Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00597/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2026, proposto da
IO IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Veronica Pepoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Rimini, via XXIII Settembre 1845 n. 109;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 564/2024 pubblicata il 28 ottobre 2024, emessa dal Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 la dott.ssa NA De AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la parte ricorrente, con la richiesta di passaggio in decisione depositata in data 31 marzo 2026, ha rappresentato che, successivamente alla proposizione del ricorso, il giudicato è stato eseguito dall’Amministrazione con accredito dell’importo sulla carta elettronica del docente;
- la circostanza non è stata contestata dalla parte resistente;
- sulla scorta di ciò, la ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite;
- all’udienza camerale del 23 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che l’avvenuta esecuzione del giudicato e l’integrale soddisfazione della pretesa azionata determinino la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che le spese del giudizio vadano poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo, con la precisazione che la liquidazione tiene conto del fatto che, seppur successivamente alla presentazione del ricorso, quest’ultima ha adempiuto, evitando ulteriori aggravi di spesa e di attività giudiziaria;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi € 600,00 (seicento/00), oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM AN, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
NA De AT, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| NA De AT | Renata EM AN |
IL SEGRETARIO