TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/11/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3611 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, discussa e decisa all'udienza del 23/9/2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Parte_1 Pt_2 dall'Avv. SPINA MARIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato a margine del ricorso in appello;
Appellante
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. FEOLA MARIA DOMENICA, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellata
FATTO
Con la sentenza n. 203/2023, il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi accoglieva il ricorso proposto dalla per l'annullamento del verbale di Controparte_1 contestazione n. 775/2023, ritenendo adeguatamente giustificata l'impossibilità di accertare l'effettivo trasgressore al momento della violazione e, quindi, insussistenti i presupposti di legge per procedere all'erogazione della sanzione ex art. 126 bis C.d.S..
1 Con il ricorso in appello in esame, il impugnava la Parte_1 citata sentenza per violazione di legge ed errore di fatto e di diritto nella valutazione delle risultanze istruttorie, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde risponde necessariamente dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente.
Costituendosi in giudizio, la chiedeva la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata, ritenendo di aver compiutamente giustificato l'impossibilità di conoscere il conducente al momento della infrazione con la PEC tempestivamente inoltrata il 19.10.2022 (come riconosciuto anche dal Giudice di Pace); in subordine, in caso di accoglimento dell'avverso appello chiedeva la compensazione delle spese di lite, stante la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in ordine al “giustificato e documentato motivo” di cui all'art. 126 bis C.d.S.
Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, la causa veniva rinviata direttamente per la discussione e la lettura del dispositivo all'udienza del 13.9.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito di note d'udienza, nelle quali le parti precisavano le proprie conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti ed – in particolare – ai precedenti di merito di questo
Tribunale.
DIRITTO
L'appello è fondato e, per l'effetto, merita accoglimento.
Preme in primo luogo rilevare che le sentenze di questo Tribunale allegate da parte appellata (emesse tra le medesime parti oggi in causa) attengono la diversa questione giuridica relativa alla decorrenza del termine di sessanta giorni per fornire i dati che consentono l'identificazione del conducente, questione che non è oggetto del presente appello.
2 Confacente e condivisibile, invece, è la sentenza n. 1173/2024 pubblicata il 4.6.2024, pure resa tra le medesime parti oggi in causa (difese dai medesimi procuratori), nella quale si era correttamente argomentato:
“Questo giudice non condivide la motivazione posta a base della sentenza impugnata.
Ed invero, in ordine al presunto uso promiscuo dell'autovettura (come dedotto da parte appellata) è inverosimile che l'azienda non sia a conoscenza di chi fosse il conducente in un certo giorno ad una data ora in quanto è onerata a sapere chi circola con la propria auto.
Il generico riferimento all'uso promiscuo non impedisce di verificare all'interno dell'azienda chi fosse alla guida dell'autovettura.
Dal tenore della comunicazione effettuata dalla in data Controparte_1
19.10.2022 non emerge invece alcun intento di chiarire l'identità dell'effettivo trasgressore.
Peraltro, l'asserita ampiezza temporale rispetto alla data dell'infrazione dedotta da parte appellata per giustificare l'impossibilità di comunicare i dati del conducente non coglie nel segno atteso che l'infrazione è avvenuta solo ottanta giorni prima.
Nella suddetta comunicazione parte appellata fa riferimento altresì al rispetto del diritto alla privacy ma sul punto giova evidenziare che tale diritto cede sicuramente il passo alla sicurezza generale dei cittadini, atteso che nel caso di specie il veicolo procedeva ad una velocità di kmh 131,00 in un tratto di strada, notoriamente pericoloso, nel quale vige il limite massimo di velocità di kmh 80.”
Anche nel caso in esame, la comunicazione effettuata dalla datata Controparte_1
(anche in questo caso) 19.10.2022 e relativa al verbale n. 8222/2022 redatto il 7.10.2022 non può essere sussunta nel “giustificato e documentato motivo” di cui all'art. 126 bis
C.d.S. per le ragioni già compiutamente argomentate nel precedente qui richiamato, considerato che – anche nel caso in esame – con il verbale n. 8222/2022 era stata contestato lo stesso superamento del limite di velocità (131 Km/h – ridotti a 124,45 applicando la tolleranza del 5% - per una strada per la quale è previsto il limite massimo di velocità di 80 Km/h).
Proprio la molteplicità di ricorsi della stessa specie prendenti tra le stesse parti è la prova evidente dell'incapacità dell'odierna parte appellata di organizzarsi in modo da adempiere agli obblighi di legge, che l'art. 126 bis C.d.S. prevede espressamente anche
3 a carico del legale rappresentante della persona giuridica proprietaria del veicolo che ha commesso l'infrazione.
Del resto sul punto si era espressa chiaramente anche la Cassazione che già dal 2018 aveva avuto modo di chiarire:
“Ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, codice della strada, come modificato dall'art. 2, comma 164, lett. b), del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, ai fini dell'esonero di un proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all'epoca del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di
"giustificato motivo" soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi nella guida. (Nella specie, la S.C. ha indicato, come esempi di "giustificato motivo", la sottrazione illecita del mezzo o la sua dazione in comodato a terzi, prima della commissione dell'illecito, con contratto regolarmente registrato e con assunzione, da parte del comodatario, dell'obbligo di comunicare
l'identità del conducente in presenza di una infrazione)” (cfr. Sentenza n. 30939 del
29.11.2018, opportunamente richiamata dall'appellante).
Orbene dalla comunicazione del 19.10.2025 nulla si evince in ordine ai criteri di ordinaria diligenza che sarebbero stati applicati dall'odierna appellata per garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi nella guida, apparendo piuttosto un modo per eludere l'art. 126 bis C.d.S.
(soprattutto alla luce della molteplicità dei ricorsi), di talchè l'appello merita accoglimento con condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo con applicazione del
D.M. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così decide:
1. In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 203/2023 del Giudice di Pace di
Guardia Sanframondi e, per l'effetto, rigetta il ricorso originario spiegato dalla [...]
[...] avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della Parte_3
Strada n. 775/2023;
2. Condanna la al rimborso in favore del Controparte_1 [...]
delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, che si liquidano in € Parte_1
91,50 per C.U. e diritti dell'appello e complessivi € 740,00 per onorari (di cui € 199,00 per le due fasi di studio, € 199,00 per le due fasi introduttive ed € 342,00 per le due fasi decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 27/11/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
5