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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 5177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5177 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25788/2021 R.G., promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Spadaro (c.f. ), presso il quale è elettivamente domiciliato C.F._2 in Milano, via Fiamma 13 (FAX: 02-76119205 - PEC:
; Email_1 - attore -
contro
(c.f. ) in proprio ex art. 86 c.p.c., CP_1 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata presso di sé in Milano, Via Giovanni Battista Soresina n.11 (PEC:
- FAX: 02.58317142); Email_2
- convenuta -
con
(p.IVA Controparte_2
), in persona del procuratore speciale, Sig. , rappresentata e difesa P.IVA_1 CP_3 dall'Avv. Paolo Garau (c.f. ) presso il quale è elettivamente C.F._4 domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 145 (FAX: 06.39763091 - PEC:
); Email_3
- terza chiamata dalla convenuta –
avente a oggetto: responsabilità professionale di avvocato e domanda di garanzia;
conclusioni dell'attore:
< della convenuta per il tardivo deposito di atto di appello, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali per Euro 118.623,00, ed Euro 15.000,00.
Con vittoria di spese, competenze di causa.>>
conclusioni della convenuta:
< declaratoria del caso e di legge e con la più ampia motivazione così giudicare:
1 NEL MERITO
In via principale
- accertare e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità dell'Avv. per i CP_1 fatti dedotti in Giudizio;
- dichiarare inammissibili le domande di risarcimento dei danni promosse dal Rag. Pt_1
contro la convenuta Avv. e quindi accertare e dichiarare non dovuti i
[...] CP_1 danni lamentati dall'attore perché non riconducibili ad alcuna responsabilità della convenuta;
- per l'effetto, dichiarare inammissibili ed infondate e, quindi respingere le domande di risarcimento danni proposte dall'attore nei confronti della convenuta Avv. CP_1
- rigettare in ogni caso le domande dell'attore perché infondate in fatto ed in diritto. in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertata l'esistenza la validità e l'efficacia del contratto di assicurazione per responsabilità civile stipulato dall'avv. con la società Zurich Insurance plc rappresentanza CP_1 per l'Italia in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiarare quest'ultima tenuta a manlevare l'Avv. per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare all'attrice CP_1 anche in via concorsuale e residuale, nonché per le spese legali di difesa nel presente giudizio ex art. 1917 terzo comma c.p.c. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa>>.
conclusioni della terza chiamata:
<
- Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda principale svolta dall'attore Rag.
nei confronti della convenuta e per l'effetto rigettare la domanda introduttiva;
Pt_1
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale si chiede che l'adito
Giudice Voglia prevedere la decurtazione dalle somme che la Zurich Insurance PLC dovesse essere chiamata a versare a titolo di manleva dell'Avv. della franchigia CP_1 contrattuale pari ad € 2.500,00.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.>>
2 Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio il Sig. Rag. ha Parte_1 dedotto:
- di aver conferito all'Avv. l'incarico di difenderlo e rappresentarlo CP_1 nella causa in materia di lavoro promossa davanti al Tribunale di Milano (RGN.
12730/2017) dalle Signore e CP_4 Controparte_5
- che, in tale giudizio, le ricorrenti avevano chiesto l'accertamento e la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le stesse e il Rag. Pt_1
, decorrente, per la dall'1.10.2013 e, per la dall'1.7.2013,
[...] CP_4 CP_5 nonché la condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive e degli istituti contrattuali;
le ricorrenti avevano chiesto inoltre l'accertamento della nullità
e/o dell'inefficacia del licenziamento orale in data 11.7.2017, con condanna alla reintegrazione in servizio e alla corresponsione dell'indennità risarcitoria;
le domande delle attrici erano fondate sul presupposto che il rapporto tra la società
CED s.r.l., della quale le ricorrenti erano dipendenti, e il Rag. Parte_1 fosse simulato o fraudolento in quanto diretto a porre in essere un'illecita interposizione di manodopera;
- che l'Avv. si era costituita in giudizio nell'interesse di con CP_1 Parte_1 comparsa di risposta in data 9.3.2018, chiedendo il rigetto del ricorso;
- che, dopo aver assunto deposizioni testimoniali, il Giudice aveva accolto le domande delle ricorrenti con la sentenza n. 484/2019, pubblicata il 26.2.2019;
- di avere incaricato l'Avv. di proporre appello avverso la suindicata sentenza;
CP_1
- che la Corte d'Appello, con sentenza n. 265 del 29.5.2020, aveva dichiarato inammissibile il ricorso in appello, iscritto a ruolo oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata stabilito dall'art. 327 c.p.c., e condannato l'appellante a rifondere le spese processuali, liquidate in complessivi € 3.200,00
3 (oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA);
- che l'aver lasciato trascorrere il termine lungo per l'impugnazione costituisce errore professionale, riconducibile alla violazione degli obblighi di diligenza previsti dall'art. 1176 c.c., e che esso aveva causato gravi danni al qui attore, in quanto l'inammissibilità dell'appello aveva impedito al Giudice di secondo grado di esaminare nel merito i motivi del gravame, che, a dire del , sarebbero stati Pt_1 probabilmente accolti;
- che, in particolare, il Giudice di primo grado aveva omesso di argomentare sulla mancata proposizione da parte delle attrici dell'azione ex art. 29 d.lgs. 276/2003 e non aveva considerato la contraddittorietà delle testimonianze, che avrebbe dovuto portare al rigetto delle domande di CP_4 CP_5
- che dunque l'inammissibilità dell'appello ha comportato la perdita della chance di vincere il processo;
- che e hanno eseguito pignoramenti a carico di , sulla base del CP_4 CP_5 Pt_1 titolo esecutivo come sopra formatosi.
Per quanto sopra l'attore ha chiesto la condanna dell'Avv. al risarcimento di CP_1 danni per complessivi € 118.623,15 per “danni economici” ed € 15.000,00 per danni non patrimoniali.
La convenuta Avv. costituitasi con comparsa di risposta depositata CP_1 telematicamente il 2.2.2022, ha sostenuto l'infondatezza delle domande attoree, di cui ha chiesto il rigetto.
Ha dedotto, in primo luogo, l'infondatezza della domanda proposta dall'attore considerando del tutto improbabile l'accoglimento dell'appello, quand'anche proposto nei termini.
In secondo luogo, ha dedotto la totale genericità dell'atto di citazione e la mancanza assoluta di elementi di prova fondanti un'azione di responsabilità nei confronti di un professionista.
Ha affermato che, sebbene l'attore sostenga che la Corte D'Appello, qualora fosse entrata nel merito del ricorso, avrebbe considerato inattendibili i teste ascoltati in primo grado e accolto l'appello “in realtà, dalla lettura delle motivazioni della Sentenza di primo grado, emerge pacificamente come il Tribunale di Milano nella persona del Dott. Mariani,
4 ponderava con attenzione tutte le risultanze istruttorie a partire dal teste (che Tes_1 confermava come il rapporto delle ricorrenti era completamente gestito dal Rag. Pt_1 aggiungendo come quest'ultimo provvedeva a pagare gli stipendi a quest'ultime) precisando inoltre come nonostante quest'ultimo aveva avuto un ampio contenzioso penale e civile con il , la sua testimonianza veniva avallata anche da altri testi” (comp. conv. pag. 5). Pt_1
La convenuta ha soggiunto che, oltre alle prove orali, sono stati prodotti numerosi documenti che provavano come le Signore e fossero alle effettive dipendenze CP_5 CP_4 del Rag. e che questi si giovasse di CED HR di al solo fine di Pt_1 Persona_1 non risultare direttamente datore di lavoro delle ricorrenti.
L'Avv. ha poi contestato il quantum del risarcimento preteso dall'attore. CP_1
Ha precisato che nella sentenza veniva determinata a favore delle ricorrenti una indennità commisurata alla mensilità di riferimento, dal licenziamento sino all'effettivo reintegro, pari a € 1.906,39 lordi per la Sig. a € 1.429,79 lordi per la Sig. oltre al versamento CP_4 CP_5 dei contributi assistenziali e previdenziali. Le spese di lite erano state quantificate in complessivi € 6.000,00, oltre oneri di legge.
Inoltre, ha contestato la fondatezza della richiesta di risarcimento per danni non patrimoniali quantificati in complessivi € 15.000,00, “di cui non si comprende da dove discendono e in base a quale calcolo sono stati quantificati” (comp. risp., pag. 9).
Infine, ottenuto il differimento dell'udienza di prima comparizione ex art. 269 c.p.c., al fine di chiamare in causa la società Zurich Insurance plc, la convenuta ha proposto domanda di garanzia nei confronti del proprio assicuratore sulla base della polizza RC professionale n.
938A6950.
La terza chiamata , costituitasi con comparsa di Controparte_2 risposta depositata il 16.6.2022, ha chiesto il rigetto della domanda attorea per mancanza di prova del nesso eziologico tra la condotta del legale e il danno lamentato, nonché il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dallo stesso, in assenza di deduzione di qualsiasi elemento per la liquidazione del quantum.
Con riguardo alla domanda di garanzia proposta dalla convenuta, la terza chiamata ha chiesto, per il caso di sua condanna al pagamento dell'indennizzo, tenersi conto della
5 franchigia contrattuale, pari ad € 2.500,00,
*
La domanda di risarcimento danni proposta dall'attore è infondata e deve pertanto essere respinta.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti” (Cass. civ., sez.
III, ord. 14 novembre 2022, n. 33442).
Il principio, conforme ai precedenti orientamenti (ex pluribus, Cass. 10 dicembre 2012 n.
22376, Cass. 9 giugno 2004 n. 10966; Cass. 27 marzo 2006 n. 6967; Cass. 26.4.10 n. 9917;
Cass.
5.2.13 n. 2638), è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza 13 settembre 2024 n. 24670: “… la tardiva proposizione, da parte dell'avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, e non fa sorgere per l'avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione.”
Occorre, pertanto, verificare la fondatezza della domanda al fine di accertare se, sia pure in termini di probabilità e non di certezza, il cliente avrebbe conseguito il risultato richiesto nel giudizio patrocinato dal difensore, ove questi avesse tenuto il comportamento imposto dall'obbligo di diligenza nell'adempimento, del quale lamenta la mancata Pt_1 adozione.
6 Ritiene questo giudice che nella fattispecie in esame sia documentalmente dimostrato l'inadempimento della convenuta, ma non il nesso causale tra il tardivo deposito del ricorso in appello e il danno lamentato dal qui attore: quand'anche fosse stato tempestivamente proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Milano Sez. Lavoro n. 484 pubblicata il 26.2.2019 (doc. 2 att.), esso non avrebbe avuto possibilità di accoglimento.
Dall'esame della pronuncia di primo grado emerge che il Giudice di prime cure ha accertato la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato intercorrenti fra e le Parte_1
Signore e sulla base di prove documentali e orali, nonché su circostanze non CP_4 CP_5 contestate in quel processo dal convenuto : dunque non solo sulle deposizioni Pt_1 testimoniali assunte.
È ben vero che alcuni dei testi escussi in quel giudizio avevano conteziosi aperti con il
. Tuttavia quel Giudice ha adeguatamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto Pt_1 di valutare attendibili le deposizioni acquisite1, sostanzialmente convergenti tra loro e con quella del teste Sig. cliente di che non risulta avere (avuto) Persona_2 Pt_1 pendente alcuna controversia con questo, nonché avallate da quella del Sig. Persona_3
(anch'egli non risultato in lite con ), il quale ha dichiarato che gli stipendi
[...] Pt_1 delle lavoratrici erano pagati “dal conto di ”. CP_4 CP_5 Pt_1
Inoltre, già in quel giudizio RG 12730/2017, come poi in questo, non sono state contestate le circostanze che e avessero le chiavi dell'ufficio del Rag. e che esse CP_4 CP_5 Pt_1 abbiano sempre (per tutto il corso del rapporto) reso le loro prestazioni lavorative esclusivamente presso l'ufficio di (in Milano, via Quarenghi n. 37). Pt_1
Sulla base di tali risultanze la sentenza che l'Avv. ha negligentemente impugnato CP_1 oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. ha condivisibilmente accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente di fatto tra le predette e . Parte_1 Altrettanto condivisibile e non censurabile, atteso il chiaro disposto dell'art. 2 L. 604/1966, è il capo della sent. n. 484/2019 cit. in cui è stato ritenuto inefficace il licenziamento oralmente comunicato alle lavoratrici. Così come del tutto persuasivo appare l'argomentare di quel Giudice in ordine al fatto che la contestazione del datore di lavoro, che negava il licenziamento, sostanzialmente implicando la deduzione dell'intervento di “dimissioni di fatto” delle lavoratrici, avrebbe dovuto essere sostenuta con prove, il cui onere certamente gravava sul , che non lo ha assolto (né in quello, né in questo giudizio). Pt_1
Deve poi osservarsi che, come già rilevato dal Giudice autore della sentenza n. 484/2019, del tutto fuori luogo risulta il richiamo, contenuto in memoria di parte , all'art. 29 Pt_1 della L. 276/2003, di cui il qui attore non ha minimamente illustrato (neppure nel presente giudizio) le ragioni di applicabilità alla fattispecie in esame.
A fronte di tali considerazioni, del tutto idonee a sorreggere la decisione del Tribunale del
Lavoro, non ha dedotto elementi in grado di convincere questo giudice che Pt_1
l'appello tardivamente presentato dall'Avv. sarebbe stato, qualora tempestivamente CP_1 proposto, più probabilmente che improbabilmente accolto nel merito.
Come anticipato, dunque, la domanda attorea deve essere respinta.
**
Atteso il rigetto della domanda proposta dall'attore, non vi è luogo a provvedere in ordine alla domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti di Controparte_2
.
[...]
***
Le spese del presente giudizio devono seguire la soccombenza (art. 91 c.p.c.). Tuttavia, la negligenza professionale pacificamente da attribuirsi alla convenuta impone di contenere la
8 liquidazione di dette spese nei minimi di cui al DM 147/2022.
Considerato che, secondo l'insegnamento di Cass.
6.12.2019 ord. n. 31889, < principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate,
a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa>>, l'attore deve essere condannato a rifondere anche le spese sostenute da Controparte_2
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:
respinge la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta da Parte_1
nei confronti di CP_1
condanna a rifondere alla convenuta e alla terza chiamata Parte_1 CP_1
le spese processuali, liquidando gli onorari in € Controparte_2
7.051,50 (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e di CPA) per ciascuna di tali parti.
Milano, 24.6.2025. Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in ordine al potere di direzione, di determinazione dell'orario di lavoro ets. in capo a;
Pt_1
7
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25788/2021 R.G., promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Spadaro (c.f. ), presso il quale è elettivamente domiciliato C.F._2 in Milano, via Fiamma 13 (FAX: 02-76119205 - PEC:
; Email_1 - attore -
contro
(c.f. ) in proprio ex art. 86 c.p.c., CP_1 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata presso di sé in Milano, Via Giovanni Battista Soresina n.11 (PEC:
- FAX: 02.58317142); Email_2
- convenuta -
con
(p.IVA Controparte_2
), in persona del procuratore speciale, Sig. , rappresentata e difesa P.IVA_1 CP_3 dall'Avv. Paolo Garau (c.f. ) presso il quale è elettivamente C.F._4 domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 145 (FAX: 06.39763091 - PEC:
); Email_3
- terza chiamata dalla convenuta –
avente a oggetto: responsabilità professionale di avvocato e domanda di garanzia;
conclusioni dell'attore:
< della convenuta per il tardivo deposito di atto di appello, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali per Euro 118.623,00, ed Euro 15.000,00.
Con vittoria di spese, competenze di causa.>>
conclusioni della convenuta:
< declaratoria del caso e di legge e con la più ampia motivazione così giudicare:
1 NEL MERITO
In via principale
- accertare e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità dell'Avv. per i CP_1 fatti dedotti in Giudizio;
- dichiarare inammissibili le domande di risarcimento dei danni promosse dal Rag. Pt_1
contro la convenuta Avv. e quindi accertare e dichiarare non dovuti i
[...] CP_1 danni lamentati dall'attore perché non riconducibili ad alcuna responsabilità della convenuta;
- per l'effetto, dichiarare inammissibili ed infondate e, quindi respingere le domande di risarcimento danni proposte dall'attore nei confronti della convenuta Avv. CP_1
- rigettare in ogni caso le domande dell'attore perché infondate in fatto ed in diritto. in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertata l'esistenza la validità e l'efficacia del contratto di assicurazione per responsabilità civile stipulato dall'avv. con la società Zurich Insurance plc rappresentanza CP_1 per l'Italia in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiarare quest'ultima tenuta a manlevare l'Avv. per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare all'attrice CP_1 anche in via concorsuale e residuale, nonché per le spese legali di difesa nel presente giudizio ex art. 1917 terzo comma c.p.c. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa>>.
conclusioni della terza chiamata:
<
- Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda principale svolta dall'attore Rag.
nei confronti della convenuta e per l'effetto rigettare la domanda introduttiva;
Pt_1
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale si chiede che l'adito
Giudice Voglia prevedere la decurtazione dalle somme che la Zurich Insurance PLC dovesse essere chiamata a versare a titolo di manleva dell'Avv. della franchigia CP_1 contrattuale pari ad € 2.500,00.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.>>
2 Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio il Sig. Rag. ha Parte_1 dedotto:
- di aver conferito all'Avv. l'incarico di difenderlo e rappresentarlo CP_1 nella causa in materia di lavoro promossa davanti al Tribunale di Milano (RGN.
12730/2017) dalle Signore e CP_4 Controparte_5
- che, in tale giudizio, le ricorrenti avevano chiesto l'accertamento e la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le stesse e il Rag. Pt_1
, decorrente, per la dall'1.10.2013 e, per la dall'1.7.2013,
[...] CP_4 CP_5 nonché la condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive e degli istituti contrattuali;
le ricorrenti avevano chiesto inoltre l'accertamento della nullità
e/o dell'inefficacia del licenziamento orale in data 11.7.2017, con condanna alla reintegrazione in servizio e alla corresponsione dell'indennità risarcitoria;
le domande delle attrici erano fondate sul presupposto che il rapporto tra la società
CED s.r.l., della quale le ricorrenti erano dipendenti, e il Rag. Parte_1 fosse simulato o fraudolento in quanto diretto a porre in essere un'illecita interposizione di manodopera;
- che l'Avv. si era costituita in giudizio nell'interesse di con CP_1 Parte_1 comparsa di risposta in data 9.3.2018, chiedendo il rigetto del ricorso;
- che, dopo aver assunto deposizioni testimoniali, il Giudice aveva accolto le domande delle ricorrenti con la sentenza n. 484/2019, pubblicata il 26.2.2019;
- di avere incaricato l'Avv. di proporre appello avverso la suindicata sentenza;
CP_1
- che la Corte d'Appello, con sentenza n. 265 del 29.5.2020, aveva dichiarato inammissibile il ricorso in appello, iscritto a ruolo oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata stabilito dall'art. 327 c.p.c., e condannato l'appellante a rifondere le spese processuali, liquidate in complessivi € 3.200,00
3 (oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA);
- che l'aver lasciato trascorrere il termine lungo per l'impugnazione costituisce errore professionale, riconducibile alla violazione degli obblighi di diligenza previsti dall'art. 1176 c.c., e che esso aveva causato gravi danni al qui attore, in quanto l'inammissibilità dell'appello aveva impedito al Giudice di secondo grado di esaminare nel merito i motivi del gravame, che, a dire del , sarebbero stati Pt_1 probabilmente accolti;
- che, in particolare, il Giudice di primo grado aveva omesso di argomentare sulla mancata proposizione da parte delle attrici dell'azione ex art. 29 d.lgs. 276/2003 e non aveva considerato la contraddittorietà delle testimonianze, che avrebbe dovuto portare al rigetto delle domande di CP_4 CP_5
- che dunque l'inammissibilità dell'appello ha comportato la perdita della chance di vincere il processo;
- che e hanno eseguito pignoramenti a carico di , sulla base del CP_4 CP_5 Pt_1 titolo esecutivo come sopra formatosi.
Per quanto sopra l'attore ha chiesto la condanna dell'Avv. al risarcimento di CP_1 danni per complessivi € 118.623,15 per “danni economici” ed € 15.000,00 per danni non patrimoniali.
La convenuta Avv. costituitasi con comparsa di risposta depositata CP_1 telematicamente il 2.2.2022, ha sostenuto l'infondatezza delle domande attoree, di cui ha chiesto il rigetto.
Ha dedotto, in primo luogo, l'infondatezza della domanda proposta dall'attore considerando del tutto improbabile l'accoglimento dell'appello, quand'anche proposto nei termini.
In secondo luogo, ha dedotto la totale genericità dell'atto di citazione e la mancanza assoluta di elementi di prova fondanti un'azione di responsabilità nei confronti di un professionista.
Ha affermato che, sebbene l'attore sostenga che la Corte D'Appello, qualora fosse entrata nel merito del ricorso, avrebbe considerato inattendibili i teste ascoltati in primo grado e accolto l'appello “in realtà, dalla lettura delle motivazioni della Sentenza di primo grado, emerge pacificamente come il Tribunale di Milano nella persona del Dott. Mariani,
4 ponderava con attenzione tutte le risultanze istruttorie a partire dal teste (che Tes_1 confermava come il rapporto delle ricorrenti era completamente gestito dal Rag. Pt_1 aggiungendo come quest'ultimo provvedeva a pagare gli stipendi a quest'ultime) precisando inoltre come nonostante quest'ultimo aveva avuto un ampio contenzioso penale e civile con il , la sua testimonianza veniva avallata anche da altri testi” (comp. conv. pag. 5). Pt_1
La convenuta ha soggiunto che, oltre alle prove orali, sono stati prodotti numerosi documenti che provavano come le Signore e fossero alle effettive dipendenze CP_5 CP_4 del Rag. e che questi si giovasse di CED HR di al solo fine di Pt_1 Persona_1 non risultare direttamente datore di lavoro delle ricorrenti.
L'Avv. ha poi contestato il quantum del risarcimento preteso dall'attore. CP_1
Ha precisato che nella sentenza veniva determinata a favore delle ricorrenti una indennità commisurata alla mensilità di riferimento, dal licenziamento sino all'effettivo reintegro, pari a € 1.906,39 lordi per la Sig. a € 1.429,79 lordi per la Sig. oltre al versamento CP_4 CP_5 dei contributi assistenziali e previdenziali. Le spese di lite erano state quantificate in complessivi € 6.000,00, oltre oneri di legge.
Inoltre, ha contestato la fondatezza della richiesta di risarcimento per danni non patrimoniali quantificati in complessivi € 15.000,00, “di cui non si comprende da dove discendono e in base a quale calcolo sono stati quantificati” (comp. risp., pag. 9).
Infine, ottenuto il differimento dell'udienza di prima comparizione ex art. 269 c.p.c., al fine di chiamare in causa la società Zurich Insurance plc, la convenuta ha proposto domanda di garanzia nei confronti del proprio assicuratore sulla base della polizza RC professionale n.
938A6950.
La terza chiamata , costituitasi con comparsa di Controparte_2 risposta depositata il 16.6.2022, ha chiesto il rigetto della domanda attorea per mancanza di prova del nesso eziologico tra la condotta del legale e il danno lamentato, nonché il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dallo stesso, in assenza di deduzione di qualsiasi elemento per la liquidazione del quantum.
Con riguardo alla domanda di garanzia proposta dalla convenuta, la terza chiamata ha chiesto, per il caso di sua condanna al pagamento dell'indennizzo, tenersi conto della
5 franchigia contrattuale, pari ad € 2.500,00,
*
La domanda di risarcimento danni proposta dall'attore è infondata e deve pertanto essere respinta.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti” (Cass. civ., sez.
III, ord. 14 novembre 2022, n. 33442).
Il principio, conforme ai precedenti orientamenti (ex pluribus, Cass. 10 dicembre 2012 n.
22376, Cass. 9 giugno 2004 n. 10966; Cass. 27 marzo 2006 n. 6967; Cass. 26.4.10 n. 9917;
Cass.
5.2.13 n. 2638), è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza 13 settembre 2024 n. 24670: “… la tardiva proposizione, da parte dell'avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, e non fa sorgere per l'avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione.”
Occorre, pertanto, verificare la fondatezza della domanda al fine di accertare se, sia pure in termini di probabilità e non di certezza, il cliente avrebbe conseguito il risultato richiesto nel giudizio patrocinato dal difensore, ove questi avesse tenuto il comportamento imposto dall'obbligo di diligenza nell'adempimento, del quale lamenta la mancata Pt_1 adozione.
6 Ritiene questo giudice che nella fattispecie in esame sia documentalmente dimostrato l'inadempimento della convenuta, ma non il nesso causale tra il tardivo deposito del ricorso in appello e il danno lamentato dal qui attore: quand'anche fosse stato tempestivamente proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Milano Sez. Lavoro n. 484 pubblicata il 26.2.2019 (doc. 2 att.), esso non avrebbe avuto possibilità di accoglimento.
Dall'esame della pronuncia di primo grado emerge che il Giudice di prime cure ha accertato la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato intercorrenti fra e le Parte_1
Signore e sulla base di prove documentali e orali, nonché su circostanze non CP_4 CP_5 contestate in quel processo dal convenuto : dunque non solo sulle deposizioni Pt_1 testimoniali assunte.
È ben vero che alcuni dei testi escussi in quel giudizio avevano conteziosi aperti con il
. Tuttavia quel Giudice ha adeguatamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto Pt_1 di valutare attendibili le deposizioni acquisite1, sostanzialmente convergenti tra loro e con quella del teste Sig. cliente di che non risulta avere (avuto) Persona_2 Pt_1 pendente alcuna controversia con questo, nonché avallate da quella del Sig. Persona_3
(anch'egli non risultato in lite con ), il quale ha dichiarato che gli stipendi
[...] Pt_1 delle lavoratrici erano pagati “dal conto di ”. CP_4 CP_5 Pt_1
Inoltre, già in quel giudizio RG 12730/2017, come poi in questo, non sono state contestate le circostanze che e avessero le chiavi dell'ufficio del Rag. e che esse CP_4 CP_5 Pt_1 abbiano sempre (per tutto il corso del rapporto) reso le loro prestazioni lavorative esclusivamente presso l'ufficio di (in Milano, via Quarenghi n. 37). Pt_1
Sulla base di tali risultanze la sentenza che l'Avv. ha negligentemente impugnato CP_1 oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. ha condivisibilmente accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente di fatto tra le predette e . Parte_1 Altrettanto condivisibile e non censurabile, atteso il chiaro disposto dell'art. 2 L. 604/1966, è il capo della sent. n. 484/2019 cit. in cui è stato ritenuto inefficace il licenziamento oralmente comunicato alle lavoratrici. Così come del tutto persuasivo appare l'argomentare di quel Giudice in ordine al fatto che la contestazione del datore di lavoro, che negava il licenziamento, sostanzialmente implicando la deduzione dell'intervento di “dimissioni di fatto” delle lavoratrici, avrebbe dovuto essere sostenuta con prove, il cui onere certamente gravava sul , che non lo ha assolto (né in quello, né in questo giudizio). Pt_1
Deve poi osservarsi che, come già rilevato dal Giudice autore della sentenza n. 484/2019, del tutto fuori luogo risulta il richiamo, contenuto in memoria di parte , all'art. 29 Pt_1 della L. 276/2003, di cui il qui attore non ha minimamente illustrato (neppure nel presente giudizio) le ragioni di applicabilità alla fattispecie in esame.
A fronte di tali considerazioni, del tutto idonee a sorreggere la decisione del Tribunale del
Lavoro, non ha dedotto elementi in grado di convincere questo giudice che Pt_1
l'appello tardivamente presentato dall'Avv. sarebbe stato, qualora tempestivamente CP_1 proposto, più probabilmente che improbabilmente accolto nel merito.
Come anticipato, dunque, la domanda attorea deve essere respinta.
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Atteso il rigetto della domanda proposta dall'attore, non vi è luogo a provvedere in ordine alla domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti di Controparte_2
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Le spese del presente giudizio devono seguire la soccombenza (art. 91 c.p.c.). Tuttavia, la negligenza professionale pacificamente da attribuirsi alla convenuta impone di contenere la
8 liquidazione di dette spese nei minimi di cui al DM 147/2022.
Considerato che, secondo l'insegnamento di Cass.
6.12.2019 ord. n. 31889, < principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate,
a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa>>, l'attore deve essere condannato a rifondere anche le spese sostenute da Controparte_2
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P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:
respinge la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta da Parte_1
nei confronti di CP_1
condanna a rifondere alla convenuta e alla terza chiamata Parte_1 CP_1
le spese processuali, liquidando gli onorari in € Controparte_2
7.051,50 (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e di CPA) per ciascuna di tali parti.
Milano, 24.6.2025. Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in ordine al potere di direzione, di determinazione dell'orario di lavoro ets. in capo a;
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