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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/06/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO (contenzioso) iscritta al RG. n. 310/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a CASTELFRANCO Parte_1 C.F._1 VENETO (TV), il 05/07/1962, con l'avv. FRANCESCO GRITTI RICORRENTE contro
(c.f. ), nato/a a CASTELFRANCO CP_1 C.F._2 VENETO (TV), il 28/11/1965, con l'avv. LUIGI FANTIN
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Le parti hanno raggiunto un accordo a seguito dall'iniziativa promossa da , nei confronti dell'ex moglie , per la Parte_1 CP_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2216/2017 del Tribunale di Treviso (pub. 20.10.2017), con particolare riferimento alla revoca del contributo di mantenimento per entrambi i figli maggiorenni (o in ipotesi, per la sua riduzione) e del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, sul presupposto del raggiungimento da parte di questi dall'autosufficienza economica.
In forza di detto accordo, le parti – con l'adesione ed il consenso di entrambi i figli, e – si sono impegnati a trasferire loro, in parti uguali, Parte_2 Per_1 le rispettive quote di proprietà della casa coniugale: questo a tacitazione di ogni rapporto patrimoniale pregresso, anche a titolo di partecipazione alle spese straordinarie.
A fronte di questo è stato prevista, dal mese di giugno 2025, la revoca dell'obbligo in capo allo quanto al pagamento del contributo di Pt_1 mantenimento ordinario e straordinario per i figli.
Ritiene il Tribunale che l'accordo sia congruo e nell'interesse della prole, tenuto conto sia della condizione economica dei genitori sia di quella personale e lavorativa dei figli, che già hanno compiuto la maggiore età e sono in procinto di raggiugere la definitiva autosufficienza economica.
L'intervenuto accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede a modifica della sentenza di divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2216/2017 (pub. 20.10.2017), secondo l'accordo raggiunto dalle parti:
“1.Il sig. e la sig.ra si impegnano a trasferire la Parte_1 CP_1 propria quota di piena proprietà dell'immobile di Castello di Godego, via Piave, così censito: Comune di CASTELLO DI GODEGO (C190) (TV) -Foglio 5
Particella 329 Subalterno 2, in parti uguali ai due figli e , che Parte_2 Per_1 ne diventeranno pieni proprietari, i quali si impegnano a loro volta ad acquistare detta proprietà.
2.L'atto di cui al punto che precede verrà formalizzato avanti il notaio scelto dai due acquirenti, non appena formalizzata la modifica delle condizioni di cui al presente verbale dal Tribunale di Treviso.
3.La cessione di cui sopra avviene a titolo transattivo fra tutte le parti interessate, figli compresi, con reciproche concessioni per la soluzione definitiva dei rapporti patrimoniali fra i genitori, nati a seguito del matrimonio, e con i figli stessi, esplicati come di seguito.
4.Le parti stabiliscono che il sig. a partire dal mese di giugno 2025 non Pt_1 verserà più l'assegno di mantenimento ordinario disposto in sede divorzile dal Tribunale di Treviso, né concorrerà più per il futuro al pagamento delle spese straordinarie dovute per i figli. A tal riguardo i figli e la sig.ra CP_1 dichiarano di rinunciarvi definitivamente.
5.I sigg.ri e , maggiorenni, dichiarano di impegnarsi, Parte_2 Parte_3 anche a fronte dell'acquisto del bene di cui al punto 1 che viene a loro intestato senza corrispettivo in denaro, a reperire una occupazione stabile e definitiva e a diventare autosufficienti economicamente, dando comunque sinora atto di aver reperito ciascuno dei due un impiego, seppure transitorio e temporaneo, ma tuttavia idoneo allo stato a garantire tale autosufficienza.
6.A fronte della cessione di cui sopra gli stessi e , nonché la Parte_2 Per_1 sig.ra , rinunciano altresì definitivamente al credito per spese CP_1 straordinarie maturate negli anni passati, per le quali il sig. viene Pt_1 esonerato, anche nel futuro, a provvedere.
7.Con l'attuazione di quanto sopra tutte le parti dichiarano di avere composto la vertenza in essere e per cui è causa e di non avere null'altro a pretendere le une dalle altre.
8.Trovando la cessione di cui al punto 1 che precede titolo nei rapporti di famiglia fra i coniugi e fra questi e i figli, anche relativi al mantenimento, le parti dichiarano
3 di voler usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente in ipotesi di trasferimento immobiliare.
9.Spese fra le parti integralmente compensate.
10.Tutte le clausole che precedono sono essenziali per la validità ed efficacia dell'accordo e fra loro interdipendenti.
- DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 9 giugno 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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