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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/06/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1558/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1558 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: altri contratti atipici, passata in decisione il 19.05.2025, vertente
TRA
, el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Enrico Cicchetti, che Parte_1
lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine del ricorso
Attore in riassunzione
E
, in persona dei suoi procuratori speciali Controparte_1 [...]
e el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. CP_2 Controparte_3
Lucia Antonietta Primavera, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
Convenuta in riassunzione
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 189 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione, conveniva in giudizio la Parte_1
affinché fosse dichiarato risolto il contratto di Controparte_1
locazione a lungo termine n. 140694 per inadempimento della locataria, non avendo provveduto all'immediato ripristino dell'autovettura locata.
pagina 1 di 8 Chiedeva inoltre condannare la convenuta al pagamento di € 4.828,62, oltre interessi, quale somma sostenuta dal in seguito alla rottura del motore Pt_1
dell'autovettura, per la quale aveva demandato l'assistenza della . CP_1
Si costituiva in giudizio la impugnando le Controparte_1
avverse deduzioni e formulando domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 14.104,55, in quanto il non avrebbe ritirato Pt_1
l'autovettura in seguito alle riparazioni, omettendone i costi, il versamento dei canoni e la penale per l'esercizio del diritto di recesso.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 171ter c.p.c.
Svolta l'istruttoria, acquisita la prova testimoniale e concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 19.05.2025 la causa era rimessa in decisione.
Motivi della decisione
In data 20.04.2022 stipulava con la Parte_1 Controparte_1
un contratto di leasing di un'autovettura Tiguan targata GK454NY. Nel
[...]
corso del rapporto contrattuale, in particolare in data 10.04.2023, in seguito al rifornimento presso la stazione di servizio ESSO, l'automobile rimaneva in panne sull'Autostrada A14 Direzione Nord.
Controversa tra le parti è la causa dell'avaria; l'automobile manifestava infatti delle anomalie, tali da comportare l'immediata richiesta di assistenza e veniva trasportata presso l'autofficina di , dove era CP_1 Persona_1
oggetto di perizia e veniva riparata. Il riteneva la convenuta Pt_1
inadempiente al contratto, stante l'indisponibilità dell'automobile, e contestava i costi a lui addebitati per il ripristino. Agiva dunque in giudizio ai fini della condanna della al pagamento della Controparte_1
somma di € 4.828,62, a titolo di danno per l'indisponibilità dell'autovettura e per le spese sostenute.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto, l'art. 2697 c.c. dispone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono pagina 2 di 8 fondamento”. Quindi, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve fornire adeguata prova dei fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine, mentre al convenuto compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. In tema di onere probatorio parte attrice
è tenuta a “provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (tra le tante, Cass., Sez.3, sent. n. 3373/2010).
Parte attrice non ha adempiuto il proprio onere probatorio, non risultando dagli atti l'inadempienza della convenuta alla obbligazione assunta, non potendo essere posta a suo carico l'indisponibilità del veicolo.
Non è contestato il dedotto malfunzionamento del veicolo, che ha portato alla sua indisponibilità.
Tuttavia, la convenuta ha sostenuto che la causa del guasto fosse ascrivibile alla immissione di carburante non idoneo (gasolio al posto di benzina), laddove il ha asserito di aver immesso correttamente benzina e non Pt_1
gasolio nel serbatoio dell'automobile. A sostegno, ha prodotto lo scontrino della stazione di servizio ESSO, dove alla voce “prodotto” era indicata
“benzina”. L'eccezione dell'attore è priva di riscontro probatorio;
infatti, deve innanzitutto ricordarsi che “lo scontrino fiscale non costituisce prova piena del pagamento, benché il giudice di merito possa prenderlo in considerazione e valutarlo a tal fine unitamente alle altre risultanze processuali” (Cass. Ord. n.
8230/18). Tra l'altro, nella specie, il documento è prodotto in copia fotostatica e non appare suffragata da altri riscontri probatori;
deve infatti evidenziarsi che il teste (dipendente presso la stazione di servizio che Testimone_1
aveva effettuato il rifornimento), ha dichiarato di non ricordare i fatti di causa, né chi aveva effettuato il rifornimento, confermando la sola provenienza dello pagina 3 di 8 scontrino, sul quale non risulta alcun numero di targa e dal quale non può risalirsi all'autovettura che ha beneficiato del rifornimento.
Pertanto lo scontrino non appare collegabile con certezza al rifornimento effettuato dal e quindi non vi sono elementi di prova sufficienti a Pt_1
dimostrare che lo stesso abbia immesso il carburante adeguato, tanto più che, di contro, la ha prodotto il verbale di campionamento ed il CP_1
rapporto di prova n. 20230580B (v. fascicolo di primo grado), da cui, in seguito all'analisi del liquido rinvenuto nel motore dell'autovettura, risulta che lo stesso non è conforme “alla norma EN 228:2017”, quindi non conforme all'autovettura e tale da determinarne l'arresto.
La riscontrata presenza di un liquido non riconducibile al benzene lascia presumere che la rottura del motore, che si verificava a soli due chilometri dalla stazione di servizio ESSO, sia riconducibile all'immissione di carburante non conforme.
Dunque, non può essere dichiarato risolto il contratto per inadempimento della locataria che, in seguito alla rottura del motore, provvedeva alla riparazione del veicolo, sostenendone le spese.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dalla Controparte_1
la convenuta chiedeva condannare il al pagamento della
[...] Pt_1
somma di € 14.104,55, per il ripristino del veicolo, nonché per i canoni di locazione successivamente rimasti impagati.
Sull'eccepita improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, non sussiste nella specie una condizione di procedibilità obbligatoria (v. Cass. sen. n. 3452/2024), essendo inoltre già esperito per la domanda principale.
Nello specifico, occorre evidenziare che il contratto di locazione a lungo termine prevedeva una specifica clausola “riparazione danni” in base alla quale “sono sempre escluse le riparazioni del veicolo a carico del Locatore per pagina 4 di 8 danni avvenuti in conseguenza diretta di: (…) subiti dal veicolo in conseguenza di rifornimento del carburante errato e contaminato”. (doc. contratto di locazione, fascicolo parte attrice). Quindi, le condizioni generali del contratto, specificamente approvate (come da doc. 1 fascicolo di primo grado), riconoscono in via esplicita la responsabilità dell'utilizzatore per colpa, in termini di negligenza, per errato rifornimento. Dagli atti emergono, come si è detto, elementi gravi precisi e concordanti in ordine alla responsabilità del locatario (presenza nel motore di un liquido non riconducibile al benzene, arresto del veicolo dopo soli due chilometri dalla stazione di servizio ESSO).
Inoltre, il in seguito alla riparazione, rifiutava la riconsegna del Pt_1
veicolo, come da verbale del 12.05.2023, ed erano a lui addebitati i costi del ripristino, pari a € 8.729,85, IVA esclusa. Parte attrice, con diffida ad adempiere del 12.05.2023, contestava i costi e la responsabilità a lui riconosciuta per l'errato rifornimento, ritenendo risolto il contratto decorsi 15 giorni dal ricevimento.
A riguardo, l'art. 15 del contratto di locazione prevede che: “Il contratto potrà essere risolto in virtù di una semplice comunicazione da parte del Locatore a mezzo raccomandata a/r nel caso in cui il Cliente si rendesse inadempiente, anche parzialmente, di uno degli obblighi contrattualmente assunti essendo ognuno di essi considerato essenziale. In particolare, e senza che abbia carattere di esaustività, il Locatore potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa in caso di violazione anche parziale delle seguenti obbligazioni: (…) in caso di mancato ritiro di uno o più veicoli da parte del Cliente trascorsi 20 giorni dall'avviso di disponibilità (…) Nel caso di risoluzione del contratto in tutte le ipotesi sopra elencate il Cliente a Sua cura e spese dovrà restituire immediatamente al Locatore o a persona da questi indicata i veicoli (…). Il
Cliente dovrà inoltre corrispondere immediatamente al Locatore: - tutti i pagina 5 di 8 canoni ed importi a qualunque titolo dovuti al momento del verificarsi della risoluzione e non ancora pagati;
(..) – se esercita entro il dodicesimo mese, sarà soggetta ad una penale equivalente alla metà degli importi dei canoni mancanti alla prima annualità più un terzo dei successivi canoni fino alla scadenza del contratto, se esercitata dal tredicesimo mese sarà soggetta ad una penale pari all'importo di un terzo dei canoni a scadere” (cfr. doc. 1).
Ora, si osserva che manca nella specie una espressa comunicazione di risoluzione del contratto trasmessa via raccomandata a/r ovvero PEC. Dunque, non è possibile ritenere che la convenuta abbia esercitato il proprio diritto risolvendo il contratto e dando applicazione della clausola risolutiva in seguito al rifiuto della consegna. In altri termini, la risoluzione del contratto deve emergere da un'esplicita volontà delle parti, dovendo risultare evidente e manifesto l'intento di sciogliere il vincolo contrattuale ove, in particolare, intercorra tra i contraenti un contratto di durata.
Pertanto, non si può ritenere il contratto risolto, mancando un'espressa comunicazione della convenuta e non avendo, in sede di domanda riconvenzionale, formulato una domanda di risoluzione del contratto che, dunque, è in essere.
Riconosciuto l'inadempimento, l'attore è tenuto al pagamento delle somme dovute per il ripristino dell'autovettura, sostenuti dalla , nonché CP_1
per i canoni di locazione rimasti impagati, come da fatture allegate da controparte (v. fascicolo di primo grado).
Diversamente, nella fattispecie, non trova applicazione la penale per recesso anticipato, che veniva quantificata da parte convenuta in € 3.540,10. Invero,
l'art. 16 del contratto di locazione disciplina una differente circostanza, in base a cui “Il Cliente potrà, in assenza di inadempimenti contrattuali, fatta salva la riserva del locatore di aderire a tale richiesta, richiedere il recesso anticipato dalla locazione relativa ad uno o più veicoli prima della scadenza pagina 6 di 8 contrattuale, con preavviso minimo di 60 giorni. Per ciascun veicolo, la facoltà di recedere dal contratto: a) se esercitata entro il dodicesimo mese, sarà soggetta ad una penale equivalente alla metà dell'importo dei canoni mancanti alla prima annualità più un terzo dei successivi canoni fino alla scadenza del contratto;
b) se esercitata dal tredicesimo mese, sarà soggetta ad una penale pari all'importo di un terzo dei canoni a scadere.” (v. pag. 7 contratto di locazione).
Si evidenzia che ricorre una disomogeneità tra l'esercizio del diritto alla risoluzione del contratto e di recesso unilaterale, trattandosi di un'incompatibilità strutturale e funzionale.
Nel caso de quo, stante l'inadempimento del lo stesso, attraverso e- Pt_1
mail del 12.03.2023, non manifesta la volontà di recedere dal contratto ma di ritenerlo risolto decorsi 15 giorni, non provvedendo al preavviso esercitando così un diritto potestativo.
Ne consegue che, dalla somma richiesta, di € 14.104,55, occorre detrarre l'importo di € 3.540,10, previsto a titolo di estinzione anticipata per il presunto recesso di parte attrice che, di fatto, non si verificava, mancando sia un'espressa volontà in tal senso, sia le formalità richieste nelle condizioni generali del contratto.
Pertanto, parte attrice è tenuta a corrispondere alla convenuta la somma residua di € 10.564,45, dovuta per i canoni di locazione impagati ed i costi di riparazione dell'autovettura che, considerata la sussistenza del contratto, dovrà essere nuovamente riconsegnata all'utilizzatore.
In conclusione, la domanda principale è infondata e va rigettata. Di contro, la domanda riconvenzionale formulata dalla deve Controparte_1
essere parzialmente accolta per la somma di € 10.564,45.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da avverso così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di € 10.564,45, oltre interessi, nonché la
[...] CP_1
alla restituzione dell'autovettura Tiguan targata GK454NY; CP_1
3) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in €
500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 900,00 per la fase istruttoria;
€ 900,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, il 3.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa
Francesca Caropreso, Funzionario Addetto per l'Ufficio per il processo pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1558 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: altri contratti atipici, passata in decisione il 19.05.2025, vertente
TRA
, el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Enrico Cicchetti, che Parte_1
lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine del ricorso
Attore in riassunzione
E
, in persona dei suoi procuratori speciali Controparte_1 [...]
e el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. CP_2 Controparte_3
Lucia Antonietta Primavera, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
Convenuta in riassunzione
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 189 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione, conveniva in giudizio la Parte_1
affinché fosse dichiarato risolto il contratto di Controparte_1
locazione a lungo termine n. 140694 per inadempimento della locataria, non avendo provveduto all'immediato ripristino dell'autovettura locata.
pagina 1 di 8 Chiedeva inoltre condannare la convenuta al pagamento di € 4.828,62, oltre interessi, quale somma sostenuta dal in seguito alla rottura del motore Pt_1
dell'autovettura, per la quale aveva demandato l'assistenza della . CP_1
Si costituiva in giudizio la impugnando le Controparte_1
avverse deduzioni e formulando domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 14.104,55, in quanto il non avrebbe ritirato Pt_1
l'autovettura in seguito alle riparazioni, omettendone i costi, il versamento dei canoni e la penale per l'esercizio del diritto di recesso.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 171ter c.p.c.
Svolta l'istruttoria, acquisita la prova testimoniale e concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 19.05.2025 la causa era rimessa in decisione.
Motivi della decisione
In data 20.04.2022 stipulava con la Parte_1 Controparte_1
un contratto di leasing di un'autovettura Tiguan targata GK454NY. Nel
[...]
corso del rapporto contrattuale, in particolare in data 10.04.2023, in seguito al rifornimento presso la stazione di servizio ESSO, l'automobile rimaneva in panne sull'Autostrada A14 Direzione Nord.
Controversa tra le parti è la causa dell'avaria; l'automobile manifestava infatti delle anomalie, tali da comportare l'immediata richiesta di assistenza e veniva trasportata presso l'autofficina di , dove era CP_1 Persona_1
oggetto di perizia e veniva riparata. Il riteneva la convenuta Pt_1
inadempiente al contratto, stante l'indisponibilità dell'automobile, e contestava i costi a lui addebitati per il ripristino. Agiva dunque in giudizio ai fini della condanna della al pagamento della Controparte_1
somma di € 4.828,62, a titolo di danno per l'indisponibilità dell'autovettura e per le spese sostenute.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto, l'art. 2697 c.c. dispone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono pagina 2 di 8 fondamento”. Quindi, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve fornire adeguata prova dei fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine, mentre al convenuto compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. In tema di onere probatorio parte attrice
è tenuta a “provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (tra le tante, Cass., Sez.3, sent. n. 3373/2010).
Parte attrice non ha adempiuto il proprio onere probatorio, non risultando dagli atti l'inadempienza della convenuta alla obbligazione assunta, non potendo essere posta a suo carico l'indisponibilità del veicolo.
Non è contestato il dedotto malfunzionamento del veicolo, che ha portato alla sua indisponibilità.
Tuttavia, la convenuta ha sostenuto che la causa del guasto fosse ascrivibile alla immissione di carburante non idoneo (gasolio al posto di benzina), laddove il ha asserito di aver immesso correttamente benzina e non Pt_1
gasolio nel serbatoio dell'automobile. A sostegno, ha prodotto lo scontrino della stazione di servizio ESSO, dove alla voce “prodotto” era indicata
“benzina”. L'eccezione dell'attore è priva di riscontro probatorio;
infatti, deve innanzitutto ricordarsi che “lo scontrino fiscale non costituisce prova piena del pagamento, benché il giudice di merito possa prenderlo in considerazione e valutarlo a tal fine unitamente alle altre risultanze processuali” (Cass. Ord. n.
8230/18). Tra l'altro, nella specie, il documento è prodotto in copia fotostatica e non appare suffragata da altri riscontri probatori;
deve infatti evidenziarsi che il teste (dipendente presso la stazione di servizio che Testimone_1
aveva effettuato il rifornimento), ha dichiarato di non ricordare i fatti di causa, né chi aveva effettuato il rifornimento, confermando la sola provenienza dello pagina 3 di 8 scontrino, sul quale non risulta alcun numero di targa e dal quale non può risalirsi all'autovettura che ha beneficiato del rifornimento.
Pertanto lo scontrino non appare collegabile con certezza al rifornimento effettuato dal e quindi non vi sono elementi di prova sufficienti a Pt_1
dimostrare che lo stesso abbia immesso il carburante adeguato, tanto più che, di contro, la ha prodotto il verbale di campionamento ed il CP_1
rapporto di prova n. 20230580B (v. fascicolo di primo grado), da cui, in seguito all'analisi del liquido rinvenuto nel motore dell'autovettura, risulta che lo stesso non è conforme “alla norma EN 228:2017”, quindi non conforme all'autovettura e tale da determinarne l'arresto.
La riscontrata presenza di un liquido non riconducibile al benzene lascia presumere che la rottura del motore, che si verificava a soli due chilometri dalla stazione di servizio ESSO, sia riconducibile all'immissione di carburante non conforme.
Dunque, non può essere dichiarato risolto il contratto per inadempimento della locataria che, in seguito alla rottura del motore, provvedeva alla riparazione del veicolo, sostenendone le spese.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dalla Controparte_1
la convenuta chiedeva condannare il al pagamento della
[...] Pt_1
somma di € 14.104,55, per il ripristino del veicolo, nonché per i canoni di locazione successivamente rimasti impagati.
Sull'eccepita improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, non sussiste nella specie una condizione di procedibilità obbligatoria (v. Cass. sen. n. 3452/2024), essendo inoltre già esperito per la domanda principale.
Nello specifico, occorre evidenziare che il contratto di locazione a lungo termine prevedeva una specifica clausola “riparazione danni” in base alla quale “sono sempre escluse le riparazioni del veicolo a carico del Locatore per pagina 4 di 8 danni avvenuti in conseguenza diretta di: (…) subiti dal veicolo in conseguenza di rifornimento del carburante errato e contaminato”. (doc. contratto di locazione, fascicolo parte attrice). Quindi, le condizioni generali del contratto, specificamente approvate (come da doc. 1 fascicolo di primo grado), riconoscono in via esplicita la responsabilità dell'utilizzatore per colpa, in termini di negligenza, per errato rifornimento. Dagli atti emergono, come si è detto, elementi gravi precisi e concordanti in ordine alla responsabilità del locatario (presenza nel motore di un liquido non riconducibile al benzene, arresto del veicolo dopo soli due chilometri dalla stazione di servizio ESSO).
Inoltre, il in seguito alla riparazione, rifiutava la riconsegna del Pt_1
veicolo, come da verbale del 12.05.2023, ed erano a lui addebitati i costi del ripristino, pari a € 8.729,85, IVA esclusa. Parte attrice, con diffida ad adempiere del 12.05.2023, contestava i costi e la responsabilità a lui riconosciuta per l'errato rifornimento, ritenendo risolto il contratto decorsi 15 giorni dal ricevimento.
A riguardo, l'art. 15 del contratto di locazione prevede che: “Il contratto potrà essere risolto in virtù di una semplice comunicazione da parte del Locatore a mezzo raccomandata a/r nel caso in cui il Cliente si rendesse inadempiente, anche parzialmente, di uno degli obblighi contrattualmente assunti essendo ognuno di essi considerato essenziale. In particolare, e senza che abbia carattere di esaustività, il Locatore potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa in caso di violazione anche parziale delle seguenti obbligazioni: (…) in caso di mancato ritiro di uno o più veicoli da parte del Cliente trascorsi 20 giorni dall'avviso di disponibilità (…) Nel caso di risoluzione del contratto in tutte le ipotesi sopra elencate il Cliente a Sua cura e spese dovrà restituire immediatamente al Locatore o a persona da questi indicata i veicoli (…). Il
Cliente dovrà inoltre corrispondere immediatamente al Locatore: - tutti i pagina 5 di 8 canoni ed importi a qualunque titolo dovuti al momento del verificarsi della risoluzione e non ancora pagati;
(..) – se esercita entro il dodicesimo mese, sarà soggetta ad una penale equivalente alla metà degli importi dei canoni mancanti alla prima annualità più un terzo dei successivi canoni fino alla scadenza del contratto, se esercitata dal tredicesimo mese sarà soggetta ad una penale pari all'importo di un terzo dei canoni a scadere” (cfr. doc. 1).
Ora, si osserva che manca nella specie una espressa comunicazione di risoluzione del contratto trasmessa via raccomandata a/r ovvero PEC. Dunque, non è possibile ritenere che la convenuta abbia esercitato il proprio diritto risolvendo il contratto e dando applicazione della clausola risolutiva in seguito al rifiuto della consegna. In altri termini, la risoluzione del contratto deve emergere da un'esplicita volontà delle parti, dovendo risultare evidente e manifesto l'intento di sciogliere il vincolo contrattuale ove, in particolare, intercorra tra i contraenti un contratto di durata.
Pertanto, non si può ritenere il contratto risolto, mancando un'espressa comunicazione della convenuta e non avendo, in sede di domanda riconvenzionale, formulato una domanda di risoluzione del contratto che, dunque, è in essere.
Riconosciuto l'inadempimento, l'attore è tenuto al pagamento delle somme dovute per il ripristino dell'autovettura, sostenuti dalla , nonché CP_1
per i canoni di locazione rimasti impagati, come da fatture allegate da controparte (v. fascicolo di primo grado).
Diversamente, nella fattispecie, non trova applicazione la penale per recesso anticipato, che veniva quantificata da parte convenuta in € 3.540,10. Invero,
l'art. 16 del contratto di locazione disciplina una differente circostanza, in base a cui “Il Cliente potrà, in assenza di inadempimenti contrattuali, fatta salva la riserva del locatore di aderire a tale richiesta, richiedere il recesso anticipato dalla locazione relativa ad uno o più veicoli prima della scadenza pagina 6 di 8 contrattuale, con preavviso minimo di 60 giorni. Per ciascun veicolo, la facoltà di recedere dal contratto: a) se esercitata entro il dodicesimo mese, sarà soggetta ad una penale equivalente alla metà dell'importo dei canoni mancanti alla prima annualità più un terzo dei successivi canoni fino alla scadenza del contratto;
b) se esercitata dal tredicesimo mese, sarà soggetta ad una penale pari all'importo di un terzo dei canoni a scadere.” (v. pag. 7 contratto di locazione).
Si evidenzia che ricorre una disomogeneità tra l'esercizio del diritto alla risoluzione del contratto e di recesso unilaterale, trattandosi di un'incompatibilità strutturale e funzionale.
Nel caso de quo, stante l'inadempimento del lo stesso, attraverso e- Pt_1
mail del 12.03.2023, non manifesta la volontà di recedere dal contratto ma di ritenerlo risolto decorsi 15 giorni, non provvedendo al preavviso esercitando così un diritto potestativo.
Ne consegue che, dalla somma richiesta, di € 14.104,55, occorre detrarre l'importo di € 3.540,10, previsto a titolo di estinzione anticipata per il presunto recesso di parte attrice che, di fatto, non si verificava, mancando sia un'espressa volontà in tal senso, sia le formalità richieste nelle condizioni generali del contratto.
Pertanto, parte attrice è tenuta a corrispondere alla convenuta la somma residua di € 10.564,45, dovuta per i canoni di locazione impagati ed i costi di riparazione dell'autovettura che, considerata la sussistenza del contratto, dovrà essere nuovamente riconsegnata all'utilizzatore.
In conclusione, la domanda principale è infondata e va rigettata. Di contro, la domanda riconvenzionale formulata dalla deve Controparte_1
essere parzialmente accolta per la somma di € 10.564,45.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da avverso così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di € 10.564,45, oltre interessi, nonché la
[...] CP_1
alla restituzione dell'autovettura Tiguan targata GK454NY; CP_1
3) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in €
500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 900,00 per la fase istruttoria;
€ 900,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, il 3.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa
Francesca Caropreso, Funzionario Addetto per l'Ufficio per il processo pagina 8 di 8