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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 27.3.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 7470/2024 (cui è stato riunito il fascicolo di ATP n.RG 9896/2023) vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed Parte_1 C.F._1 elett.te domiciliato, in Napoli alla Via Cervantes n. 64, presso lo studio dell'Avv. Marco Del Prete (C.F.: ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 in calce al presente atto ( ; ) Email_1
-ricorrente -
E
, (C.F.: Controparte_1
) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te P.IVA_1 dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato e difeso CP_1 dall' avv. Alessandra Maria Ingala, giusta procura in atti (PEC: t;
) Email_2
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 26.3.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere presentato, in data 4.1.2023, domanda di riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento. Aggiungeva che, a seguito di visita presso la Commissione Sanitaria di prima istanza in CP_ data 19.1.2023, il 2.3.2023 riceveva dall' la comunicazione che a seguito della visita gli era stata riconosciuta solo una percentuale invalidante del 67%-99%; successivamente, avverso l'esito negativo della procedura attivata nella fase amministrativa, aveva esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c.; in tale procedura veniva nominato il c.t.u. dott.
, il quale confermava il parere espresso dalla suindicata Commissione. Persona_1
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso. Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO, chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al CP_1 pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
Parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva un supplemento delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott.ssa diverso da quello già Persona_2 nominato nella fase dell'ATP (dr. ). Persona_1 All'udienza del 27.3.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
9896/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito per quanto riguarda i benefici dell'indennità di accompagnamento la domanda non è fondata.
Orbene si è reso necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una doppia CTU, effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Già il CTU dr. , in fase di ATPO aveva escluso che il ricorrente fosse affetta da Per_1 un complesso morboso tale da presentare i requisiti sanitari necessari alla indennità di accompagnamento, con sostanziale conferma del giudizio “negativo” espresso nella fase amministrativa. Peraltro, il CTU aveva dato prova di avere compiutamente esaminato, analizzato Per_1
e valutato la corposa documentazione medico-sanitaria esibita nonché risposto in modo più che adeguato alle deduzioni difensive di parte ricorrente.
Nella fase di opposizione il procuratore di parte ricorrente insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali e lo scrivente nominava, quale nuovo CTU, la dott.ssa Persona_2 che ha, del pari, pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di
[...] conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale) avendo il CTU svolto l'incarico a lui affidato con diligenza e con adeguata perizia. Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'indennità di accompagnamento Nell'elaborato peritale il CTU nominato nella fase di opposizione ha, del pari, esaminato, dandone conto nel suo giudizio peritale, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
Ha scritto, infatti, la dott.ssa nella perizia depositata in data Persona_2 22.1.2025, che il ricorrente è affetto da: “carcinoma uroteliale della Parte_1 vescica non invasivo di basso grado trattato con TURB (2022), assenza di recidive iperplasia prostatica benigna coxartrosi destra, esiti di artroprotesi d' anca destra ipertensione arteriosa e fibrillazione atriale in compenso emodinamico diabete mellito in buon compenso glicometabolico, assenza di complicanze documentate”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sulla vita del ricorrente, il CTU ha, quindi, così concluso: “tenuto conto Per_2 del grado e della natura delle infermità accertate possiamo concludere che il ricorrente non presenta, allo stato, i requisiti di Legge necessari ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il paziente appare in grado di deambulare autonomamente, sebbene con ausilio ortopedico, non presenta disturbi cognitivi, non presenta deficit funzionali di gravità tale da condurre all' impossibilità materiale o funzionale a compiere gli atti di vita quotidiana rendendo necessaria una assistenza continua e permanente. Il paziente ultra65enne presenta difficoltà a compiere i compiti e le funzioni proprie della sua età, pari ad un grado di invalidità del 100%”. In definitiva a causa delle patologie accertate e sopra indicate, il ricorrente non si trova nella condizione di potere accedere al beneficio richiesto dell'indennità di accompagnamento e tanto sulla base di due consulenze tecniche (una del CTU e Per_1 l'altra della CTU . Persona_3 Lo scrivente ritiene, quindi, di non potere effettuare in questo giudizio una terza consulenza anche per l'assenza di ogni ulteriori e specifiche censure, diverse da quelle già esaminate dagli stessi consulenti.
Lo scrivente giudice ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice. Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Le spese processuali non possono essere valutate avendo parte ricorrente effettuato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. nelle forme previste dalla medesima norma. Le spese della consulenza tecnica cadono a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
3) pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica di ufficio, anche per la fase di CP_1
ATPO, come liquidate con separati decreti.
Napoli, 4.4.2025
IL GIUDICE
Dr. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 27.3.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 7470/2024 (cui è stato riunito il fascicolo di ATP n.RG 9896/2023) vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed Parte_1 C.F._1 elett.te domiciliato, in Napoli alla Via Cervantes n. 64, presso lo studio dell'Avv. Marco Del Prete (C.F.: ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 in calce al presente atto ( ; ) Email_1
-ricorrente -
E
, (C.F.: Controparte_1
) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te P.IVA_1 dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato e difeso CP_1 dall' avv. Alessandra Maria Ingala, giusta procura in atti (PEC: t;
) Email_2
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 26.3.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere presentato, in data 4.1.2023, domanda di riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento. Aggiungeva che, a seguito di visita presso la Commissione Sanitaria di prima istanza in CP_ data 19.1.2023, il 2.3.2023 riceveva dall' la comunicazione che a seguito della visita gli era stata riconosciuta solo una percentuale invalidante del 67%-99%; successivamente, avverso l'esito negativo della procedura attivata nella fase amministrativa, aveva esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c.; in tale procedura veniva nominato il c.t.u. dott.
, il quale confermava il parere espresso dalla suindicata Commissione. Persona_1
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso. Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO, chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al CP_1 pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
Parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva un supplemento delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott.ssa diverso da quello già Persona_2 nominato nella fase dell'ATP (dr. ). Persona_1 All'udienza del 27.3.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
9896/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito per quanto riguarda i benefici dell'indennità di accompagnamento la domanda non è fondata.
Orbene si è reso necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una doppia CTU, effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Già il CTU dr. , in fase di ATPO aveva escluso che il ricorrente fosse affetta da Per_1 un complesso morboso tale da presentare i requisiti sanitari necessari alla indennità di accompagnamento, con sostanziale conferma del giudizio “negativo” espresso nella fase amministrativa. Peraltro, il CTU aveva dato prova di avere compiutamente esaminato, analizzato Per_1
e valutato la corposa documentazione medico-sanitaria esibita nonché risposto in modo più che adeguato alle deduzioni difensive di parte ricorrente.
Nella fase di opposizione il procuratore di parte ricorrente insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali e lo scrivente nominava, quale nuovo CTU, la dott.ssa Persona_2 che ha, del pari, pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di
[...] conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale) avendo il CTU svolto l'incarico a lui affidato con diligenza e con adeguata perizia. Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'indennità di accompagnamento Nell'elaborato peritale il CTU nominato nella fase di opposizione ha, del pari, esaminato, dandone conto nel suo giudizio peritale, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
Ha scritto, infatti, la dott.ssa nella perizia depositata in data Persona_2 22.1.2025, che il ricorrente è affetto da: “carcinoma uroteliale della Parte_1 vescica non invasivo di basso grado trattato con TURB (2022), assenza di recidive iperplasia prostatica benigna coxartrosi destra, esiti di artroprotesi d' anca destra ipertensione arteriosa e fibrillazione atriale in compenso emodinamico diabete mellito in buon compenso glicometabolico, assenza di complicanze documentate”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sulla vita del ricorrente, il CTU ha, quindi, così concluso: “tenuto conto Per_2 del grado e della natura delle infermità accertate possiamo concludere che il ricorrente non presenta, allo stato, i requisiti di Legge necessari ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il paziente appare in grado di deambulare autonomamente, sebbene con ausilio ortopedico, non presenta disturbi cognitivi, non presenta deficit funzionali di gravità tale da condurre all' impossibilità materiale o funzionale a compiere gli atti di vita quotidiana rendendo necessaria una assistenza continua e permanente. Il paziente ultra65enne presenta difficoltà a compiere i compiti e le funzioni proprie della sua età, pari ad un grado di invalidità del 100%”. In definitiva a causa delle patologie accertate e sopra indicate, il ricorrente non si trova nella condizione di potere accedere al beneficio richiesto dell'indennità di accompagnamento e tanto sulla base di due consulenze tecniche (una del CTU e Per_1 l'altra della CTU . Persona_3 Lo scrivente ritiene, quindi, di non potere effettuare in questo giudizio una terza consulenza anche per l'assenza di ogni ulteriori e specifiche censure, diverse da quelle già esaminate dagli stessi consulenti.
Lo scrivente giudice ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice. Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Le spese processuali non possono essere valutate avendo parte ricorrente effettuato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. nelle forme previste dalla medesima norma. Le spese della consulenza tecnica cadono a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
3) pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica di ufficio, anche per la fase di CP_1
ATPO, come liquidate con separati decreti.
Napoli, 4.4.2025
IL GIUDICE
Dr. Federico Bile