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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14718 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Giudice dr.ssa LO MAZZARO
^^^^^^^^^^^^^^^
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa LO ZA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado iscritta al n. 38321 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 24.01.2024 e vertente
T R A
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n. Parte_1
331, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Carlino e Serena D'Aversa, che lo rappresentano e difendono, giusta procura allegata in foglio separato
APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Napoli, Francesco Girardi n. 22, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Filippo Mario Romanelli, che la rappresenta e difende, come da procura allegata in foglio separato
APPELLATO
Premesso in fatto:
- Con atto di citazione conveniva in giudizio la dinanzi al Parte_2 Parte_1
Giudice di Pace di Roma esponendo che:
- In data 09.08.2018, acquistava dalla l'autoveicolo usato con targa Parte_1
DR420WF, Mercedes Classe B, immatricolato il 30.06.2008, con 212.500 Km per un prezzo pari ad € 5.700,00 comprensivo di passaggio di proprietà, come usato garantito munito di garanzia legale del venditore ed ulteriore garanzia convenzionale della società “ConformGest S.p.a.”;
- Sebbene dall'atto di vendita risultava che il veicolo fosse “in condizioni di utilizzo standard”, lo stesso già dopo il primo utilizzo doveva essere sottoposto ad una serie di riparazioni;
- Invero, lo stesso giorno dell'acquisto, l'automobile veniva ritirata presso l'autofficina CP_2 indicata dalla concessionaria per effettuare degli interventi riparativi, in quanto detta Pt_1 automobile già al momento del ritiro presentava lo specchietto elettrico destro rotto, il non funzionamento dell'indicatore destro e dell'aria condizionata;
- In data 15.08.2018 durante l'utilizzo del veicolo l'odierno appellato riscontrava non solo l'accensione della spia FAP ma anche il mancato funzionamento della vaschetta tergicristallo;
- In data 08.09.2018 l'autovettura si era fermata sull'autostrada A1, pertanto, CP_1 Cont aveva dovuto chiamare l' per il trasporto su carro attrezzi presso un'autofficina
[...] convenzionata con l'assicurazione rilasciata dalla concessionaria;
- Nelle more di tale intervento l'appellato noleggiava dal 12.09.2018 al 15.09.2018 un'altra autovettura al costo di € 70,00;
- In data 12.09.2018 l'autofficina procedeva alle riparazioni, previa autorizzazione della ConformGest, evidenziando le diverse anomalie riscontrate, tra cui la “Pompa Acqua”, Tendicinghia, Cinghia servizi, mano d'opera per smontaggio, montaggio, e prova su strada
- La ConformGest affermava come avrebbe rimborsato soltanto la sostituzione della pompa dell'acqua pari ad € 200,00, mentre le ulteriori spese sarebbero state sostenute dal cliente stesso;
- Pertanto, il 15.09.2018, al ritiro dell'automobile, l'attore pagava la somma si € 579,00 per le riparazioni effettuate;
- Nonostante le suesposte riparazioni però, l'automobile continuava a presentare diverse problematiche che emergevano poi dal check up effettuato presso l'Autoservice Balduina S.r.l., in data 25.09.2018.
- Risultava come fossero necessari degli interventi tempestivi per: gli pneumatici anteriori e posteriori, la cuffia giunto omocinetico sinistra, l'indicatore direzione specchio destro, la candeletta cilindro 4, il filtro particolato, i supporti motore, la scatola sterzo e gli ammortizzatori;
- Pertanto, in ragione di tali circostanze pagava una somma pari ad € 1.000,00, per le ulteriori riparazioni rilevate, riscontrando anche la rimozione del FAP, in violazione delle norme antinquinamento;
-Peraltro, dalla documentazione della revisione risultava come la vettura avesse un kilometraggio pari a 311.987 km, ben diverso rispetto a quello rappresentato al momento della vendita di 212.500 km;
Per tali vizi occulti e per le successive riparazioni effettuate adiva il Giudice di Pace per ottenere l'accertamento della responsabilità e per l'effetto la condanna della concessionaria per i danni subiti nonché la riduzione del prezzo di vendita.
^^^^^
- Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto integrale delle domande Parte_1 proposte dall'attore in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto. ^^^^^
- Con provvedimento di accoglimento n. 7817 del 01.04.2021, il Giudice di Pace decideva secondo equità, condannando la a corrispondere a l'importo Parte_1 Controparte_1 di € 2000,00 a titolo di risarcimento danni, in ragione dell'accoglimento della domanda principale proposta dall'attore.
- A fondamento di tale decisione il Giudice di prime cure affermava che non solo dalla documentazione depositata in giudizio l'autovettura risultava avere un kilometraggio inferiore rispetto a quello effettivo, ma che inoltre, sebbene dal contratto la macchina risultasse in ottime condizioni, la stessa pochi giorni dopo presentava una pluralità di vizi che non erano stati rappresentati all'acquirente.
^^^^^
Con atto di appello la impugnava la suesposta sentenza. Parte_1 Parte_3
- Preliminarmente, l'appellante deduceva come il Giudice di prime cure avesse erroneamente deciso secondo equità in violazione degli artt. 113 e 114 c.p.c., in ragione del fatto che non solo il valore della causa era superiore ai € 2.500, e non solo oggetto del giudizio era un contratto stipulato ex art. 1342 c.c. e dunque non suscettibile a decisione equitativa, ma che inoltre le parti non avevano chiesto congiuntamente che la decisione fosse presa secondo equità, come previsto dall'art. 114 c.p.c.
- Peraltro, la società appellante affermava come la sentenza fosse priva di fondamento logico giuridico in ragione del fatto che non solo la macchina non presentava alcun vizio occulto, in quanto i difetti derivavano esclusivamente dalla normale usura del veicolo stesso, ma che inoltre tali difetti non erano stati tempestivamente contestati secondo i termini ex artt. 130 cod. cons. e 1495 c.c., pertanto, il cliente era decaduto dalla possibilità di far valere in giudizio i suddetti vizi;
- In aggiunta a ciò, la rilevava come, il Giudice di prime cure avesse travisato Parte_1 le prove dedotte in giudizio, in quanto dai documenti emergeva come il kilometraggio errato presentato all'acquirente fosse dovuto ad una mera svista e che comunque dalla revisione dell'auto risultava l'effettivo kilometraggio, noto allo stesso acquirente.
- Infine, l'appellante evidenziava come la sentenza avesse violato i principi dettati dagli artt. 128, 129 e 130 cod. cons., nella parte in cui aveva riconosciuto non solo una riduzione del prezzo della vendita, per i vizi asseritamente dedotti in giudizio, ma anche una condanna a titolo di risarcimento danni per le spese sostenute dall'acquirente per la riparazione del veicolo.
- L'appellante, infatti, affermava che tale condanna era ingiusta in quanto le disposizioni normative succitate prevedevano espressamente che poteva essere condannato l'alienante alternativamente o alla riduzione del prezzo o al rimborso delle spese sostenute;
in aggiunta a ciò, la società affermava che la riduzione del prezzo poteva essere concessa solamente nel caso in cui il bene non potesse essere riparato.
^^^^^ Con comparsa di costituzione in appello deduceva la correttezza della Controparte_1 sentenza impugnata, chiedendo l'integrale rigetto dell'atto di appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma della decisione di primo grado.
Osserva in diritto:
1 – Sulla decisione in via equitativa in violazione degli artt. 113 e 114 c.p.c.
Il motivo di gravame è infondato, pertanto, deve essere rigettato.
Invero, il potere del giudice di merito di valutare il danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., non è riconducibile nell'ambito della decisione della causa secondo equità, prevista dall'art. 114 c.p.c., che importa, appunto, la decisione della lite prescindendo dallo stretto diritto.
Invero, l'art. 1226 c.c. prevede la possibilità del giudice di ricorrere, anche d'ufficio, a criteri equitativi per raggiungere la prova dell'ammontare del danno risarcibile, integrando così le risultanze processuali che siano insufficienti a detto scopo ed assolvendo l'onere di fornire l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale ha adottato i criteri stessi.
Nel caso di specie, si può evincere dalla lettura del provvedimento come il Giudice di prime cure abbia condannato la parte al risarcimento del danno in virtù di un ragionamento logico giuridico, facendo riferimento agli elementi fattuali dedotti in giudizio dai quali ha potuto liquidare in via equitativa il risarcimento spettante all'acquirente.
Nella sentenza oggetto gravame, infatti, non è stata assunta una decisione secondo equità prescindendo dal diritto stretto, essendo state valutate nel corso del giudizio le circostanze rilevate dalle parti, come le diverse riparazioni effettuate immediatamente dopo l'acquisto dell'automobile nonché le difformità presentate dal veicolo rispetto a quanto descritto nel contratto di vendita.
Pertanto, sebbene nel dispositivo il Giudice di prime cure abbia utilizzato il termine
“equitativamente”, detto termine deve essere letto alla luce della disciplina dell'art. 1226 c.c., il quale consente al giudice di poter liquidare il danno secondo criteri equitativi che si aggiungono, ma non si sostituiscono, come invece nel caso dell'art. 114 c.p.c., alle norme di diritto.
2 – Sulla decadenza ex artt. 1495 c.c. e 130 cod. cons.
Il secondo motivo di doglianza è inammissibile.
Invero, la decadenza dal diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c. costituisce una eccezione di merito, pertanto, deve essere ritualmente eccepita soltanto da chi vi ha interesse, cioè dal venditore (Cass. n. 3429/2006; Cass. n. 1031/2000; Cass. n. 6031/1987).
In tal senso, trattandosi di una eccezione di merito in senso stretto, non rilevabile di ufficio, l'eccezione doveva essere sollevata dalla società appellante nella prima difesa successiva alla notificazione dell'atto introduttivo di primo grado.
Alla medesima conclusione si deve giungere in ordine alla eccezione di decadenza ex art. 130 cod. cons. essendo anch'essa non rilevabile d'ufficio. Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, l'eccezione è inammissibile, in quanto, secondo il disposto degli artt. 345, 1 e 2 comma, 348 bis e 436 bis c.p.c., nell'appello è vietato introdurre nuove domande e nuove eccezioni.
3 – Delimitazione del thema decidendum:
Per ragioni di connessione devono essere esaminate congiuntamente degli ultimi tre motivi, concernenti la violazione e falsa applicazione degli artt. 128, 129 e 130 cod. cons., il travisamento della documentazione depositata in giudizio nonché la condanna la duplicazione del credito per effetto della condanna al risarcimento danni a seguito della condanna alla riduzione del prezzo.
Tali motivi non sono meritevoli di accoglimento.
Orbene, ai fini della soluzione della controversia è necessario premettere come il thema decidendum rientri nell'ambito della disciplina prevista dal D.lgs. 206/2005 concernente la tutela dei consumatori ex artt. 128 e ss., pertanto dovrà essere applicata tale norma speciale, piuttosto che quella prevista dagli artt. 1490 e ss. c.c. per la vendita in generale, che già di per sé costituisce norma speciale rispetto alla disciplina sull'inadempimento (art. 1218 c.c.) e sulla risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.).
Alla luce del dato normativo del T.U. Consumo, si deve quindi ribadire che, ricorrendone i presupposti - ossia contratto di compravendita fra venditore-professionista e consumatore, avente ad oggetto un bene di consumo -, deve essere sempre applicata la disciplina speciale contenuta nel T.U. Consumo, a meno che non siano previste dal codice civile ulteriori norme a tutela del consumatore, e che possono applicarsi le disposizioni del codice civile in materia di contratto di vendita in generale solo ad integrazione di eventuali lacune nella regolamentazione di specifiche ipotesi: ogni ulteriore approfondimento viene rinviato a dopo.
In particolare, l'art. 128 del T.U. Consumo prescrive come “il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore, fra i quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tali fini, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d'opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni”.
Il 5° comma, del richiamato articolo precisa che “le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”. Questo significa che tutti i difetti preesistenti alla consegna del bene usato e derivanti dall'usura pregressa del bene, sempre che essi siano stati evidenziati al cliente, non possono mai essere riconosciuti come difetti di conformità e che l'esistenza del difetto di conformità si presume nel caso in cui lo stesso si sia manifestato entro il termine di sei mesi dalla data in cui è avvenuta la consegna del bene (Trib. di Roma n. 5298/2015).
Peraltro, la Corte di Cassazione ha chiarito, in ordine all'applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate, che "il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che non va considerata (onde escludere la garanzia) come quella che, astrattamente, presenterebbe il bene utilizzato secondo la comune diligenza, bensì come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita" (Cass. n. 5251/2004; Cass. n. 23346/2009).
Il concetto di difetto di conformità, semplicemente richiamato dall'art. 128 del T.U. Consumo, è ricavabile a contrario dall'art. 129, che, al 2° comma, prevede che si presumono "conformi" al contratto i beni che: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti (Trib. di Roma n. 22960/2014; Trib. di Roma n. 2383/2015; Trib. di Roma n. 13771/2017).
Inoltre, il difetto di conformità ben può non essere evidente al momento della consegna, ma manifestarsi in un momento successivo, restando il venditore responsabile, a norma dell'art. 132, quando esso si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il Legislatore, dunque, ha introdotto una presunzione relativa di preesistenza del difetto di conformità al momento della consegna del bene, se il difetto si è manifestato entro sei mesi dalla consegna stessa, con conseguente inversione dell'onere della prova, dovendo infatti in quest'ultimo caso essere il venditore a dover provare l'inesistenza del vizio ovvero che lo stesso era sorto dopo la consegna del bene.
In altri termini, se il difetto di conformità si verifica entro sei mesi dalla consegna del bene, opera la presunzione di legge ed è onere del venditore superare detta presunzione relativa con idonea allegazione e prova sulla sopravvenienza del difetto, p.es. per il non corretto uso del bene stesso;
viceversa, per i fatti avvenuti oltre detto periodo, l'onere della prova, in base a conferente allegazione, della preesistenza alla vendita del difetto accertato grava sul consumatore, in base alle regole ordinarie di cui all'art. 2697 c.c. (Trib. di Roma n. 5298/2015).
È innegabile che la presunzione di esistenza di difetto originario trova un'espressa deroga nell'inciso del citato art. 132 “a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene”, tant'è che la garanzia sull'usato si applica “tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa” ex art. 128, 5° comma, T.U. Consumo.
Infine, è bene evidenziare come, in tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, la tutela specifica prevista dall'art. 130 del D.lgs. n. 206 del 2005 non sostituisce, ma si aggiunge ai rimedi ordinari del codice civile. Pertanto, il consumatore può agire per il risarcimento del danno in aggiunta alle richieste di ripristino della conformità del bene o alla risoluzione del contratto o riduzione del corrispettivo (Cass. n. 23238/2024).
^^^^^
Orbene, alla luce di tali premesse, è necessario verificare nel caso di specie la sussistenza o meno della non conformità del bene venduto, con la precisazione che si trattava di una autovettura usata e che, pertanto, tutti i difetti preesistenti alla consegna del bene usato e derivanti dall'usura pregressa del bene, sempre che essi siano stati evidenziati al cliente, non possono mai essere riconosciuti come difetti di conformità.
Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado, il Giudice di Pace ha rilevato come, dall'esame della documentazione dedotta in giudizio, la vettura presentasse già dalla data di ritiro diverse problematiche, culminate poi con il guasto improvviso dell'automobile in data 08.09.2018, costringendo l'odierno appellato ad una sosta forzata in autostrada nonché al ricovero immediato dell'automobile stessa presso un'autofficina convenzionata con l'assicurazione, la quale copriva solo la riparazione della pompa dell'acqua, mentre le altre riparazioni rimanevano a carico dell'acquirente.
Successivamente a tale vicenda l'automobile presentava ulteriori difetti rilevati da un'autofficina autorizzata Mercedes – Benz, la quale evidenziava la necessità di un intervento immediato, tra cui la sostituzione degli pneumatici anteriori.
Peraltro, l'autovettura presentava un'ulteriore difetto di conformità, essendo previsto nel contratto di compravendita un kilometraggio pari 212.500 km, mentre dalla revisione risultava un kilometraggio pari a 311.987 km.
Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi sussistenti le superiori condizioni, di talché va affermata la non corrispondenza delle qualità e dei requisiti previsti dal contratto in questione e, dunque, il difetto di conformità del bene compravenduto.
Invero, l'art. 129 codice del Consumo prevede una serie di presunzioni di conformità del bene al contratto, tra cui anche la presenza delle qualità e delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.
In tal senso, si deve rilevare come il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto responsabile la concessionaria di tali difetti di conformità non essendo possibile ritenere come il susseguirsi di tali eventi e il riscontro delle diverse problematiche presentate dalla vettura possa essere riconducibile alla normale usura della stessa.
Il bene oggetto di controversia, infatti, non solo non è conforme rispetto a quanto contrattualmente previsto, in quanto presenta un kilometraggio assai differente tra quello presente nel contratto di vendita e quello risultante dalla revisione, ma inoltre è del tutto inidoneo all'utilizzo abituale del bene stesso, proprio in ragione del fatto che sin dalla sua consegna è stato dovuto portare all'autofficina per la riparazione dello specchietto elettrico destro rotto, dell'indicatore destro e dell'aria condizionata.
In tal senso, la sentenza oggetto di gravame ha pedissequamente osservato i dettami previsti dagli artt. 128 e 129 cod. cons., evidenziando come i vizi riscontrati a pochi giorni dalla compravendita dell'autovettura siano da qualificarsi come difetto del mezzo, non potendo essere invece considerati guasti derivanti dalla normale usura dell'auto. Peraltro, la doglianza concernente il travisamento delle prove da parte del Giudice di prime cure è priva di fondamento in quanto siffatte prove sono del tutto inconferenti ed insufficienti a superare la presunzione prevista ex art. 132 cod. cons.
Parimenti è infondata la censura concernente l'illegittima condanna alla riduzione del prezzo ed al risarcimento danni.
Invero, nella vendita dei beni di consumo, accertato il difetto di conformità, la domanda di riduzione del prezzo si può esperire come prima istanza giudiziale quando è provato che il venditore abbia disconosciuto il difetto e non abbia eseguito la riparazione o la sostituzione in un termine congruo.
Nel caso di specie, la riduzione del prezzo era l'unico rimedio possibile, in quanto la garanzia offerta dal venditore, ConformGest, garanzia ulteriore rispetto a quella generale ex art. 1519 bis e ss. c.c., aveva esclusivamente coperto la riparazione della pompa dell'acqua, mentre le ulteriori riparazioni erano rimaste a carico del consumatore.
Peraltro, la domanda di riduzione del prezzo non assorbe né sostituisce la domanda di risarcimento danni.
Difatti, la riduzione del prezzo è una forma di tutela speciale prevista per i consumatori, che si aggiunge alla tutela ordinaria del risarcimento danni, pertanto, non sussiste alcuna duplicazione del credito.
Nel caso in esame, il consumatore ha effettivamente provato allegato non solo l'altrui inadempimento, ma anche l'esistenza di una lesione riconducibile al fatto del debitore inadempiente.
Invero, ha detto provato in giudizio come le continue riparazioni hanno Controparte_1 reso impossibile l'abituale utilizzo della vettura, dovendo addirittura noleggiarne un'altra a seguito dell'arresto forzato in autostrada della vettura di cui trattasi.
La sentenza oggetto di gravame, dunque, non ha errato nella liquidazione del danno avendo tenuto conto non solo delle continue riparazioni effettuate quasi esclusivamente a carico del consumatore, ma anche del continuo mancato godimento dell'automobile, la quale, già al momento della vendita, presentava difetti ed anomalie taciuti ed occultati dalla venditrice.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellane al pagamento delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di
€ 1.300,00 , oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con distrazione al procuratore dichiaratosi distrattario
Roma, 22.10.2025
Il Giudice Dott.ssa LO ZA
SEZIONE XVI CIVILE
Giudice dr.ssa LO MAZZARO
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Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa LO ZA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado iscritta al n. 38321 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 24.01.2024 e vertente
T R A
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n. Parte_1
331, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Carlino e Serena D'Aversa, che lo rappresentano e difendono, giusta procura allegata in foglio separato
APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Napoli, Francesco Girardi n. 22, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Filippo Mario Romanelli, che la rappresenta e difende, come da procura allegata in foglio separato
APPELLATO
Premesso in fatto:
- Con atto di citazione conveniva in giudizio la dinanzi al Parte_2 Parte_1
Giudice di Pace di Roma esponendo che:
- In data 09.08.2018, acquistava dalla l'autoveicolo usato con targa Parte_1
DR420WF, Mercedes Classe B, immatricolato il 30.06.2008, con 212.500 Km per un prezzo pari ad € 5.700,00 comprensivo di passaggio di proprietà, come usato garantito munito di garanzia legale del venditore ed ulteriore garanzia convenzionale della società “ConformGest S.p.a.”;
- Sebbene dall'atto di vendita risultava che il veicolo fosse “in condizioni di utilizzo standard”, lo stesso già dopo il primo utilizzo doveva essere sottoposto ad una serie di riparazioni;
- Invero, lo stesso giorno dell'acquisto, l'automobile veniva ritirata presso l'autofficina CP_2 indicata dalla concessionaria per effettuare degli interventi riparativi, in quanto detta Pt_1 automobile già al momento del ritiro presentava lo specchietto elettrico destro rotto, il non funzionamento dell'indicatore destro e dell'aria condizionata;
- In data 15.08.2018 durante l'utilizzo del veicolo l'odierno appellato riscontrava non solo l'accensione della spia FAP ma anche il mancato funzionamento della vaschetta tergicristallo;
- In data 08.09.2018 l'autovettura si era fermata sull'autostrada A1, pertanto, CP_1 Cont aveva dovuto chiamare l' per il trasporto su carro attrezzi presso un'autofficina
[...] convenzionata con l'assicurazione rilasciata dalla concessionaria;
- Nelle more di tale intervento l'appellato noleggiava dal 12.09.2018 al 15.09.2018 un'altra autovettura al costo di € 70,00;
- In data 12.09.2018 l'autofficina procedeva alle riparazioni, previa autorizzazione della ConformGest, evidenziando le diverse anomalie riscontrate, tra cui la “Pompa Acqua”, Tendicinghia, Cinghia servizi, mano d'opera per smontaggio, montaggio, e prova su strada
- La ConformGest affermava come avrebbe rimborsato soltanto la sostituzione della pompa dell'acqua pari ad € 200,00, mentre le ulteriori spese sarebbero state sostenute dal cliente stesso;
- Pertanto, il 15.09.2018, al ritiro dell'automobile, l'attore pagava la somma si € 579,00 per le riparazioni effettuate;
- Nonostante le suesposte riparazioni però, l'automobile continuava a presentare diverse problematiche che emergevano poi dal check up effettuato presso l'Autoservice Balduina S.r.l., in data 25.09.2018.
- Risultava come fossero necessari degli interventi tempestivi per: gli pneumatici anteriori e posteriori, la cuffia giunto omocinetico sinistra, l'indicatore direzione specchio destro, la candeletta cilindro 4, il filtro particolato, i supporti motore, la scatola sterzo e gli ammortizzatori;
- Pertanto, in ragione di tali circostanze pagava una somma pari ad € 1.000,00, per le ulteriori riparazioni rilevate, riscontrando anche la rimozione del FAP, in violazione delle norme antinquinamento;
-Peraltro, dalla documentazione della revisione risultava come la vettura avesse un kilometraggio pari a 311.987 km, ben diverso rispetto a quello rappresentato al momento della vendita di 212.500 km;
Per tali vizi occulti e per le successive riparazioni effettuate adiva il Giudice di Pace per ottenere l'accertamento della responsabilità e per l'effetto la condanna della concessionaria per i danni subiti nonché la riduzione del prezzo di vendita.
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- Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto integrale delle domande Parte_1 proposte dall'attore in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto. ^^^^^
- Con provvedimento di accoglimento n. 7817 del 01.04.2021, il Giudice di Pace decideva secondo equità, condannando la a corrispondere a l'importo Parte_1 Controparte_1 di € 2000,00 a titolo di risarcimento danni, in ragione dell'accoglimento della domanda principale proposta dall'attore.
- A fondamento di tale decisione il Giudice di prime cure affermava che non solo dalla documentazione depositata in giudizio l'autovettura risultava avere un kilometraggio inferiore rispetto a quello effettivo, ma che inoltre, sebbene dal contratto la macchina risultasse in ottime condizioni, la stessa pochi giorni dopo presentava una pluralità di vizi che non erano stati rappresentati all'acquirente.
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Con atto di appello la impugnava la suesposta sentenza. Parte_1 Parte_3
- Preliminarmente, l'appellante deduceva come il Giudice di prime cure avesse erroneamente deciso secondo equità in violazione degli artt. 113 e 114 c.p.c., in ragione del fatto che non solo il valore della causa era superiore ai € 2.500, e non solo oggetto del giudizio era un contratto stipulato ex art. 1342 c.c. e dunque non suscettibile a decisione equitativa, ma che inoltre le parti non avevano chiesto congiuntamente che la decisione fosse presa secondo equità, come previsto dall'art. 114 c.p.c.
- Peraltro, la società appellante affermava come la sentenza fosse priva di fondamento logico giuridico in ragione del fatto che non solo la macchina non presentava alcun vizio occulto, in quanto i difetti derivavano esclusivamente dalla normale usura del veicolo stesso, ma che inoltre tali difetti non erano stati tempestivamente contestati secondo i termini ex artt. 130 cod. cons. e 1495 c.c., pertanto, il cliente era decaduto dalla possibilità di far valere in giudizio i suddetti vizi;
- In aggiunta a ciò, la rilevava come, il Giudice di prime cure avesse travisato Parte_1 le prove dedotte in giudizio, in quanto dai documenti emergeva come il kilometraggio errato presentato all'acquirente fosse dovuto ad una mera svista e che comunque dalla revisione dell'auto risultava l'effettivo kilometraggio, noto allo stesso acquirente.
- Infine, l'appellante evidenziava come la sentenza avesse violato i principi dettati dagli artt. 128, 129 e 130 cod. cons., nella parte in cui aveva riconosciuto non solo una riduzione del prezzo della vendita, per i vizi asseritamente dedotti in giudizio, ma anche una condanna a titolo di risarcimento danni per le spese sostenute dall'acquirente per la riparazione del veicolo.
- L'appellante, infatti, affermava che tale condanna era ingiusta in quanto le disposizioni normative succitate prevedevano espressamente che poteva essere condannato l'alienante alternativamente o alla riduzione del prezzo o al rimborso delle spese sostenute;
in aggiunta a ciò, la società affermava che la riduzione del prezzo poteva essere concessa solamente nel caso in cui il bene non potesse essere riparato.
^^^^^ Con comparsa di costituzione in appello deduceva la correttezza della Controparte_1 sentenza impugnata, chiedendo l'integrale rigetto dell'atto di appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma della decisione di primo grado.
Osserva in diritto:
1 – Sulla decisione in via equitativa in violazione degli artt. 113 e 114 c.p.c.
Il motivo di gravame è infondato, pertanto, deve essere rigettato.
Invero, il potere del giudice di merito di valutare il danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., non è riconducibile nell'ambito della decisione della causa secondo equità, prevista dall'art. 114 c.p.c., che importa, appunto, la decisione della lite prescindendo dallo stretto diritto.
Invero, l'art. 1226 c.c. prevede la possibilità del giudice di ricorrere, anche d'ufficio, a criteri equitativi per raggiungere la prova dell'ammontare del danno risarcibile, integrando così le risultanze processuali che siano insufficienti a detto scopo ed assolvendo l'onere di fornire l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale ha adottato i criteri stessi.
Nel caso di specie, si può evincere dalla lettura del provvedimento come il Giudice di prime cure abbia condannato la parte al risarcimento del danno in virtù di un ragionamento logico giuridico, facendo riferimento agli elementi fattuali dedotti in giudizio dai quali ha potuto liquidare in via equitativa il risarcimento spettante all'acquirente.
Nella sentenza oggetto gravame, infatti, non è stata assunta una decisione secondo equità prescindendo dal diritto stretto, essendo state valutate nel corso del giudizio le circostanze rilevate dalle parti, come le diverse riparazioni effettuate immediatamente dopo l'acquisto dell'automobile nonché le difformità presentate dal veicolo rispetto a quanto descritto nel contratto di vendita.
Pertanto, sebbene nel dispositivo il Giudice di prime cure abbia utilizzato il termine
“equitativamente”, detto termine deve essere letto alla luce della disciplina dell'art. 1226 c.c., il quale consente al giudice di poter liquidare il danno secondo criteri equitativi che si aggiungono, ma non si sostituiscono, come invece nel caso dell'art. 114 c.p.c., alle norme di diritto.
2 – Sulla decadenza ex artt. 1495 c.c. e 130 cod. cons.
Il secondo motivo di doglianza è inammissibile.
Invero, la decadenza dal diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c. costituisce una eccezione di merito, pertanto, deve essere ritualmente eccepita soltanto da chi vi ha interesse, cioè dal venditore (Cass. n. 3429/2006; Cass. n. 1031/2000; Cass. n. 6031/1987).
In tal senso, trattandosi di una eccezione di merito in senso stretto, non rilevabile di ufficio, l'eccezione doveva essere sollevata dalla società appellante nella prima difesa successiva alla notificazione dell'atto introduttivo di primo grado.
Alla medesima conclusione si deve giungere in ordine alla eccezione di decadenza ex art. 130 cod. cons. essendo anch'essa non rilevabile d'ufficio. Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, l'eccezione è inammissibile, in quanto, secondo il disposto degli artt. 345, 1 e 2 comma, 348 bis e 436 bis c.p.c., nell'appello è vietato introdurre nuove domande e nuove eccezioni.
3 – Delimitazione del thema decidendum:
Per ragioni di connessione devono essere esaminate congiuntamente degli ultimi tre motivi, concernenti la violazione e falsa applicazione degli artt. 128, 129 e 130 cod. cons., il travisamento della documentazione depositata in giudizio nonché la condanna la duplicazione del credito per effetto della condanna al risarcimento danni a seguito della condanna alla riduzione del prezzo.
Tali motivi non sono meritevoli di accoglimento.
Orbene, ai fini della soluzione della controversia è necessario premettere come il thema decidendum rientri nell'ambito della disciplina prevista dal D.lgs. 206/2005 concernente la tutela dei consumatori ex artt. 128 e ss., pertanto dovrà essere applicata tale norma speciale, piuttosto che quella prevista dagli artt. 1490 e ss. c.c. per la vendita in generale, che già di per sé costituisce norma speciale rispetto alla disciplina sull'inadempimento (art. 1218 c.c.) e sulla risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.).
Alla luce del dato normativo del T.U. Consumo, si deve quindi ribadire che, ricorrendone i presupposti - ossia contratto di compravendita fra venditore-professionista e consumatore, avente ad oggetto un bene di consumo -, deve essere sempre applicata la disciplina speciale contenuta nel T.U. Consumo, a meno che non siano previste dal codice civile ulteriori norme a tutela del consumatore, e che possono applicarsi le disposizioni del codice civile in materia di contratto di vendita in generale solo ad integrazione di eventuali lacune nella regolamentazione di specifiche ipotesi: ogni ulteriore approfondimento viene rinviato a dopo.
In particolare, l'art. 128 del T.U. Consumo prescrive come “il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore, fra i quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tali fini, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d'opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni”.
Il 5° comma, del richiamato articolo precisa che “le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”. Questo significa che tutti i difetti preesistenti alla consegna del bene usato e derivanti dall'usura pregressa del bene, sempre che essi siano stati evidenziati al cliente, non possono mai essere riconosciuti come difetti di conformità e che l'esistenza del difetto di conformità si presume nel caso in cui lo stesso si sia manifestato entro il termine di sei mesi dalla data in cui è avvenuta la consegna del bene (Trib. di Roma n. 5298/2015).
Peraltro, la Corte di Cassazione ha chiarito, in ordine all'applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate, che "il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che non va considerata (onde escludere la garanzia) come quella che, astrattamente, presenterebbe il bene utilizzato secondo la comune diligenza, bensì come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita" (Cass. n. 5251/2004; Cass. n. 23346/2009).
Il concetto di difetto di conformità, semplicemente richiamato dall'art. 128 del T.U. Consumo, è ricavabile a contrario dall'art. 129, che, al 2° comma, prevede che si presumono "conformi" al contratto i beni che: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti (Trib. di Roma n. 22960/2014; Trib. di Roma n. 2383/2015; Trib. di Roma n. 13771/2017).
Inoltre, il difetto di conformità ben può non essere evidente al momento della consegna, ma manifestarsi in un momento successivo, restando il venditore responsabile, a norma dell'art. 132, quando esso si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il Legislatore, dunque, ha introdotto una presunzione relativa di preesistenza del difetto di conformità al momento della consegna del bene, se il difetto si è manifestato entro sei mesi dalla consegna stessa, con conseguente inversione dell'onere della prova, dovendo infatti in quest'ultimo caso essere il venditore a dover provare l'inesistenza del vizio ovvero che lo stesso era sorto dopo la consegna del bene.
In altri termini, se il difetto di conformità si verifica entro sei mesi dalla consegna del bene, opera la presunzione di legge ed è onere del venditore superare detta presunzione relativa con idonea allegazione e prova sulla sopravvenienza del difetto, p.es. per il non corretto uso del bene stesso;
viceversa, per i fatti avvenuti oltre detto periodo, l'onere della prova, in base a conferente allegazione, della preesistenza alla vendita del difetto accertato grava sul consumatore, in base alle regole ordinarie di cui all'art. 2697 c.c. (Trib. di Roma n. 5298/2015).
È innegabile che la presunzione di esistenza di difetto originario trova un'espressa deroga nell'inciso del citato art. 132 “a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene”, tant'è che la garanzia sull'usato si applica “tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa” ex art. 128, 5° comma, T.U. Consumo.
Infine, è bene evidenziare come, in tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, la tutela specifica prevista dall'art. 130 del D.lgs. n. 206 del 2005 non sostituisce, ma si aggiunge ai rimedi ordinari del codice civile. Pertanto, il consumatore può agire per il risarcimento del danno in aggiunta alle richieste di ripristino della conformità del bene o alla risoluzione del contratto o riduzione del corrispettivo (Cass. n. 23238/2024).
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Orbene, alla luce di tali premesse, è necessario verificare nel caso di specie la sussistenza o meno della non conformità del bene venduto, con la precisazione che si trattava di una autovettura usata e che, pertanto, tutti i difetti preesistenti alla consegna del bene usato e derivanti dall'usura pregressa del bene, sempre che essi siano stati evidenziati al cliente, non possono mai essere riconosciuti come difetti di conformità.
Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado, il Giudice di Pace ha rilevato come, dall'esame della documentazione dedotta in giudizio, la vettura presentasse già dalla data di ritiro diverse problematiche, culminate poi con il guasto improvviso dell'automobile in data 08.09.2018, costringendo l'odierno appellato ad una sosta forzata in autostrada nonché al ricovero immediato dell'automobile stessa presso un'autofficina convenzionata con l'assicurazione, la quale copriva solo la riparazione della pompa dell'acqua, mentre le altre riparazioni rimanevano a carico dell'acquirente.
Successivamente a tale vicenda l'automobile presentava ulteriori difetti rilevati da un'autofficina autorizzata Mercedes – Benz, la quale evidenziava la necessità di un intervento immediato, tra cui la sostituzione degli pneumatici anteriori.
Peraltro, l'autovettura presentava un'ulteriore difetto di conformità, essendo previsto nel contratto di compravendita un kilometraggio pari 212.500 km, mentre dalla revisione risultava un kilometraggio pari a 311.987 km.
Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi sussistenti le superiori condizioni, di talché va affermata la non corrispondenza delle qualità e dei requisiti previsti dal contratto in questione e, dunque, il difetto di conformità del bene compravenduto.
Invero, l'art. 129 codice del Consumo prevede una serie di presunzioni di conformità del bene al contratto, tra cui anche la presenza delle qualità e delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.
In tal senso, si deve rilevare come il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto responsabile la concessionaria di tali difetti di conformità non essendo possibile ritenere come il susseguirsi di tali eventi e il riscontro delle diverse problematiche presentate dalla vettura possa essere riconducibile alla normale usura della stessa.
Il bene oggetto di controversia, infatti, non solo non è conforme rispetto a quanto contrattualmente previsto, in quanto presenta un kilometraggio assai differente tra quello presente nel contratto di vendita e quello risultante dalla revisione, ma inoltre è del tutto inidoneo all'utilizzo abituale del bene stesso, proprio in ragione del fatto che sin dalla sua consegna è stato dovuto portare all'autofficina per la riparazione dello specchietto elettrico destro rotto, dell'indicatore destro e dell'aria condizionata.
In tal senso, la sentenza oggetto di gravame ha pedissequamente osservato i dettami previsti dagli artt. 128 e 129 cod. cons., evidenziando come i vizi riscontrati a pochi giorni dalla compravendita dell'autovettura siano da qualificarsi come difetto del mezzo, non potendo essere invece considerati guasti derivanti dalla normale usura dell'auto. Peraltro, la doglianza concernente il travisamento delle prove da parte del Giudice di prime cure è priva di fondamento in quanto siffatte prove sono del tutto inconferenti ed insufficienti a superare la presunzione prevista ex art. 132 cod. cons.
Parimenti è infondata la censura concernente l'illegittima condanna alla riduzione del prezzo ed al risarcimento danni.
Invero, nella vendita dei beni di consumo, accertato il difetto di conformità, la domanda di riduzione del prezzo si può esperire come prima istanza giudiziale quando è provato che il venditore abbia disconosciuto il difetto e non abbia eseguito la riparazione o la sostituzione in un termine congruo.
Nel caso di specie, la riduzione del prezzo era l'unico rimedio possibile, in quanto la garanzia offerta dal venditore, ConformGest, garanzia ulteriore rispetto a quella generale ex art. 1519 bis e ss. c.c., aveva esclusivamente coperto la riparazione della pompa dell'acqua, mentre le ulteriori riparazioni erano rimaste a carico del consumatore.
Peraltro, la domanda di riduzione del prezzo non assorbe né sostituisce la domanda di risarcimento danni.
Difatti, la riduzione del prezzo è una forma di tutela speciale prevista per i consumatori, che si aggiunge alla tutela ordinaria del risarcimento danni, pertanto, non sussiste alcuna duplicazione del credito.
Nel caso in esame, il consumatore ha effettivamente provato allegato non solo l'altrui inadempimento, ma anche l'esistenza di una lesione riconducibile al fatto del debitore inadempiente.
Invero, ha detto provato in giudizio come le continue riparazioni hanno Controparte_1 reso impossibile l'abituale utilizzo della vettura, dovendo addirittura noleggiarne un'altra a seguito dell'arresto forzato in autostrada della vettura di cui trattasi.
La sentenza oggetto di gravame, dunque, non ha errato nella liquidazione del danno avendo tenuto conto non solo delle continue riparazioni effettuate quasi esclusivamente a carico del consumatore, ma anche del continuo mancato godimento dell'automobile, la quale, già al momento della vendita, presentava difetti ed anomalie taciuti ed occultati dalla venditrice.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellane al pagamento delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di
€ 1.300,00 , oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con distrazione al procuratore dichiaratosi distrattario
Roma, 22.10.2025
Il Giudice Dott.ssa LO ZA