Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3350 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 31/10/2024 da
, nata a [...] il [...] (C.F Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]3
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Libero Coslovich (C.F.
) - pec e Antonella C.F._3 Email_1
Coslovich ( ) -pec – C.F._4 Email_2
presso il cui studio sito in Trieste, Foro Ulpiano n. 2 hanno eletto domicilio, con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Tribunale, vista la decorrenza dei termini di cui all'art. 3, l. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
a) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
celebrato a Trieste in data 22.01.1999 e registrato sub. Atto Parte_2
n. 13 parte I – anno 1999 – dal Comune di Trieste;
b) ciascun genitore contribuirà al mantenimento della figlia, maggiorenne ma non ancora autonoma, direttamente, salva la ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
c) nulla reciprocamente a titolo di mantenimento tra i coniugi in quanto economicamente autonomi.
FATTO
-I coniugi ricorrenti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 31/10/2024
e personalmente sottoscritto hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento di matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe e di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
- Gli stessi hanno esposto e documentato:
a. di aver contratto matrimonio civile a Trieste in data 22.01.1999 e registrato sub. Atto
n. 13 parte I – anno 1999 – dal Comune di Trieste;
b. dall'unione in data 11.4.2000, a Trieste, è nata la figlia Persona_1
maggiorenne ma non ancora autosufficiente;
c. che, una volta venuta meno l'affectio coniugalis, presentavano riscorso per separazione consensuale e il Tribunale di Trieste, su apposita istanza, con verbale dd
12/12/2016, autorizzava le parti a vivere separate e successivamente omologava la separazione con decreto n. 2274/2016 del 22/12/2016, RG n. 3775/2016.
- Gli stessi, sia nell'atto introduttivo che nelle note ritualmente depositate in data
14/01/2025, entro il termine assegnato, confermavano la volontà di non riconciliarsi e dichiaravano di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ritenuto che le condizioni di divorzio riguardo al mantenimento di , Per_1 maggiorenne ma non ancora autonoma, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e tutelano l'interesse della figlia a ricevere assistenza morale e materiale da entrambi i coniugi sino al raggiungimento di una sua indipedenza economica;
preso atto che coniugi ricorrenti dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro in quanto economicamente indipendenti;
Il Giudice delegato, con ordinanza dd 22 gennaio 2025 depositata il 4 febbraio 2025 ha rimesso la causa al Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Trieste in data 22.01.1999 e registrato sub. Atto n. 13 parte I – anno 1999 – dal Comune di Trieste tra Parte_1
e alle condizioni di cui in premessa e che si
[...] Parte_2
ritengono qui integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per il reciproco mantenimento e per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli