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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/11/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 218/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 218/2021 promossa da:
, elettivamente domiciliata in L'Aquila, via Strinella Controparte_1
n. 14/L, presso lo studio dell'Avv. Paolo Baiocchetti, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù di procura ad litem in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, via Pescara Controparte_2
n. 2, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Rosa, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI
La parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta del 05.05.2025, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la parte resistente, con la nota di trattazione scritta del 05.05.2025, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno pagina 1 di 8 ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 11.02.2021 CP_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni: “Voglia l'Ill. mo Tribunale civile di L'Aquila adito, nella persona del Giudice designando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese, così giudicare: - accertare e dichiarare che è Controparte_1 titolare del diritto reale di proprietà esclusivo in ordine alla menzionata porzione immobiliare rappresentata dalla “cantina n. 4”, come indicata all'interno della consulenza tecnica d'ufficio redatta in data 23/09/2019 dal consulente tecnico d'ufficio, l'ing. e come recepito Persona_1 pedissequamente all'interno della sentenza n. 358/2020 pubbl. il 18/08/2020,
Repert. n. 1202/2020 del 18/08/2020, emanata il 18/08/2020 dal Tribunale civile di L'Aquila, nella persona del Presidente Dott. RO Riviezzo, nell'ambito dei giudizi riuniti nn. 681/2010- 1488/2010 e 2209/2018; - per l'effetto condannare a rilasciare in favore della proprietaria Controparte_2
la menzionata porzione immobiliare rappresentata dalla Controparte_1
“cantina 4”, come indicata all'interno della consulenza tecnica d'ufficio redatta in data 23/09/2019 dal consulente tecnico d'ufficio, l'ing. Per_1
e come recepito pedissequamente all'interno della sentenza n. 358/2020
[...] pubbl. il 18/08/2020, Repert. n. 1202/2020 del 18/08/2020, emanata il
18/08/2020 dal Tribunale civile di L'Aquila, nella persona del Presidente Dott.
RO Riviezzo, nell'ambito dei giudizi riuniti nn. 681/2010- 1488/2010 e
2209/2018; - condannare al pagamento delle competenze Controparte_2 professionali e delle spese giudiziali del presente giudizio, in ordine alle quali
l'avv. Paolo Baiocchetti si dichiara antistatario”.
Con comparsa depositata in data 16.04.2021 si costituiva in giudizio
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Il Sig. Controparte_2 CP_2
, come sopra rappresentato e difeso, conclude affinché l'Ill.mo
[...]
Tribunale Voglia: a. dichiarare inammissibile la domanda proposta dall'attrice ovvero improcedibile l'azione intrapresa per le ragioni sopra spiegate;
b. in subordine dichiarare cessata la materia del contendere;
c. in via ulteriormente gradata rigettare la domanda proposta dall'attrice ed in ogni caso condannare pagina 2 di 8 l'attrice al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario, oltre al pagamento dei danni per lite temeraria ex art.
96 c.p.c.”.
All'udienza del 27.04.2021, rilevata la necessità di svolgere un'istruttoria non sommaria, veniva disposto il mutamento del rito in quello ordinario ai sensi dell'art. 702ter, comma III c.p.c., con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. al 15.06.2021.
Alla data indicata venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del 07.06.2022, veniva ammesso l'interrogatorio della ricorrente e parzialmente la prova per testi richiesta dal resistente.
La prova orale ammessa veniva assunta dal G.O.T. delegato dott.ssa
TO LI alle udienze del 26.09.2022 e del 07.11.2022, con rimessione della causa allo scrivente in data 13.02.2023. All'udienza in parola, su concorde richiesta delle parti, veniva fissata al 28.05.2024 l'udienza per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita al 06.05.2025 in ragione della necessità di definire con priorità le cause iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta sopra riportate e la controversia veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La parte ricorrente agisce in rivendicazione ex art. 948 c.p.c. al fine di ottenere la restituzione in proprio favore della porzione immobiliare rappresentata dalla “cantina n. 4”, come indicata all'interno della consulenza tecnica d'ufficio redatta in data 23.09.2019 dal consulente tecnico d'ufficio,
Ing. recepita all'interno della sentenza n. 358/2020 del Persona_1
18.08.2020 emanata dal Tribunale di L'Aquila nell'ambito dei giudizi riuniti nn. 681/2010, 1488/2010 e 2209/2018.
Deduce, al riguardo, di aver proceduto, in data 10.10.2020 a mezzo del proprio tecnico, il geom. al frazionamento ed Controparte_3 all'accatastamento necessari a seguito della redazione della consulenza tecnica d'ufficio e della emanazione della sentenza, mentre il convenuto, sebbene pagina 3 di 8 diffidato in data 20.11.2020, non aveva rilasciato l'immobile in esecuzione di quanto disposto nella sentenza del 18.08.2020, costringendo la ad CP_2 agire in rivendica.
Il resistente, nel costituirsi in giudizio, lamenta preliminarmente l'inammissibilità dell'azione promossa da in quanto Controparte_1 violativa del divieto del bis in idem, del principio dell'interesse ex art. 100
c.p.c. e del divieto dell'abuso del diritto ex artt. 1175 e 1375 c.c. Nel merito, dopo aver evidenziato che la mediazione era stata azionata dalla controparte soltanto dopo l'introduzione del presente giudizio, deduce di aver immediatamente lasciato libera l'area individuata dal C.T.U. nonché invitato ad un sopralluogo congiunto sul posto, con i rispettivi Controparte_1 tecnici di fiducia, per materializzare il distacco tra le proprietà contigue, ma che la stessa non solo non riscontrava la missiva, ma invitava il proprio tecnico a rifiutare anche i successivi inviti rivoltigli dal tecnico incaricato da CP_2
. Il convenuto, dunque, si vedeva costretto a materializzare il distacco a
[...] propria cura e spese, depositando apposita SCIA per le necessarie lavorazioni ed incaricando la ditta, così sostenendo i costi amministrativi e di realizzo sebbene in sentenza non era stabilito che dette spese dovessero andare in carico al solo . Controparte_2
2. Tanto premesso, a seguito dell'istruttoria espletata, ed in particolare con la nota di trattazione scritta del 05.05.2025 in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la parte ricorrente dava atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto rilascio, nel corso dell'anno 2023, della “cantina n. 4”, censita al Catasto Fabbricati del Comune di L'Aquila al Foglio n. 47 Particella n. 956 sub 8, oggetto di causa.
Considerato che la parte resistente deduceva di aver in realtà adempiuto al rilascio già al momento della costituzione in giudizio, deve ritenersi evidentemente il venir meno della materia del contendere. La pronuncia di cessata materia del contendere avviene quando, su istanza delle parti o anche d'ufficio, viene rilevato il venir meno dell'interesse alla naturale prosecuzione del giudizio. Il predetto pronunciamento va effettuato con sentenza, nella quale l'organo giurisdizionale prende atto della volontà delle parti e della carenza di interesse di queste alla pronuncia definitoria del giudizio instaurato. pagina 4 di 8 Pertanto, con la presente pronuncia si prende atto del venire meno della controversia fra le parti e viene, per l'effetto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese di lite, giova rammentare che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., Sez. VI - II, 11.02.2015, n. 2719).
Rilevato che, nel caso di specie, entrambe le parti chiedono la condanna alle spese di controparte e che il resistente insiste anche per il risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ne consegue che la decisione sarà limitata alla sola regolamentazione delle spese di lite facendo applicazione del principio di diritto della c.d. soccombenza virtuale, secondo il quale “il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della
'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con
l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 29.11.2016, n. 24234).
3. Orbene, rileva il Tribunale che l'azione promossa da Controparte_1 era in astratto pienamente ammissibile.
L'azione di rivendicazione, infatti, ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso. Nella specie, dunque, da un lato il titolo di proprietà pagina 5 di 8 della ricorrente è costituito proprio dalla sentenza n. 358/2020 del 18.08.2020 con cui il Tribunale di L'Aquila aveva riconosciuto la proprietà della suddetta
“cantina n. 4”, come individuata dal perito Ing. nella C.T.U. resa Persona_1 nell'ambito del giudizio divisionale, dall'altro, la mirava ad ottenere CP_2 proprio la materiale disponibilità del bene occupato dall'odierno resistente (cfr. doc. n. 5 e 6 fascicolo resistente). Dunque, considerato che la sentenza di divisione non conteneva un espresso ordine di rilascio della porzione immobiliare oggetto di causa in favore di è infondata Controparte_1
l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità della domanda principale, avanzata dal resistente.
Nondimeno, mette conto rilevare che la sentenza n. 358/2020 del
18.08.2020, nel disporre la divisione degli immobili oggetto di comunione, aderiva all'IPOTESI FINALE elaborata dal C.T.U., ritenuta preferibile in quanto “impone la minore necessità di opere aggiuntive”, in tal modo evidenziando la necessità di modifica dello stato dei luoghi.
D'altronde, è la stessa parte ricorrente a riconoscere, in comparsa conclusionale, la necessità di realizzare delle opere, indicate dallo stesso C.T.U. nel “ripristino del piano terra con la destinazione naturale ad autorimessa e cantina (non più presenti a causa delle menzionate opere edilizie abusive poste in essere da ), esso dovendo venire frazionato attribuendo la Controparte_2 parte ad ovest, confinante con il corpo scala, a , con un vano Controparte_1 da ricavare nella “cantina 3”, denominato “cantina 4”, attualmente abusivamente occupato da ” (cfr. doc. n. 5 fascicolo Controparte_2 ricorrente”).
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da l'onere Controparte_1 di eseguire le opere necessarie per la materiale divisione degli immobili e la creazione della “cantina 4” non era stato posto dalla sentenza esclusivamente a carico dell'odierno resistente, atteso che la stessa si limitava a prevedere sul punto che “Ovviamente in fase di esecuzione della sentenza andranno effettuate le operazioni tecniche necessarie (frazionamenti, variazioni dell'accatastamento, ecc.)” (cfr. doc. n. 6 fascicolo ricorrente).
A fronte di tale onere comune, dunque, risulta la diffida inviata per conto di a in data 20.11.2020, non riscontrata dal Controparte_1 Controparte_2
pagina 6 di 8 medesimo sino all'introduzione del presente giudizio (cfr. doc. n. 7 fascicolo ricorrente). Emerge, inoltre, che la ha introdotto il presente giudizio CP_2 in data 11.02.2021, ovvero il giorno dopo la spedizione dell'invito alla mediazione (cfr. doc. n. 9 fascicolo ricorrente). Tale circostanza, sebbene consentita al fine di considerare assolta la condizione di procedibilità, non depone in favore di una reale intenzione di risolvere la controversia in via stragiudiziale.
Allo stesso modo, da un lato, non ha inteso aderire al Controparte_2 procedimento di mediazione, che ben avrebbe potuto consentire alle parti di definire le modalità operative della divisione dei rispettivi immobili senza la necessità di coltivare il giudizio pendente, dall'altro, la stessa ricorrente avrebbe potuto dichiarare la cessazione della materia del contendere ben prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in tal modo evitando l'aggravio del giudizio. Difatti, a pagina 6 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. la afferma testualmente che “La porzione immobiliare Controparte_1 rappresentata dalla “cantina n. 4”, della quale in tale sede si è richiesta la restituzione, fa parte di tali opere edilizie abusivamente poste in essere dal convenuto (essendo stata da controparte compresa nella Controparte_2 trasformazione dell'autorimessa e della cantina in abitazione) ed a seguito dell'avvio del presente giudizio è stata rilasciata priva della porta garage di accesso, originariamente presente, con la seguente necessarietà del suo ripristino, al suo posto risultando presente un varco nella muratura non rifinito, frutto dell'asportazione dell'infisso (si provvederà al deposito della relativa documentazione e della relativa consulenza tecnica ingegneristica in allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2), c.p.c.)”. Ora, pur volendo prescindere dal fatto che la parte non ha prodotto nella seconda memoria istruttoria alcuna documentazione ovvero consulenza tecnica ingegneristica, va evidenziato piuttosto che l'immobile oggetto di causa risulta effettivamente rilasciato dal resistente già dal 13.07.2021.
Il comportamento di entrambe le parti sopra menzionato, dunque, improntato alla estrema litigiosità ed alla carenza di buona fede processuale, è idoneo ad integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni elaborate da Corte Cost.
pagina 7 di 8 n. 78/2018 che consentono di compensare integralmente le spese di lite tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 218/2021 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
L'Aquila, 14 novembre 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 218/2021 promossa da:
, elettivamente domiciliata in L'Aquila, via Strinella Controparte_1
n. 14/L, presso lo studio dell'Avv. Paolo Baiocchetti, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù di procura ad litem in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, via Pescara Controparte_2
n. 2, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Rosa, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI
La parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta del 05.05.2025, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la parte resistente, con la nota di trattazione scritta del 05.05.2025, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno pagina 1 di 8 ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 11.02.2021 CP_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni: “Voglia l'Ill. mo Tribunale civile di L'Aquila adito, nella persona del Giudice designando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese, così giudicare: - accertare e dichiarare che è Controparte_1 titolare del diritto reale di proprietà esclusivo in ordine alla menzionata porzione immobiliare rappresentata dalla “cantina n. 4”, come indicata all'interno della consulenza tecnica d'ufficio redatta in data 23/09/2019 dal consulente tecnico d'ufficio, l'ing. e come recepito Persona_1 pedissequamente all'interno della sentenza n. 358/2020 pubbl. il 18/08/2020,
Repert. n. 1202/2020 del 18/08/2020, emanata il 18/08/2020 dal Tribunale civile di L'Aquila, nella persona del Presidente Dott. RO Riviezzo, nell'ambito dei giudizi riuniti nn. 681/2010- 1488/2010 e 2209/2018; - per l'effetto condannare a rilasciare in favore della proprietaria Controparte_2
la menzionata porzione immobiliare rappresentata dalla Controparte_1
“cantina 4”, come indicata all'interno della consulenza tecnica d'ufficio redatta in data 23/09/2019 dal consulente tecnico d'ufficio, l'ing. Per_1
e come recepito pedissequamente all'interno della sentenza n. 358/2020
[...] pubbl. il 18/08/2020, Repert. n. 1202/2020 del 18/08/2020, emanata il
18/08/2020 dal Tribunale civile di L'Aquila, nella persona del Presidente Dott.
RO Riviezzo, nell'ambito dei giudizi riuniti nn. 681/2010- 1488/2010 e
2209/2018; - condannare al pagamento delle competenze Controparte_2 professionali e delle spese giudiziali del presente giudizio, in ordine alle quali
l'avv. Paolo Baiocchetti si dichiara antistatario”.
Con comparsa depositata in data 16.04.2021 si costituiva in giudizio
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Il Sig. Controparte_2 CP_2
, come sopra rappresentato e difeso, conclude affinché l'Ill.mo
[...]
Tribunale Voglia: a. dichiarare inammissibile la domanda proposta dall'attrice ovvero improcedibile l'azione intrapresa per le ragioni sopra spiegate;
b. in subordine dichiarare cessata la materia del contendere;
c. in via ulteriormente gradata rigettare la domanda proposta dall'attrice ed in ogni caso condannare pagina 2 di 8 l'attrice al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario, oltre al pagamento dei danni per lite temeraria ex art.
96 c.p.c.”.
All'udienza del 27.04.2021, rilevata la necessità di svolgere un'istruttoria non sommaria, veniva disposto il mutamento del rito in quello ordinario ai sensi dell'art. 702ter, comma III c.p.c., con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. al 15.06.2021.
Alla data indicata venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del 07.06.2022, veniva ammesso l'interrogatorio della ricorrente e parzialmente la prova per testi richiesta dal resistente.
La prova orale ammessa veniva assunta dal G.O.T. delegato dott.ssa
TO LI alle udienze del 26.09.2022 e del 07.11.2022, con rimessione della causa allo scrivente in data 13.02.2023. All'udienza in parola, su concorde richiesta delle parti, veniva fissata al 28.05.2024 l'udienza per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita al 06.05.2025 in ragione della necessità di definire con priorità le cause iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta sopra riportate e la controversia veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La parte ricorrente agisce in rivendicazione ex art. 948 c.p.c. al fine di ottenere la restituzione in proprio favore della porzione immobiliare rappresentata dalla “cantina n. 4”, come indicata all'interno della consulenza tecnica d'ufficio redatta in data 23.09.2019 dal consulente tecnico d'ufficio,
Ing. recepita all'interno della sentenza n. 358/2020 del Persona_1
18.08.2020 emanata dal Tribunale di L'Aquila nell'ambito dei giudizi riuniti nn. 681/2010, 1488/2010 e 2209/2018.
Deduce, al riguardo, di aver proceduto, in data 10.10.2020 a mezzo del proprio tecnico, il geom. al frazionamento ed Controparte_3 all'accatastamento necessari a seguito della redazione della consulenza tecnica d'ufficio e della emanazione della sentenza, mentre il convenuto, sebbene pagina 3 di 8 diffidato in data 20.11.2020, non aveva rilasciato l'immobile in esecuzione di quanto disposto nella sentenza del 18.08.2020, costringendo la ad CP_2 agire in rivendica.
Il resistente, nel costituirsi in giudizio, lamenta preliminarmente l'inammissibilità dell'azione promossa da in quanto Controparte_1 violativa del divieto del bis in idem, del principio dell'interesse ex art. 100
c.p.c. e del divieto dell'abuso del diritto ex artt. 1175 e 1375 c.c. Nel merito, dopo aver evidenziato che la mediazione era stata azionata dalla controparte soltanto dopo l'introduzione del presente giudizio, deduce di aver immediatamente lasciato libera l'area individuata dal C.T.U. nonché invitato ad un sopralluogo congiunto sul posto, con i rispettivi Controparte_1 tecnici di fiducia, per materializzare il distacco tra le proprietà contigue, ma che la stessa non solo non riscontrava la missiva, ma invitava il proprio tecnico a rifiutare anche i successivi inviti rivoltigli dal tecnico incaricato da CP_2
. Il convenuto, dunque, si vedeva costretto a materializzare il distacco a
[...] propria cura e spese, depositando apposita SCIA per le necessarie lavorazioni ed incaricando la ditta, così sostenendo i costi amministrativi e di realizzo sebbene in sentenza non era stabilito che dette spese dovessero andare in carico al solo . Controparte_2
2. Tanto premesso, a seguito dell'istruttoria espletata, ed in particolare con la nota di trattazione scritta del 05.05.2025 in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la parte ricorrente dava atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto rilascio, nel corso dell'anno 2023, della “cantina n. 4”, censita al Catasto Fabbricati del Comune di L'Aquila al Foglio n. 47 Particella n. 956 sub 8, oggetto di causa.
Considerato che la parte resistente deduceva di aver in realtà adempiuto al rilascio già al momento della costituzione in giudizio, deve ritenersi evidentemente il venir meno della materia del contendere. La pronuncia di cessata materia del contendere avviene quando, su istanza delle parti o anche d'ufficio, viene rilevato il venir meno dell'interesse alla naturale prosecuzione del giudizio. Il predetto pronunciamento va effettuato con sentenza, nella quale l'organo giurisdizionale prende atto della volontà delle parti e della carenza di interesse di queste alla pronuncia definitoria del giudizio instaurato. pagina 4 di 8 Pertanto, con la presente pronuncia si prende atto del venire meno della controversia fra le parti e viene, per l'effetto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese di lite, giova rammentare che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., Sez. VI - II, 11.02.2015, n. 2719).
Rilevato che, nel caso di specie, entrambe le parti chiedono la condanna alle spese di controparte e che il resistente insiste anche per il risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ne consegue che la decisione sarà limitata alla sola regolamentazione delle spese di lite facendo applicazione del principio di diritto della c.d. soccombenza virtuale, secondo il quale “il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della
'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con
l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 29.11.2016, n. 24234).
3. Orbene, rileva il Tribunale che l'azione promossa da Controparte_1 era in astratto pienamente ammissibile.
L'azione di rivendicazione, infatti, ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso. Nella specie, dunque, da un lato il titolo di proprietà pagina 5 di 8 della ricorrente è costituito proprio dalla sentenza n. 358/2020 del 18.08.2020 con cui il Tribunale di L'Aquila aveva riconosciuto la proprietà della suddetta
“cantina n. 4”, come individuata dal perito Ing. nella C.T.U. resa Persona_1 nell'ambito del giudizio divisionale, dall'altro, la mirava ad ottenere CP_2 proprio la materiale disponibilità del bene occupato dall'odierno resistente (cfr. doc. n. 5 e 6 fascicolo resistente). Dunque, considerato che la sentenza di divisione non conteneva un espresso ordine di rilascio della porzione immobiliare oggetto di causa in favore di è infondata Controparte_1
l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità della domanda principale, avanzata dal resistente.
Nondimeno, mette conto rilevare che la sentenza n. 358/2020 del
18.08.2020, nel disporre la divisione degli immobili oggetto di comunione, aderiva all'IPOTESI FINALE elaborata dal C.T.U., ritenuta preferibile in quanto “impone la minore necessità di opere aggiuntive”, in tal modo evidenziando la necessità di modifica dello stato dei luoghi.
D'altronde, è la stessa parte ricorrente a riconoscere, in comparsa conclusionale, la necessità di realizzare delle opere, indicate dallo stesso C.T.U. nel “ripristino del piano terra con la destinazione naturale ad autorimessa e cantina (non più presenti a causa delle menzionate opere edilizie abusive poste in essere da ), esso dovendo venire frazionato attribuendo la Controparte_2 parte ad ovest, confinante con il corpo scala, a , con un vano Controparte_1 da ricavare nella “cantina 3”, denominato “cantina 4”, attualmente abusivamente occupato da ” (cfr. doc. n. 5 fascicolo Controparte_2 ricorrente”).
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da l'onere Controparte_1 di eseguire le opere necessarie per la materiale divisione degli immobili e la creazione della “cantina 4” non era stato posto dalla sentenza esclusivamente a carico dell'odierno resistente, atteso che la stessa si limitava a prevedere sul punto che “Ovviamente in fase di esecuzione della sentenza andranno effettuate le operazioni tecniche necessarie (frazionamenti, variazioni dell'accatastamento, ecc.)” (cfr. doc. n. 6 fascicolo ricorrente).
A fronte di tale onere comune, dunque, risulta la diffida inviata per conto di a in data 20.11.2020, non riscontrata dal Controparte_1 Controparte_2
pagina 6 di 8 medesimo sino all'introduzione del presente giudizio (cfr. doc. n. 7 fascicolo ricorrente). Emerge, inoltre, che la ha introdotto il presente giudizio CP_2 in data 11.02.2021, ovvero il giorno dopo la spedizione dell'invito alla mediazione (cfr. doc. n. 9 fascicolo ricorrente). Tale circostanza, sebbene consentita al fine di considerare assolta la condizione di procedibilità, non depone in favore di una reale intenzione di risolvere la controversia in via stragiudiziale.
Allo stesso modo, da un lato, non ha inteso aderire al Controparte_2 procedimento di mediazione, che ben avrebbe potuto consentire alle parti di definire le modalità operative della divisione dei rispettivi immobili senza la necessità di coltivare il giudizio pendente, dall'altro, la stessa ricorrente avrebbe potuto dichiarare la cessazione della materia del contendere ben prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in tal modo evitando l'aggravio del giudizio. Difatti, a pagina 6 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. la afferma testualmente che “La porzione immobiliare Controparte_1 rappresentata dalla “cantina n. 4”, della quale in tale sede si è richiesta la restituzione, fa parte di tali opere edilizie abusivamente poste in essere dal convenuto (essendo stata da controparte compresa nella Controparte_2 trasformazione dell'autorimessa e della cantina in abitazione) ed a seguito dell'avvio del presente giudizio è stata rilasciata priva della porta garage di accesso, originariamente presente, con la seguente necessarietà del suo ripristino, al suo posto risultando presente un varco nella muratura non rifinito, frutto dell'asportazione dell'infisso (si provvederà al deposito della relativa documentazione e della relativa consulenza tecnica ingegneristica in allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2), c.p.c.)”. Ora, pur volendo prescindere dal fatto che la parte non ha prodotto nella seconda memoria istruttoria alcuna documentazione ovvero consulenza tecnica ingegneristica, va evidenziato piuttosto che l'immobile oggetto di causa risulta effettivamente rilasciato dal resistente già dal 13.07.2021.
Il comportamento di entrambe le parti sopra menzionato, dunque, improntato alla estrema litigiosità ed alla carenza di buona fede processuale, è idoneo ad integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni elaborate da Corte Cost.
pagina 7 di 8 n. 78/2018 che consentono di compensare integralmente le spese di lite tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 218/2021 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
L'Aquila, 14 novembre 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
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