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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/05/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 5 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 5 maggio 2025 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1694/2024 promossa da:
c.f. in proprio e quale Parte_1 C.F._1
genitore esercente la potestà sui minori c.f. e Persona_1
c.f. rappresentato e Parte_2 C.F._1
difeso dall'Avv. MARABINI GIULIO ed elettivamente domiciliato in VIA
GIORGIO REGNOLI N. 51 47121 FORLÌ Parte_2
presso il difensore avv. MARABINI GIULIO
ATTORE/I contro e per essa la mandataria (C.F. Controparte_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. COMPAGNI DAVIDE, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via J. Allegretti N. 17 47121 FORLI' presso il difensore avv. COMPAGNI DAVIDE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
, e Parte_1 Per_1 Pt_2
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO
− ACCERTARE
• il difetto di legittimazione attiva della società procedente
• il difetto di titolarità del credito preteso in funzione dell'asserita cessione
dei crediti
• l'indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'importo precettato
e per l'effetto
− DICHIARARE l'invalidità e l'infondatezza dell'atto di precetto notificato
nell'interesse di mandataria di CP_2 Controparte_3
− DICHIARARE che mandataria di CP_2 Controparte_3
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata.
con vittoria di spese e compensi di lite per il presente procedimento, oltre
IVA e CPA come per legge.”.
CP_3 “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare, per le ragioni
di cui in narrativa,
in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione perché
infondata in fatto ed immotivata in diritto.
Nel merito, rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto e
diritto;
In ogni caso, accertare e dichiarare che il SI. Parte_1
nato a [...] allo Ionio (CS) il 05.12.1973, codice fiscale
, ed i figli minori GG.ri , nato C.F._1 Persona_1
a Forlì (FC) il 24.06.2008, codice fiscale e C.F._2
, nato a [...] il [...], codice Parte_2
fiscale tutti residente in [...] Vai Zanchini, n. C.F._3
12, sono eredi legittimi della SI.ra , nata a [...] il Persona_2
27.12.1970 e residente a [...], codice fiscale
[...]
, deceduta in data 5.06.2021. C.F._4
Con condanna alle spese di lite del presente procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ricevuta – in proprio e quale esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sui figli e tutti quali eredi Per_1 Parte_2
di - la notifica ad istanza di di atto di precetto Persona_2 CP_1
per euro 48.254,32 fondato su contratto di mutuo ipotecario del 7.6.11 a rogito notaio con atto di citazione notificato ha introdotto il presente Per_3
giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615 comma primo c.p.c.
L'opposizione si fonda, in sintesi, sui seguenti motivi: i) difetto di legittimazione e di titolarità del credito in capo alla precettante in quanto il contratto di mutuo era stato originariamente stipulato dalla defunta
[...]
con banca e non vi è prova né della cessione in blocco Per_2 CP_4
allegata in atto di precetto né dell'inclusione in essa dello specifico credito;
ii) l'atto di precetto non esplicita i calcoli mediante i quali è stato determinato l'importo, peraltro differente da quello oggetto della diffida dell'8.1.24,
rendendo così impossibile verificarne la correttezza e ciò a maggior ragione se si considera che la creditrice ha escusso la polizza assicurativa sulla vita stipulata dalla sig.ra Per_2
2. Si è costituita parte opposta rappresentando in sintesi che: i) la titolarità del credito è dimostrata dai documenti allegati e segnatamente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione, dall'estratto art. 50 TUB
con indicazione del numero di riferimento (ndg 15168143) della posizione ceduta, dall'elenco dei crediti ceduti estratto dal sito istituzionale della cedente in cui figura il credito de quo individuato in base al numero univoco assegnato (ndg 15168143), dall'originale dell'atto di mutuo che solo il titolare del credito può avere ed in cui è riportato il numero univoco assegnato (ndg 15168143), dalla corrispondenza intercorsa fra le parti che attesta l'intervenuta cessione del credito da a e dalla CP_4 CP_3
dichiarazione di cessione rilasciata dalla cedente UNICREDIT SPA;
ii) è
onere dell'opponente provare che la somma non sia dovuta. In ogni caso l'eventuale eccessività della somma oggetto del precetto non determina la nullità di questo. Quanto alla somma indicata nella diffida dell'8.1.24, era priva degli interessi.
Parte opposta chiedeva poi che venisse accertata la qualità di eredi della signora in capo agli opponenti. Persona_2
3. Istruita la causa, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.1. Parte col primo motivo di opposizione eccepisce il difetto di Parte_1
legittimazione e di titolarità del credito in capo alla precettante in quanto il contratto di mutuo era stato originariamente stipulato dalla defunta
[...]
con e non vi è prova né della cessione in blocco Per_2 Controparte_5
allegata in atto di precetto né dell'inclusione in essa dello specifico credito.
Il giudice osserva quanto segue.
Sebbene parte opponente faccia riferimento sia alla carenza di legittimazione che alla mancanza di titolarità, la doglianza in realtà riguarda solo il secondo aspetto poiché la contestazione attiene alla circostanza che il credito sia pervenuto alla precettante. In particolare la contestazione riguarda sia l'esistenza del contratto di cessione in blocco che l'inclusione in esso dello specifico credito precettato.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di cessione di crediti in
blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella
della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs.,
dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle
risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire,
peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su
iniziativa della parte cedente” (Cass. 17944/24, conforme Cass. 5478/24).
In atti (doc. 10 convenuta) è presente dichiarazione di avvenuta cessione del credito rilasciata da e considerato che il potere rappresentativo di CP_4
chi l'ha rilasciata non è stato contestato, si ritiene che possa avere valore di prova atipica al fine della prova della cessione e dell'inclusione in essa del credito.
Altresì è in atti (all. A convenuta) l'estratto della Gazzetta Ufficiale, il quale certamente non prova la cessione ma può farla presumere con precisione e gravità.
Inoltre è in atti la copia informatica dell'originale del titolo esecutivo (doc. 4
convenuta), che pur non provando la cessione e l'inclusione in essa del credito, può certamente far presumere entrambe poiché risponde alla normalità che solo il creditore ne sia in possesso.
Altresì va data rilevanza alla corrispondenza email e pec (docc. 5 e 7 parte convenuta) intercorsa tra il legale di parte opponente e l'opposta, nella quale non viene sollevata alcuna obiezione circa la titolarità del credito capo alla precettante.
Tale documentazione ad avviso di questo giudice converge nella dimostrazione della sussistenza della cessione e dell'inclusione in essa del credito oggetto di causa.
Pertanto il presente motivo di opposizione va rigettato.
4.2. Col secondo motivo di opposizione parte si duole che l'atto di Pt_2
precetto non espliciti i calcoli mediante i quali è stato determinato l'importo,
peraltro differente da quello oggetto della diffida dell'8.1.24, rendendo così
impossibile verificarne la correttezza e ciò a maggior ragione se si considera che la creditrice ha escusso la polizza assicurativa sulla vita stipulata dalla sig.ra Per_2
Il motivo non può trovare accoglimento.
Da un lato infatti “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo
esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod.
proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella
del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per
determinarla” (Cass. 4008/13; 11281/93), dall'altro il motivo di opposizione non si risolve in una contestazione precisa del credito azionato.
4.3. Per quanto riguarda la richiesta di accertamento della qualità di eredi della signora in capo agli opponenti, si osserva che tale qualità Persona_2
viene dagli stessi espressamente dichiarata e dunque è pacifica.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate con riferimento alle fasi di studio,
introduttiva e decisionale ma non a quella istruttoria non essendovi stata,
applicando lo scaglione da 26.000,01 euro a 52.000,00 euro con una riduzione del 50% in considerazione della snellezza dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente la proposta opposizione;
- dichiara che e Parte_1 Persona_1 Parte_2
[...] [...]
sono eredi della defunta
[...] Persona_2
Condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.905,00 per compensi professionali di avvocato, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Forlì, 5 maggio 2025
Il GOP
dott. Enzo Chiarini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 5 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 5 maggio 2025 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1694/2024 promossa da:
c.f. in proprio e quale Parte_1 C.F._1
genitore esercente la potestà sui minori c.f. e Persona_1
c.f. rappresentato e Parte_2 C.F._1
difeso dall'Avv. MARABINI GIULIO ed elettivamente domiciliato in VIA
GIORGIO REGNOLI N. 51 47121 FORLÌ Parte_2
presso il difensore avv. MARABINI GIULIO
ATTORE/I contro e per essa la mandataria (C.F. Controparte_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. COMPAGNI DAVIDE, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via J. Allegretti N. 17 47121 FORLI' presso il difensore avv. COMPAGNI DAVIDE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
, e Parte_1 Per_1 Pt_2
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO
− ACCERTARE
• il difetto di legittimazione attiva della società procedente
• il difetto di titolarità del credito preteso in funzione dell'asserita cessione
dei crediti
• l'indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'importo precettato
e per l'effetto
− DICHIARARE l'invalidità e l'infondatezza dell'atto di precetto notificato
nell'interesse di mandataria di CP_2 Controparte_3
− DICHIARARE che mandataria di CP_2 Controparte_3
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata.
con vittoria di spese e compensi di lite per il presente procedimento, oltre
IVA e CPA come per legge.”.
CP_3 “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare, per le ragioni
di cui in narrativa,
in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione perché
infondata in fatto ed immotivata in diritto.
Nel merito, rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto e
diritto;
In ogni caso, accertare e dichiarare che il SI. Parte_1
nato a [...] allo Ionio (CS) il 05.12.1973, codice fiscale
, ed i figli minori GG.ri , nato C.F._1 Persona_1
a Forlì (FC) il 24.06.2008, codice fiscale e C.F._2
, nato a [...] il [...], codice Parte_2
fiscale tutti residente in [...] Vai Zanchini, n. C.F._3
12, sono eredi legittimi della SI.ra , nata a [...] il Persona_2
27.12.1970 e residente a [...], codice fiscale
[...]
, deceduta in data 5.06.2021. C.F._4
Con condanna alle spese di lite del presente procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ricevuta – in proprio e quale esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sui figli e tutti quali eredi Per_1 Parte_2
di - la notifica ad istanza di di atto di precetto Persona_2 CP_1
per euro 48.254,32 fondato su contratto di mutuo ipotecario del 7.6.11 a rogito notaio con atto di citazione notificato ha introdotto il presente Per_3
giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615 comma primo c.p.c.
L'opposizione si fonda, in sintesi, sui seguenti motivi: i) difetto di legittimazione e di titolarità del credito in capo alla precettante in quanto il contratto di mutuo era stato originariamente stipulato dalla defunta
[...]
con banca e non vi è prova né della cessione in blocco Per_2 CP_4
allegata in atto di precetto né dell'inclusione in essa dello specifico credito;
ii) l'atto di precetto non esplicita i calcoli mediante i quali è stato determinato l'importo, peraltro differente da quello oggetto della diffida dell'8.1.24,
rendendo così impossibile verificarne la correttezza e ciò a maggior ragione se si considera che la creditrice ha escusso la polizza assicurativa sulla vita stipulata dalla sig.ra Per_2
2. Si è costituita parte opposta rappresentando in sintesi che: i) la titolarità del credito è dimostrata dai documenti allegati e segnatamente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione, dall'estratto art. 50 TUB
con indicazione del numero di riferimento (ndg 15168143) della posizione ceduta, dall'elenco dei crediti ceduti estratto dal sito istituzionale della cedente in cui figura il credito de quo individuato in base al numero univoco assegnato (ndg 15168143), dall'originale dell'atto di mutuo che solo il titolare del credito può avere ed in cui è riportato il numero univoco assegnato (ndg 15168143), dalla corrispondenza intercorsa fra le parti che attesta l'intervenuta cessione del credito da a e dalla CP_4 CP_3
dichiarazione di cessione rilasciata dalla cedente UNICREDIT SPA;
ii) è
onere dell'opponente provare che la somma non sia dovuta. In ogni caso l'eventuale eccessività della somma oggetto del precetto non determina la nullità di questo. Quanto alla somma indicata nella diffida dell'8.1.24, era priva degli interessi.
Parte opposta chiedeva poi che venisse accertata la qualità di eredi della signora in capo agli opponenti. Persona_2
3. Istruita la causa, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.1. Parte col primo motivo di opposizione eccepisce il difetto di Parte_1
legittimazione e di titolarità del credito in capo alla precettante in quanto il contratto di mutuo era stato originariamente stipulato dalla defunta
[...]
con e non vi è prova né della cessione in blocco Per_2 Controparte_5
allegata in atto di precetto né dell'inclusione in essa dello specifico credito.
Il giudice osserva quanto segue.
Sebbene parte opponente faccia riferimento sia alla carenza di legittimazione che alla mancanza di titolarità, la doglianza in realtà riguarda solo il secondo aspetto poiché la contestazione attiene alla circostanza che il credito sia pervenuto alla precettante. In particolare la contestazione riguarda sia l'esistenza del contratto di cessione in blocco che l'inclusione in esso dello specifico credito precettato.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di cessione di crediti in
blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella
della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs.,
dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle
risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire,
peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su
iniziativa della parte cedente” (Cass. 17944/24, conforme Cass. 5478/24).
In atti (doc. 10 convenuta) è presente dichiarazione di avvenuta cessione del credito rilasciata da e considerato che il potere rappresentativo di CP_4
chi l'ha rilasciata non è stato contestato, si ritiene che possa avere valore di prova atipica al fine della prova della cessione e dell'inclusione in essa del credito.
Altresì è in atti (all. A convenuta) l'estratto della Gazzetta Ufficiale, il quale certamente non prova la cessione ma può farla presumere con precisione e gravità.
Inoltre è in atti la copia informatica dell'originale del titolo esecutivo (doc. 4
convenuta), che pur non provando la cessione e l'inclusione in essa del credito, può certamente far presumere entrambe poiché risponde alla normalità che solo il creditore ne sia in possesso.
Altresì va data rilevanza alla corrispondenza email e pec (docc. 5 e 7 parte convenuta) intercorsa tra il legale di parte opponente e l'opposta, nella quale non viene sollevata alcuna obiezione circa la titolarità del credito capo alla precettante.
Tale documentazione ad avviso di questo giudice converge nella dimostrazione della sussistenza della cessione e dell'inclusione in essa del credito oggetto di causa.
Pertanto il presente motivo di opposizione va rigettato.
4.2. Col secondo motivo di opposizione parte si duole che l'atto di Pt_2
precetto non espliciti i calcoli mediante i quali è stato determinato l'importo,
peraltro differente da quello oggetto della diffida dell'8.1.24, rendendo così
impossibile verificarne la correttezza e ciò a maggior ragione se si considera che la creditrice ha escusso la polizza assicurativa sulla vita stipulata dalla sig.ra Per_2
Il motivo non può trovare accoglimento.
Da un lato infatti “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo
esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod.
proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella
del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per
determinarla” (Cass. 4008/13; 11281/93), dall'altro il motivo di opposizione non si risolve in una contestazione precisa del credito azionato.
4.3. Per quanto riguarda la richiesta di accertamento della qualità di eredi della signora in capo agli opponenti, si osserva che tale qualità Persona_2
viene dagli stessi espressamente dichiarata e dunque è pacifica.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate con riferimento alle fasi di studio,
introduttiva e decisionale ma non a quella istruttoria non essendovi stata,
applicando lo scaglione da 26.000,01 euro a 52.000,00 euro con una riduzione del 50% in considerazione della snellezza dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente la proposta opposizione;
- dichiara che e Parte_1 Persona_1 Parte_2
[...] [...]
sono eredi della defunta
[...] Persona_2
Condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.905,00 per compensi professionali di avvocato, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Forlì, 5 maggio 2025
Il GOP
dott. Enzo Chiarini