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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7190/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU GG Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Federico Arena ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, che ne cureranno la crescita materiale e spirituale, ognuno secondo le rispettive capacità personali e patrimoniali;
lo stesso verrà prevalentemente collocato presso la madre, nella dimora coniugale, di proprietà tra l'altro esclusiva della Sig.a già Pt_2 assegnataria all'epoca della separazione;
3) Il sig. avrà facoltà di tenere con sé il minore un fine settimana, a settimane alterne, Pt_1 dal venerdì sera, alla domenica (accordandosi di volta in volta per l'orario di rientro del minore) e avrà facoltà di vedere il minore presso il suo domicilio una volta alla settimana, dall'uscita dalla scuola alle ore 18 del giorno seguente, in giorni che verranno di volta in volta concordati, compatibilmente con le preminenti esigenze del minore. Ove il sig. Pt_1 dovesse trasferirsi in altro comune, a distanza tale da non consentire le visite infra- settimanali, permarrà in ogni caso la facoltà di tenere con sé il minore nei fine settimane alternati. Il padre avrà comunque diritto a sentire telefonicamente il minore senza alcuna limitazione.
Il padre avrà inoltre facoltà di trascorrere con il figlio le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni: quanto alle vacanze natalizie, i genitori si alterneranno le due settimane dal
24.12/31.12 mattina e dal 31.12/06.01 sera.
Con riferimento al compleanno di salvo impegni pregressi dei genitori, vi Persona_1 sarà la possibilità da parte di entrambi i genitori di far visita al bambino, con orario da concordare.
Con riferimento alle vacanze pasquali, i genitori trascorreranno tre giorni consecutivi comprendenti Pasqua e Pasquetta con , ad anni alterni. Persona_1
Il sig. avrà inoltre facoltà di tenere con sé il minore per due settimane consecutive, Pt_1 nel mese di agosto. Il periodo prescelto sarà comunicato alla genitrice collocataria entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno.
Qualora per motivi di lavoro il sig. non potesse rispettare i termini sopra indicati Pt_1 per concordare i periodi di affidamento durante le vacanze estive dovrà tenere in considerazione quanto già pianificato dalla madre collocataria per la definizione del proprio periodo.
4) I ricorrenti provvederanno al mantenimento del minore in misura paritaria e, in considerazione della collocazione prevalente del figlio presso la madre, le parti convengono che il sig. concorra la mantenimento dello stesso corrispondendo alla sig.ra Pt_1 Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di euro 300,00 da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita a far tempo dall'anno successivo alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il signor contribuirà alle spese straordinarie nella misura del 60%, come da Pt_1 protocollo del Tribunale di Monza che si intende quivi integralmente richiamato
Qualora la genitrice collocataria dovesse sostenere nel mese delle spese straordinarie particolarmente onerose, potrà chiedere un anticipo al sig. Pt_1
Resta inteso che per quanto riguarda le spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo da rimborsare a semplice richiesta, dovranno essere forniti idonei giustificativi di spesa da parte del genitore che le abbia sostenute.
5) I ricorrenti in sede di separazione hanno già definito le reciproche pendenze patrimoniali.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 22 giugno 2022 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
a Muggiò in data 18.09.2010 (atto n. 28, Parte II, Serie A del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Muggiò), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 04.12.2025.
Il Presidente est.
AU GG
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU GG Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Federico Arena ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, che ne cureranno la crescita materiale e spirituale, ognuno secondo le rispettive capacità personali e patrimoniali;
lo stesso verrà prevalentemente collocato presso la madre, nella dimora coniugale, di proprietà tra l'altro esclusiva della Sig.a già Pt_2 assegnataria all'epoca della separazione;
3) Il sig. avrà facoltà di tenere con sé il minore un fine settimana, a settimane alterne, Pt_1 dal venerdì sera, alla domenica (accordandosi di volta in volta per l'orario di rientro del minore) e avrà facoltà di vedere il minore presso il suo domicilio una volta alla settimana, dall'uscita dalla scuola alle ore 18 del giorno seguente, in giorni che verranno di volta in volta concordati, compatibilmente con le preminenti esigenze del minore. Ove il sig. Pt_1 dovesse trasferirsi in altro comune, a distanza tale da non consentire le visite infra- settimanali, permarrà in ogni caso la facoltà di tenere con sé il minore nei fine settimane alternati. Il padre avrà comunque diritto a sentire telefonicamente il minore senza alcuna limitazione.
Il padre avrà inoltre facoltà di trascorrere con il figlio le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni: quanto alle vacanze natalizie, i genitori si alterneranno le due settimane dal
24.12/31.12 mattina e dal 31.12/06.01 sera.
Con riferimento al compleanno di salvo impegni pregressi dei genitori, vi Persona_1 sarà la possibilità da parte di entrambi i genitori di far visita al bambino, con orario da concordare.
Con riferimento alle vacanze pasquali, i genitori trascorreranno tre giorni consecutivi comprendenti Pasqua e Pasquetta con , ad anni alterni. Persona_1
Il sig. avrà inoltre facoltà di tenere con sé il minore per due settimane consecutive, Pt_1 nel mese di agosto. Il periodo prescelto sarà comunicato alla genitrice collocataria entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno.
Qualora per motivi di lavoro il sig. non potesse rispettare i termini sopra indicati Pt_1 per concordare i periodi di affidamento durante le vacanze estive dovrà tenere in considerazione quanto già pianificato dalla madre collocataria per la definizione del proprio periodo.
4) I ricorrenti provvederanno al mantenimento del minore in misura paritaria e, in considerazione della collocazione prevalente del figlio presso la madre, le parti convengono che il sig. concorra la mantenimento dello stesso corrispondendo alla sig.ra Pt_1 Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di euro 300,00 da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita a far tempo dall'anno successivo alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il signor contribuirà alle spese straordinarie nella misura del 60%, come da Pt_1 protocollo del Tribunale di Monza che si intende quivi integralmente richiamato
Qualora la genitrice collocataria dovesse sostenere nel mese delle spese straordinarie particolarmente onerose, potrà chiedere un anticipo al sig. Pt_1
Resta inteso che per quanto riguarda le spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo da rimborsare a semplice richiesta, dovranno essere forniti idonei giustificativi di spesa da parte del genitore che le abbia sostenute.
5) I ricorrenti in sede di separazione hanno già definito le reciproche pendenze patrimoniali.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 22 giugno 2022 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
a Muggiò in data 18.09.2010 (atto n. 28, Parte II, Serie A del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Muggiò), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 04.12.2025.
Il Presidente est.
AU GG