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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza 10 dicembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2321/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonello Enrico Chindamo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Dalmazia, n. 64, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Cesare, con cui elettivamente domicilia in Paola (CS) alla via Gioacchino Da Fiore, n. 1, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 18.05.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.09420239001927036000 notificatagli da , Controparte_3 in data 13 aprile 2023, con riferimento agli avvisi di addebito n.39420140000200331000, n. 39420140003111231000, n.39420150002430900000, n. 39420160004313119000 e n.39420170003258053000, afferenti all'omesso versamento di contributi dovuti alla gestione datori di lavoro agricoli, anni 2011-2016, per l'importo complessivo di € 158.167,58. Nello specifico, eccepiva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e per la loro mancata allegazione all'atto impugnato, per l'assenza di indicazione circa l'anno di iscrizione a ruolo del tributo e della sua resa esecutività, l'omessa motivazione, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, l'intervenuta decadenza ex art 25 del D. Lgs. n. 46/99 nonché la prescrizione quinquennale del credito contributivo. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' la e l' CP_1 Controparte_2 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “- ritenere fondati i Controparte_3 presente motivi e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata;
- in via subordinata, rideterminare le somme dovute;
”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio parte resistente eccependo, in via CP_1 preliminare, il difetto di legittimazione passiva della di cui Controparte_2 chiedeva l'estromissione dal giudizio, l'inammissibilità del ricorso per definitività del ruolo di cui all'avviso di addebito n. 39420170003258053000 tenuto conto della sospensione dei termini di decorrenza dettati dalla normativa Covid-19, la carenza di interesse ad agire del ricorrente, l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, ed il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Parimenti costituitasi, parte resistente , Controparte_4 eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso stante l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e decadenza. Acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione
******* 1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della trattandosi di crediti che, come rilevato dall' non sono Controparte_2 CP_1 stati oggetto di cessione alla stessa. 1.1. Sempre in via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva di tutte le altre parti opposte. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del Controparte_3 credito, sia gli enti impositori che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
2. Tanto premesso, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dalle parti resistenti. Sul punto, va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Tanto premesso, osserva il giudicante che l'opposizione all'intimazione di pagamento risulta essere inammissibile in ordine ai vizi di forma concernenti l'omessa notifica degli avvisi prodromici nonché i vizi inerenti al difetto di motivazione e all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, perché tardivamente proposta. L'opposizione è, invero, qualificabile -sotto tale profilo- come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, quindi, proponibile nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento. Ebbene, con riferimento ai succitati vizi formali, l'opposizione è senz'altro inammissibile atteso che l'intimazione de qua è stata notificata al ricorrente -per sua stessa ammissione- in data 13.04.2023 ed il ricorso introdotto con atto depositato il 18.05.2023.
3. Nel merito, parte ricorrente deduce la prescrizione del credito in questa sede impugnato stante l'assenza di atti interruttivi della stessa. Il motivo è infondato. Va, innanzitutto, evidenziato che l'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa è stata preceduta dalla regolare notifica dell'avvisi di addebito n. 39420140000200331000, n. 39420140003111231000, n.39420150002430900000, n. 39420160004313119000 e n.39420170003258053000 (cfr. prod.ne . CP_1
Inoltre, parte resistente ha Controparte_4 documentalmente provato l'avvenuta notifica, a mezzo pec, di un atto antecedente all'intimazione di pagamento impugnata ed interruttivo del termine di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva. Nello specifico, risulta per tabulas che dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199010472289000 (01.10.2019), comprensiva di tutti gli avvisi di addebito summenzionati, a quella dell'intimazione di pagamento opposta (13.04.2023) non fosse certamente decorso il termine di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva. Sul punto, non può condividersi l'eccezione di invalidità della notifica dell'atto interruttivo sollevata da parte ricorrente circa la produzione in formato
“pdf” e non “eml” della ricevuta di consegna della pec inviata. Invero, dalla documentazione prodotta da Controparte_3
, si evince che in data 1.10.2019 il messaggio di posta elettronica,
[...] proveniente dalla pec del concessionario sia stato correttamente ricevuto e consegnato alla posta elettronica del destinatario e tanto è provato dalla ricevuta di avvenuta consegna in atti. A tal uopo, giova rammentare che secondo la regolamentazione dell'utilizzo della posta elettronica certificata di cui al D.P.R. n. 68/2005 “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione” (art. 6, comma 3) e che “La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata (dal gestore del servizio di posta elettronica certificata ) contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatari” (art. 6, comma 5). Seppure l'intimazione di pagamento notificata sia stata prodotta in formato “pdf” e non nei formati “eml” o “smg (che avrebbero consentito di identificare con certezza l'atto oggetto di notifica) l'insieme della documentazione allegata costituisce prova sufficiente a dimostrare la notifica dell'atto interruttivo, idoneo a determinare quantomeno una presunzione di avvenuta conoscenza dell'atto, fino a prova contraria. Nel caso di specie, la pec in questione è stata correttamente inviata all'indirizzo che, per stessa ammissione di parte Email_1 ricorrente, è sempre stato l'unico indirizzo dalla stessa posseduto. In mancanza di disconoscimento o specifica contestazione, non vi è ragione per ritenere la non conformità, quanto al contenuto, di tale produzione all'atto notificato. A tal fine, può essere richiamato il principio più volte sancito dalla giurisprudenza, a proposito della notifica della cartella esattoriale, secondo cui
“In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (cfr. Cass. Civ. sent. n. 33563 del 28/12/2018; sentenza Corte di Appello di Reggio Calabria n. 687/2025).
4. Stante la ritualità della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, risulta, altresì, tardiva l'eccezione di decadenza dal potere impositivo ex art. 25 del d.lgs 46/99 sollevata da parte ricorrente. A tal uopo, l'art 24 del comma 5, del suddetto decreto legislativo stabilisce che: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. D'altra parte, quanto all'eccezione di tardività nell'iscrizione a ruolo del credito contributivo, giova rammentare che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che inverte il rapporto previdenziale obbligatorio, dovendosi escludere che l'eccepita decadenza (…) per tardiva iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi determini altresì la decadenza sostanziale dell' dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza CP_1
e dell'ammontare del proprio credito, comportando soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo.” (v. Cass. n. 26395/2013 e n. 774/2015).
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso non può essere accolto.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza di parte ricorrente e possono essere compensate nei confronti della CP_2 che, di fatto, non ha svolto autonoma attività difensiva essendo
[...] rappresentata dai medesimi difensori dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di e , in persona dei rispettivi l.r.p.t., CP_1 Controparte_4 liquidate in complessivi € 4.217,00 in favore di ciascuna a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Reggio Calabria, 10 dicembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano