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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2862/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
IN DO, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4201/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale - 01057861005
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077602 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077602 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077602 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077602 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077602 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077602 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077602 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 impugnava, a mezzo difensore, l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, notificato il 12/12/2024 da MA IT, dell'importo di 7.844,00, emesso a titolo di TARI e TEFA relative all'utenza n. 0012082095, ubicata in Roma in Indirizzo_1, e proponeva i seguenti motivi di opposizione:
1. erroneità nel calcolo dell'imposta dovuta, in quanto l'immobile oggetto di accertamento è un locale rimessa condominiale di cui la ricorrente è proprietaria di soli 2/27 del totale, come si evince dall'allegata visura () e atto di acquisto (doc. 1), mentre l'avviso attiene alla TARI e TEFA del 100% di proprietà del locale;
2. prescrizione relativamente all'annualità 2018, posto che l'avviso in questione riguarda l'annualità 2018 che si è prescritta a marzo 2024, tenendo conto anche della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale,
concludeva quindi per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Nessuno si è costituito per MA IT.
Con atto del 23/1/2026 si costituiva, per conto di parte ricorrente, in vista dell'odierna udienza, il nuovo difensore, Avv. Difensore_1 , in sostituzione del precedente che ha cessato l'attività professionale, riportandosi integralmente a quanto dedotto e concluso nell'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, tenuto conto sia delle deduzioni e allegazioni di parte ricorrente, come comprovate dalla documentazione prodotta agli atti relativa al titolo di acquisto, sia della non contestazione delle parte resistente, MA IT, non costituitasi in questo giudizio (cui il ricorso è stato ritualmente notificato e che ben avrebbe potuto controdedurre in questa sede producendo documentazione di segno contrario nei venti giorni liberi prima dell'udienza ex art. 32, comma 1, d.lgs. n.
546/1992), sicché si applica il principio generale di non contestazione (art. 115 c.p.c.) – attuativo dei principi della ragionevole durata del processo e di economia processuale (art. 111 Cost.), come tale pacificamente applicabile anche nel processo tributario e nei confronti di tutte le parti in giudizio, sottendendo a tutti i fatti allegati, sia quelli cd. “primari” che quelli cd. “secondari” – con conseguente accoglimento in toto dello spiegato ricorso.
Parte ricorrente ha provato in questa sede di essere proprietaria di soli 2/27 del locale rimessa condominiale per il quale è stato emesso l'impugnato avviso in epigrafe, relativo a TARI e TEFA del 100% della proprietà dell'immobile medesimo, erroneamente attribuita alla Ricorrente_1 per l'intero.
Tanto basta per invalidare l'atto impugnato, che va annullato in toto in accoglimento del primo motivo di ricorso (assorbito il restante), in applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, secondo periodo, d.l.gs n. 546/1992 – come novellato dall'art. 7 della legge 130/2022 – secondo cui il giudice tributario, sulla base degli elementi di prova emergenti in giudizio, “annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”. Parte resistente non costituita MA IT, in esecuzione della presente sentenza, immediatamente esecutiva ex lege, in sede di riedizione dell'atto impugnato, provvederà al ricalcolo dell'esatto importo dovuto dall'odierna ricorrente, pro quota, per le annualità ancora dovute, e nei confronti di tutti gli altri condomini, del pari soggetti d'imposta pro quota.
Quanto alle spese di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore di lite e ai vigenti parametri e criteri in vigore ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Tabelle nn. 23 e 24).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. LD NI
IL PRESIDENTE
Dott. Corrado Maffei
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
IN DO, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4201/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale - 01057861005
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077602 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077602 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077602 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077602 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077602 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077602 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077602 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 impugnava, a mezzo difensore, l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, notificato il 12/12/2024 da MA IT, dell'importo di 7.844,00, emesso a titolo di TARI e TEFA relative all'utenza n. 0012082095, ubicata in Roma in Indirizzo_1, e proponeva i seguenti motivi di opposizione:
1. erroneità nel calcolo dell'imposta dovuta, in quanto l'immobile oggetto di accertamento è un locale rimessa condominiale di cui la ricorrente è proprietaria di soli 2/27 del totale, come si evince dall'allegata visura () e atto di acquisto (doc. 1), mentre l'avviso attiene alla TARI e TEFA del 100% di proprietà del locale;
2. prescrizione relativamente all'annualità 2018, posto che l'avviso in questione riguarda l'annualità 2018 che si è prescritta a marzo 2024, tenendo conto anche della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale,
concludeva quindi per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Nessuno si è costituito per MA IT.
Con atto del 23/1/2026 si costituiva, per conto di parte ricorrente, in vista dell'odierna udienza, il nuovo difensore, Avv. Difensore_1 , in sostituzione del precedente che ha cessato l'attività professionale, riportandosi integralmente a quanto dedotto e concluso nell'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, tenuto conto sia delle deduzioni e allegazioni di parte ricorrente, come comprovate dalla documentazione prodotta agli atti relativa al titolo di acquisto, sia della non contestazione delle parte resistente, MA IT, non costituitasi in questo giudizio (cui il ricorso è stato ritualmente notificato e che ben avrebbe potuto controdedurre in questa sede producendo documentazione di segno contrario nei venti giorni liberi prima dell'udienza ex art. 32, comma 1, d.lgs. n.
546/1992), sicché si applica il principio generale di non contestazione (art. 115 c.p.c.) – attuativo dei principi della ragionevole durata del processo e di economia processuale (art. 111 Cost.), come tale pacificamente applicabile anche nel processo tributario e nei confronti di tutte le parti in giudizio, sottendendo a tutti i fatti allegati, sia quelli cd. “primari” che quelli cd. “secondari” – con conseguente accoglimento in toto dello spiegato ricorso.
Parte ricorrente ha provato in questa sede di essere proprietaria di soli 2/27 del locale rimessa condominiale per il quale è stato emesso l'impugnato avviso in epigrafe, relativo a TARI e TEFA del 100% della proprietà dell'immobile medesimo, erroneamente attribuita alla Ricorrente_1 per l'intero.
Tanto basta per invalidare l'atto impugnato, che va annullato in toto in accoglimento del primo motivo di ricorso (assorbito il restante), in applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, secondo periodo, d.l.gs n. 546/1992 – come novellato dall'art. 7 della legge 130/2022 – secondo cui il giudice tributario, sulla base degli elementi di prova emergenti in giudizio, “annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”. Parte resistente non costituita MA IT, in esecuzione della presente sentenza, immediatamente esecutiva ex lege, in sede di riedizione dell'atto impugnato, provvederà al ricalcolo dell'esatto importo dovuto dall'odierna ricorrente, pro quota, per le annualità ancora dovute, e nei confronti di tutti gli altri condomini, del pari soggetti d'imposta pro quota.
Quanto alle spese di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore di lite e ai vigenti parametri e criteri in vigore ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Tabelle nn. 23 e 24).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. LD NI
IL PRESIDENTE
Dott. Corrado Maffei