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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/2024, n. 17434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17434 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sr ricorso proposto da: ET GU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte di appello di Roma v!.st i gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
udito i Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore Generale RO Cirnmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Enrico Maggiore in difesa di OM AP che ha depositato nuova nomina, ha insistito per il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito l'avvocato RL NZ, in difesa di TR ON, AG RL, IL LU, BR RO e NI EA, che ha insistito per il rigetto dei ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
otto l'avvocato [da Blasi, nell'interesse dell'imputato, che ha chiesto raccoglimento dei ricorso;
letta la memoria de I ! -: Penale Sent. Sez. 6 Num. 17434 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 01/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 19 giugno 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ET GU per i reati a lui ascritti perché estinti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili e riduzione della provvisionale a euro mille per ciascuna delle parti civili. L'imputato era condannato per i reati di cui all'art. 341-bis cod. pen. nei confronti dei vigili urbani del gruppo di polizia Roma Capitale e degli impiegati del dipartimento delle attività produttive (capo A), del reato di cui all'art. 337 cod. pen., sempre nei confronti di vigili urbani (capo C), e del reato di minaccia aggravata (capo D). 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione ET, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 74, 76, 78, 122 e 100 cod. proc. pen., riguardo alla ritenuta ammissibilità, in ultimo ad opera della sentenza di appello, dell'atto di costituzione di parte civile per i signori NI, TR, AG, BR e IL, con ogni ulteriore conseguenza in punto di annullamento senza rinvio della correlata condanna generica (artt. 538 e 539 cod. proc. pen.) e della provvisionale (artt. 539, comma 2, cod. proc. pen.) e della condanna al pagamento delle spese di costituzione e giudizio (art. 541 cod. proc. pen.). La questione, sollevata sia in primo grado, sia nell'atto d'appello, attiene al contenuto della procura speciale rilasciata dagli interessati agli avvocati NZ e Annunziata, alle formalità del suo deposito, nonché alle modalità di esercizio dei poteri conferiti a mezzo di detta procura in sede di costituzione di parte civile. L'originale della procura era depositato in cancelleria il 25 settembre 2013, come attestato dal cancelliere, senza che venisse dato atto della identità del depositante indicato esclusivamente con i seguenti dati: P61789. All'udienza del 28 marzo 2014, presente l'avvocato NZ, veniva formalizzato il deposito dell'atto di costituzione di parte civile, sottoscritto da entrambi i difensori, al quale era allegata una copia della procura speciale. Più precisamente: - NI, TR, AG, BR e IL «dich arano di conferire procura speciale ai sensi degli artt. 78 e 100 cod. proc. pen. all'avvocato NZ e all'avvocato Annunziata affinché, anche disgiuntamente, in loro nome e per loro conto, si costituiscano parte civile nel procedimento»; -l'avvocato Annunziata «dichiara d;
nominare sé stesso quale difensore di EA NI e ON LI;
2 ,(` - l'avvocato NZ «dichiara di nominare sé stesso quale difensore di RL AG, RO BR e LU IL»; - l'avvocato NZ «dichiara di nominare quale proprio sostituto processuale l'avvocato Annunziata». È pacifico che il deposito dell'originale della procura speciale sia avvenuto ad opera di soggetto non compiutamente identificato, per cui non vi è prova che essa sia stata depositata da uno dei procuratori speciali e, neppure successivamente all'udienza di trattazione delle eccezioni processuali, i procuratori hanno chiarito chi, tra di loro, avesse formalizzato il deposito. Deve, inoltre, osservarsi come la procura rilasciata agii avvocati NZ e Annunziata contenga profili di equivocità per diversi ordini di considerazione. Sul piano strettamente formale, la procura risulta rilasciata ai sensi degli artt. 78 e 100 cod. proc. pen. e non anche ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., laddove solo quest'ultimo tipo di procura avrebbe potuto attribuire ai legali la legitimatio ad causam nell'interesse delle persone offese. Ma anche volendo prescindere dal dato formale, il testo reca una anomala commistione tra asserito conferimento della rappresentanza tecnica, nomina di difensore, anche diverso dai procuratori stessi, attribuzione del potere di depositare "il presente atto", ovverosia la procura e non anche l'atto di costituzione di parte civile in cancelleria o in udienza. L'atto di costituzione prodotto in udienza è stato depositato dall' avvocato NZ, al quale l'avvocato Annunziata non aveva conferito alcun apposito potere nella propria veste di procuratore. Al tempo stesso, l'avvocato NZ non risulta essere stato il depositante la procura speciale prodotta in cancelleria il 25 settembre 2013. Ne deriva che, tanto l'ordinanza del 28 ottobre 2014 e la sentenza di primo grado, quanto la sentenza della Corte d'appello sono affette da violazione di legge. 3. La difesa dell'imputato ha depositato una memoria, nella quale ribadisce l'incertezza circa l'identità di colui che ha depositato in Cancelleria l'atto di costituzione di parte civile CONSIDERATO IN DIRITTO 1;11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 2.Nessuna incertezza circa il corretto esercizio dello ius postulandi è ravvisabile nel caso di specie. L'art. •8, comma 3, cod. proc. pen. prevede espressamente che, quando non apposta in calice alla costituzione di parte civile, 3 la procura speciale può essere presentata direttamente in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione di parte civile e separatamente da questa. Non è, quindi, in alcun modo richiesto che la procura debba temporalmente precedere la dichiarazione del procuratore di costituirsi parte civile (Sez. 3, n. 52435 del 03/10/2017, M., Rv. 271884 - 01) ed è del tutto irrilevante l'identità di colui che ha depositato la procura in cancelleria. 2.1.0ccorre, poi, osservare, che la procura conferita è disgiunta, nel senso che NI, TR, AG, BR e IL, dichiaravano di conferire procura speciale ai sensi degli artt. 78 e 100 cod. proc. pen. all'avvocato NZ e all'avvocato Annunziata affinché, anche disgiuntamente, in loro nome e per loro conto, si costituissero parte civile nel procedimento. E questo è ciò che è avvenuto: all'udienza del 28 marzo 2014 l'avvocato NZ si è legittimamente costituito parte civile per NI, TR, AG, BR e IL, poiché tale potere gii era espressamente riconosciuto nella procura. 2.2. Tema diverso è quello relativo al fatto che l'avvocato Annunziata non avesse nominato sostituto processuale l'avvocato NZ. Trattasi di questione non deducibile perché devoluta per la prima volta in questa Sede. Si osserva, in ogni caso, che le parti civili conferivano procura speciale ai predetti difensori - affinché anche disgiuntamente - li assistessero, rappresentassero e difendessero nel procedimento penale di cui sopra. La circostanza, quindi, che fosse presente all'udienza del 28 marzo 2014 unicamente l'avvocato NZ è irrilevante posto che, in concreto, la dfesa era garantita dall'altro difensore .e 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente deve, altresì, essere condannato a rifondere alle parti civili EA NI, ON TR, RL AG, RO BR e LU IL le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, liquidate in euro 6.332,00, oltre accessori di legge. Vanno, invece, dichiarate compensate le spese quanto alla parte civile Roma Capitale, posto che non si ravvisa alcun interesse della stessa a partecipare all'udienza odierna avendo il ricorso dell'imputato ad oggetto unicamente la 4 ritenuta ammissibilità dell'atto di costituzione di parte civile per i signori NI, TR, AG, BR e Sfili°.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Eh l pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna il ricorrente a rifondere alle parti civili EA NI, ON TR, RL AG, RO BR e LU ,IL le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, liquidate in euro 6.332,00, oltre accessori di legge. Dichiara compensate le spese quanto alla parte civile Roma Capitale. Così deciso 11. febbraio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
udito i Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore Generale RO Cirnmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Enrico Maggiore in difesa di OM AP che ha depositato nuova nomina, ha insistito per il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito l'avvocato RL NZ, in difesa di TR ON, AG RL, IL LU, BR RO e NI EA, che ha insistito per il rigetto dei ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
otto l'avvocato [da Blasi, nell'interesse dell'imputato, che ha chiesto raccoglimento dei ricorso;
letta la memoria de I ! -: Penale Sent. Sez. 6 Num. 17434 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 01/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 19 giugno 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ET GU per i reati a lui ascritti perché estinti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili e riduzione della provvisionale a euro mille per ciascuna delle parti civili. L'imputato era condannato per i reati di cui all'art. 341-bis cod. pen. nei confronti dei vigili urbani del gruppo di polizia Roma Capitale e degli impiegati del dipartimento delle attività produttive (capo A), del reato di cui all'art. 337 cod. pen., sempre nei confronti di vigili urbani (capo C), e del reato di minaccia aggravata (capo D). 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione ET, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 74, 76, 78, 122 e 100 cod. proc. pen., riguardo alla ritenuta ammissibilità, in ultimo ad opera della sentenza di appello, dell'atto di costituzione di parte civile per i signori NI, TR, AG, BR e IL, con ogni ulteriore conseguenza in punto di annullamento senza rinvio della correlata condanna generica (artt. 538 e 539 cod. proc. pen.) e della provvisionale (artt. 539, comma 2, cod. proc. pen.) e della condanna al pagamento delle spese di costituzione e giudizio (art. 541 cod. proc. pen.). La questione, sollevata sia in primo grado, sia nell'atto d'appello, attiene al contenuto della procura speciale rilasciata dagli interessati agli avvocati NZ e Annunziata, alle formalità del suo deposito, nonché alle modalità di esercizio dei poteri conferiti a mezzo di detta procura in sede di costituzione di parte civile. L'originale della procura era depositato in cancelleria il 25 settembre 2013, come attestato dal cancelliere, senza che venisse dato atto della identità del depositante indicato esclusivamente con i seguenti dati: P61789. All'udienza del 28 marzo 2014, presente l'avvocato NZ, veniva formalizzato il deposito dell'atto di costituzione di parte civile, sottoscritto da entrambi i difensori, al quale era allegata una copia della procura speciale. Più precisamente: - NI, TR, AG, BR e IL «dich arano di conferire procura speciale ai sensi degli artt. 78 e 100 cod. proc. pen. all'avvocato NZ e all'avvocato Annunziata affinché, anche disgiuntamente, in loro nome e per loro conto, si costituiscano parte civile nel procedimento»; -l'avvocato Annunziata «dichiara d;
nominare sé stesso quale difensore di EA NI e ON LI;
2 ,(` - l'avvocato NZ «dichiara di nominare sé stesso quale difensore di RL AG, RO BR e LU IL»; - l'avvocato NZ «dichiara di nominare quale proprio sostituto processuale l'avvocato Annunziata». È pacifico che il deposito dell'originale della procura speciale sia avvenuto ad opera di soggetto non compiutamente identificato, per cui non vi è prova che essa sia stata depositata da uno dei procuratori speciali e, neppure successivamente all'udienza di trattazione delle eccezioni processuali, i procuratori hanno chiarito chi, tra di loro, avesse formalizzato il deposito. Deve, inoltre, osservarsi come la procura rilasciata agii avvocati NZ e Annunziata contenga profili di equivocità per diversi ordini di considerazione. Sul piano strettamente formale, la procura risulta rilasciata ai sensi degli artt. 78 e 100 cod. proc. pen. e non anche ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., laddove solo quest'ultimo tipo di procura avrebbe potuto attribuire ai legali la legitimatio ad causam nell'interesse delle persone offese. Ma anche volendo prescindere dal dato formale, il testo reca una anomala commistione tra asserito conferimento della rappresentanza tecnica, nomina di difensore, anche diverso dai procuratori stessi, attribuzione del potere di depositare "il presente atto", ovverosia la procura e non anche l'atto di costituzione di parte civile in cancelleria o in udienza. L'atto di costituzione prodotto in udienza è stato depositato dall' avvocato NZ, al quale l'avvocato Annunziata non aveva conferito alcun apposito potere nella propria veste di procuratore. Al tempo stesso, l'avvocato NZ non risulta essere stato il depositante la procura speciale prodotta in cancelleria il 25 settembre 2013. Ne deriva che, tanto l'ordinanza del 28 ottobre 2014 e la sentenza di primo grado, quanto la sentenza della Corte d'appello sono affette da violazione di legge. 3. La difesa dell'imputato ha depositato una memoria, nella quale ribadisce l'incertezza circa l'identità di colui che ha depositato in Cancelleria l'atto di costituzione di parte civile CONSIDERATO IN DIRITTO 1;11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 2.Nessuna incertezza circa il corretto esercizio dello ius postulandi è ravvisabile nel caso di specie. L'art. •8, comma 3, cod. proc. pen. prevede espressamente che, quando non apposta in calice alla costituzione di parte civile, 3 la procura speciale può essere presentata direttamente in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione di parte civile e separatamente da questa. Non è, quindi, in alcun modo richiesto che la procura debba temporalmente precedere la dichiarazione del procuratore di costituirsi parte civile (Sez. 3, n. 52435 del 03/10/2017, M., Rv. 271884 - 01) ed è del tutto irrilevante l'identità di colui che ha depositato la procura in cancelleria. 2.1.0ccorre, poi, osservare, che la procura conferita è disgiunta, nel senso che NI, TR, AG, BR e IL, dichiaravano di conferire procura speciale ai sensi degli artt. 78 e 100 cod. proc. pen. all'avvocato NZ e all'avvocato Annunziata affinché, anche disgiuntamente, in loro nome e per loro conto, si costituissero parte civile nel procedimento. E questo è ciò che è avvenuto: all'udienza del 28 marzo 2014 l'avvocato NZ si è legittimamente costituito parte civile per NI, TR, AG, BR e IL, poiché tale potere gii era espressamente riconosciuto nella procura. 2.2. Tema diverso è quello relativo al fatto che l'avvocato Annunziata non avesse nominato sostituto processuale l'avvocato NZ. Trattasi di questione non deducibile perché devoluta per la prima volta in questa Sede. Si osserva, in ogni caso, che le parti civili conferivano procura speciale ai predetti difensori - affinché anche disgiuntamente - li assistessero, rappresentassero e difendessero nel procedimento penale di cui sopra. La circostanza, quindi, che fosse presente all'udienza del 28 marzo 2014 unicamente l'avvocato NZ è irrilevante posto che, in concreto, la dfesa era garantita dall'altro difensore .e 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente deve, altresì, essere condannato a rifondere alle parti civili EA NI, ON TR, RL AG, RO BR e LU IL le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, liquidate in euro 6.332,00, oltre accessori di legge. Vanno, invece, dichiarate compensate le spese quanto alla parte civile Roma Capitale, posto che non si ravvisa alcun interesse della stessa a partecipare all'udienza odierna avendo il ricorso dell'imputato ad oggetto unicamente la 4 ritenuta ammissibilità dell'atto di costituzione di parte civile per i signori NI, TR, AG, BR e Sfili°.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Eh l pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna il ricorrente a rifondere alle parti civili EA NI, ON TR, RL AG, RO BR e LU ,IL le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, liquidate in euro 6.332,00, oltre accessori di legge. Dichiara compensate le spese quanto alla parte civile Roma Capitale. Così deciso 11. febbraio 2024