CASS
Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/05/2023, n. 12489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12489 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28781/2017 R.G. proposto da SUMRIKO ITALY S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., (già DYTEC DYNAMIC FLUID TECHNOLOGIES S.p.A.) elett.te domiciliato in Roma, alla via Pompeo Magno n. 10/b, presso lo studio dell’avv. FR LE, unitamente all’avv. Oliviero Perni, che lo rapp.ta e difende come da procura a margine del ricorso – ricorrente – contro SO.GE.T. S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Emilio dè Cavalieri n. 11, presso lo studio dell’avv. Sergio Della Rocca, che lo rapp.ta e difende come da procura in calce al controricorso – controricorrente – avverso la sentenza n. 1004/2/17 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata il 22 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.ssa D'IA LE nella pubblica udienza del 6/4/2023; lette le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Luisa De Renzis, motivate nel senso dell’inammissibilità del ricorso Civile Sent. Sez. 5 Num. 12489 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: D'IA LE Data pubblicazione: 10/05/2023 2 di 11 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 1004/2/17, depositata il 22 giugno 2017, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 1500/9/14 emessa della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con compensazione delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento, notificato il 19-12-2012 dalla SOGET S.p.A., in qualità di concessionaria del Consorzio di Bacino 16, di cui faceva parte il Comune di Chivasso, relativo alla TIA per gli anni dal 2007 al 2011, rettificato con successivo atto del 14-2-2013, con cui veniva sottoposta a tassazione una maggiore superficie di un fabbricato industriale e contigui uffici;
3. la Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso della contribuente ritenendo infondate le eccezioni formali e corretta l’individuazione delle aree tassate;
4. la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva confermato la decisione di prime cure, salvo che per la non debenza dell’IVA, sul presupposto che l’atto risultava adeguatamente motivato in virtù del riferimento ad un sopralluogo effettuato in contraddittorio con il rappresentante della società, e legittima l’inclusione nelle aree tassabili anche dei corridoi di passaggio dei muletti e del personale, dovendosi escludere dalla imposizione solo le aree ove si svolgevano le lavorazioni industriali. 5. Avverso la sentenza di appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 6 dicembre 2017, affidato a cinque motivi;
la Concessionaria resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente censurava la sentenza impugnata denunciando la violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, 3 di 11 comma 1, n. 3, c.p.c., per aver omesso di pronunciarsi sulla nullità dell’avviso per carenza di motivazione e violazione dei principi sulla motivazione per relationem;
2. con il secondo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per aver omesso di esaminare la natura dell’attività e la tipologia dei rifiuti prodotti nell’area industriale oggetto di accertamento;
3. con il terzo motivo eccepiva la violazione e falsa applicazione dell’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver erroneamente ritenuto che il tributo fosse dovuto anche per i rifiuti speciali e non solo per quelli urbani;
4. con il quarto motivo denunciava violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver ritenuto corretta la tassazione anche dei corridoi di passaggio dei muletti e del personale;
5. con il quinto motivo eccepiva la violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver affermato che nell’atto di appello non erano contestate le destinazioni d’uso indicate dal tecnico comunale. 6. Preliminarmente va rigettata l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso, per la mancata indicazione della data di sottoscrizione e di rilascio della procura speciale. Costituisce orientamento consolidato che “Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest'ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto 4 di 11 dell'impugnazione; ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall'atto a margine del quale essa è apposta, restando, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità. (Sez. 5, n. 5577 del 26/02/2019 Rv. 652721 – 01; Sez. 2, n. 7014 del 17/03/2017 Rv. 643376 – 01; Sez. L, n. 19560 del 13/09/2006 Rv. 592429 - 01) 6.1. Nella specie, la certezza della data di rilascio della procura speciale, posta a margine del ricorso, in data antecedente alla notifica del ricorso consegue alla trascrizione della stessa nella copia notificata del ricorso presente in atti. 7. Non sussistono inoltre i presupposti per accogliere la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Chivasso di cui la sentenza impugnata, con pronuncia non censurata, ha dichiarato l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. 8. Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento. 8.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero - e purché il 5 di 11 vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1 , 18 giugno 2018 n. 16057; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009). Si è così precisato che “Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Vedi Cass. n. 9105 del 2017 e n. 20921 del 2019) ed ancora che “La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.” (Vedi Cass. n. 13248 del 2020). 8.2 Si è anche chiarito a che “In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo 6 di 11 comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.” ( Vedi Cass. n. 22598 del 2018). 8.3 Tale vizio, per giunta non correttamente dedotto sotto il parametro dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. anziché del n. 4, non ricorre nel caso in esame, in quanto la C.T.R. ha ritenuto, con sufficienti argomentazioni, di confermare quanto statuito dai giudici di primo grado in ordine alla adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento come integrata dal sopralluogo effettuato in contraddittorio con un rappresentante dell’azienda. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione, nei termini innanzi descritti, sicché la stessa non può ritenersi viziata in modo così radicale da escluderne l'idoneità ad assolvere alla funzione di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 5315 del 2015), non potendosi certo configurare tale vizio nei casi in cui il giudice addivenga al suo convincimento sulla base di una valutazione di risultanze istruttorie diverse da quelle prodotte dalla parte. 9. Il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., in quanto allorché, come nella specie, la sentenza d’appello confermi la decisione di primo grado, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai n.n. 1-2-3 e 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. 7 di 11 Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme", ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l'art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629829 - 01). 9.1 Il contribuente, del resto, non ha neanche dedotto che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, siano tra loro diverse;
si ricorda che ”Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. (Sez. 2, n. 5528 del 10/03/2014 Rv. 630359 – 01; Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016 Rv. 643244 – 03; Sez. L, n. 20994 del 06/08/2019 Rv. 654646 - 01) 8 di 11 10. Anche il terzo motivo va dichiarato inammissibile, in quanto, a differenza di quanto dedotto dalla contribuente, la CTR non ha esteso l’applicazione della TIA ad aree produttive di rifiuti speciali ma, con accertamento in fatto non censurato, ha accertato che determinate aree fossero sottratte per la loro destinazione alla produzione di rifiuti speciali. Ebbene, il motivo che non si correla alla ratio decidendi effettiva della sentenza ed anzi ne postula una inesistente, è inammissibile alla stregua del principio di diritto (già affermato da Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi, fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7074 del 2017 e già anteriormente da Sez. U n. 16598 e n. 22226 del 2016), secondo cui: «Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.». 11. Infine, anche il quarto e quinto motivo non superano il vaglio di inammissibilità; a fondamento di entrambe le censure la 9 di 11 contribuente allega, infatti, una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Sul punto si ricorda che “ In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. (vedi tra le tante Cass. n. 24054 del 2017; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 13066 del 2007). 11.1 Nei motivi in esame la parte, in realtà, formula delle argomentazioni critiche dirette a censurare una, a suo giudizio, erronea ricognizione della fattispecie concreta da parte della CTR unitamente alla valutazione delle risultanze probatorie di causa, proponendo una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. Tale modalità di deduzione è presente sia nel quarto motivo, dove contesta l’inclusione come area tassabile anche dei corridoi di 10 di 11 passaggio per muletti e personale, in quanto non connotati dalla presenza di impianti, macchinari e attrezzature, sia nel quinto motivo, dove si duole dell'accertamento della sussistenza di una “non contestazione” delle destinazioni d’uso accertate dal tecnico comunale in sede di sopralluogo che, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è a sua volta, funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. (Sez. 2, n. 27490 del 28/10/2019 Rv. 655681 - 01). Un motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892). 12. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va integralmente rigettato. 12.1 La condanna alle spese segue la soccombenza. 12.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) - della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, - rigetta il ricorso;
- condanna la società ricorrente a pagare alla controricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo 11 di 11 complessivo di € 7.000,00 per compensi professionali, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, il 6 aprile 2023.
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento, notificato il 19-12-2012 dalla SOGET S.p.A., in qualità di concessionaria del Consorzio di Bacino 16, di cui faceva parte il Comune di Chivasso, relativo alla TIA per gli anni dal 2007 al 2011, rettificato con successivo atto del 14-2-2013, con cui veniva sottoposta a tassazione una maggiore superficie di un fabbricato industriale e contigui uffici;
3. la Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso della contribuente ritenendo infondate le eccezioni formali e corretta l’individuazione delle aree tassate;
4. la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva confermato la decisione di prime cure, salvo che per la non debenza dell’IVA, sul presupposto che l’atto risultava adeguatamente motivato in virtù del riferimento ad un sopralluogo effettuato in contraddittorio con il rappresentante della società, e legittima l’inclusione nelle aree tassabili anche dei corridoi di passaggio dei muletti e del personale, dovendosi escludere dalla imposizione solo le aree ove si svolgevano le lavorazioni industriali. 5. Avverso la sentenza di appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 6 dicembre 2017, affidato a cinque motivi;
la Concessionaria resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente censurava la sentenza impugnata denunciando la violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, 3 di 11 comma 1, n. 3, c.p.c., per aver omesso di pronunciarsi sulla nullità dell’avviso per carenza di motivazione e violazione dei principi sulla motivazione per relationem;
2. con il secondo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per aver omesso di esaminare la natura dell’attività e la tipologia dei rifiuti prodotti nell’area industriale oggetto di accertamento;
3. con il terzo motivo eccepiva la violazione e falsa applicazione dell’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver erroneamente ritenuto che il tributo fosse dovuto anche per i rifiuti speciali e non solo per quelli urbani;
4. con il quarto motivo denunciava violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver ritenuto corretta la tassazione anche dei corridoi di passaggio dei muletti e del personale;
5. con il quinto motivo eccepiva la violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver affermato che nell’atto di appello non erano contestate le destinazioni d’uso indicate dal tecnico comunale. 6. Preliminarmente va rigettata l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso, per la mancata indicazione della data di sottoscrizione e di rilascio della procura speciale. Costituisce orientamento consolidato che “Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest'ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto 4 di 11 dell'impugnazione; ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall'atto a margine del quale essa è apposta, restando, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità. (Sez. 5, n. 5577 del 26/02/2019 Rv. 652721 – 01; Sez. 2, n. 7014 del 17/03/2017 Rv. 643376 – 01; Sez. L, n. 19560 del 13/09/2006 Rv. 592429 - 01) 6.1. Nella specie, la certezza della data di rilascio della procura speciale, posta a margine del ricorso, in data antecedente alla notifica del ricorso consegue alla trascrizione della stessa nella copia notificata del ricorso presente in atti. 7. Non sussistono inoltre i presupposti per accogliere la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Chivasso di cui la sentenza impugnata, con pronuncia non censurata, ha dichiarato l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. 8. Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento. 8.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero - e purché il 5 di 11 vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1 , 18 giugno 2018 n. 16057; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009). Si è così precisato che “Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Vedi Cass. n. 9105 del 2017 e n. 20921 del 2019) ed ancora che “La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.” (Vedi Cass. n. 13248 del 2020). 8.2 Si è anche chiarito a che “In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo 6 di 11 comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.” ( Vedi Cass. n. 22598 del 2018). 8.3 Tale vizio, per giunta non correttamente dedotto sotto il parametro dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. anziché del n. 4, non ricorre nel caso in esame, in quanto la C.T.R. ha ritenuto, con sufficienti argomentazioni, di confermare quanto statuito dai giudici di primo grado in ordine alla adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento come integrata dal sopralluogo effettuato in contraddittorio con un rappresentante dell’azienda. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione, nei termini innanzi descritti, sicché la stessa non può ritenersi viziata in modo così radicale da escluderne l'idoneità ad assolvere alla funzione di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 5315 del 2015), non potendosi certo configurare tale vizio nei casi in cui il giudice addivenga al suo convincimento sulla base di una valutazione di risultanze istruttorie diverse da quelle prodotte dalla parte. 9. Il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., in quanto allorché, come nella specie, la sentenza d’appello confermi la decisione di primo grado, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai n.n. 1-2-3 e 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. 7 di 11 Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme", ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l'art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629829 - 01). 9.1 Il contribuente, del resto, non ha neanche dedotto che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, siano tra loro diverse;
si ricorda che ”Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. (Sez. 2, n. 5528 del 10/03/2014 Rv. 630359 – 01; Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016 Rv. 643244 – 03; Sez. L, n. 20994 del 06/08/2019 Rv. 654646 - 01) 8 di 11 10. Anche il terzo motivo va dichiarato inammissibile, in quanto, a differenza di quanto dedotto dalla contribuente, la CTR non ha esteso l’applicazione della TIA ad aree produttive di rifiuti speciali ma, con accertamento in fatto non censurato, ha accertato che determinate aree fossero sottratte per la loro destinazione alla produzione di rifiuti speciali. Ebbene, il motivo che non si correla alla ratio decidendi effettiva della sentenza ed anzi ne postula una inesistente, è inammissibile alla stregua del principio di diritto (già affermato da Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi, fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7074 del 2017 e già anteriormente da Sez. U n. 16598 e n. 22226 del 2016), secondo cui: «Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.». 11. Infine, anche il quarto e quinto motivo non superano il vaglio di inammissibilità; a fondamento di entrambe le censure la 9 di 11 contribuente allega, infatti, una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Sul punto si ricorda che “ In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. (vedi tra le tante Cass. n. 24054 del 2017; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 13066 del 2007). 11.1 Nei motivi in esame la parte, in realtà, formula delle argomentazioni critiche dirette a censurare una, a suo giudizio, erronea ricognizione della fattispecie concreta da parte della CTR unitamente alla valutazione delle risultanze probatorie di causa, proponendo una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. Tale modalità di deduzione è presente sia nel quarto motivo, dove contesta l’inclusione come area tassabile anche dei corridoi di 10 di 11 passaggio per muletti e personale, in quanto non connotati dalla presenza di impianti, macchinari e attrezzature, sia nel quinto motivo, dove si duole dell'accertamento della sussistenza di una “non contestazione” delle destinazioni d’uso accertate dal tecnico comunale in sede di sopralluogo che, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è a sua volta, funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. (Sez. 2, n. 27490 del 28/10/2019 Rv. 655681 - 01). Un motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892). 12. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va integralmente rigettato. 12.1 La condanna alle spese segue la soccombenza. 12.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) - della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, - rigetta il ricorso;
- condanna la società ricorrente a pagare alla controricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo 11 di 11 complessivo di € 7.000,00 per compensi professionali, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, il 6 aprile 2023.