Articolo 4 della Legge 18 agosto 1978, n. 506
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 settembre 1978
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Versione
2 giugno 1981
Art. 4.
La misura del diritto erariale derivante dal disposto del precedente articolo 1 si applica agli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.
La misura del diritto erariale in parola si applica anche all'alcole che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore della presente legge, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 maggio 1981, n.213 , ha disposto (con l'art. 8) che "La misura del diritto erariale derivante dal disposto dell' articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506 , si applica agli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore della citata legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione, nonche' all'alcole che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore della citata legge, si sia trovato in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori, con esclusione dei prodotti con essi fabbricati quali liquori, acquaviti e profumerie alcoliche. La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell' articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 506 . Non si fa luogo a rimborso di imposte comunque pagate."
Entrata in vigore il 2 giugno 1981