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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 29/07/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3769/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3769/2018 R.G. tra c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Marroni;
Parte_1 P.IVA_1
Attrice
CONTRO
p.i. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Masci;
Convenuta
Conclusioni per l'attrice: come da note scritte del 22/01/2025.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 20/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società agiva nei confronti di Parte_1 Controparte_1 premettendo, in sintesi, di avere stipulato con questa un contratto per la cogestione di
[...] apparecchi di intrattenimento, in forza della quale la convenuta si era impegnata, a decorrere dal
01/03/2013 e per cinque anni, a collocare e mantenere gli apparecchi forniti dall'attrice nei propri locali. L'attrice allegava che la convenuta si era resa inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali, omettendo di curare per l'anno 2015 l'iscrizione nell'elenco dei soggetti svolgenti attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi con vincita in denaro, e omettendo poi, a seguito di lavori di ristrutturazione, di collocare gli apparecchi nei propri locali. Chiedeva dunque la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in
1 base alla penale contrattuale, pari a € 100,00 per ciascun apparecchio e per ciascun giorno successivo alla rimozione degli apparecchi, considerato l'automatico rinnovo del contratto.
Si costituiva la convenuta, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto il titolare del contratto sarebbe stata la società B Plus Giocolegale Ltd e non l'attrice, nonché la nullità delle clausole contrattuali di cui agli artt. 13 e 17 per violazione dell'art. 1341 c.c., in quanto prive di doppia sottoscrizione, nonché per la loro incertezza applicativa. Eccepiva poi l'inadempimento dell'attrice rispetto alle obbligazioni contrattuali, non avendo questa curato diligentemente né l'iscrizione della convenuta all'elenco pubblico, per consuetudine demandata all'attrice, né la manutenzione e l'adeguamento tecnologico degli apparecchi, causando con ciò la risoluzione del contratto. Chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea, nonché, in via gradata, la risoluzione del contratto e la riduzione della penale.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con prove orali. Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23/01/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sul difetto di legittimazione
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta, secondo cui i diritti contrattuali spetterebbero non all'attrice bensì alla società B
Plus Giocolegale Ltd.
Tale eccezione è infondata.
La domanda attorea ha ad oggetto il pagamento della penale contrattuale pattuita nell'accordo del 11/04/2011, modificato in data 19/03/2012. Tale accordo è intercorso tra la convenuta e la società attrice, risultando sottoscritto unicamente da queste e non anche dalla società B Plus
Giocolegale Ltd1, e ha avuto ad oggetto la regolamentazione della gestione, da parte della società convenuta, degli apparecchi da gioco di proprietà dell'attrice, con la previsione dei rispettivi diritti e obblighi, mentre la società concessionaria B Plus Giocolegale Ltd è rimasta estranea a tali previsioni.
Il fatto che, in data 14/03/2013, l'attrice e la convenuta, unitamente alla società B Plus
Giocolegale Ltd, abbiano sottoscritto un accordo in cui hanno dato atto dell'autorizzazione, da parte della società B Plus Giocolegale Ltd quale concessionaria, in favore delle società attrice e convenuta rispettivamente come gestore ed esercente, alla raccolta del gioco attraverso 1 Cfr. doc.
1-2 di parte attrice 2 apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) TULPS2, non consente di configurare la società
B Plus Giocolegale Ltd quale parte del contratto oggetto di causa.
Tale contratto, infatti, ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti economici tra la società attrice, quale proprietaria degli apparecchi, e la convenuta, quale soggetto che avrebbe collocato tali apparecchi nei propri locali commerciali e ne avrebbe consentito l'uso al pubblico, traendone il relativo profitto, laddove né il contratto del 11/04/2011, né l'accordo modificativo del 19/03/2012, né comunque l'ulteriore accordo del 14/03/2013 prevedono corrispettivi o risarcimenti in favore del concessionario. Al contrario, quest'ultimo accordo, pur sottoscritto da
B Plus Giocolegale Ltd, prevede unicamente la percentuale di remunerazione in favore dell'esercente, quantificata nel 50% della remunerazione congiuntamente riconosciuta al gestore e all'esercente al netto dei relativi costi.
Né rileva che, in data 05/07/2015, la società B Plus Giocolegale Ltd, quale concessionaria per la gestione della rete telematica, abbia comunicato la risoluzione del contratto e abbia diffidato la società attrice al trasferimento degli apparecchi presso altro esercente munito dei requisiti di legge3, atteso che tale missiva non riguarda in alcun modo il diritto rivendicato in questa sede dalla società attrice, ossia il pagamento della penale contrattuale conseguente all'inadempimento, quale diritto che, come detto, riguarda il rapporto giuridico-economico intercorrente tra l'attrice e la convenuta e scaturisce dalla gestione degli apparecchi di gioco.
3. Sull'applicabilità dell'art. 1341 c.c.
La convenuta ha poi eccepito la nullità della clausola penale invocata dall'attrice per violazione dell'art. 1341 c.c., non essendo munita di una specifica approvazione per iscritto ed essendo per contro inserita in un richiamo numerico e cumulativo delle clausole vessatorie.
L'eccezione è infondata.
L'art. 1341, comma 2, c.c. sancisce l'inefficacia delle clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto nell'ambito della disciplina delle condizioni generali di contratto. La nullità invocata dalla convenuta presuppone quindi che, nella specie, tali condizioni generali siano ravvisabili nel contratto stipulato il 11/04/2011.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (cfr. Cass. Civ., n. 20461/2020).
Nel caso di specie, il contratto del 11/04/2011 non è riconducibile alla fattispecie delle condizioni generali di contratto.
In primo luogo, infatti, tale contratto risulta specificamente riferito al rapporto tra
[...]
e la società convenuta, non risultando invece confezionato in un modulo Parte_1 destinato a regolamentare una serie indefinita di rapporti.
In secondo luogo, alla luce del principio di diritto sopra menzionato, è del tutto irrilevante l'eventualità che il contratto sia stato predisposto dalla società attrice, essendo tale contratto comunque destinato a regolamentare un singolo rapporto contrattuale.
In terzo luogo, la specificità del contratto e l'insussistenza di un regolamento destinato a disciplinare una serie indefinita di rapporti trovano conferma nel fatto che le parti hanno apportato modifiche al contratto con il successivo accordo del 19/03/2012, con ciò dando evidenza di come le clausole contrattuali fossero sottoposte ad una regolamentazione individuale e non generalizzata.
Per tali ragioni, difetta il presupposto applicativo dell'art. 1341 c.c. e, con esso, la possibilità di configurare l'inefficacia delle clausole per difetto di specifica approvazione per iscritto.
Né, per altro verso, sarebbe possibile configurare la vessatorietà delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 33 Cod. Cons., atteso che la convenuta, quale società commerciale e dunque, per definizione, soggetto professionista, non è qualificabile come consumatore, con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina.
4. Sulla nullità della clausola penale
La convenuta ha eccepito la nullità della clausola penale anche per contrasto tra gli artt. 13 e 17 del contratto del 11/04/2011, nonché per usurarietà.
L'eccezione è infondata.
4 L'art. 13 del contratto prevede l'applicazione della penale giornaliera “in caso di recesso senza giusta causa dell'esercente e/o di sopravenuta risoluzione del contratto di cui al precedente punto”, mentre l'art. 17 prevede che “l'inadempienza di uno dei patti contenuti nel presente contratto produrrà ipso iure la sua risoluzione e il risarcimento di tutti i danni subiti”. Se da un lato tra le disposizioni sussiste un apparente contrasto laddove l'art. 13 stabilisce una penale, così quantificando preventivamente il danno, e l'art. 17 prevede il risarcimento di tutti i danni subiti, dall'altro lato tale contrasto è meramente apparente e agevolmente risolvibile attraverso le regole interpretative poste dagli artt. 1362 e ss. c.c. Infatti, la previsione dell'art. 13, contemplando una determinazione forfettaria del danno, costituisce una disposizione senza dubbio speciale, e dunque prevalente, rispetto alla previsione generale posta dall'art. 17 del contratto in ordine al risarcimento del danno, considerato peraltro che le parti non hanno specificamente previsto la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 c.c.
È parimenti infondata la censura di nullità della clausola per usura, considerato che, nell'ipotesi di eccessiva onerosità della clausola penale, l'art. 1384 c.c. prevede specificamente la riduzione ad equità da parte del giudice e non già la nullità della clausola.
5. Sull'inadempimento del contratto
L'attrice ha allegato l'inadempimento della convenuta rispetto al contratto del 11/04/2011, evidenziando come questa abbia dapprima omesso di mantenere attiva la propria iscrizione all'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi con vincita in denaro, e poi di ricollocare gli apparecchi di gioco dopo la riattivazione dell'iscrizione e la conclusione dei lavori di ristrutturazione dei locali.
Sul punto, la domanda è fondata.
Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, il fatto che la convenuta non abbia mantenuto la propria iscrizione nell'elenco pubblico di cui all'art. 1, comma 533, L. 266/2005 costituisce un dato pacifico, poiché ammesso dalla stessa convenuta.
5 L'argomentazione di quest'ultima, secondo cui il mantenimento di tale iscrizione avrebbe dovuto essere curato, sulla base degli accordi intercorsi, dalla stessa è priva Parte_1 di fondamento.
In primo luogo, infatti, nessuna previsione in tal senso è contenuta negli accordi del
11/04/2011 o del 19/03/2012.
In secondo luogo, dall'istruttoria orale svolta è emerso come l'iscrizione in questione fosse curata in proprio dalla convenuta, senza possibilità di surrogazione da parte dell'attrice.
Infatti, il testimone sentito all'udienza del 26/11/2020, ha dichiarato che “Tutti i Tes_1 clienti provvedono in proprio a fare l'iscrizione. Preciso che noi davamo loro solo un aiuto quando avevano qualche problema nell'inserimento delle domande in via telematica. Preciso che noi spiegavamo la procedura per
l'iscrizione telematica al cliente e poi il cliente vi provvedeva da solo anche con il suo commercialista se riteneva.
La procedura telematica è stata introdotta circa un anno prima dei fatti di cui mi si chiede e preciso che quando la procedura era cartacea erano comunque i clienti ad eseguire l'iscrizione e davamo loro un supporto solo se richiesto. Non ricordo se fosse solito chiedere un aiuto nella procedura quando era cartacea;
per quella CP_1 telematica, ricordo che avevo spiegato tutta la procedura, come fatto con tutti gli altri clienti quando è stata introdotta questa novità”, precisando poi che “non so quale delle due socie della Brek bar si occupasse P dell'iscrizione, comunque fino al 2014 so che l'iscrizione era in regola e che non era ad eseguirla”.
Parimenti, il testimone , sentito all'udienza del 23/03/2021, ha riferito sul Testimone_2 punto che “noi provvedevamo solo a ricordarglielo e siccome era l'anno in cui c'era la nuova procedura telematica, dicevamo loro come dovevano fare”, aggiungendo poi che “noi sollecitavamo solo per ricordare ai clienti di mettersi in regola ed erano loro a fare tutto, anche il pagamento. Noi non abbiamo mai pagato per loro
o fatto l'iscrizione nemmeno prima del 2015, quindi con la vecchia procedura che non prevedeva il telematico”.
Per contro, i testimoni indicati da parte convenuta ( e hanno Testimone_3 Testimone_4 dichiarato di non essere a conoscenza dell'espletamento della pratica di iscrizione da parte dell'attrice per conto della convenuta.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi insussistente un obbligo negoziale dell'attrice di procedere all'iscrizione nell'elenco pubblico per conto della convenuta, che avrebbe dovuto curare in autonomia tale operazione.
L'omissione di tale iscrizione costituisce un grave inadempimento del contratto di gestione, impedendo in radice l'esecuzione del contratto.
Infatti, l'art. 1, comma 533 ter, L. 266/2005 prevede che “I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti
6 diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto contrattuale è risolto di diritto”.
Sebbene, come detto sopra, la presente controversia abbia ad oggetto non il contratto tra una delle parti e il concessionario per la gestione della rete bensì il rapporto giuridico tra il gestore degli apparecchi e il soggetto titolare del locale commerciale in cui tali apparecchi sono stati installati e messi a disposizione del pubblico, la disposizione sopra citata deve ritenersi rilevante anche nell'ambito di quest'ultimo rapporto giuridico. Infatti, l'omessa iscrizione nell'elenco pubblico costituisce un impedimento di natura soggettiva all'esercizio dell'attività funzionale al gioco, rilevante non solo nel rapporto diretto tra concessionario per la gestione della rete e proprietario degli apparecchi, ma anche, in via indiretta, nel rapporto tra quest'ultimo e il detentore di tali apparecchi, quale è nella specie la società convenuta. Invero, l'assenza di iscrizione determina l'impossibilità di utilizzo della rete telematica, a cui gli apparecchi devono necessariamente essere collegati ai sensi dell'art. 110, comma 6, lett. a), TULPS, e dunque, in definitiva, preclude l'utilizzo degli apparecchi. Ciò, a sua volta, impedisce la regolare esecuzione del contratto, frustrando integralmente l'interesse economico del proprietario degli apparecchi a ritrarre un utile dalla concessione degli apparecchi medesimi e dalle giocate degli utenti.
Pertanto, l'omessa iscrizione della convenuta all'elenco pubblico di cui all'art. 1, comma 533, L.
266/2005 per l'anno 2015 costituisce un grave inadempimento del contratto.
Per altro verso, l'inadempimento lamentato dalla convenuta non sussiste.
Quanto alle gravi irregolarità e all'omesso adeguamento tecnologico degli apparecchi, le censure contenute nella comparsa di costituzione sono del tutto generiche, non essendo in alcun modo specificato quali sarebbero, in concreto, le attività in contrasto con le previsioni contrattuali e gli specifici adeguamenti tecnologici che l'attrice avrebbe omesso di curare.
Quanto all'errata manutenzione degli apparecchi, dall'istruttoria orale è emerso il corretto adempimento del contratto da parte dell'attrice. Con Infatti, il testimone ha riferito che “Preciso che un giorno il ci chiamò perché quella Tes_1 macchinetta si era bloccata mentre un avventore stava perdendo molti soldi e vedendo che la macchinetta si era bloccata si stava agitando. Quando siamo intervenuti abbiamo constatato che la macchina non funzionava e che non potevamo ripararla. In queste circostanze noi abbiamo l'indicazione tassativa di portare via la macchina, ma abbiamo concordato con i gestori del bar di rimuovere solo la scheda elettronica e lasciare lì l'apparecchio con tutti i soldi dentro di modo che l'avventore stesse più tranquillo sul fatto che non avremmo alterato nulla”,
7 precisando poi che “sono stati proprio loro a chiamare e come già detto abbiamo deciso proprio insieme ai soci del Bar di portare via solo la scheda”, e infine aggiungendo che “sono andato a rimontare la scheda, ho chiamato quell'avventore di cui ho già raccontato (e che ci aveva lasciato il suo telefono) che è tornato al bar per poter ancora giocare”.
Parimenti, il testimone ha dichiarato che “ricordo che qualche volta è successo alla Testimone_2
penso un paio di volte e ho già spiegato quale tipo di motivo poteva giustificare il fatto che portassimo CP_1 via solo la scheda e non tutta la macchina;
era per fare un favore e far stare tranquillo il giocatore a cui la macchina si bloccava”, precisando poi che “Le volte che abbiamo portato via la scheda da gioco lo abbiamo fatto sempre con l'approvazione dei titolari del bar”.
Per contro, la testimone indicata dalla stessa convenuta, ha da un lato Testimone_5
P confermato l'esecuzione della manutenzione da parte dell'attrice (“So solo che ogni tanto la ritirava qualche macchinetta non funzionante o per qualche cambio, ma non so se si sia trattato di quella di cui mi si chiede”), e dall'altro lato dichiarato di non essere a conoscenza della omessa sostituzione degli apparecchi.
Infine, la testimone parimenti indicata da parte convenuta, ha dichiarato di non Testimone_4 ricordare l'omessa sostituzione dell'apparecchio non funzionante.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi provato il corretto adempimento del contratto da parte dell'attrice, atteso che le modalità operative della riparazione sono state concordate con la convenuta.
In ogni caso occorre considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (cfr. Cass. Civ., n. 3455/2020).
Nel caso di specie, anche ipotizzando una non puntuale manutenzione di un apparecchio da parte dell'attrice, un tale inadempimento non sarebbe in nessun caso prevalente rispetto a quello perpetrato dalla convenuta. Infatti, mentre quest'ultima, omettendo di iscriversi all'elenco pubblico previsto dall'art. 1, comma 533, L. 266/2005, ha impedito in radice l'esecuzione del contratto e ha frustrato integralmente l'interesse della controparte, questa,
8 omettendo di curare diligentemente la manutenzione di un apparecchio, avrebbe al più frustrato l'interesse dell'esercente a trarre un profitto da tutti gli apparecchi installati, di cui solo alcuni sarebbero stati funzionanti, alterando solo in parte l'equilibrio contrattuale.
Pertanto, l'inadempimento della convenuta deve in ogni caso ritenersi prevalente rispetto ad una eventuale non corretta manutenzione dell'apparecchio.
6. Sulla clausola penale
Riscontrato l'inadempimento del contratto da parte della convenuta, va esaminato il diritto dell'attrice alla percezione della penale prevista dall'art. 13 del contratto del 11/04/2011.
La disposizione prevede che “in caso di recesso senza giusta causa dell'esercente e/o di sopravvenuta risoluzione del contratto di cui al precedente punto, è stabilita a carico dell'esercente una penale di € 100,00
(cento/00 euro) giornaliere, per ogni apparecchio di intrattenimento tipo comma 6/A, per tutta la durata residua del contratto (sino al primo rinnovo utile)”.
Nella propria memoria di replica, la convenuta ha sostenuto l'inapplicabilità della penale, non constando né un recesso senza giusta causa dal contratto né la risoluzione prevista dall'art. 12, dovuta all'installazione di apparecchi di gioco di altre ditte, così come richiamata dall'art. 13 del contratto medesimo.
La tesi non è condivisibile.
Se da un lato non ricorre la fattispecie risolutiva di cui all'art. 12 del contratto, non essendo in contestazione la violazione dell'obbligo di esclusiva, dall'altro lato l'interpretazione fornita dalla convenuta dell'ipotesi di “recesso senza giusta causa”, contemplata dall'art. 13 del contratto, si arresta al senso letterale delle parole, senza in alcun modo considerare l'effettiva comune intenzione delle parti, come invece previsto dall'art. 1362 c.c.
Al riguardo va considerato che il contratto del 11/04/2011 non prevede una facoltà di recesso ad nutum in capo all'esercente, prevedendo anzi una durata di cinque anni con rinnovo automatico in assenza di disdetta. Anche ove, in base a una lettura a contrario dell'art. 13, si considerasse implicitamente consentito il recesso dal contratto in presenza di una “giusta causa”, dovrebbe comunque ritenersi non consentito, e come tale illecito, il recesso senza tale “giusta causa”, risolventesi nella dichiarazione, espressa o tacita, da parte dell'esercente, di non volere più eseguire il contratto, ciò che a sua volta si risolve nell'inadempimento del contratto.
Nel caso di specie, il comportamento della convenuta, che non ha rinnovato l'iscrizione all'elenco pubblico di cui all'art. 1, comma 533, L. 266/2005, costituisce di per sé un indice della volontà di non adempiere il contratto, laddove tale volontà è stata comunque chiaramente
9 esplicitata dalla convenuta nella missiva del 27/08/2015, con cui essa, per mezzo del proprio legale, ha invitato l'attrice a “non presentarVi presso la sede della stessa in quanto non Vi verrà data la autorizzazione a collocare alcun apparecchio”4.
Per tali ragioni, deve ritenersi sussistente il presupposto per l'applicazione della penale contrattuale prevista dall'art. 13 del contratto, ricorrendo non solo l'inadempimento grave del contratto da parte della convenuta, ma anche e soprattutto l'esplicitazione della volontà di non adempiere priva di un motivo legittimo.
Acclarata l'applicabilità della penale contrattuale, occorre esaminare la censura di eccessività formulata dalla convenuta, che ha invocato la riduzione di tale penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.
L'eccezione è fondata.
Come detto sopra, la penale è prevista nella misura di € 100,00 per ciascun apparecchio e per ciascun giorno di inadempimento fino al primo rinnovo del contratto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (cfr. Cass.
Civ., n. 34021/2019).
Nella specie la convenuta, nella propria memoria di replica, ha evidenziato che, dalle fatture prodotte come doc. 6 allegato alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., si evincerebbe un introito medio complessivo di € 40,00 per gli apparecchi installati, per cui l'importo giornaliero di complessivi € 400,00, dato dalla moltiplicazione di € 100,00 per ciascuno dei quattro apparecchi, sarebbe manifestamente eccessivo rispetto all'equilibrio contrattuale.
Tali deduzioni devono ritenersi condivisibili.
Va osservato che l'attrice, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., si è limitata a contestare il valore probatorio delle fatture allegate, emesse dalla stessa convenuta, ma non ha specificamente negato, in punto di fatto, la effettiva corrispondenza degli importi erogati in suo favore con quelli indicati nelle fatture, con conseguente difetto di una specifica contestazione valevole ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., n. 17889/2020). 4 Cfr. doc. 5 di parte attrice 10 Per altro verso, dall'istruttoria orale è emersa l'attendibilità delle fatture emesse dalla convenuta.
Infatti, il testimone indicato dalla stessa parte attrice, ha riferito che “noi andavamo Testimone_6 presso il locale, ritiravamo il denaro presente nelle macchinette, facevamo il conteggio di quanto dovuto all'esercente del locale mostrando i conteggi per ogni singola macchina. In occasione dello svuotamento della macchinetta, restituivamo al cliente il fondo cassa (REFIL) che lui stesso aveva inserito per far funzionare la P macchina anche quando era vuota. Periodicamente la faceva i conteggi totali e rimetteva al locale la sua parte di compenso, dietro fattura del locale stesso”. Anche l'altro testimone di parte attrice – Testimone_2
– ha confermato come la società attrice versasse l'importo dovuto dietro presentazione della fattura della società convenuta.
Né, infine, l'attrice ha offerto prova di diversi ricavi rivenienti dal contratto.
Ciò posto, considerato che, in base all'art. 9 del contratto del 11/04/2011, il corrispettivo netto tratto dalla gestione degli apparecchi di gioco sarebbe stato diviso per metà tra l'attrice e la convenuta, si deve concludere che la somma pagata dall'attrice alla convenuta costituisca il 50% del totale, e che dunque sia uguale a quella trattenuta dall'attrice medesima.
Dalle fatture prodotte come doc. 6 da parte convenuta si evince che, nel periodo di sette mesi intercorrenti tra il 21/01/2015 e il 09/07/2015, il corrispettivo complessivo riveniente dal contratto è stato pari a € 7.132,64, corrispondenti a € 1.018,95 mensili. Essendo pacifico che nei locali della convenuta sono stati installati quattro apparecchi, si ha che il corrispettivo riveniente da ciascun apparecchio è pari a € 254,74 mensili. Tale somma, calibrata su base giornaliera, restituisce un risultato di € 8,49 per ciascun apparecchio.
Da tale calcolo si evince una evidente sproporzione tra la clausola penale prevista, pari a €
100,00 per giorno per apparecchio, e l'effettivo risultato economico riveniente dal contratto, pari a € 8,49 per giorno per apparecchio.
Ne deriva che, in applicazione del potere previsto dall'art. 1384 c.c., la penale contrattuale stabilita nel contratto del 11/04/2011 va ricondotta ad equità, e dunque a € 8,49 per giorno per apparecchio, quale misura corrispondente all'effettivo interesse del creditore all'adempimento del contratto, essendo evidentemente eccessiva una penale che consenta al creditore di ottenere,
a causa dell'inadempimento, introiti finanche superiori a quelli che avrebbe potuto ottenere in presenza di un regolare adempimento.
Sul piano temporale, la penale, così come ridotta ad equità, trova applicazione dal 07/07/2015, quale data corrispondente al momento in cui, a causa dell'inadempimento di parte convenuta, gli apparecchi sono stati ritirati dall'attrice, fino al 01/03/2018, quale data corrispondente al
11 primo rinnovo. Al riguardo, è senz'altro infondata la pretesa attorea di ottenere il pagamento della penale fino al giorno della domanda, considerato che l'art. 13 del contratto prevede l'applicazione della penale “per tutta la durata residua del contratto (sino al primo rinnovo utile)”, escludendo la protrazione oltre la prima scadenza.
Per tali ragioni, la penale va calcolata in € 8,49 per giorno per ciascuno dei quattro apparecchi dal 07/07/2015 al 01/03/2018, e dunque per 968 giorni, con un risultato complessivo di €
32.873,28. Tale somma costituisce dunque il risarcimento del danno dovuto in forza della clausola penale pattuita, così come ridotta ex art. 1384 c.c.
Su tale somma non è dovuta rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non di valore, mentre sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo (cfr. Cass. Civ., n. 12188/2017).
7. Conclusioni e spese
In conclusione, per le ragioni finora esposte, deve essere accolta la domanda principale di pagamento della penale contrattuale prevista dall'art. 13 del contratto del 11/04/2011, sebbene ridotta ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza (cfr. Cass. Civ.,
S.U., n. 32061/2022).
Il valore della causa è pari all'importo oggetto di condanna, e dunque è compreso nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
di € 32.873,28, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte_1
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi € 6.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 1.241,00 per contributo unificato e bollo.
Perugia, 29/07/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc. 17 di parte attrice 3 Cfr. doc. 3 di parte attrice 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3769/2018 R.G. tra c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Marroni;
Parte_1 P.IVA_1
Attrice
CONTRO
p.i. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Masci;
Convenuta
Conclusioni per l'attrice: come da note scritte del 22/01/2025.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 20/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società agiva nei confronti di Parte_1 Controparte_1 premettendo, in sintesi, di avere stipulato con questa un contratto per la cogestione di
[...] apparecchi di intrattenimento, in forza della quale la convenuta si era impegnata, a decorrere dal
01/03/2013 e per cinque anni, a collocare e mantenere gli apparecchi forniti dall'attrice nei propri locali. L'attrice allegava che la convenuta si era resa inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali, omettendo di curare per l'anno 2015 l'iscrizione nell'elenco dei soggetti svolgenti attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi con vincita in denaro, e omettendo poi, a seguito di lavori di ristrutturazione, di collocare gli apparecchi nei propri locali. Chiedeva dunque la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in
1 base alla penale contrattuale, pari a € 100,00 per ciascun apparecchio e per ciascun giorno successivo alla rimozione degli apparecchi, considerato l'automatico rinnovo del contratto.
Si costituiva la convenuta, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto il titolare del contratto sarebbe stata la società B Plus Giocolegale Ltd e non l'attrice, nonché la nullità delle clausole contrattuali di cui agli artt. 13 e 17 per violazione dell'art. 1341 c.c., in quanto prive di doppia sottoscrizione, nonché per la loro incertezza applicativa. Eccepiva poi l'inadempimento dell'attrice rispetto alle obbligazioni contrattuali, non avendo questa curato diligentemente né l'iscrizione della convenuta all'elenco pubblico, per consuetudine demandata all'attrice, né la manutenzione e l'adeguamento tecnologico degli apparecchi, causando con ciò la risoluzione del contratto. Chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea, nonché, in via gradata, la risoluzione del contratto e la riduzione della penale.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con prove orali. Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23/01/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sul difetto di legittimazione
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta, secondo cui i diritti contrattuali spetterebbero non all'attrice bensì alla società B
Plus Giocolegale Ltd.
Tale eccezione è infondata.
La domanda attorea ha ad oggetto il pagamento della penale contrattuale pattuita nell'accordo del 11/04/2011, modificato in data 19/03/2012. Tale accordo è intercorso tra la convenuta e la società attrice, risultando sottoscritto unicamente da queste e non anche dalla società B Plus
Giocolegale Ltd1, e ha avuto ad oggetto la regolamentazione della gestione, da parte della società convenuta, degli apparecchi da gioco di proprietà dell'attrice, con la previsione dei rispettivi diritti e obblighi, mentre la società concessionaria B Plus Giocolegale Ltd è rimasta estranea a tali previsioni.
Il fatto che, in data 14/03/2013, l'attrice e la convenuta, unitamente alla società B Plus
Giocolegale Ltd, abbiano sottoscritto un accordo in cui hanno dato atto dell'autorizzazione, da parte della società B Plus Giocolegale Ltd quale concessionaria, in favore delle società attrice e convenuta rispettivamente come gestore ed esercente, alla raccolta del gioco attraverso 1 Cfr. doc.
1-2 di parte attrice 2 apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) TULPS2, non consente di configurare la società
B Plus Giocolegale Ltd quale parte del contratto oggetto di causa.
Tale contratto, infatti, ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti economici tra la società attrice, quale proprietaria degli apparecchi, e la convenuta, quale soggetto che avrebbe collocato tali apparecchi nei propri locali commerciali e ne avrebbe consentito l'uso al pubblico, traendone il relativo profitto, laddove né il contratto del 11/04/2011, né l'accordo modificativo del 19/03/2012, né comunque l'ulteriore accordo del 14/03/2013 prevedono corrispettivi o risarcimenti in favore del concessionario. Al contrario, quest'ultimo accordo, pur sottoscritto da
B Plus Giocolegale Ltd, prevede unicamente la percentuale di remunerazione in favore dell'esercente, quantificata nel 50% della remunerazione congiuntamente riconosciuta al gestore e all'esercente al netto dei relativi costi.
Né rileva che, in data 05/07/2015, la società B Plus Giocolegale Ltd, quale concessionaria per la gestione della rete telematica, abbia comunicato la risoluzione del contratto e abbia diffidato la società attrice al trasferimento degli apparecchi presso altro esercente munito dei requisiti di legge3, atteso che tale missiva non riguarda in alcun modo il diritto rivendicato in questa sede dalla società attrice, ossia il pagamento della penale contrattuale conseguente all'inadempimento, quale diritto che, come detto, riguarda il rapporto giuridico-economico intercorrente tra l'attrice e la convenuta e scaturisce dalla gestione degli apparecchi di gioco.
3. Sull'applicabilità dell'art. 1341 c.c.
La convenuta ha poi eccepito la nullità della clausola penale invocata dall'attrice per violazione dell'art. 1341 c.c., non essendo munita di una specifica approvazione per iscritto ed essendo per contro inserita in un richiamo numerico e cumulativo delle clausole vessatorie.
L'eccezione è infondata.
L'art. 1341, comma 2, c.c. sancisce l'inefficacia delle clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto nell'ambito della disciplina delle condizioni generali di contratto. La nullità invocata dalla convenuta presuppone quindi che, nella specie, tali condizioni generali siano ravvisabili nel contratto stipulato il 11/04/2011.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (cfr. Cass. Civ., n. 20461/2020).
Nel caso di specie, il contratto del 11/04/2011 non è riconducibile alla fattispecie delle condizioni generali di contratto.
In primo luogo, infatti, tale contratto risulta specificamente riferito al rapporto tra
[...]
e la società convenuta, non risultando invece confezionato in un modulo Parte_1 destinato a regolamentare una serie indefinita di rapporti.
In secondo luogo, alla luce del principio di diritto sopra menzionato, è del tutto irrilevante l'eventualità che il contratto sia stato predisposto dalla società attrice, essendo tale contratto comunque destinato a regolamentare un singolo rapporto contrattuale.
In terzo luogo, la specificità del contratto e l'insussistenza di un regolamento destinato a disciplinare una serie indefinita di rapporti trovano conferma nel fatto che le parti hanno apportato modifiche al contratto con il successivo accordo del 19/03/2012, con ciò dando evidenza di come le clausole contrattuali fossero sottoposte ad una regolamentazione individuale e non generalizzata.
Per tali ragioni, difetta il presupposto applicativo dell'art. 1341 c.c. e, con esso, la possibilità di configurare l'inefficacia delle clausole per difetto di specifica approvazione per iscritto.
Né, per altro verso, sarebbe possibile configurare la vessatorietà delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 33 Cod. Cons., atteso che la convenuta, quale società commerciale e dunque, per definizione, soggetto professionista, non è qualificabile come consumatore, con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina.
4. Sulla nullità della clausola penale
La convenuta ha eccepito la nullità della clausola penale anche per contrasto tra gli artt. 13 e 17 del contratto del 11/04/2011, nonché per usurarietà.
L'eccezione è infondata.
4 L'art. 13 del contratto prevede l'applicazione della penale giornaliera “in caso di recesso senza giusta causa dell'esercente e/o di sopravenuta risoluzione del contratto di cui al precedente punto”, mentre l'art. 17 prevede che “l'inadempienza di uno dei patti contenuti nel presente contratto produrrà ipso iure la sua risoluzione e il risarcimento di tutti i danni subiti”. Se da un lato tra le disposizioni sussiste un apparente contrasto laddove l'art. 13 stabilisce una penale, così quantificando preventivamente il danno, e l'art. 17 prevede il risarcimento di tutti i danni subiti, dall'altro lato tale contrasto è meramente apparente e agevolmente risolvibile attraverso le regole interpretative poste dagli artt. 1362 e ss. c.c. Infatti, la previsione dell'art. 13, contemplando una determinazione forfettaria del danno, costituisce una disposizione senza dubbio speciale, e dunque prevalente, rispetto alla previsione generale posta dall'art. 17 del contratto in ordine al risarcimento del danno, considerato peraltro che le parti non hanno specificamente previsto la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 c.c.
È parimenti infondata la censura di nullità della clausola per usura, considerato che, nell'ipotesi di eccessiva onerosità della clausola penale, l'art. 1384 c.c. prevede specificamente la riduzione ad equità da parte del giudice e non già la nullità della clausola.
5. Sull'inadempimento del contratto
L'attrice ha allegato l'inadempimento della convenuta rispetto al contratto del 11/04/2011, evidenziando come questa abbia dapprima omesso di mantenere attiva la propria iscrizione all'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi con vincita in denaro, e poi di ricollocare gli apparecchi di gioco dopo la riattivazione dell'iscrizione e la conclusione dei lavori di ristrutturazione dei locali.
Sul punto, la domanda è fondata.
Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, il fatto che la convenuta non abbia mantenuto la propria iscrizione nell'elenco pubblico di cui all'art. 1, comma 533, L. 266/2005 costituisce un dato pacifico, poiché ammesso dalla stessa convenuta.
5 L'argomentazione di quest'ultima, secondo cui il mantenimento di tale iscrizione avrebbe dovuto essere curato, sulla base degli accordi intercorsi, dalla stessa è priva Parte_1 di fondamento.
In primo luogo, infatti, nessuna previsione in tal senso è contenuta negli accordi del
11/04/2011 o del 19/03/2012.
In secondo luogo, dall'istruttoria orale svolta è emerso come l'iscrizione in questione fosse curata in proprio dalla convenuta, senza possibilità di surrogazione da parte dell'attrice.
Infatti, il testimone sentito all'udienza del 26/11/2020, ha dichiarato che “Tutti i Tes_1 clienti provvedono in proprio a fare l'iscrizione. Preciso che noi davamo loro solo un aiuto quando avevano qualche problema nell'inserimento delle domande in via telematica. Preciso che noi spiegavamo la procedura per
l'iscrizione telematica al cliente e poi il cliente vi provvedeva da solo anche con il suo commercialista se riteneva.
La procedura telematica è stata introdotta circa un anno prima dei fatti di cui mi si chiede e preciso che quando la procedura era cartacea erano comunque i clienti ad eseguire l'iscrizione e davamo loro un supporto solo se richiesto. Non ricordo se fosse solito chiedere un aiuto nella procedura quando era cartacea;
per quella CP_1 telematica, ricordo che avevo spiegato tutta la procedura, come fatto con tutti gli altri clienti quando è stata introdotta questa novità”, precisando poi che “non so quale delle due socie della Brek bar si occupasse P dell'iscrizione, comunque fino al 2014 so che l'iscrizione era in regola e che non era ad eseguirla”.
Parimenti, il testimone , sentito all'udienza del 23/03/2021, ha riferito sul Testimone_2 punto che “noi provvedevamo solo a ricordarglielo e siccome era l'anno in cui c'era la nuova procedura telematica, dicevamo loro come dovevano fare”, aggiungendo poi che “noi sollecitavamo solo per ricordare ai clienti di mettersi in regola ed erano loro a fare tutto, anche il pagamento. Noi non abbiamo mai pagato per loro
o fatto l'iscrizione nemmeno prima del 2015, quindi con la vecchia procedura che non prevedeva il telematico”.
Per contro, i testimoni indicati da parte convenuta ( e hanno Testimone_3 Testimone_4 dichiarato di non essere a conoscenza dell'espletamento della pratica di iscrizione da parte dell'attrice per conto della convenuta.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi insussistente un obbligo negoziale dell'attrice di procedere all'iscrizione nell'elenco pubblico per conto della convenuta, che avrebbe dovuto curare in autonomia tale operazione.
L'omissione di tale iscrizione costituisce un grave inadempimento del contratto di gestione, impedendo in radice l'esecuzione del contratto.
Infatti, l'art. 1, comma 533 ter, L. 266/2005 prevede che “I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti
6 diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto contrattuale è risolto di diritto”.
Sebbene, come detto sopra, la presente controversia abbia ad oggetto non il contratto tra una delle parti e il concessionario per la gestione della rete bensì il rapporto giuridico tra il gestore degli apparecchi e il soggetto titolare del locale commerciale in cui tali apparecchi sono stati installati e messi a disposizione del pubblico, la disposizione sopra citata deve ritenersi rilevante anche nell'ambito di quest'ultimo rapporto giuridico. Infatti, l'omessa iscrizione nell'elenco pubblico costituisce un impedimento di natura soggettiva all'esercizio dell'attività funzionale al gioco, rilevante non solo nel rapporto diretto tra concessionario per la gestione della rete e proprietario degli apparecchi, ma anche, in via indiretta, nel rapporto tra quest'ultimo e il detentore di tali apparecchi, quale è nella specie la società convenuta. Invero, l'assenza di iscrizione determina l'impossibilità di utilizzo della rete telematica, a cui gli apparecchi devono necessariamente essere collegati ai sensi dell'art. 110, comma 6, lett. a), TULPS, e dunque, in definitiva, preclude l'utilizzo degli apparecchi. Ciò, a sua volta, impedisce la regolare esecuzione del contratto, frustrando integralmente l'interesse economico del proprietario degli apparecchi a ritrarre un utile dalla concessione degli apparecchi medesimi e dalle giocate degli utenti.
Pertanto, l'omessa iscrizione della convenuta all'elenco pubblico di cui all'art. 1, comma 533, L.
266/2005 per l'anno 2015 costituisce un grave inadempimento del contratto.
Per altro verso, l'inadempimento lamentato dalla convenuta non sussiste.
Quanto alle gravi irregolarità e all'omesso adeguamento tecnologico degli apparecchi, le censure contenute nella comparsa di costituzione sono del tutto generiche, non essendo in alcun modo specificato quali sarebbero, in concreto, le attività in contrasto con le previsioni contrattuali e gli specifici adeguamenti tecnologici che l'attrice avrebbe omesso di curare.
Quanto all'errata manutenzione degli apparecchi, dall'istruttoria orale è emerso il corretto adempimento del contratto da parte dell'attrice. Con Infatti, il testimone ha riferito che “Preciso che un giorno il ci chiamò perché quella Tes_1 macchinetta si era bloccata mentre un avventore stava perdendo molti soldi e vedendo che la macchinetta si era bloccata si stava agitando. Quando siamo intervenuti abbiamo constatato che la macchina non funzionava e che non potevamo ripararla. In queste circostanze noi abbiamo l'indicazione tassativa di portare via la macchina, ma abbiamo concordato con i gestori del bar di rimuovere solo la scheda elettronica e lasciare lì l'apparecchio con tutti i soldi dentro di modo che l'avventore stesse più tranquillo sul fatto che non avremmo alterato nulla”,
7 precisando poi che “sono stati proprio loro a chiamare e come già detto abbiamo deciso proprio insieme ai soci del Bar di portare via solo la scheda”, e infine aggiungendo che “sono andato a rimontare la scheda, ho chiamato quell'avventore di cui ho già raccontato (e che ci aveva lasciato il suo telefono) che è tornato al bar per poter ancora giocare”.
Parimenti, il testimone ha dichiarato che “ricordo che qualche volta è successo alla Testimone_2
penso un paio di volte e ho già spiegato quale tipo di motivo poteva giustificare il fatto che portassimo CP_1 via solo la scheda e non tutta la macchina;
era per fare un favore e far stare tranquillo il giocatore a cui la macchina si bloccava”, precisando poi che “Le volte che abbiamo portato via la scheda da gioco lo abbiamo fatto sempre con l'approvazione dei titolari del bar”.
Per contro, la testimone indicata dalla stessa convenuta, ha da un lato Testimone_5
P confermato l'esecuzione della manutenzione da parte dell'attrice (“So solo che ogni tanto la ritirava qualche macchinetta non funzionante o per qualche cambio, ma non so se si sia trattato di quella di cui mi si chiede”), e dall'altro lato dichiarato di non essere a conoscenza della omessa sostituzione degli apparecchi.
Infine, la testimone parimenti indicata da parte convenuta, ha dichiarato di non Testimone_4 ricordare l'omessa sostituzione dell'apparecchio non funzionante.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi provato il corretto adempimento del contratto da parte dell'attrice, atteso che le modalità operative della riparazione sono state concordate con la convenuta.
In ogni caso occorre considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (cfr. Cass. Civ., n. 3455/2020).
Nel caso di specie, anche ipotizzando una non puntuale manutenzione di un apparecchio da parte dell'attrice, un tale inadempimento non sarebbe in nessun caso prevalente rispetto a quello perpetrato dalla convenuta. Infatti, mentre quest'ultima, omettendo di iscriversi all'elenco pubblico previsto dall'art. 1, comma 533, L. 266/2005, ha impedito in radice l'esecuzione del contratto e ha frustrato integralmente l'interesse della controparte, questa,
8 omettendo di curare diligentemente la manutenzione di un apparecchio, avrebbe al più frustrato l'interesse dell'esercente a trarre un profitto da tutti gli apparecchi installati, di cui solo alcuni sarebbero stati funzionanti, alterando solo in parte l'equilibrio contrattuale.
Pertanto, l'inadempimento della convenuta deve in ogni caso ritenersi prevalente rispetto ad una eventuale non corretta manutenzione dell'apparecchio.
6. Sulla clausola penale
Riscontrato l'inadempimento del contratto da parte della convenuta, va esaminato il diritto dell'attrice alla percezione della penale prevista dall'art. 13 del contratto del 11/04/2011.
La disposizione prevede che “in caso di recesso senza giusta causa dell'esercente e/o di sopravvenuta risoluzione del contratto di cui al precedente punto, è stabilita a carico dell'esercente una penale di € 100,00
(cento/00 euro) giornaliere, per ogni apparecchio di intrattenimento tipo comma 6/A, per tutta la durata residua del contratto (sino al primo rinnovo utile)”.
Nella propria memoria di replica, la convenuta ha sostenuto l'inapplicabilità della penale, non constando né un recesso senza giusta causa dal contratto né la risoluzione prevista dall'art. 12, dovuta all'installazione di apparecchi di gioco di altre ditte, così come richiamata dall'art. 13 del contratto medesimo.
La tesi non è condivisibile.
Se da un lato non ricorre la fattispecie risolutiva di cui all'art. 12 del contratto, non essendo in contestazione la violazione dell'obbligo di esclusiva, dall'altro lato l'interpretazione fornita dalla convenuta dell'ipotesi di “recesso senza giusta causa”, contemplata dall'art. 13 del contratto, si arresta al senso letterale delle parole, senza in alcun modo considerare l'effettiva comune intenzione delle parti, come invece previsto dall'art. 1362 c.c.
Al riguardo va considerato che il contratto del 11/04/2011 non prevede una facoltà di recesso ad nutum in capo all'esercente, prevedendo anzi una durata di cinque anni con rinnovo automatico in assenza di disdetta. Anche ove, in base a una lettura a contrario dell'art. 13, si considerasse implicitamente consentito il recesso dal contratto in presenza di una “giusta causa”, dovrebbe comunque ritenersi non consentito, e come tale illecito, il recesso senza tale “giusta causa”, risolventesi nella dichiarazione, espressa o tacita, da parte dell'esercente, di non volere più eseguire il contratto, ciò che a sua volta si risolve nell'inadempimento del contratto.
Nel caso di specie, il comportamento della convenuta, che non ha rinnovato l'iscrizione all'elenco pubblico di cui all'art. 1, comma 533, L. 266/2005, costituisce di per sé un indice della volontà di non adempiere il contratto, laddove tale volontà è stata comunque chiaramente
9 esplicitata dalla convenuta nella missiva del 27/08/2015, con cui essa, per mezzo del proprio legale, ha invitato l'attrice a “non presentarVi presso la sede della stessa in quanto non Vi verrà data la autorizzazione a collocare alcun apparecchio”4.
Per tali ragioni, deve ritenersi sussistente il presupposto per l'applicazione della penale contrattuale prevista dall'art. 13 del contratto, ricorrendo non solo l'inadempimento grave del contratto da parte della convenuta, ma anche e soprattutto l'esplicitazione della volontà di non adempiere priva di un motivo legittimo.
Acclarata l'applicabilità della penale contrattuale, occorre esaminare la censura di eccessività formulata dalla convenuta, che ha invocato la riduzione di tale penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.
L'eccezione è fondata.
Come detto sopra, la penale è prevista nella misura di € 100,00 per ciascun apparecchio e per ciascun giorno di inadempimento fino al primo rinnovo del contratto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (cfr. Cass.
Civ., n. 34021/2019).
Nella specie la convenuta, nella propria memoria di replica, ha evidenziato che, dalle fatture prodotte come doc. 6 allegato alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., si evincerebbe un introito medio complessivo di € 40,00 per gli apparecchi installati, per cui l'importo giornaliero di complessivi € 400,00, dato dalla moltiplicazione di € 100,00 per ciascuno dei quattro apparecchi, sarebbe manifestamente eccessivo rispetto all'equilibrio contrattuale.
Tali deduzioni devono ritenersi condivisibili.
Va osservato che l'attrice, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., si è limitata a contestare il valore probatorio delle fatture allegate, emesse dalla stessa convenuta, ma non ha specificamente negato, in punto di fatto, la effettiva corrispondenza degli importi erogati in suo favore con quelli indicati nelle fatture, con conseguente difetto di una specifica contestazione valevole ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., n. 17889/2020). 4 Cfr. doc. 5 di parte attrice 10 Per altro verso, dall'istruttoria orale è emersa l'attendibilità delle fatture emesse dalla convenuta.
Infatti, il testimone indicato dalla stessa parte attrice, ha riferito che “noi andavamo Testimone_6 presso il locale, ritiravamo il denaro presente nelle macchinette, facevamo il conteggio di quanto dovuto all'esercente del locale mostrando i conteggi per ogni singola macchina. In occasione dello svuotamento della macchinetta, restituivamo al cliente il fondo cassa (REFIL) che lui stesso aveva inserito per far funzionare la P macchina anche quando era vuota. Periodicamente la faceva i conteggi totali e rimetteva al locale la sua parte di compenso, dietro fattura del locale stesso”. Anche l'altro testimone di parte attrice – Testimone_2
– ha confermato come la società attrice versasse l'importo dovuto dietro presentazione della fattura della società convenuta.
Né, infine, l'attrice ha offerto prova di diversi ricavi rivenienti dal contratto.
Ciò posto, considerato che, in base all'art. 9 del contratto del 11/04/2011, il corrispettivo netto tratto dalla gestione degli apparecchi di gioco sarebbe stato diviso per metà tra l'attrice e la convenuta, si deve concludere che la somma pagata dall'attrice alla convenuta costituisca il 50% del totale, e che dunque sia uguale a quella trattenuta dall'attrice medesima.
Dalle fatture prodotte come doc. 6 da parte convenuta si evince che, nel periodo di sette mesi intercorrenti tra il 21/01/2015 e il 09/07/2015, il corrispettivo complessivo riveniente dal contratto è stato pari a € 7.132,64, corrispondenti a € 1.018,95 mensili. Essendo pacifico che nei locali della convenuta sono stati installati quattro apparecchi, si ha che il corrispettivo riveniente da ciascun apparecchio è pari a € 254,74 mensili. Tale somma, calibrata su base giornaliera, restituisce un risultato di € 8,49 per ciascun apparecchio.
Da tale calcolo si evince una evidente sproporzione tra la clausola penale prevista, pari a €
100,00 per giorno per apparecchio, e l'effettivo risultato economico riveniente dal contratto, pari a € 8,49 per giorno per apparecchio.
Ne deriva che, in applicazione del potere previsto dall'art. 1384 c.c., la penale contrattuale stabilita nel contratto del 11/04/2011 va ricondotta ad equità, e dunque a € 8,49 per giorno per apparecchio, quale misura corrispondente all'effettivo interesse del creditore all'adempimento del contratto, essendo evidentemente eccessiva una penale che consenta al creditore di ottenere,
a causa dell'inadempimento, introiti finanche superiori a quelli che avrebbe potuto ottenere in presenza di un regolare adempimento.
Sul piano temporale, la penale, così come ridotta ad equità, trova applicazione dal 07/07/2015, quale data corrispondente al momento in cui, a causa dell'inadempimento di parte convenuta, gli apparecchi sono stati ritirati dall'attrice, fino al 01/03/2018, quale data corrispondente al
11 primo rinnovo. Al riguardo, è senz'altro infondata la pretesa attorea di ottenere il pagamento della penale fino al giorno della domanda, considerato che l'art. 13 del contratto prevede l'applicazione della penale “per tutta la durata residua del contratto (sino al primo rinnovo utile)”, escludendo la protrazione oltre la prima scadenza.
Per tali ragioni, la penale va calcolata in € 8,49 per giorno per ciascuno dei quattro apparecchi dal 07/07/2015 al 01/03/2018, e dunque per 968 giorni, con un risultato complessivo di €
32.873,28. Tale somma costituisce dunque il risarcimento del danno dovuto in forza della clausola penale pattuita, così come ridotta ex art. 1384 c.c.
Su tale somma non è dovuta rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non di valore, mentre sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo (cfr. Cass. Civ., n. 12188/2017).
7. Conclusioni e spese
In conclusione, per le ragioni finora esposte, deve essere accolta la domanda principale di pagamento della penale contrattuale prevista dall'art. 13 del contratto del 11/04/2011, sebbene ridotta ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza (cfr. Cass. Civ.,
S.U., n. 32061/2022).
Il valore della causa è pari all'importo oggetto di condanna, e dunque è compreso nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
di € 32.873,28, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte_1
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi € 6.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 1.241,00 per contributo unificato e bollo.
Perugia, 29/07/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc. 17 di parte attrice 3 Cfr. doc. 3 di parte attrice 3