TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 3345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3345 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1065/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1065/2025 R.G. promossa da
C.F. , difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
GI SI C.F. C.F._1
contro
C.F. contumace. CP_1 C.F._2
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni agli atti.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fallimento proponeva azione revocatoria fallimentare nei confronti Parte_1
di amministratore unico della fallita dal 2018 fino alla data di CP_1
fallimento (17/2/2022), al quale attribuiva pagamenti disposti dalla società in suo pagina 1 di 4 favore nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento per un totale di euro 3.790,00, mediante plurimi bonifici bancari e prelievi di contante;
dedotto lo stato soggettivo rilevante di conoscenza dello stato di insolvenza della società,
reso evidente dalla natura di amministratore unico della società in bonis in capo al convenuto, l'attore chiedeva la declaratoria di inefficacia di tali pagamenti nei suoi confronti ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f., con condanna del convenuto alla restituzione delle somme percepite in favore del fallimento.
Il convenuto restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Sussistono infatti tutti i presupposti di cui all'art. 67, comma 2, l.f.
In primo luogo, va dato atto dell'esistenza dei pagamenti nel periodo sospetto,
ben documentata dalla produzione degli estratti conto del conto corrente della società in bonis da cui si evincono sia i bonifici disposti in favore del convenuto,
che i prelievi in contanti da questi eseguiti (doc. 2).
Trattasi in particolare dei seguenti bonifici in suo favore: € 400,00 in data
21/09/2021; € 850,00 in data 26/10/2021; € 500,00 in data 01/12/2021; € 500,00
in data 24/01/2022; € 1.300,00 in data 17/02/2022; nonché dei seguenti prelievi di contanti: € 120,00 in data 04/10/21 e la somma € 120,00 in data 04/12/2021.
Trattasi all'evidenza di atti a titolo oneroso, verosimilmente costituito dal compenso previsto per l'amministratore, eseguiti nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento, intervenuta in data 17/2/2022.
Può dirsi poi sussistente lo stato soggettivo di conoscenza dello stato di insolvenza in capo al destinatario dei pagamenti, sol che si tenga conto che questi era amministratore unico della società sin dal 2018 e dunque certamente a conoscenza, sia dell'elevatissima esposizione debitoria della società e dunque dell'incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni, che addirittura dell'istanza di fallimento proposta dal creditore Controparte_2
pagina 2 di 4 Quanto alla non riconducibilità di tali pagamenti alle ipotesi eccezionali di deroga alla regola della revocabilità individuate dall'art. 67, comma 3, l.f. vanno condivise le osservazioni della curatela, nella misura in cui:
- da un lato, non ricorre l'ipotesi di cui alla lettera a) della norma citata, in quanto il pagamento del compenso dell'amministratore non costituisce un pagamento di beni o servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa,
bensì la corresponsione di quanto dovuto a colui che di diritto costituisce il rappresentante/mandatario della società;
- dall'altro lato, non ricorre nemmeno l'ipotesi di cui alla lettera f) della norma citata, tenuto conto che l'amministratore della società non è di norma lavoratore subordinato (Cass. 9911/2007) e non vi sono ragioni per ritenere che, nel caso di specie, il convenuto lo fosse.
In definitiva, vi è accoglimento della domanda.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
1065/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Revoca i pagamenti eseguiti da in favore di a far Parte_1 CP_1
data dal 21/09/2021 per complessivi euro 3.790,00.
2. Condanna alla restituzione in favore del fallimento CP_1 Parte_1
della somma di euro 3.790,00 oltre gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. dalla domanda al saldo.
pagina 3 di 4 3. Condanna al pagamento nei confronti del fallimento CP_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi;
oltre il
15% per spese generali;
euro 125,00 per spese specifiche;
infine IVA e
Cassa.
Lecce, 20 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1065/2025 R.G. promossa da
C.F. , difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
GI SI C.F. C.F._1
contro
C.F. contumace. CP_1 C.F._2
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni agli atti.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fallimento proponeva azione revocatoria fallimentare nei confronti Parte_1
di amministratore unico della fallita dal 2018 fino alla data di CP_1
fallimento (17/2/2022), al quale attribuiva pagamenti disposti dalla società in suo pagina 1 di 4 favore nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento per un totale di euro 3.790,00, mediante plurimi bonifici bancari e prelievi di contante;
dedotto lo stato soggettivo rilevante di conoscenza dello stato di insolvenza della società,
reso evidente dalla natura di amministratore unico della società in bonis in capo al convenuto, l'attore chiedeva la declaratoria di inefficacia di tali pagamenti nei suoi confronti ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f., con condanna del convenuto alla restituzione delle somme percepite in favore del fallimento.
Il convenuto restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Sussistono infatti tutti i presupposti di cui all'art. 67, comma 2, l.f.
In primo luogo, va dato atto dell'esistenza dei pagamenti nel periodo sospetto,
ben documentata dalla produzione degli estratti conto del conto corrente della società in bonis da cui si evincono sia i bonifici disposti in favore del convenuto,
che i prelievi in contanti da questi eseguiti (doc. 2).
Trattasi in particolare dei seguenti bonifici in suo favore: € 400,00 in data
21/09/2021; € 850,00 in data 26/10/2021; € 500,00 in data 01/12/2021; € 500,00
in data 24/01/2022; € 1.300,00 in data 17/02/2022; nonché dei seguenti prelievi di contanti: € 120,00 in data 04/10/21 e la somma € 120,00 in data 04/12/2021.
Trattasi all'evidenza di atti a titolo oneroso, verosimilmente costituito dal compenso previsto per l'amministratore, eseguiti nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento, intervenuta in data 17/2/2022.
Può dirsi poi sussistente lo stato soggettivo di conoscenza dello stato di insolvenza in capo al destinatario dei pagamenti, sol che si tenga conto che questi era amministratore unico della società sin dal 2018 e dunque certamente a conoscenza, sia dell'elevatissima esposizione debitoria della società e dunque dell'incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni, che addirittura dell'istanza di fallimento proposta dal creditore Controparte_2
pagina 2 di 4 Quanto alla non riconducibilità di tali pagamenti alle ipotesi eccezionali di deroga alla regola della revocabilità individuate dall'art. 67, comma 3, l.f. vanno condivise le osservazioni della curatela, nella misura in cui:
- da un lato, non ricorre l'ipotesi di cui alla lettera a) della norma citata, in quanto il pagamento del compenso dell'amministratore non costituisce un pagamento di beni o servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa,
bensì la corresponsione di quanto dovuto a colui che di diritto costituisce il rappresentante/mandatario della società;
- dall'altro lato, non ricorre nemmeno l'ipotesi di cui alla lettera f) della norma citata, tenuto conto che l'amministratore della società non è di norma lavoratore subordinato (Cass. 9911/2007) e non vi sono ragioni per ritenere che, nel caso di specie, il convenuto lo fosse.
In definitiva, vi è accoglimento della domanda.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
1065/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Revoca i pagamenti eseguiti da in favore di a far Parte_1 CP_1
data dal 21/09/2021 per complessivi euro 3.790,00.
2. Condanna alla restituzione in favore del fallimento CP_1 Parte_1
della somma di euro 3.790,00 oltre gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. dalla domanda al saldo.
pagina 3 di 4 3. Condanna al pagamento nei confronti del fallimento CP_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi;
oltre il
15% per spese generali;
euro 125,00 per spese specifiche;
infine IVA e
Cassa.
Lecce, 20 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 4 di 4