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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4828 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 43431 anno 2023
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, all'udienza del 28/03/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 43431/2023 tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.GIOVANNI FARAGASSO, elettivamente domiciliato in
Via dei Frassini 23, Roma, attore e
(CF: ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dalle avv.sse LORETTA INNAMORATI e LAURA DE SANTIS, elettivamente domiciliata in Via Oslavia 7, Roma, convenuta dando lettura del dispositivo appresso trascritto.
Il Tribunale,
letti gli atti di causa e premesso:
-che con atto di citazione notificato il 27.9.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio opponendosi al decreto ingiuntivo 11623/2023 di Parte_2 questo Tribunale, esponendo: che aveva condotto in locazione l'immobile per uso abitativo sito in Roma, in Via San Martino della Battaglia 31, scala B, piano 3°, interno 8, in forza di contratto stipulato con la il 4.1.2013, ad un canone Pt_2 mensile di €.2.100,00; che la , successivamente alla risoluzione di detto Pt_2 rapporto, lamentando il mancato pagamento dei canoni locatizi e delle indennità di occupazione a far tempo dal gennaio 2018 fino al giorno dello sfratto, aveva ottenuto a suo carico il citato decreto ingiuntivo per il pagamento di
1 €.35.600,00, più interessi e spese del procedimento;
che tuttavia la domanda di pagamento azionata dalla si sarebbe dovuta dichiarare improcedibile per Pt_2 effetto della clausola compromissoria prevista al punto 14 del contratto di locazione che imponeva il previo ricorso alla commissione di conciliazione prevista dall'art.6 del decreto del Ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art.4, comma 2, della Legge 431/1998; che, in ogni caso, il credito così azionato si sarebbe dovuto in parte compensare con il deposito cauzionale di
€.4.600,00 (da maggiorarsi di interessi e rivalutazione), da lui corrisposto all'atto della stipula del contratto di locazione;
-che sulla base di tali prospettazioni l'opponente ha formulato Parte_1 le seguenti richieste:
“L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato per le ragioni esposte in narrativa Voglia:
1) dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione;
2) accertare e dichiarare l'improcedibilità del decreto n°11623/2023 (R.G.
23015/2023), emesso in data 05.07.2023 dal Tribunale Ordinario di Roma, notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 18.07.2023, per violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 14 del contratto di locazione;
3) revocare il decreto ingiuntivo n.11623/2023 (R.G. 23015/2023), emesso in data
05.07.2023 dal Tribunale Ordinario di Roma, notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 18.07.2023, previa declaratoria di insussistenza del diritto di parte opposta a richiedere le somme così come ingiunte, per le ragioni espresse nel sopra esteso atto e, in particolare, stante l'intervenuto parziale pagamento delle somme dovute, per come comprovato dalla documentazione allegata in atti;
4) in ogni caso accertare e dichiarare la compensazione dell'importo di €
4.600,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dovuti dalla signora Pt_2 all'opponente per la restituzione del deposito cauzionale corrisposto al momento della sottoscrizione del contratto;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sulle spese generali, da liquidarsi in favore dell'Avv. Giovanni
Faragasso, procuratore antistatario”;
-che l'opposta costituitasi in giudizio, ha eccepito a sua volta: la Parte_2 tardività dell'opposizione, in quanto notificata ad uno solo dei due procuratori presso i quali aveva eletto domicilio;
l'assenza nel contratto di alcuna clausola
2 compromissoria;
la non imputabilità del deposito cauzionale in conto canoni espressamente prevista dall'art.3 del contratto di locazione;
- che la ha quindi formulato le seguenti richieste: Pt_2
“Piaccia al Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
- in via preliminare dichiarare la tardività dell'opposizione;
- sempre in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- nel merito rigettare l'opposizione proposta dal sig. Parte_1 perché infondata in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”;
-che si è quindi disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio e, con ordinanza in data 7.11.2024, si è autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente ad €.31.000,00, più gli interessi e le spese del procedimento come specificato nel medesimo decreto;
-che la causa, istruita con la produzione di documenti, è stata discussa all'udienza del 28.3.2025 e, al termine di detta udienza, è stata decisa con la lettura del dispositivo appresso trascritto;
rilevato:
-che ai fini della procedibilità della domanda, non risulta necessario esperire un nuovo tentativo di mediazione, considerato che, come da risultanze della sentenza n. 25341/2021 pronunciata da questo Tribunale e fondante la pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto, un tentativo in tal senso è già stato posto in essere;
ritenuto:
-che non ricorrano i presupposti per l'accoglimento dell'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dalla difesa della posto che i procuratori Pt_2 costituiti in giudizio vennero da lei nominati, anche ai fini del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sia congiuntamente che disgiuntamente, e che, conseguentemente, la notificazione dell'atto di opposizione ad uno solo di loro è risultata idonea a produrre gli effetti ad essa connessi;
- che il contratto in esame, contrariamente a quanto asserito dalla difesa dell'opponente, non contenga alcuna clausola compromissoria: l'art.14 di detto
3 contratto, infatti, si limita a prevedere le modalità di composizione della commissione di conciliazione e non subordina in alcun modo la possibilità delle parti di adire l'autorità giudiziaria al preventivo ricorso a detta commissione;
rilevato altresì:
- che l'opponente, nelle conclusioni nel proprio atto di citazione, ha sostenuto di non dover corrispondere l'intero importo ingiunto, non avendo la tenuto Pt_2 conto delle somme da lui versate e del deposito cauzionale da lei ricevuto all'atto della sottoscrizione del contratto;
- che il fatto che il conduttore, in sede di sottoscrizione del contratto, abbia corrisposto alla locatrice la somma di €.4.600,00 a titolo di deposito cauzionale, pari a due mensilità del canone di locazione, è circostanza pacifica, non essendo stata oggetto di contestazioni;
- che sebbene il contratto di locazione, all'art. 3, abbia previsto la non imputabilità del deposito cauzionale al pagamento del canone di locazione, deve al contrario ritenersi che, una volta concluso il rapporto locatizio, non si possa prescindere da tale versamento ai fini della definizione dei reciproci rapporti di dare/avere tra le parti;
- che pertanto dall'importo di €.35.600,00, oggetto della suddetta ingiunzione, si dovrà detrarre l'importo di €.4.600,00 corrisposto alla a titolo di deposito Pt_2 cauzionale, maggiorato di €.667,63 a titolo di interessi legali maturati dal
4.1.2013 ad oggi (esclusa la richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta);
-che l'opponente non ha invece fornito prova degli asseriti e imprecisati altri pagamenti;
ritenuto in conclusione:
-che l'opponente, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, debba corrispondere alla la somma di €.30.332,37, più gli interessi legali dalle Pt_2 scadenze al saldo, al netto del deposito cauzionale di €.4.600,00 e degli interessi legali maturati su tale somma, pari ad €.667,63;
-che l'opponente, in considerazione della sua prevalente soccombenza, debba rifondere alla controparte le spese del presente giudizio,
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
4 -revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna a corrispondere a la somma di Parte_1 Parte_2
€.30.332,37, più gli interessi legali dalle scadenze al saldo, al netto del deposito cauzionale di €.4.600,00 e degli interessi legali su tale somma, pari ad
€.667,63;
-condanna a rimborsare a le spese processuali che Parte_1 Parte_2 si liquidano in €.4.500,00 per compensi di avvocato ai sensi del DM.Giustizia
147/2022 relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva.
Roma, il 28/03/2025.
Il Giudice unico dott. MASSIMO CORRIAS
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REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, all'udienza del 28/03/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 43431/2023 tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.GIOVANNI FARAGASSO, elettivamente domiciliato in
Via dei Frassini 23, Roma, attore e
(CF: ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dalle avv.sse LORETTA INNAMORATI e LAURA DE SANTIS, elettivamente domiciliata in Via Oslavia 7, Roma, convenuta dando lettura del dispositivo appresso trascritto.
Il Tribunale,
letti gli atti di causa e premesso:
-che con atto di citazione notificato il 27.9.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio opponendosi al decreto ingiuntivo 11623/2023 di Parte_2 questo Tribunale, esponendo: che aveva condotto in locazione l'immobile per uso abitativo sito in Roma, in Via San Martino della Battaglia 31, scala B, piano 3°, interno 8, in forza di contratto stipulato con la il 4.1.2013, ad un canone Pt_2 mensile di €.2.100,00; che la , successivamente alla risoluzione di detto Pt_2 rapporto, lamentando il mancato pagamento dei canoni locatizi e delle indennità di occupazione a far tempo dal gennaio 2018 fino al giorno dello sfratto, aveva ottenuto a suo carico il citato decreto ingiuntivo per il pagamento di
1 €.35.600,00, più interessi e spese del procedimento;
che tuttavia la domanda di pagamento azionata dalla si sarebbe dovuta dichiarare improcedibile per Pt_2 effetto della clausola compromissoria prevista al punto 14 del contratto di locazione che imponeva il previo ricorso alla commissione di conciliazione prevista dall'art.6 del decreto del Ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art.4, comma 2, della Legge 431/1998; che, in ogni caso, il credito così azionato si sarebbe dovuto in parte compensare con il deposito cauzionale di
€.4.600,00 (da maggiorarsi di interessi e rivalutazione), da lui corrisposto all'atto della stipula del contratto di locazione;
-che sulla base di tali prospettazioni l'opponente ha formulato Parte_1 le seguenti richieste:
“L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato per le ragioni esposte in narrativa Voglia:
1) dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione;
2) accertare e dichiarare l'improcedibilità del decreto n°11623/2023 (R.G.
23015/2023), emesso in data 05.07.2023 dal Tribunale Ordinario di Roma, notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 18.07.2023, per violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 14 del contratto di locazione;
3) revocare il decreto ingiuntivo n.11623/2023 (R.G. 23015/2023), emesso in data
05.07.2023 dal Tribunale Ordinario di Roma, notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 18.07.2023, previa declaratoria di insussistenza del diritto di parte opposta a richiedere le somme così come ingiunte, per le ragioni espresse nel sopra esteso atto e, in particolare, stante l'intervenuto parziale pagamento delle somme dovute, per come comprovato dalla documentazione allegata in atti;
4) in ogni caso accertare e dichiarare la compensazione dell'importo di €
4.600,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dovuti dalla signora Pt_2 all'opponente per la restituzione del deposito cauzionale corrisposto al momento della sottoscrizione del contratto;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sulle spese generali, da liquidarsi in favore dell'Avv. Giovanni
Faragasso, procuratore antistatario”;
-che l'opposta costituitasi in giudizio, ha eccepito a sua volta: la Parte_2 tardività dell'opposizione, in quanto notificata ad uno solo dei due procuratori presso i quali aveva eletto domicilio;
l'assenza nel contratto di alcuna clausola
2 compromissoria;
la non imputabilità del deposito cauzionale in conto canoni espressamente prevista dall'art.3 del contratto di locazione;
- che la ha quindi formulato le seguenti richieste: Pt_2
“Piaccia al Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
- in via preliminare dichiarare la tardività dell'opposizione;
- sempre in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- nel merito rigettare l'opposizione proposta dal sig. Parte_1 perché infondata in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”;
-che si è quindi disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio e, con ordinanza in data 7.11.2024, si è autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente ad €.31.000,00, più gli interessi e le spese del procedimento come specificato nel medesimo decreto;
-che la causa, istruita con la produzione di documenti, è stata discussa all'udienza del 28.3.2025 e, al termine di detta udienza, è stata decisa con la lettura del dispositivo appresso trascritto;
rilevato:
-che ai fini della procedibilità della domanda, non risulta necessario esperire un nuovo tentativo di mediazione, considerato che, come da risultanze della sentenza n. 25341/2021 pronunciata da questo Tribunale e fondante la pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto, un tentativo in tal senso è già stato posto in essere;
ritenuto:
-che non ricorrano i presupposti per l'accoglimento dell'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dalla difesa della posto che i procuratori Pt_2 costituiti in giudizio vennero da lei nominati, anche ai fini del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sia congiuntamente che disgiuntamente, e che, conseguentemente, la notificazione dell'atto di opposizione ad uno solo di loro è risultata idonea a produrre gli effetti ad essa connessi;
- che il contratto in esame, contrariamente a quanto asserito dalla difesa dell'opponente, non contenga alcuna clausola compromissoria: l'art.14 di detto
3 contratto, infatti, si limita a prevedere le modalità di composizione della commissione di conciliazione e non subordina in alcun modo la possibilità delle parti di adire l'autorità giudiziaria al preventivo ricorso a detta commissione;
rilevato altresì:
- che l'opponente, nelle conclusioni nel proprio atto di citazione, ha sostenuto di non dover corrispondere l'intero importo ingiunto, non avendo la tenuto Pt_2 conto delle somme da lui versate e del deposito cauzionale da lei ricevuto all'atto della sottoscrizione del contratto;
- che il fatto che il conduttore, in sede di sottoscrizione del contratto, abbia corrisposto alla locatrice la somma di €.4.600,00 a titolo di deposito cauzionale, pari a due mensilità del canone di locazione, è circostanza pacifica, non essendo stata oggetto di contestazioni;
- che sebbene il contratto di locazione, all'art. 3, abbia previsto la non imputabilità del deposito cauzionale al pagamento del canone di locazione, deve al contrario ritenersi che, una volta concluso il rapporto locatizio, non si possa prescindere da tale versamento ai fini della definizione dei reciproci rapporti di dare/avere tra le parti;
- che pertanto dall'importo di €.35.600,00, oggetto della suddetta ingiunzione, si dovrà detrarre l'importo di €.4.600,00 corrisposto alla a titolo di deposito Pt_2 cauzionale, maggiorato di €.667,63 a titolo di interessi legali maturati dal
4.1.2013 ad oggi (esclusa la richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta);
-che l'opponente non ha invece fornito prova degli asseriti e imprecisati altri pagamenti;
ritenuto in conclusione:
-che l'opponente, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, debba corrispondere alla la somma di €.30.332,37, più gli interessi legali dalle Pt_2 scadenze al saldo, al netto del deposito cauzionale di €.4.600,00 e degli interessi legali maturati su tale somma, pari ad €.667,63;
-che l'opponente, in considerazione della sua prevalente soccombenza, debba rifondere alla controparte le spese del presente giudizio,
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
4 -revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna a corrispondere a la somma di Parte_1 Parte_2
€.30.332,37, più gli interessi legali dalle scadenze al saldo, al netto del deposito cauzionale di €.4.600,00 e degli interessi legali su tale somma, pari ad
€.667,63;
-condanna a rimborsare a le spese processuali che Parte_1 Parte_2 si liquidano in €.4.500,00 per compensi di avvocato ai sensi del DM.Giustizia
147/2022 relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva.
Roma, il 28/03/2025.
Il Giudice unico dott. MASSIMO CORRIAS
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