrare la falsità
ideologica, in parte qua, della delibera. Il mancato rinvenimento
Tribunale di Trapani Sezione Civile
della rinuncia tra gli atti depositati al comune, dopo oltre cinquant'anni dalla sua esternazione (anche ammettendo che essa sia stata incorporata in un documento scritto), può dipendere da molteplici cause quali smarrimento, distruzione, archiviazione errata e, dunque, non consente di inferire che, in realtà, la rinuncia non sia mai avvenuta.
In assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare che il pubblico ufficiale abbia attestato fatti non veri, la presunzione di veridicità che connota la delibera in parola, costituente atto pubblico, assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., non può
essere superata.
Pertanto, la querela di falso proposta con riferimento alla
Delibera G.M. n.396/1978 deve essere rigettata.
In secondo luogo, le attrici invocano la falsità della dichiarazione del 13 settembre 1978, a firma di , Parte_2
indirizzata al Sindaco di , nella quale il Controparte_2
dichiarante attesta che “il sig. in data odierna ha Parte_3
rinunciato alla concessione dell'area cimiteriale sita nel cimitero comunale
contrassegnata con il n.117 del nuovo cimitero”.
Il documento in questione, tuttavia, non è un atto pubblico, ma una scrittura privata. In merito, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. civ., sez. III, n. 12707 del
14 maggio 2019; Cass. n. 47/1988; n. 3667/1987; n. 3042/1983; n.
2857/1979; n. 534/1978), la querela di falso è ammissibile, per le scritture private, solo in caso di falsità materiale (ossia
Tribunale di Trapani Sezione Civile
contraffazione o alterazione del documento), ma non per contestare la veridicità intrinseca del contenuto o la verità delle dichiarazioni ivi rese. La scrittura privata, infatti, non è destinata a far piena prova della verità delle dichiarazioni che contiene, bensì soltanto della provenienza del documento dal suo apparente autore (art. 2702 c.c.).
Di conseguenza, il falso ideologico in scrittura privata è
estraneo all'ambito oggettivo della querela di falso.
Nel caso in esame, le attrici non hanno contestato l'autenticità
della firma di , ma soltanto la veridicità di quanto Parte_2
dichiarato dal sottoscrittore (ossia che il padre avesse effettivamente rinunciato all'area), profilo che, per quanto sopra, esula dalla proposta azione.
Ne deriva l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, della querela anche con riferimento a tale documento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi,
stante la semplicità delle questioni trattate, previsti dalla tabella n. 2
allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore indeterminato complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria (non svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Tribunale di Trapani Sezione Civile
rigetta tutte le domande proposte da e CP_1 Pt_1
con l'atto di citazione notificato in data 12.01.2024
[...]
DA e , in solido tra loro, Parte_1 CP_1
al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_2
e di , che liquida, per ciascuna parte, in
[...] CP_3
complessivi euro 2.900 per compensi oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, in data 01.12 2025.
Il Giudice
Dott. Carlo MA AL
Tribunale di Trapani Sezione Civile