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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 617 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Orvieto (TR), Piazza Parte_1 dell'Erba n.4 presso lo studio del procuratore Avv. Elisa Scozzarella che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del CP_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Fiumicino del 23 gennaio 2023 rep. Per_1 CP_ rep.n.37590 ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in Terni, via Bramante n.13, scala D;
, con sede legale in Roma, Controparte_2 via Giuseppe Grezar n.14, in persona del Responsabile Contenzioso Umbria
giusta procura a rogito Notaio di Roma Controparte_3 Persona_2 rep. n. 180134, raccolta n. 12348 del 22/6/2023, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura depositata in atti dagli Avv.ti Marco D'Amici
e Antonio Diana ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Frosinone, via Adige n.41; OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 2 agosto 2023 ha proposto Parte_1 opposizione avverso intimazione di pagamento notificata in data 14.7.2023
n.10920229000783423/000 per un importo totale di euro: 130.871,80 tra cui per asserito omesso pagamento di contributi previdenziali dovuti alla gestione CP_1
Commercianti per gli anni 2005, 2009 e dal 2012 al 2019, oltre interessi e sanzioni risultanti da avvisi di addebito: 1) AVA n.40920120000784616000; 2)
AVA n. 40920130000087604000; 3) AVA n.40920130001359979000; 4) AVA
n.40920140000370122000; 5) AVA n.40920140000899212000; 6) AVA n.
40920140001636437000; 7) AVA n.40920150000648903000; 8) AVA n.
40920150001088730000; 9) AVA n.40920160000482387000; 10) AVA n. 40920170000889146000; 11) AVA n. 40920180000238937000; 12) AVA
n.40920180001415080000; 13) AVA n.40920190000643466000; 14) AVA n.
409220190001360475000.
Ha eccepito in diritto la maturata prescrizione del diritto alla riscossione sull'assunto dell'irregolarità e/o inesistenza delle notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, nonché la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 comma 1 e comma 2 L. 212/2000, del principio di collaborazione e buona fede ex art. 10, comma 1, della I. n. 212 del
2000, e degli artt. 24 e 97 Cost. sull'assunto dell'omessa motivazione riguardante le cause sottese alla richiesta di pagamento.
Tanto premesso, ha adito l'intestato Tribunale affinché, previa sospensione della richiesta di pagamento: - dichiari l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell' e comunque la non debenza delle somme CP_1 sottese al titolo impugnato, oltre alla condanna dell' e dell' ex art. 96 CP_1 CP_4
c.p.c. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente, da liquidarsi anche in via equitativa con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si è costituito in giudizio l' chiedendo dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere, in quanto oggetto di stralci, gli avvisi di addebito: AVA
n.40920130000087604000, AVA n.40920130001359979000, AVA n.40920140000370122000, AVA n.40920140000899212000, AVA
n.40920140001636437000, AVA n.40920150000648903000 e AVA
n.40920150001088730000, come da estratto di ruolo in atti. Con riferimento all'avviso di addebito n.40920120000784616000 l' ha allegato che lo stesso risulta essere inserito in definizione agevolata CP_5 ex art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n.197/2022 con conseguente rinuncia all'opposizione. Infine, relativamente ai residui titoli: ha, preliminarmente, eccepito il difetto di legittimazione passiva avendo riguardo all'attività demandata al concessionario per la riscossione;
- in via ulteriormente preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta, in quanto, comunque, tardivamente introdotta in violazione del disposto di cui all'art. 24 commi 5 e 6 Digs. 46/99; - nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'eccepita prescrizione richiamando la normativa introdotta per l'emergenza COVID, in particolare, l'articolo 68 del dl 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia) che ha disposto la sospensione per ben
542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi, insistendo per il rigetto del ricorso. Si è costituita l' eccependo: - in via preliminare il difetto di CP_4 legittimazione passiva con riferimento al momento anteriore alla trasmissione dei ruoli esecutivi dall'Ente creditore al Concessionario della Riscossione;
- in via ulteriormente preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, da un lato, avendo parte ricorrente presentato in data 30/6/2023, n.4 dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'1/1/2020 al 30/6/2022 ai sensi dell'art. 1, commi 231 – 252, L. 197/2022, dall'altro, essendo state notificate all'istante, con riferimento agli AVA sottesi al titolo impugnato, intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria e pignoramento presso terzi, meglio descritte in memoria;
- nel merito l'infondatezza dell'eccepita nullità dell'intimazione posto che il titolo in questione identifica il debitore, l'Ente creditore, il titolo giuridico della pretesa, l'anno di riferimento del credito, gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali presupposte e le relative date di notifica, inoltre, contiene l'esplicazione analitica degli importi dovuti e, infine, l'intimazione a pagare entro 5 giorni, insistendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite da distrarsi.
L'istruttoria si è articolata con la sola produzione documentale offerta dalle parti.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. rubricato “deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs. 149/2022 e applicabile ai giudizi pendenti a decorrere dal 1° gennaio 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Legittimazione passiva e . CP_1 CP_4
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata sia dall' che dall' CP_1 CP_4
Le eccezioni sono infondate per quanto di ragione.
Infatti, si tratta di una causa che rientra pacificamente nella competenza del giudice del lavoro (contributi dovuti alla Gestione Commercianti a CP_1 titolo di contributi fissi ed eccedenti il minimale).
Quanto alla legittimazione passiva, si ricorda che: "In riferimento alle tipologie di opposizione al vaglio laddove il ricorrente contesti l'intervenuta causa estintiva del credito azionato (la prescrizione nel nostro caso), unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore (nonchè, per quanto riguarda i crediti contributivi dell anche la ai sensi della L. n. 448 CP_1 Controparte_6 del 1998, art. 13, comma 8, che indica quale litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell , in quanto, mentre la CP_1 formulazione originaria del citato D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato "anche al concessionario", tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2- ter, convertito con modificazioni in L. 22 novembre 2002, n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione è invece legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto venga contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento) (omissis...)" (così Cass. n.
12583/2013). CP_ Ne consegue che l' è legittimato comunque come ente creditore e che la legittimazione passiva della , va comunque Controparte_7 affermata trattandosi del soggetto che ha notificato l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione e gli atti interruttivi della prescrizione.
2. Cessata materia del contendere.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere risultando stralciate le partite creditorie vantate dall' sottese ai seguenti CP_1 avvisi di addebito: AVA n.40920130000087604000, AVA
n.40920130001359979000, AVA n.40920140000370122000, AVA
n.40920140000899212000, AVA n.40920140001636437000, AVA
n.40920150000648903000 e AVA n.40920150001088730000 come emerge dall'estratto di ruolo depositato dall' e non contestato. CP_5
Essendo incontestato e documentalmente provato che l'interesse sotteso alle domande presentate dalla parte ricorrente è stato pienamente soddisfatto per opera dell'intervenuto stralcio, tramite l'attribuzione del bene della vita desiderato, va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio in parte qua. Difatti la giurisprudenza ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo” (Cassazione civile sez. lav. 25 marzo 2010 n. 7185; Cassazione civile sez. III 06 febbraio 2007 n.
2567).
Resta assorbita ogni altra questione per quanto concerne gli avvisi di addebito sopra esaminati, residuando l'esame dei titoli: 1) AVA
n.40920120000784616000; 9) AVA n.40920160000482387000; 10) AVA n. 40920170000889146000; 11) AVA n. 40920180000238937000; 12) AVA
n.40920180001415080000; 13) AVA n.40920190000643466000; 14) AVA n.
409220190001360475000, non oggetto di annullamento e/o stralcio.
3. Opposizione agli atti esecutivi ed opposizione all'esecuzione. Venendo al merito dell'opposizione residua e prima di esaminare i motivi formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche e in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo
2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre
2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art.24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art.4, comma 2 ter del d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265. Il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (c e, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d. .R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999 – a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” –, sia in quella dell'art. 29, comma 2°, del medesimo decreto legislativo – a norma del quale “alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1° dell'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il citato art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile
(fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda gli avvisi di addebito, dalla notificazione degli stessi.
1. Interesse ad agire art. 100 c.p.c.
Fatte queste premesse, occorre inquadrare la domanda con riferimento agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta. CP_1 La parte opponente si duole della notifica di una intimazione di pagamento con la quale l'ente concessionario ha invitato la parte a regolarizzare il debito derivante, tra gli altri, da avvisi di addebito per contributi dovuti all' Gestione Commercianti. CP_1
Orbene, occorre rilevare che la domanda volta all'annullamento dell'intimazione di pagamento deve essere dichiarata, in quanto tale, inammissibile, giacché l'avviso di pagamento costituisce mera comunicazione amministrativa, dovuta per legge qualora l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale e/o avvisi di addebito, della sussistenza di un debito rimasto inevaso.
Pertanto, premesso che in sé l'intimazione di pagamento non ha alcuna portata lesiva per il contribuente, non potendo ritenersi tale la comunicazione dell'esistenza di un debito, difetta alcun interesse ad agire avverso la stessa, non potendo dal suo annullamento il contribuente trarre alcun vantaggio: o il debito esiste e in quest'ottica dall'eventuale annullamento dell'intimazione il contribuente non ricaverebbe alcun beneficio in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione contributiva, eventualmente a seguito di una successiva intimazione di pagamento depurata dai vizi lamentati, ovvero non esiste ed allora l'interesse del contribuente non può essere certamente quello all'annullamento dell'intimazione, ma quello ad una pronuncia di accertamento negativo che dichiari l'insussistenza del debito.
La domanda, pertanto, con la quale, sul presupposto dell'inesistenza del debito, il contribuente chieda l'annullamento dell'intimazione di pagamento più che una opposizione all'intimazione, procedura che non ha alcuna valenza giuridica, deve essere qualificata quale azione volta all'accertamento negativo del debito, cioè una azione attraverso la quale il debitore intende affermare, con efficacia di giudicato, che quel debito indicato nell'intimazione non sussiste.
Così inquadrata la domanda, occorre verificare la sussistenza della notifica degli avvisi di addebito sopra indicati, avendo sostenuto CP_1 l'opponente che i titoli non gli sarebbero mai stati notificati. L' in allegato alla memoria di costituzione ha depositato CP_5 tempestivamente copia fotostatica dei titoli notificati a mezzo posta con raccomandate a/r. Nelle note di trattazione scritta il difensore dell'opponente ha disconosciuto la documentazione allegata ai sensi dell'art.2719 c.c. proprio perché trattasi di copie fotostatiche non autenticate depositate dall' , non esistendo CP_1 alcun originale.
Venendo all'esame delle notifiche degli avvisi di addebito si rileva quanto segue: 1) Avviso di addebito n. 40920120000784616/000, contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2005, notificato mediante racc. a/r consegnata a mani della ricorrente come riportato nell'avviso di Parte_1 ricevimento dalla stessa sottoscritto con firma leggibile in data 29.12.2012 (cfr. copie avviso di addebito e racc. a/r all.to memoria ); CP_1
9) Avviso di addebito n. 40920160000482387/000, contributi dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno 2015, notificato mediante racc. a/r perfezionatasi in data 11.06.2016 per compiuta giacenza (cfr. Cassazione ordinanza del 20/02/2018 n. 4049/6 il 10° giorno successivo alla spedizione dell'avviso cfr. copia avviso di addebito e racc. a/r all.to memoria ); CP_1
10) Avviso di addebito n. 40920170000889146/000, contributi dovuti alla Gestione Commercianti per gli ann 2015 - 2016, notificato mediante racc. a/r consegnata a mani della ricorrente come riportato nell'avviso Parte_1 di ricevimento dalla stessa sottoscritto con firma leggibile in data 12.1.2018 (cfr. copie avviso di addebito e racc. a/r all.to memoria ); CP_1
11) Avviso di addebito n. 40920180000238937/000, contributi dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno 2017, notificato mediante racc. a/r consegnata a mani della ricorrente come riportato nell'avviso di Parte_1 ricevimento dalla stessa sottoscritto con firma leggibile in data 2.7.2018 (cfr. copie avviso di addebito e racc. a/r all.to memoria ); CP_1
12) Avviso di addebito n. 4092018000141508/000, contributi dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni 2017 - 2018, notificato mediante racc. a/r consegnata a mani della ricorrente come riportato nell'avviso Parte_1 di ricevimento dalla stessa sottoscritto con firma leggibile in data 21.1.2019 (cfr. copie avviso di addebito e racc. a/r all.to memoria ); CP_1
13) Avviso di addebito n. 40920190000643466/000, contributi dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno 2018, notificato mediante racc. a/r consegnata a mani della ricorrente come riportato nell'avviso di Parte_1 ricevimento dalla stessa sottoscritto con firma leggibile in data 31.7.2019 (cfr. copie avviso di addebito e racc. a/r all.to memoria ); CP_1
14) Avviso di addebito n. 40920190001360475/000, contributi dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni 2018 - 2019, notificato mediante racc. a/r consegnata a mani della ricorrente come riportato nell'avviso Parte_1 di ricevimento dalla stessa sottoscritto con firma leggibile in data 2.1.2020 (cfr. copie avviso di addebito e racc. a/r all.to memoria ). CP_1
Nella prima udienza utile successiva alla costituzione dell' , parte CP_1 opponente ha disconosciuto ai sensi dell'art.2719 c.c. le copie fotostatiche non autenticate depositate dall' in quanto non esistente alcun originale;
mentre con CP_1 riferimento all'AVA n. 40920160000482387/000, notificato mediante racc. a/r perfezionatasi in data 11.06.2016 per compiuta giacenza la difesa attorea nelle note CP_ di discussione, quindi tardivamente, ha lamentato che l' si è limitato ad allegare una busta chiusa con una semplice scritta a penna “compiuta giacenza” senza alcun timbro postale, annotazione e sottoscrizione dell'incaricato alla notifica.
Partendo dall'ultima contestazione, alla quale si vuole comunque replicare stante l'evidente infondatezza, non è peregrino in questa sede rammentare che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26 D.P.R. n. 607 del 1973, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" (Cass. Sent.
n. 19270/2018).
Dunque, la notifica eseguita direttamente dall'Ente a mezzo del servizio postale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione di atti giudiziari, ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale (D.M. 9 aprile 2011, articoli 32 e 37).
Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 140 c.p.c.
Nessuna relata di tentata notifica doveva essere redatta, né alcuna formale comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale doveva essere allegata dall' , avendo implicitamente l'ufficiale postale assicurato, con la CP_1 restituzione al mittente del plico e della relativa cartolina non compilata proprio a causa della mancata consegna, l'adempimento delle regole che sovrintendono alla consegna dei plichi postali raccomandati, ivi compreso l'avvenuto avviso di giacenza, con conseguente assenza di qualsiasi obbligo in punto di apposizione di timbro postale, annotazione e sottoscrizione dell'incaricato alla notifica. Quanto, invece, ai disconoscimenti le contestazioni generiche non colgono nel segno, posto che per consolidata giurisprudenza, la contestazione c.d. “di conformità” (come il disconoscimento), non può essere generica, essendo preciso onere della parte di specificare sotto quale profilo si assuma la non corrispondenza della copia prodotta all'originale, anche al fine di evidenziare la serietà e ragionevolezza della censura, potendo, altrimenti, tale condotta processuale essere valutata dal Giudice anche in relazione al dovere di lealtà imposto alle parti dall'articolo 88 del codice di procedura civile (v. ad es. Cass. n.
935/2004: "La norma di riferimento da applicare alla fattispecie è propriamente
l'art. 2719 c.c., in base al quale "le copie fotostatiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è autenticata da un pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta").
A sua volta l'art. 2712 c.c. è espressione del medesimo criterio di ritenuta conformità agli originali delle copie non disconosciute, che allarga da un lato anche alle prove documentali diverse dalle scritture e per altro verso ai mezzi di riproduzione meccanica diversi dalla fotografia;
contiene, peraltro, un'indicazione utile per l'interpretazione del sistema e perciò dello stesso art. 2719, là dove precisa che la parte contro la quale le copie sono prodotte ne deve disconoscere la conformità agli atti e ai fatti rappresentati.
In sintesi: "Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'articolo 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale" (Cass. n. 7775/2014).
Ai sensi dell'art. 2719 la parte controinteressata è tenuta a disconoscere non la fotocopia di una scrittura in quanto tale, ma piuttosto la sua conformità all'originale (oppure, naturalmente, l'esistenza stessa dell'originale da cui la copia avrebbe dovuto essere stata tratta): in mancanza di espresso disconoscimento le copie hanno lo stesso valore probatorio degli originali (Cass. civ., 3314/1999). In altri termini l'interesse pratico tutelato dalla norma è essenzialmente quello di evitare che vengano utilizzate come elementi di prova copie di scritture che non corrispondono a quelle originali, ma siano parziali o incomplete, oppure, al contrario, alterate o modificate per costruire documenti di contenuto diverso da quello degli originali, o addirittura - attraverso tecniche di fotomontaggio o altri procedimenti similari - documenti del tutto nuovi. .... Da un punto di vista logico, prima ancora che giuridico, è possibile disconoscere la conformità della copia fotostatica di una scrittura all'originale soltanto dopo aver esaminato quello che si vuole disconoscere, vale a dire la copia stessa.
Un disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 (o anche dell'art. 2712) deve essere necessariamente specifico..."). Il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito dovendo concretizzarsi, appunto, nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
La relativa eccezione deve contenere specifico riferimento non solo all'atto in sè ma anche al profilo di esso che venga contestato.
E il disconoscimento non impedisce comunque al giudice di ricorrere alla prova per presunzioni (in termini, cfr. Cass. n.11445/2001; Cass.17 luglio
2008, n. 19680).
Come confermato anche dalla giurisprudenza più recente: "il Collegio ritiene di dover dare seguito al principio per il quale, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass.
n. 28096/09, nonchè, di recente, Cass. n. 14416/13) ......Si tratta di dichiarazione assolutamente generica, a fronte della produzione di ben ... cartelle esattoriali, con i relativi estratti di ruolo: essa non era idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali .........Peraltro, non va trascurato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'articolo 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'articolo
215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacchè mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'articolo 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr.
Cass. n. 2419/06, nonchè, tra le altre, Cass. n. 11269/04 e n. 9439/10)." (cfr.,
Cass. n. 10326 del 13 maggio 2014). In sintesi: "il disconoscimento della conformità di una delle riproduzioni menzionate nell'art. 2712 cod. civ. ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., della scrittura privata, perché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 12 maggio
2000 n. 6090, in tema di copie fotostatiche;
Cass. 26 gennaio 2000 n. 866 e Cass.
5 febbraio 1996 n. 940, in tema di copie fotografiche, Cass.22 dicembre 1997 n.
12949 in tema di tabulati informatici riepilogativi di retribuzioni, Cass. 8 luglio 1994 n. 6437 in tema di dischi cronotachigrafi;
Cass. 10 settembre 1997 n. 8901 sugli oneri probatori dell'utente che contesti la corrispondenza al proprio traffico telefonico delle risultanze del misuratore di centrale … " (così Cass. n. 11445/2001). Quanto poi alle questioni relative al “contenuto”, la Cassazione, pronunciandosi in generale in materia di atti ricettizi, con il suo orientamento largamente prevalente, ha ritenuto idonea a fornire prova della conoscenza dell'atto sia la lettera raccomandata che il telegramma, affermando che, in presenza della prova certa della spedizione, segue, anche in assenza dell'avviso di ricevimento, “la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex articolo 1335 del codice civile dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera o contiene una lettera di contenuto diverso” (Cass. 18 ottobre 2005 n. 20144; Cass. 24 novembre 2004, n. 22133; Cass. 20 gennaio 2004, n. 771; Cass. 19 agosto 2003, n. 12135; Cass. 3 luglio 2003, n. 10536 e numerose altre).
Nel caso di specie, l' ha depositato in giudizio copie fotostatiche CP_1 delle lettere raccomandate a/r, degli avvisi di ricevimento con indicazione del numero della raccomandata a/r e degli avvisi di addebito oggetto di spedizione, spettando al destinatario provare che non sia stata notificata, unitamente alla cartolina, anche l'avviso di addebito, prova che nel caso di specie non è stata fornita. E' di tutta evidenza che nessun disconoscimento risulta essere stato validamente effettuato dall'odierna opponente alla prima udienza successiva alla produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento (cfr. note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione d'udienza del 13.12.2023 in atti), non potendo attribuirsi efficacia alcuna alla generica ed assolutamente inadeguata dichiarazione sopra indicata della difesa di parte ricorrente che avrebbe dovuto, per contro, specificatamente indicare le ragioni del disconoscimento in particolare gli aspetti differenziali delle fotocopie prodotte rispetto all'originale e non limitarsi - come, invece, ha fatto - a dedurre la mancata produzione degli originali di tutta la documentazione depositata dall' e la non conformità a CP_1 quanto espressamente dedotto e prodotto con la memoria difensiva.
Infine, si aggiunga che i documenti in esame non presentano elementi atti ad evocare una possibile non conformità fra la fotocopia e l'originale (quali abrasioni, estrapolazione di pezzi del documento, segni di fotomontaggi).
Contrariamente a quanto (genericamente) dedotto da parte ricorrente, infatti, gli avvisi di ricevimento evidenziano con palmare chiarezza la data di consegna e la data del timbro, indicando il numero della raccomandata corrispondente a quello indicato nelle copie degli AVA, anch'essi allegati. In ogni caso quanto anche alle notifiche degli atti interruttivi della prescrizione prodotti dalla difesa dell' di cui si dirà appresso, ricevuti dal CP_4 figlio dell'opponente (tale qualificatosi all'agente postale) se ne conferma la validità ed efficacia alla stregua della consolidata giurisprudenza che ordine al rapporto esistente tra il destinatario ed il consegnatario dell'atto ha chiarito come: "in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio i all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate, oppure la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario" (v. Cass. nn. 12315/16, ove si è ritenuto che: "le circostanze dedotte dal ricorrente nel corso del giudizio... non toccano la circostanza del rinvenimento nell'abitazione del notificando del soggetto che ha ricevuto la notifica, nè hanno consentito di escludere, in base alla ricostruzione offerta in sentenza, in cui si legge di certificazioni anagrafiche e di atto notorio dai quali risulta che D.R.A. non fa parte del nucleo familiare del ricorrente, che costui sia comunque un parente, benchè non convivente, del contribuente"; conf. Cass. nn. 26501/14, 12181/13)" (Cass. civ. Sez. VI, 28/12/2016, n.27223).
A ciò si aggiunga che la normativa sulle notificazioni: "consentendo la consegna della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica, incombendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario, la quale, peraltro, può essere data soltanto provando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, mentre non è sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza (ritenuta valida la notifica effettuata al cognato del destinatario che si trovava nel residenza del destinatario medesimo)" (Cass. civ., Sez. VI, 14/11/2017, n. 26928). Orbene, in mancanza di deduzione e prova circa la occasionalità della presenza del soggetto sottoscrittore dell'atto, funditus comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed intimazione di pagamento (vedi infra) ricevuti dal figlio dell'opponente devono ritenersi adeguatamente notificati;
Parte_2 allo stesso modo, in carenza di convincenti elementi di segno diverso, l'attestazione del rapporto di parentela non risulta in discussione. Non risulta contestata neppure l'illegibilità e/o incomprensibilità delle sottoscrizioni apposte agli avvisi di ricevimento in quanto trattasi chiaramente dell'opponente come evincibile dalla chiarissima sottoscrizione e del figlio della stessa come indicato nella dicitura apposta sopra la sottoscrizione.
E' poi pacifico che avverso i predetti titoli non è stato mai proposto il ricorso di opposizione, per il quale è previsto il termine di 40 giorni dall'art.24 del D.Lgs. n.46/1999.
Orbene, osserva il Giudicante che il termine di 40 giorni stabilito dall'art.24 del D.Lgs. n.46/1999 per la proposizione dell'opposizione deve essere considerato perentorio. Invero, va rilevato:
- che la giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che, ancorché l'art.153 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non per ciò può senz'altro escludersi, in assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso, la perentorietà del termine, poiché nulla vieta di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato, e sia quindi perentorio (v. Cass.,
6.6.1997 n. 5074 e, in termini, anche Cass., 5.6.1998 n. 524);
- che l'art. 24, 5° co., cit., nello stabilire il termine di 40 gg,, ha inteso delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo, e ciò per soddisfare quelle esigenze di certezza e celerità per cui, tra l'altro, è stata prevista la riscossione dei crediti previdenziali a mezzo ruolo;
- che la perentorietà del termine in esame discende dunque dallo scopo dello stesso che è quello di consentire, in tempi ragionevolmente brevi, la costituzione di un titolo esecutivo definitivo a favore dell'ente creditore. Così, da ultimo, ha statuito la Cassazione (sentenza n.2835 del 5.2.2009): “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v.
Corte Cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso” (conf. Cass. n.8900 del 14.4.2010). In questa prospettiva deve ritenersi che, scaduto il termine perentorio per proporre opposizione ex art.24 D.Lgs. 46/99, l'opposizione tardiva – anche se prospettata come una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell'ente previdenziale – non sia ammissibile. Infatti, anche se l'opposizione all'avviso di addebito non può essere assimilata all'opposizione a decreto ingiuntivo (dal momento che il decreto ingiuntivo è un provvedimento del Giudice che è di per sé idoneo – in mancanza di opposizione – a passare in giudicato), non c'è dubbio che l'iscrizione del credito a ruolo non sia neppure assimilabile al precetto (che, al contrario della cartella di pagamento, presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo). La realtà è che il giudizio di opposizione di cui all'artt.24 del D.Lgs.
46/99 è diretto a far valere sia i vizi formali della cartella e/o avviso di addebito, sia l'inesistenza del credito contributivo e che la scadenza del termine perentorio per l'opposizione ha quindi effetto preclusivo non soltanto con riferimento ai vizi formali, ma anche con riferimento alla possibilità di contestare nel merito la sussistenza del credito contributivo.
Questa affermazione appare avvalorata dal fatto che il 6° comma dell'art.24 del D.Lgs. 46/99 dispone che “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”: la formulazione letterale della norma non lascia infatti alcun dubbio sulla possibilità di contestare con l'opposizione anche il “merito” della pretesa contributiva e sulla conseguente impossibilità di contestare la sussistenza del credito contributivo dopo la scadenza del termine – perentorio – per la proposizione dell'opposizione; anche il richiamo delle norme di cui agli artt.442 e ss. c.p.c. appare poi significativo, trattandosi delle norme che disciplinano il normale processo di “cognizione” in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.
In questo senso è la giurisprudenza della Cassazione, che ha sostenuto che il termine è accordato dalla legge al debitore "per l´opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l´accertamento della fondatezza della pretesa dell´ente ... diretto
a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell´ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione" (sent. n.4506/2007).
In tale ottica, la Cassazione ha anche richiamato la giurisprudenza formatasi sui cd. titoli paragiudiziali che sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine (Cass., nn.9944/1991 e 10269/1991), affermando altresì che le descritte conseguenze "discendenti dalla disciplina speciale che regola la materia ... e sostanzialmente analoghe agli effetti prodotti dal giudicato, precludono il riesame del merito della pretesa contributiva in un diverso giudizio, sia instaurando sia già in corso" (Cass. n.17978/2008). D'altro canto, ammettendo la possibilità di esperire un´azione di accertamento successiva al decorso del termine per l´opposizione a ruolo, si determinerebbe una preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale, il che appare come una contraddizione in termini. La perentorietà del termine, come anzidetto, importa la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi ed essa o è "sostanziale" o non è.
In definitiva, nella prospettiva della Suprema Corte, tendente chiaramente ad affermare l´incontrovertibilità del credito contributivo nell´an e nel quantum in caso di omessa tempestiva impugnazione della cartella esattoriale che ne notizia l´iscrizione a ruolo, non v'è spazio per un´azione di accertamento successiva che ponga di nuovo in discussione la pretesa.
L'effetto preclusivo del riesame del merito della pretesa contributiva, conseguente alla mancata opposizione nei termini, opera, ad avviso del
Giudicante, anche quando la questione attenga alla prescrizione del credito contributivo, essendo una questione di merito anche quella attinente la prescrizione, sia pur preliminare rispetto alle altre questioni di merito.
Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo.
Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali e/o gli avvisi di addebito siano state regolarmente notificati, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella.
Se, però, come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo).
Ed, infatti, a decorrere dalla data di avvenuta notifica degli avvisi di addebito per cui è causa - la cui legittimità, non essendo stata impugnata nel termine di 40 gg all'uopo previsto dal legislatore, non può più essere oggetto di accertamento - dovrà calcolarsi il nuovo termine di prescrizione in relazione ai contributi con gli stessi richiesti.
4.Eccezione di prescrizione. Sul punto è noto che diverse sentenze della Suprema Corte (Cass. n. 4338 del 24/2/2014; Cass. n. 11749 del 8/6/2015;Cass. n. 5060 del 15/3/2016 ecc.), avevano affermato che il termine di prescrizione da applicare è quello decennale e non quello quinquennale: "a mente dell'art.3, comma 9, L. n. 335 del 1995, il termine di prescrizione per la contribuzione previdenziale di che trattasi è fissato in cinque anni;
(omissis...) deve però considerarsi che, secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art.24 dello stesso D.L. 24 settembre 2002, n. 209 è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (cfr, ex plurimis, 14692/2007; 17978/2008; 2835/2009; 8931/2011); - ne consegue che, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto
l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi;
riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 c.c.), trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.” (cfr, per arg., Cass., n. 17051/2004, in motivazione)".
La questione è stata rimessa alle sezioni unite che, con la sentenza n.23397/2016, hanno invece affermato il principio esattamente opposto per il quale anche in caso di cartella non opposta, e quindi divenuta definitiva, il termine di prescrizione resta quello quinquennale.
Nella sentenza gli hanno ribadito che la scadenza del termine Parte_3 perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva " … produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito senza determinare anche l'effetto della c.d.
'conversione' del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo la L. n. 3335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c (omissis...) Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali (omissis...) Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
Il giudice non può che uniformarsi a tale ultima sentenza.
Nella fattispecie di cui è causa, gli avvisi di addebito sono stati notificati a far data dal più risalente il 29.11.2012 (AVA n.1) fino al 2.01.2020
(AVA n.14). L' nel costituirsi tempestivamente in giudizio ha depositato, dal canto CP_4 suo, a fronte delle contestazioni attoree in punto di prescrizione delle pretese contributive azionate dall , con riferimento agli AVA: CP_1
1) AVA n.40920120000784616000: a) intimazione di pagamento n.10920159001346911000 notificata mediante racc. a/r perfezionatasi per compiuta giacenza in data 12/7/2015 (cfr. copia intimazione di pagamento e racc. a/r e avviso deposito casa comunale all.to memoria;
b) comunicazione preventiva di CP_4 iscrizione ipotecaria n. 10976201900000135000 notificata mediante racc. a/r consegnata a mani del figlio della ricorrente come riportato Parte_4 nell'avviso di ricevimento sottoscritto con firma leggibile in data 10.5.2019 (cfr. copia preavviso di iscrizione ipotecaria e racc. a/r all.to memoria;
c) notifica CP_4 di intimazione di pagamento n.10920189002818373000 notificata mediante racc.
a/r consegnata a mani del figlio della ricorrente come riportato Parte_4 nell'avviso di ricevimento sottoscritto con firma leggibile in data 21.11.2019 (cfr. copia intimazione di pagamento e racc. a/r con avviso di ricevimento firmato all.to memoria;
CP_4
2) AVA n. 40920160000482387000: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10976201900000135000; b) intimazione di pagamento
n.10920189002818373000, già sopra indicate.
3) AVA n. 40920170000889146000: a) atto di pignoramento presso terzi
n.10984201800000393001 notificato mediante racc. a/r consegnata a mani della ricorrente come riportato nell'avviso di ricevimento dalla Parte_1 stessa sottoscritto con firma leggibile in data 26/7/2018; b) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.10976201900000135000, già sopra indicata
(cfr. copia pignoramento presso terzi e racc. a/r con avviso di ricevimento firmato all.ti memoria CP_4
4) AVA n. 40920180000238937000: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10976201900000135000 già sopra indicata.
A tali intimazioni di pagamento ha fatto seguito l'ultima oggetto di impugnazione da parte della ricorrente notificata in data 14.07.2023 ed avente ad oggetto oltre agli avvisi di addebito sopra indicati anche gli AVA: 12) AVA
n.40920180001415080000; 13) AVA n.40920190000643466000; 14) AVA n. 409220190001360475000 rispetto ai quali il titolo impugnato nel presente giudizio è intervenuto quale atto interruttivo prima del decorso del quinquennio.
Parte ricorrente nelle note di discussione, e, quindi, tardivamente ha eccepito la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 10920159001346911/00 del luglio 2015 atteso che, vista l'irreperibilità relativa della la resistente non avrebbe fornito prova dell'inoltro al destinatario e Parte_1 l'effettiva ricezione della raccomandata informativa ex art. 60 c. 1 lett. b) bis D.P.R. 600/73, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica da prodursi in copia integrale in quanto appunto unica prova “con la quale l'ufficiale giudiziario abbia dato notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui al suddetto articolo [140 c.p.c.]” (Cass. 1699/2019). La doglianza non coglie nel segno alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali.
Non nuoce sul punto rammentare che ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (applicabile anche in materia di riscossione di crediti previdenziali in base agli artt. 18 e 19 D.Lgs. n. 46/1999) “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. Peraltro, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015,
Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del
13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n.
10037 del 10/04/2019).
Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario, come nella fattispecie al vaglio.
Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n. 38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”
(Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5,
21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass.,
Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920). Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile
2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi tributari e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre
1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n. 38548 del 06/12/2021 cit.).
A tale autorevole e più recente filone ermeneutico si ritiene di prestare adesione, dovendosi dunque ritenere non necessario ai fini della validità della notifica cd. diretta, eseguita a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 dpr. 602/1973, l'invio di una raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario, essendo quindi sufficiente il rilascio dell'avviso di giacenza. L'opponente ha anche aggiunto che la notifica sarebbe stata affidata non al servizio di poste italiane, fornitore in via esclusiva “per esigenze di ordine pubblico” (art. 4 del d.lgs. 261/99) dei servizi inerenti le notificazioni di atti giudiziari e comunicazione connesse di cui alla L. n. 890 del 1982, tra cui gli atti tributari sostanziali e processuali e le relative raccomandate informative, ma alla Società privata “Nexive S.p.a.”, con conseguente inesistenza della notifica stessa. La tesi, sostenuta dall'opponente con richiamo a precedenti giurisprudenziali non sempre conferenti, non può essere condivisa.
Ripercorrendo l'evoluzione normativa con la quale si è proceduto alla progressiva liberalizzazione dei servizi postali, in recepimento degli obblighi imposti dalle direttive comunitarie, si osserva che già l'art. 4 D.Lgs. n. 261 del
1999, come modificato dal Dlg. n 58 del 2011, con cui era stata recepita la Dir. n. 2008/6/CE, prevedeva che “Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201”. Anche tale ultima riserva prevista a favore della società è CP_8 poi venuta meno con l'emanazione della L. n. 124 del 2017, che all' art. 1, comma 57, lett. b), ha espressamente abrogato l'art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999.
Pertanto, a partire dal 10/9/2017, data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017 si è perfezionata la totale liberalizzazione dei servizi postali. Sul punto è intervenuta a chiarimento anche la sentenza n. 8416/2019 della Cassazione resa a Sezioni Unite affermando la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dagli operatori postali privati dopo il 30.4.2011 data di entrata del D.Lgs. n. 58 del 2011. Alla luce di tale approdo, si rileva dunque, con riguardo intimazione di pagamento n. 10920159001346911/00 notificata a luglio 2015 che la disciplina legislativa ratione temporis applicabile, per effetto dell'entrata in vigore del
D.lgs. n. 58 del 2011, riservasse alle solo la notificazione degli atti CP_8 giudiziari e delle violazioni al Codice della strada. Conseguentemente, la notifica a mezzo di operatore postale privato dell'intimazione di pagamento, atto amministrativo, non può certo essere considerata inesistente essendo, sulla base della normativa allora vigente, del tutto legittima.
Ad avviso di chi scrive, in definitiva, tali atti appaiono perfettamente idonei ed efficaci ad interrompere la prescrizione di tutti i titoli sottesi all'intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio, in quanto ricevuti dall'attore entro il termine quinquennale di prescrizione, richiamando le osservazioni sopra esposte alle contestazioni mosse dalla difesa dell'opponente nelle note di discussione.
Si osserva, peraltro, che per il termine di prescrizione deve tenersi conto dell'applicazione della sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege dall'8.03.2020 al 31.08.2021 (ben 542 giorni) dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020 Cura Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 e successive modifiche al
Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021).
Tale normativa emergenziale ha disposto il blocco della notificazione degli atti di riscossione esattoriale con le conseguenze che essendo venuta meno per espressa previsione legislativa la possibilità per l' di procedere con la CP_4 notificazione di atti della riscossione, per il corrispondente periodo deve intendersi sospeso il decorso prescrizionale costituendo la prescrizione una sanzione per l'inattività colpevole dell'agente della riscossione che non può trovare applicazione al caso di specie.
Per cui, dalla data di decorrenza della prescrizione per il primo avviso di addebito (29.11.2012), alla data di notifica delle intimazioni di pagamento, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione (542 giorni), emerge per tabulas che nessun termine di prescrizione era decorso, per nessuno degli avvisi di addebito in considerazione nel presente giudizio.
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento neppure con riferimento alla prescrizione asseritamente maturata successivamente alla notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
5.Violazione dell'art.3 Legge n.241/1990.
Infine, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione nell'intimazione di pagamento dell'art.3 della legge n.241 del 07.08.1990 in quanto l'atto impugnato sarebbe privo di adeguata motivazione.
Il motivo è infondato e deve essere disatteso.
Come noto, l'avviso di intimazione è normativamente previsto dal
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, commi 2 e 3, che così prevedono: “2.
Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3.
L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica”.
Dall'enunciato normativo si evince che l'avviso di intimazione è un atto a contenuto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere, entro il termine di cinque giorni, l'obbligo risultante dal ruolo: motivo per cui non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello, essendo sufficiente il riferimento agli avvisi di addebito in precedenza notificati (cfr. in tema di cartelle di pagamento: Cass. n. 2373 del 31.01.2013,
Cass. n.9778 del 18.04.2017, Cass. civile sez. trib., 09.11.2018, n.28689 principi esportabili anche agli AVA).
In applicazione del suesposto principio, condiviso da questo Tribunale, deve dunque escludersi qualsiasi carenza motivazionale afferente l'atto opposto, recando lo stesso l'analitica individuazione dell'atto prodromico, come detto sopra già regolarmente notificato all'opponente e la cui consultazione avrebbe consentito alla stessa di comprendere, in termini chiari, la ragione di credito sottesa all'impugnata intimazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso per la parte residuale avente ad oggetto gli AVA n.40920120000784616000, AVA
n.40920160000482387000, AVA n. 40920170000889146000, AVA n.
40920180000238937000, AVA n.40920180001415080000, AVA
n.40920190000643466000, AVA n. 409220190001360475000, sottesi all'intimazione di pagamento opposta, deve essere respinto restando assorbite tutte le questioni non espressamente esaminate per il principio della ragione più liquida.
Spese di lite.
La dichiarazione di cessata materia del contendere avente ad oggetto la metà degli avvisi di addebito sottesi al titolo impugnato giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà.
Parte opponente, comunque soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' e dell' nella misura CP_1 CP_4 della metà, come liquidate in dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'assenza di attività istruttoria, da distrarsi in favore dei procuratori dell' CP_4
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto stralcio delle partite creditorie portate dagli avvisi di addebito AVA
n.40920130000087604000, AVA n.40920130001359979000, AVA
n.40920140000370122000, AVA n.40920140000899212000, AVA
n.40920140001636437000, AVA n.40920150000648903000 e AVA n.40920150001088730000 sottesi all'intimazione di pagamento n.10920229000783423/000 notificata alla parte ricorrente in data
14.7.2023;
- Rigetta per il resto il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell' e dell' nella misura della restante metà, che liquida per CP_1 CP_4 ciascuno in € 1.400,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell' antistatari. CP_4
Lì, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 617 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Orvieto (TR), Piazza Parte_1 dell'Erba n.4 presso lo studio del procuratore Avv. Elisa Scozzarella che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del CP_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Fiumicino del 23 gennaio 2023 rep. Per_1 CP_ rep.n.37590 ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in Terni, via Bramante n.13, scala D;
, con sede legale in Roma, Controparte_2 via Giuseppe Grezar n.14, in persona del Responsabile Contenzioso Umbria
giusta procura a rogito Notaio di Roma Controparte_3 Persona_2 rep. n. 180134, raccolta n. 12348 del 22/6/2023, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura depositata in atti dagli Avv.ti Marco D'Amici
e Antonio Diana ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Frosinone, via Adige n.41; OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 2 agosto 2023 ha proposto Parte_1 opposizione avverso intimazione di pagamento notificata in data 14.7.2023
n.10920229000783423/000 per un importo totale di euro: 130.871,80 tra cui per asserito omesso pagamento di contributi previdenziali dovuti alla gestione CP_1
Commercianti per gli anni 2005, 2009 e dal 2012 al 2019, oltre interessi e sanzioni risultanti da avvisi di addebito: 1) AVA n.40920120000784616000; 2)
AVA n. 40920130000087604000; 3) AVA n.40920130001359979000; 4) AVA
n.40920140000370122000; 5) AVA n.40920140000899212000; 6) AVA n.
40920140001636437000; 7) AVA n.40920150000648903000; 8) AVA n.
40920150001088730000; 9) AVA n.40920160000482387000; 10) AVA n. 40920170000889146000; 11) AVA n. 40920180000238937000; 12) AVA
n.40920180001415080000; 13) AVA n.40920190000643466000; 14) AVA n.
409220190001360475000.
Ha eccepito in diritto la maturata prescrizione del diritto alla riscossione sull'assunto dell'irregolarità e/o inesistenza delle notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, nonché la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 comma 1 e comma 2 L. 212/2000, del principio di collaborazione e buona fede ex art. 10, comma 1, della I. n. 212 del
2000, e degli artt. 24 e 97 Cost. sull'assunto dell'omessa motivazione riguardante le cause sottese alla richiesta di pagamento.
Tanto premesso, ha adito l'intestato Tribunale affinché, previa sospensione della richiesta di pagamento: - dichiari l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell' e comunque la non debenza delle somme CP_1 sottese al titolo impugnato, oltre alla condanna dell' e dell' ex art. 96 CP_1 CP_4
c.p.c. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente, da liquidarsi anche in via equitativa con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si è costituito in giudizio l' chiedendo dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere, in quanto oggetto di stralci, gli avvisi di addebito: AVA
n.40920130000087604000, AVA n.40920130001359979000, AVA n.40920140000370122000, AVA n.40920140000899212000, AVA
n.40920140001636437000, AVA n.40920150000648903000 e AVA
n.40920150001088730000, come da estratto di ruolo in atti. Con riferimento all'avviso di addebito n.40920120000784616000 l' ha allegato che lo stesso risulta essere inserito in definizione agevolata CP_5 ex art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n.197/2022 con conseguente rinuncia all'opposizione. Infine, relativamente ai residui titoli: ha, preliminarmente, eccepito il difetto di legittimazione passiva avendo riguardo all'attività demandata al concessionario per la riscossione;
- in via ulteriormente preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta, in quanto, comunque, tardivamente introdotta in violazione del disposto di cui all'art. 24 commi 5 e 6 Digs. 46/99; - nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'eccepita prescrizione richiamando la normativa introdotta per l'emergenza COVID, in particolare, l'articolo 68 del dl 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia) che ha disposto la sospensione per ben
542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi, insistendo per il rigetto del ricorso. Si è costituita l' eccependo: - in via preliminare il difetto di CP_4 legittimazione passiva con riferimento al momento anteriore alla trasmissione dei ruoli esecutivi dall'Ente creditore al Concessionario della Riscossione;
- in via ulteriormente preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, da un lato, avendo parte ricorrente presentato in data 30/6/2023, n.4 dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'1/1/2020 al 30/6/2022 ai sensi dell'art. 1, commi 231 – 252, L. 197/2022, dall'altro, essendo state notificate all'istante, con riferimento agli AVA sottesi al titolo impugnato, intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria e pignoramento presso terzi, meglio descritte in memoria;
- nel merito l'infondatezza dell'eccepita nullità dell'intimazione posto che il titolo in questione identifica il debitore, l'Ente creditore, il titolo giuridico della pretesa, l'anno di riferimento del credito, gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali presupposte e le relative date di notifica, inoltre, contiene l'esplicazione analitica degli importi dovuti e, infine, l'intimazione a pagare entro 5 giorni, insistendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite da distrarsi.
L'istruttoria si è articolata con la sola produzione documentale offerta dalle parti.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. rubricato “deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs. 149/2022 e applicabile ai giudizi pendenti a decorrere dal 1° gennaio 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Legittimazione passiva e . CP_1 CP_4
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata sia dall' che dall' CP_1 CP_4
Le eccezioni sono infondate per quanto di ragione.
Infatti, si tratta di una causa che rientra pacificamente nella competenza del giudice del lavoro (contributi dovuti alla Gestione Commercianti a CP_1 titolo di contributi fissi ed eccedenti il minimale).
Quanto alla legittimazione passiva, si ricorda che: "In riferimento alle tipologie di opposizione al vaglio laddove il ricorrente contesti l'intervenuta causa estintiva del credito azionato (la prescrizione nel nostro caso), unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore (nonchè, per quanto riguarda i crediti contributivi dell anche la ai sensi della L. n. 448 CP_1 Controparte_6 del 1998, art. 13, comma 8, che indica quale litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell , in quanto, mentre la CP_1 formulazione originaria del citato D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato "anche al concessionario", tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2- ter, convertito con modificazioni in L. 22 novembre 2002, n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione è invece legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto venga contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento) (omissis...)" (così Cass. n.
12583/2013). CP_ Ne consegue che l' è legittimato comunque come ente creditore e che la legittimazione passiva della , va comunque Controparte_7 affermata trattandosi del soggetto che ha notificato l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione e gli atti interruttivi della prescrizione.
2. Cessata materia del contendere.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere risultando stralciate le partite creditorie vantate dall' sottese ai seguenti CP_1 avvisi di addebito: AVA n.40920130000087604000, AVA
n.40920130001359979000, AVA n.40920140000370122000, AVA
n.40920140000899212000, AVA n.40920140001636437000, AVA
n.40920150000648903000 e AVA n.40920150001088730000 come emerge dall'estratto di ruolo depositato dall' e non contestato. CP_5
Essendo incontestato e documentalmente provato che l'interesse sotteso alle domande presentate dalla parte ricorrente è stato pienamente soddisfatto per opera dell'intervenuto stralcio, tramite l'attribuzione del bene della vita desiderato, va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio in parte qua. Difatti la giurisprudenza ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo” (Cassazione civile sez. lav. 25 marzo 2010 n. 7185; Cassazione civile sez. III 06 febbraio 2007 n.
2567).
Resta assorbita ogni altra questione per quanto concerne gli avvisi di addebito sopra esaminati, residuando l'esame dei titoli: 1) AVA
n.40920120000784616000; 9) AVA n.40920160000482387000; 10) AVA n. 40920170000889146000; 11) AVA n. 40920180000238937000; 12) AVA
n.40920180001415080000; 13) AVA n.40920190000643466000; 14) AVA n.
409220190001360475000, non oggetto di annullamento e/o stralcio.
3. Opposizione agli atti esecutivi ed opposizione all'esecuzione. Venendo al merito dell'opposizione residua e prima di esaminare i motivi formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche e in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo
2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre
2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art.24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art.4, comma 2 ter del d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265. Il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (c e, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d. .R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999 – a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” –, sia in quella dell'art. 29, comma 2°, del medesimo decreto legislativo – a norma del quale “alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1° dell'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il citato art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile
(fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda gli avvisi di addebito, dalla notificazione degli stessi.
1. Interesse ad agire art. 100 c.p.c.
Fatte queste premesse, occorre inquadrare la domanda con riferimento agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta. CP_1 La parte opponente si duole della notifica di una intimazione di pagamento con la quale l'ente concessionario ha invitato la parte a regolarizzare il debito derivante, tra gli altri, da avvisi di addebito per contributi dovuti all' Gestione Commercianti. CP_1
Orbene, occorre rilevare che la domanda volta all'annullamento dell'intimazione di pagamento deve essere dichiarata, in quanto tale, inammissibile, giacché l'avviso di pagamento costituisce mera comunicazione amministrativa, dovuta per legge qualora l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale e/o avvisi di addebito, della sussistenza di un debito rimasto inevaso.
Pertanto, premesso che in sé l'intimazione di pagamento non ha alcuna portata lesiva per il contribuente, non potendo ritenersi tale la comunicazione dell'esistenza di un debito, difetta alcun interesse ad agire avverso la stessa, non potendo dal suo annullamento il contribuente trarre alcun vantaggio: o il debito esiste e in quest'ottica dall'eventuale annullamento dell'intimazione il contribuente non ricaverebbe alcun beneficio in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione contributiva, eventualmente a seguito di una successiva intimazione di pagamento depurata dai vizi lamentati, ovvero non esiste ed allora l'interesse del contribuente non può essere certamente quello all'annullamento dell'intimazione, ma quello ad una pronuncia di accertamento negativo che dichiari l'insussistenza del debito.
La domanda, pertanto, con la quale, sul presupposto dell'inesistenza del debito, il contribuente chieda l'annullamento dell'intimazione di pagamento più che una opposizione all'intimazione, procedura che non ha alcuna valenza giuridica, deve essere qualificata quale azione volta all'accertamento negativo del debito, cioè una azione attraverso la quale il debitore intende affermare, con efficacia di giudicato, che quel debito indicato nell'intimazione non sussiste.
Così inquadrata la domanda, occorre verificare la sussistenza della notifica degli avvisi di addebito sopra indicati, avendo sostenuto CP_1 l'opponente che i titoli non gli sarebbero mai stati notificati. L' in allegato alla memoria di costituzione ha depositato CP_5 tempestivamente copia fotostatica dei titoli notificati a mezzo posta con raccomandate a/r. Nelle note di trattazione scritta il difensore dell'opponente ha disconosciuto la documentazione allegata ai sensi dell'art.2719 c.c. proprio perché trattasi di copie fotostatiche non autenticate depositate dall' , non esistendo CP_1 alcun originale.
Venendo all'esame delle notifiche degli avvisi di addebito si rileva quanto segue: 1) Avviso di addebito n. 40920120000784616/000, contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2005, notificato mediante racc. a/r consegnata a mani della ricorrente come riportato nell'avviso di Parte_1 ricevimento dalla stessa sottoscritto con firma leggibile in data 29.12.2012 (cfr. copie avviso di addebito e racc. a/r all.to memoria ); CP_1
9) Avviso di addebito n. 40920160000482387/000, contributi dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno 2015, notificato mediante racc. a/r perfezionatasi in data 11.06.2016 per compiuta giacenza (cfr. Cassazione ordinanza del 20/02/2018 n. 4049/6 il 10° giorno successivo alla spedizione dell'avviso cfr. copia avviso di addebito e racc. a/r all.to memoria ); CP_1
10) Avviso di addebito n. 40920170000889146/000, contributi dovuti alla Gestione Commercianti per gli ann 2015 - 2016, notificato mediante racc. a/r consegnata a mani della ricorrente come riportato nell'avviso Parte_1 di ricevimento dalla stessa sottoscritto con firma leggibile in data 12.1.2018 (cfr. copie avviso di addebito e racc. a/r all.to memoria ); CP_1
11) Avviso di addebito n. 40920180000238937/000, contributi dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno 2017, notificato mediante racc. a/r consegnata a mani della ricorrente come riportato nell'avviso di Parte_1 ricevimento dalla stessa sottoscritto con firma leggibile in data 2.7.2018 (cfr. copie avviso di addebito e racc. a/r all.to memoria ); CP_1
12) Avviso di addebito n. 4092018000141508/000, contributi dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni 2017 - 2018, notificato mediante racc. a/r consegnata a mani della ricorrente come riportato nell'avviso Parte_1 di ricevimento dalla stessa sottoscritto con firma leggibile in data 21.1.2019 (cfr. copie avviso di addebito e racc. a/r all.to memoria ); CP_1
13) Avviso di addebito n. 40920190000643466/000, contributi dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno 2018, notificato mediante racc. a/r consegnata a mani della ricorrente come riportato nell'avviso di Parte_1 ricevimento dalla stessa sottoscritto con firma leggibile in data 31.7.2019 (cfr. copie avviso di addebito e racc. a/r all.to memoria ); CP_1
14) Avviso di addebito n. 40920190001360475/000, contributi dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni 2018 - 2019, notificato mediante racc. a/r consegnata a mani della ricorrente come riportato nell'avviso Parte_1 di ricevimento dalla stessa sottoscritto con firma leggibile in data 2.1.2020 (cfr. copie avviso di addebito e racc. a/r all.to memoria ). CP_1
Nella prima udienza utile successiva alla costituzione dell' , parte CP_1 opponente ha disconosciuto ai sensi dell'art.2719 c.c. le copie fotostatiche non autenticate depositate dall' in quanto non esistente alcun originale;
mentre con CP_1 riferimento all'AVA n. 40920160000482387/000, notificato mediante racc. a/r perfezionatasi in data 11.06.2016 per compiuta giacenza la difesa attorea nelle note CP_ di discussione, quindi tardivamente, ha lamentato che l' si è limitato ad allegare una busta chiusa con una semplice scritta a penna “compiuta giacenza” senza alcun timbro postale, annotazione e sottoscrizione dell'incaricato alla notifica.
Partendo dall'ultima contestazione, alla quale si vuole comunque replicare stante l'evidente infondatezza, non è peregrino in questa sede rammentare che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26 D.P.R. n. 607 del 1973, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" (Cass. Sent.
n. 19270/2018).
Dunque, la notifica eseguita direttamente dall'Ente a mezzo del servizio postale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione di atti giudiziari, ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale (D.M. 9 aprile 2011, articoli 32 e 37).
Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 140 c.p.c.
Nessuna relata di tentata notifica doveva essere redatta, né alcuna formale comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale doveva essere allegata dall' , avendo implicitamente l'ufficiale postale assicurato, con la CP_1 restituzione al mittente del plico e della relativa cartolina non compilata proprio a causa della mancata consegna, l'adempimento delle regole che sovrintendono alla consegna dei plichi postali raccomandati, ivi compreso l'avvenuto avviso di giacenza, con conseguente assenza di qualsiasi obbligo in punto di apposizione di timbro postale, annotazione e sottoscrizione dell'incaricato alla notifica. Quanto, invece, ai disconoscimenti le contestazioni generiche non colgono nel segno, posto che per consolidata giurisprudenza, la contestazione c.d. “di conformità” (come il disconoscimento), non può essere generica, essendo preciso onere della parte di specificare sotto quale profilo si assuma la non corrispondenza della copia prodotta all'originale, anche al fine di evidenziare la serietà e ragionevolezza della censura, potendo, altrimenti, tale condotta processuale essere valutata dal Giudice anche in relazione al dovere di lealtà imposto alle parti dall'articolo 88 del codice di procedura civile (v. ad es. Cass. n.
935/2004: "La norma di riferimento da applicare alla fattispecie è propriamente
l'art. 2719 c.c., in base al quale "le copie fotostatiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è autenticata da un pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta").
A sua volta l'art. 2712 c.c. è espressione del medesimo criterio di ritenuta conformità agli originali delle copie non disconosciute, che allarga da un lato anche alle prove documentali diverse dalle scritture e per altro verso ai mezzi di riproduzione meccanica diversi dalla fotografia;
contiene, peraltro, un'indicazione utile per l'interpretazione del sistema e perciò dello stesso art. 2719, là dove precisa che la parte contro la quale le copie sono prodotte ne deve disconoscere la conformità agli atti e ai fatti rappresentati.
In sintesi: "Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'articolo 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale" (Cass. n. 7775/2014).
Ai sensi dell'art. 2719 la parte controinteressata è tenuta a disconoscere non la fotocopia di una scrittura in quanto tale, ma piuttosto la sua conformità all'originale (oppure, naturalmente, l'esistenza stessa dell'originale da cui la copia avrebbe dovuto essere stata tratta): in mancanza di espresso disconoscimento le copie hanno lo stesso valore probatorio degli originali (Cass. civ., 3314/1999). In altri termini l'interesse pratico tutelato dalla norma è essenzialmente quello di evitare che vengano utilizzate come elementi di prova copie di scritture che non corrispondono a quelle originali, ma siano parziali o incomplete, oppure, al contrario, alterate o modificate per costruire documenti di contenuto diverso da quello degli originali, o addirittura - attraverso tecniche di fotomontaggio o altri procedimenti similari - documenti del tutto nuovi. .... Da un punto di vista logico, prima ancora che giuridico, è possibile disconoscere la conformità della copia fotostatica di una scrittura all'originale soltanto dopo aver esaminato quello che si vuole disconoscere, vale a dire la copia stessa.
Un disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 (o anche dell'art. 2712) deve essere necessariamente specifico..."). Il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito dovendo concretizzarsi, appunto, nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
La relativa eccezione deve contenere specifico riferimento non solo all'atto in sè ma anche al profilo di esso che venga contestato.
E il disconoscimento non impedisce comunque al giudice di ricorrere alla prova per presunzioni (in termini, cfr. Cass. n.11445/2001; Cass.17 luglio
2008, n. 19680).
Come confermato anche dalla giurisprudenza più recente: "il Collegio ritiene di dover dare seguito al principio per il quale, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass.
n. 28096/09, nonchè, di recente, Cass. n. 14416/13) ......Si tratta di dichiarazione assolutamente generica, a fronte della produzione di ben ... cartelle esattoriali, con i relativi estratti di ruolo: essa non era idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali .........Peraltro, non va trascurato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'articolo 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'articolo
215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacchè mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'articolo 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr.
Cass. n. 2419/06, nonchè, tra le altre, Cass. n. 11269/04 e n. 9439/10)." (cfr.,
Cass. n. 10326 del 13 maggio 2014). In sintesi: "il disconoscimento della conformità di una delle riproduzioni menzionate nell'art. 2712 cod. civ. ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., della scrittura privata, perché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 12 maggio
2000 n. 6090, in tema di copie fotostatiche;
Cass. 26 gennaio 2000 n. 866 e Cass.
5 febbraio 1996 n. 940, in tema di copie fotografiche, Cass.22 dicembre 1997 n.
12949 in tema di tabulati informatici riepilogativi di retribuzioni, Cass. 8 luglio 1994 n. 6437 in tema di dischi cronotachigrafi;
Cass. 10 settembre 1997 n. 8901 sugli oneri probatori dell'utente che contesti la corrispondenza al proprio traffico telefonico delle risultanze del misuratore di centrale … " (così Cass. n. 11445/2001). Quanto poi alle questioni relative al “contenuto”, la Cassazione, pronunciandosi in generale in materia di atti ricettizi, con il suo orientamento largamente prevalente, ha ritenuto idonea a fornire prova della conoscenza dell'atto sia la lettera raccomandata che il telegramma, affermando che, in presenza della prova certa della spedizione, segue, anche in assenza dell'avviso di ricevimento, “la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex articolo 1335 del codice civile dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera o contiene una lettera di contenuto diverso” (Cass. 18 ottobre 2005 n. 20144; Cass. 24 novembre 2004, n. 22133; Cass. 20 gennaio 2004, n. 771; Cass. 19 agosto 2003, n. 12135; Cass. 3 luglio 2003, n. 10536 e numerose altre).
Nel caso di specie, l' ha depositato in giudizio copie fotostatiche CP_1 delle lettere raccomandate a/r, degli avvisi di ricevimento con indicazione del numero della raccomandata a/r e degli avvisi di addebito oggetto di spedizione, spettando al destinatario provare che non sia stata notificata, unitamente alla cartolina, anche l'avviso di addebito, prova che nel caso di specie non è stata fornita. E' di tutta evidenza che nessun disconoscimento risulta essere stato validamente effettuato dall'odierna opponente alla prima udienza successiva alla produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento (cfr. note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione d'udienza del 13.12.2023 in atti), non potendo attribuirsi efficacia alcuna alla generica ed assolutamente inadeguata dichiarazione sopra indicata della difesa di parte ricorrente che avrebbe dovuto, per contro, specificatamente indicare le ragioni del disconoscimento in particolare gli aspetti differenziali delle fotocopie prodotte rispetto all'originale e non limitarsi - come, invece, ha fatto - a dedurre la mancata produzione degli originali di tutta la documentazione depositata dall' e la non conformità a CP_1 quanto espressamente dedotto e prodotto con la memoria difensiva.
Infine, si aggiunga che i documenti in esame non presentano elementi atti ad evocare una possibile non conformità fra la fotocopia e l'originale (quali abrasioni, estrapolazione di pezzi del documento, segni di fotomontaggi).
Contrariamente a quanto (genericamente) dedotto da parte ricorrente, infatti, gli avvisi di ricevimento evidenziano con palmare chiarezza la data di consegna e la data del timbro, indicando il numero della raccomandata corrispondente a quello indicato nelle copie degli AVA, anch'essi allegati. In ogni caso quanto anche alle notifiche degli atti interruttivi della prescrizione prodotti dalla difesa dell' di cui si dirà appresso, ricevuti dal CP_4 figlio dell'opponente (tale qualificatosi all'agente postale) se ne conferma la validità ed efficacia alla stregua della consolidata giurisprudenza che ordine al rapporto esistente tra il destinatario ed il consegnatario dell'atto ha chiarito come: "in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio i all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate, oppure la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario" (v. Cass. nn. 12315/16, ove si è ritenuto che: "le circostanze dedotte dal ricorrente nel corso del giudizio... non toccano la circostanza del rinvenimento nell'abitazione del notificando del soggetto che ha ricevuto la notifica, nè hanno consentito di escludere, in base alla ricostruzione offerta in sentenza, in cui si legge di certificazioni anagrafiche e di atto notorio dai quali risulta che D.R.A. non fa parte del nucleo familiare del ricorrente, che costui sia comunque un parente, benchè non convivente, del contribuente"; conf. Cass. nn. 26501/14, 12181/13)" (Cass. civ. Sez. VI, 28/12/2016, n.27223).
A ciò si aggiunga che la normativa sulle notificazioni: "consentendo la consegna della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica, incombendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario, la quale, peraltro, può essere data soltanto provando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, mentre non è sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza (ritenuta valida la notifica effettuata al cognato del destinatario che si trovava nel residenza del destinatario medesimo)" (Cass. civ., Sez. VI, 14/11/2017, n. 26928). Orbene, in mancanza di deduzione e prova circa la occasionalità della presenza del soggetto sottoscrittore dell'atto, funditus comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed intimazione di pagamento (vedi infra) ricevuti dal figlio dell'opponente devono ritenersi adeguatamente notificati;
Parte_2 allo stesso modo, in carenza di convincenti elementi di segno diverso, l'attestazione del rapporto di parentela non risulta in discussione. Non risulta contestata neppure l'illegibilità e/o incomprensibilità delle sottoscrizioni apposte agli avvisi di ricevimento in quanto trattasi chiaramente dell'opponente come evincibile dalla chiarissima sottoscrizione e del figlio della stessa come indicato nella dicitura apposta sopra la sottoscrizione.
E' poi pacifico che avverso i predetti titoli non è stato mai proposto il ricorso di opposizione, per il quale è previsto il termine di 40 giorni dall'art.24 del D.Lgs. n.46/1999.
Orbene, osserva il Giudicante che il termine di 40 giorni stabilito dall'art.24 del D.Lgs. n.46/1999 per la proposizione dell'opposizione deve essere considerato perentorio. Invero, va rilevato:
- che la giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che, ancorché l'art.153 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non per ciò può senz'altro escludersi, in assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso, la perentorietà del termine, poiché nulla vieta di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato, e sia quindi perentorio (v. Cass.,
6.6.1997 n. 5074 e, in termini, anche Cass., 5.6.1998 n. 524);
- che l'art. 24, 5° co., cit., nello stabilire il termine di 40 gg,, ha inteso delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo, e ciò per soddisfare quelle esigenze di certezza e celerità per cui, tra l'altro, è stata prevista la riscossione dei crediti previdenziali a mezzo ruolo;
- che la perentorietà del termine in esame discende dunque dallo scopo dello stesso che è quello di consentire, in tempi ragionevolmente brevi, la costituzione di un titolo esecutivo definitivo a favore dell'ente creditore. Così, da ultimo, ha statuito la Cassazione (sentenza n.2835 del 5.2.2009): “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v.
Corte Cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso” (conf. Cass. n.8900 del 14.4.2010). In questa prospettiva deve ritenersi che, scaduto il termine perentorio per proporre opposizione ex art.24 D.Lgs. 46/99, l'opposizione tardiva – anche se prospettata come una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell'ente previdenziale – non sia ammissibile. Infatti, anche se l'opposizione all'avviso di addebito non può essere assimilata all'opposizione a decreto ingiuntivo (dal momento che il decreto ingiuntivo è un provvedimento del Giudice che è di per sé idoneo – in mancanza di opposizione – a passare in giudicato), non c'è dubbio che l'iscrizione del credito a ruolo non sia neppure assimilabile al precetto (che, al contrario della cartella di pagamento, presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo). La realtà è che il giudizio di opposizione di cui all'artt.24 del D.Lgs.
46/99 è diretto a far valere sia i vizi formali della cartella e/o avviso di addebito, sia l'inesistenza del credito contributivo e che la scadenza del termine perentorio per l'opposizione ha quindi effetto preclusivo non soltanto con riferimento ai vizi formali, ma anche con riferimento alla possibilità di contestare nel merito la sussistenza del credito contributivo.
Questa affermazione appare avvalorata dal fatto che il 6° comma dell'art.24 del D.Lgs. 46/99 dispone che “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”: la formulazione letterale della norma non lascia infatti alcun dubbio sulla possibilità di contestare con l'opposizione anche il “merito” della pretesa contributiva e sulla conseguente impossibilità di contestare la sussistenza del credito contributivo dopo la scadenza del termine – perentorio – per la proposizione dell'opposizione; anche il richiamo delle norme di cui agli artt.442 e ss. c.p.c. appare poi significativo, trattandosi delle norme che disciplinano il normale processo di “cognizione” in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.
In questo senso è la giurisprudenza della Cassazione, che ha sostenuto che il termine è accordato dalla legge al debitore "per l´opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l´accertamento della fondatezza della pretesa dell´ente ... diretto
a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell´ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione" (sent. n.4506/2007).
In tale ottica, la Cassazione ha anche richiamato la giurisprudenza formatasi sui cd. titoli paragiudiziali che sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine (Cass., nn.9944/1991 e 10269/1991), affermando altresì che le descritte conseguenze "discendenti dalla disciplina speciale che regola la materia ... e sostanzialmente analoghe agli effetti prodotti dal giudicato, precludono il riesame del merito della pretesa contributiva in un diverso giudizio, sia instaurando sia già in corso" (Cass. n.17978/2008). D'altro canto, ammettendo la possibilità di esperire un´azione di accertamento successiva al decorso del termine per l´opposizione a ruolo, si determinerebbe una preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale, il che appare come una contraddizione in termini. La perentorietà del termine, come anzidetto, importa la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi ed essa o è "sostanziale" o non è.
In definitiva, nella prospettiva della Suprema Corte, tendente chiaramente ad affermare l´incontrovertibilità del credito contributivo nell´an e nel quantum in caso di omessa tempestiva impugnazione della cartella esattoriale che ne notizia l´iscrizione a ruolo, non v'è spazio per un´azione di accertamento successiva che ponga di nuovo in discussione la pretesa.
L'effetto preclusivo del riesame del merito della pretesa contributiva, conseguente alla mancata opposizione nei termini, opera, ad avviso del
Giudicante, anche quando la questione attenga alla prescrizione del credito contributivo, essendo una questione di merito anche quella attinente la prescrizione, sia pur preliminare rispetto alle altre questioni di merito.
Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo.
Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali e/o gli avvisi di addebito siano state regolarmente notificati, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella.
Se, però, come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo).
Ed, infatti, a decorrere dalla data di avvenuta notifica degli avvisi di addebito per cui è causa - la cui legittimità, non essendo stata impugnata nel termine di 40 gg all'uopo previsto dal legislatore, non può più essere oggetto di accertamento - dovrà calcolarsi il nuovo termine di prescrizione in relazione ai contributi con gli stessi richiesti.
4.Eccezione di prescrizione. Sul punto è noto che diverse sentenze della Suprema Corte (Cass. n. 4338 del 24/2/2014; Cass. n. 11749 del 8/6/2015;Cass. n. 5060 del 15/3/2016 ecc.), avevano affermato che il termine di prescrizione da applicare è quello decennale e non quello quinquennale: "a mente dell'art.3, comma 9, L. n. 335 del 1995, il termine di prescrizione per la contribuzione previdenziale di che trattasi è fissato in cinque anni;
(omissis...) deve però considerarsi che, secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art.24 dello stesso D.L. 24 settembre 2002, n. 209 è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (cfr, ex plurimis, 14692/2007; 17978/2008; 2835/2009; 8931/2011); - ne consegue che, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto
l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi;
riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 c.c.), trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.” (cfr, per arg., Cass., n. 17051/2004, in motivazione)".
La questione è stata rimessa alle sezioni unite che, con la sentenza n.23397/2016, hanno invece affermato il principio esattamente opposto per il quale anche in caso di cartella non opposta, e quindi divenuta definitiva, il termine di prescrizione resta quello quinquennale.
Nella sentenza gli hanno ribadito che la scadenza del termine Parte_3 perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva " … produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito senza determinare anche l'effetto della c.d.
'conversione' del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo la L. n. 3335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c (omissis...) Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali (omissis...) Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
Il giudice non può che uniformarsi a tale ultima sentenza.
Nella fattispecie di cui è causa, gli avvisi di addebito sono stati notificati a far data dal più risalente il 29.11.2012 (AVA n.1) fino al 2.01.2020
(AVA n.14). L' nel costituirsi tempestivamente in giudizio ha depositato, dal canto CP_4 suo, a fronte delle contestazioni attoree in punto di prescrizione delle pretese contributive azionate dall , con riferimento agli AVA: CP_1
1) AVA n.40920120000784616000: a) intimazione di pagamento n.10920159001346911000 notificata mediante racc. a/r perfezionatasi per compiuta giacenza in data 12/7/2015 (cfr. copia intimazione di pagamento e racc. a/r e avviso deposito casa comunale all.to memoria;
b) comunicazione preventiva di CP_4 iscrizione ipotecaria n. 10976201900000135000 notificata mediante racc. a/r consegnata a mani del figlio della ricorrente come riportato Parte_4 nell'avviso di ricevimento sottoscritto con firma leggibile in data 10.5.2019 (cfr. copia preavviso di iscrizione ipotecaria e racc. a/r all.to memoria;
c) notifica CP_4 di intimazione di pagamento n.10920189002818373000 notificata mediante racc.
a/r consegnata a mani del figlio della ricorrente come riportato Parte_4 nell'avviso di ricevimento sottoscritto con firma leggibile in data 21.11.2019 (cfr. copia intimazione di pagamento e racc. a/r con avviso di ricevimento firmato all.to memoria;
CP_4
2) AVA n. 40920160000482387000: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10976201900000135000; b) intimazione di pagamento
n.10920189002818373000, già sopra indicate.
3) AVA n. 40920170000889146000: a) atto di pignoramento presso terzi
n.10984201800000393001 notificato mediante racc. a/r consegnata a mani della ricorrente come riportato nell'avviso di ricevimento dalla Parte_1 stessa sottoscritto con firma leggibile in data 26/7/2018; b) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.10976201900000135000, già sopra indicata
(cfr. copia pignoramento presso terzi e racc. a/r con avviso di ricevimento firmato all.ti memoria CP_4
4) AVA n. 40920180000238937000: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10976201900000135000 già sopra indicata.
A tali intimazioni di pagamento ha fatto seguito l'ultima oggetto di impugnazione da parte della ricorrente notificata in data 14.07.2023 ed avente ad oggetto oltre agli avvisi di addebito sopra indicati anche gli AVA: 12) AVA
n.40920180001415080000; 13) AVA n.40920190000643466000; 14) AVA n. 409220190001360475000 rispetto ai quali il titolo impugnato nel presente giudizio è intervenuto quale atto interruttivo prima del decorso del quinquennio.
Parte ricorrente nelle note di discussione, e, quindi, tardivamente ha eccepito la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 10920159001346911/00 del luglio 2015 atteso che, vista l'irreperibilità relativa della la resistente non avrebbe fornito prova dell'inoltro al destinatario e Parte_1 l'effettiva ricezione della raccomandata informativa ex art. 60 c. 1 lett. b) bis D.P.R. 600/73, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica da prodursi in copia integrale in quanto appunto unica prova “con la quale l'ufficiale giudiziario abbia dato notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui al suddetto articolo [140 c.p.c.]” (Cass. 1699/2019). La doglianza non coglie nel segno alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali.
Non nuoce sul punto rammentare che ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (applicabile anche in materia di riscossione di crediti previdenziali in base agli artt. 18 e 19 D.Lgs. n. 46/1999) “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. Peraltro, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015,
Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del
13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n.
10037 del 10/04/2019).
Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario, come nella fattispecie al vaglio.
Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n. 38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”
(Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5,
21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass.,
Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920). Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile
2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi tributari e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre
1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n. 38548 del 06/12/2021 cit.).
A tale autorevole e più recente filone ermeneutico si ritiene di prestare adesione, dovendosi dunque ritenere non necessario ai fini della validità della notifica cd. diretta, eseguita a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 dpr. 602/1973, l'invio di una raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario, essendo quindi sufficiente il rilascio dell'avviso di giacenza. L'opponente ha anche aggiunto che la notifica sarebbe stata affidata non al servizio di poste italiane, fornitore in via esclusiva “per esigenze di ordine pubblico” (art. 4 del d.lgs. 261/99) dei servizi inerenti le notificazioni di atti giudiziari e comunicazione connesse di cui alla L. n. 890 del 1982, tra cui gli atti tributari sostanziali e processuali e le relative raccomandate informative, ma alla Società privata “Nexive S.p.a.”, con conseguente inesistenza della notifica stessa. La tesi, sostenuta dall'opponente con richiamo a precedenti giurisprudenziali non sempre conferenti, non può essere condivisa.
Ripercorrendo l'evoluzione normativa con la quale si è proceduto alla progressiva liberalizzazione dei servizi postali, in recepimento degli obblighi imposti dalle direttive comunitarie, si osserva che già l'art. 4 D.Lgs. n. 261 del
1999, come modificato dal Dlg. n 58 del 2011, con cui era stata recepita la Dir. n. 2008/6/CE, prevedeva che “Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201”. Anche tale ultima riserva prevista a favore della società è CP_8 poi venuta meno con l'emanazione della L. n. 124 del 2017, che all' art. 1, comma 57, lett. b), ha espressamente abrogato l'art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999.
Pertanto, a partire dal 10/9/2017, data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017 si è perfezionata la totale liberalizzazione dei servizi postali. Sul punto è intervenuta a chiarimento anche la sentenza n. 8416/2019 della Cassazione resa a Sezioni Unite affermando la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dagli operatori postali privati dopo il 30.4.2011 data di entrata del D.Lgs. n. 58 del 2011. Alla luce di tale approdo, si rileva dunque, con riguardo intimazione di pagamento n. 10920159001346911/00 notificata a luglio 2015 che la disciplina legislativa ratione temporis applicabile, per effetto dell'entrata in vigore del
D.lgs. n. 58 del 2011, riservasse alle solo la notificazione degli atti CP_8 giudiziari e delle violazioni al Codice della strada. Conseguentemente, la notifica a mezzo di operatore postale privato dell'intimazione di pagamento, atto amministrativo, non può certo essere considerata inesistente essendo, sulla base della normativa allora vigente, del tutto legittima.
Ad avviso di chi scrive, in definitiva, tali atti appaiono perfettamente idonei ed efficaci ad interrompere la prescrizione di tutti i titoli sottesi all'intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio, in quanto ricevuti dall'attore entro il termine quinquennale di prescrizione, richiamando le osservazioni sopra esposte alle contestazioni mosse dalla difesa dell'opponente nelle note di discussione.
Si osserva, peraltro, che per il termine di prescrizione deve tenersi conto dell'applicazione della sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege dall'8.03.2020 al 31.08.2021 (ben 542 giorni) dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020 Cura Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 e successive modifiche al
Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021).
Tale normativa emergenziale ha disposto il blocco della notificazione degli atti di riscossione esattoriale con le conseguenze che essendo venuta meno per espressa previsione legislativa la possibilità per l' di procedere con la CP_4 notificazione di atti della riscossione, per il corrispondente periodo deve intendersi sospeso il decorso prescrizionale costituendo la prescrizione una sanzione per l'inattività colpevole dell'agente della riscossione che non può trovare applicazione al caso di specie.
Per cui, dalla data di decorrenza della prescrizione per il primo avviso di addebito (29.11.2012), alla data di notifica delle intimazioni di pagamento, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione (542 giorni), emerge per tabulas che nessun termine di prescrizione era decorso, per nessuno degli avvisi di addebito in considerazione nel presente giudizio.
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento neppure con riferimento alla prescrizione asseritamente maturata successivamente alla notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
5.Violazione dell'art.3 Legge n.241/1990.
Infine, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione nell'intimazione di pagamento dell'art.3 della legge n.241 del 07.08.1990 in quanto l'atto impugnato sarebbe privo di adeguata motivazione.
Il motivo è infondato e deve essere disatteso.
Come noto, l'avviso di intimazione è normativamente previsto dal
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, commi 2 e 3, che così prevedono: “2.
Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3.
L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica”.
Dall'enunciato normativo si evince che l'avviso di intimazione è un atto a contenuto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere, entro il termine di cinque giorni, l'obbligo risultante dal ruolo: motivo per cui non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello, essendo sufficiente il riferimento agli avvisi di addebito in precedenza notificati (cfr. in tema di cartelle di pagamento: Cass. n. 2373 del 31.01.2013,
Cass. n.9778 del 18.04.2017, Cass. civile sez. trib., 09.11.2018, n.28689 principi esportabili anche agli AVA).
In applicazione del suesposto principio, condiviso da questo Tribunale, deve dunque escludersi qualsiasi carenza motivazionale afferente l'atto opposto, recando lo stesso l'analitica individuazione dell'atto prodromico, come detto sopra già regolarmente notificato all'opponente e la cui consultazione avrebbe consentito alla stessa di comprendere, in termini chiari, la ragione di credito sottesa all'impugnata intimazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso per la parte residuale avente ad oggetto gli AVA n.40920120000784616000, AVA
n.40920160000482387000, AVA n. 40920170000889146000, AVA n.
40920180000238937000, AVA n.40920180001415080000, AVA
n.40920190000643466000, AVA n. 409220190001360475000, sottesi all'intimazione di pagamento opposta, deve essere respinto restando assorbite tutte le questioni non espressamente esaminate per il principio della ragione più liquida.
Spese di lite.
La dichiarazione di cessata materia del contendere avente ad oggetto la metà degli avvisi di addebito sottesi al titolo impugnato giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà.
Parte opponente, comunque soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' e dell' nella misura CP_1 CP_4 della metà, come liquidate in dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'assenza di attività istruttoria, da distrarsi in favore dei procuratori dell' CP_4
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto stralcio delle partite creditorie portate dagli avvisi di addebito AVA
n.40920130000087604000, AVA n.40920130001359979000, AVA
n.40920140000370122000, AVA n.40920140000899212000, AVA
n.40920140001636437000, AVA n.40920150000648903000 e AVA n.40920150001088730000 sottesi all'intimazione di pagamento n.10920229000783423/000 notificata alla parte ricorrente in data
14.7.2023;
- Rigetta per il resto il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell' e dell' nella misura della restante metà, che liquida per CP_1 CP_4 ciascuno in € 1.400,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell' antistatari. CP_4
Lì, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Olivieri