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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 3351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3351 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 190/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIANCHI BEATRICE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BIANCHI BEATRICE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
RZ AT
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani iure sanguinis dei sigg. nato il [...], presso la città di Muzambinho, Stato Parte_1
di Minas Gerais, Brasile, CF-CPF n. , in proprio e per conto dei figlie minori, C.F._1 [...]
nata il [...], presso la città di Cabo Verde, Stato di Minas Gerais, Persona_1
Brasile, n. , nata il [...], presso la C.F._2 C.F._3 Parte_2
città di Cabo Verde, Stato di Minas Gerais, Brasile, n. , C.F._2 C.F._4 Parte_3
nata il [...], presso la città di Cabo Verde, Stato di Minas Gerais, Brasile, CF-
[...] pagina 1 di 4 CPF n. , residenti a [...]n. 238, Jardim Canaã, Muzambinho, Stato di Minas C.F._5
Gerais, Brasile. Conseguentemente, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Con riserva di modificare e precisare le proprie domande ed eccezioni ed articolare i mezzi istruttori a seconda dell'atteggiamento processuale della controparte. Si producono documenti come da separato indice.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti del sig. Persona_2
cittadino italiano, nato da genitori italiani, sig. e sig.ra , a
[...] Parte_4 Persona_3
AZ (LU), in data 22.08.1888 (doc. 02); in data 13.02.1915, presso la città di Muzambinho,
Stato di Minas Gerais, Brasile il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_2 Per_4
(doc. 03); dalla sopra menzionata unione matrimoniale nasceva, in data 22.02.1929, presso la
[...]
città di Muzambinho, Stato di Minas Gerais, Brasile, il sig. (doc. 04) ● in data Persona_5
18.06.1955, presso la città di Muzambinho, Minas Gerais, Stato di Minas Gerais, Brasile, il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra (doc. 05); in ragione del Persona_5 Persona_6
vincolo coniugale, la contraente adottava il cognome del marito modificando, così, il proprio in
[...]
dalla sopra indicata unione nasceva, in data 16.03.1956, presso la città di Muzambinho, Per_7
Stato di Minas Gerais, Brasile, il sig. (doc. 06); in data 16.04.1977 presso la città Persona_8
di Muzambinho, Stato di Minas Gerais, Brasile, il sig. contraeva matrimonio con la Persona_8
sig.ra (doc. 07); in ragione del vincolo coniugale, la contraente adottava il Persona_9
cognome del marito modificando, così, il proprio in dalla sopra Parte_5
indicata unione, nasceva, in data 16.04.1978, presso la città di Muzambinho, Stato di Minas Gerais,
Brasile, il sig. (doc. 08); attuale richiedente in data 20.11.1996, presso la città di Parte_1
Muzambinho, Stato di Minas Gerais, Brasile, il sig. contraeva matrimonio con la Parte_1
sig.ra (doc. 09); in ragione del vincolo coniugale, la contraente adottava il Persona_10
cognome del marito modificando, così, il proprio in dalla sopra indicata Persona_11
unione, nascevano, in data 19.05.2016, presso la città di Cabo Verde, Stato di Minas Gerais, Brasile, la sig.ra (doc. 10) in data 19.05.216, presso la città di Cabo Verde, Stato di Persona_1
Minas Gerais, Brasile, la sig.ra (doc. 11) in data 03.03.2020, presso la città Parte_3
di Capo Verde, Stato di Minas Gerais, Brasile, la sig.ra (doc. 12) odierni Parte_2
richiedenti pagina 2 di 4 rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. cittadino italiano, nato, a AZ Persona_2
(LU), in data 22.08.1888 il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica
pagina 3 di 4 un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. cittadino italiano, nato, a AZ (LU), in data 22.08.1888 cittadino Persona_2
italiano, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg nato il [...], presso la città di Muzambinho, Stato Parte_1
di Minas Gerais, Brasile, CF-CPF n. , in proprio e per conto dei figli minori, C.F._1 [...]
nata il [...], presso la città di Cabo Verde, Stato di Minas Gerais, Persona_1
Brasile, CF-CPF n. 158.458.526-92, nata il [...], presso la Parte_2
città di Cabo Verde, Stato di Minas Gerais, Brasile, CF-CPF n. , C.F._4 Parte_3
nata il [...], presso la città di Cabo Verde, Stato di Minas Gerais, Brasile, CF-CPF n.
[...]
, residenti a [...]n. 238, Jardim Canaã, Muzambinho, Stato di Minas Gerais, C.F._5
Brasile, con il consenso del secondo genitore, sig.ra , nata il 02 luglio Persona_12
1976, presso la città di Cabo Verde, Stato di Minas Gerais, Brasile,, sono tutti cittadini italiani .
-Spese compensate
Firenze, 19 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 190/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIANCHI BEATRICE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BIANCHI BEATRICE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
RZ AT
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani iure sanguinis dei sigg. nato il [...], presso la città di Muzambinho, Stato Parte_1
di Minas Gerais, Brasile, CF-CPF n. , in proprio e per conto dei figlie minori, C.F._1 [...]
nata il [...], presso la città di Cabo Verde, Stato di Minas Gerais, Persona_1
Brasile, n. , nata il [...], presso la C.F._2 C.F._3 Parte_2
città di Cabo Verde, Stato di Minas Gerais, Brasile, n. , C.F._2 C.F._4 Parte_3
nata il [...], presso la città di Cabo Verde, Stato di Minas Gerais, Brasile, CF-
[...] pagina 1 di 4 CPF n. , residenti a [...]n. 238, Jardim Canaã, Muzambinho, Stato di Minas C.F._5
Gerais, Brasile. Conseguentemente, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Con riserva di modificare e precisare le proprie domande ed eccezioni ed articolare i mezzi istruttori a seconda dell'atteggiamento processuale della controparte. Si producono documenti come da separato indice.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti del sig. Persona_2
cittadino italiano, nato da genitori italiani, sig. e sig.ra , a
[...] Parte_4 Persona_3
AZ (LU), in data 22.08.1888 (doc. 02); in data 13.02.1915, presso la città di Muzambinho,
Stato di Minas Gerais, Brasile il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_2 Per_4
(doc. 03); dalla sopra menzionata unione matrimoniale nasceva, in data 22.02.1929, presso la
[...]
città di Muzambinho, Stato di Minas Gerais, Brasile, il sig. (doc. 04) ● in data Persona_5
18.06.1955, presso la città di Muzambinho, Minas Gerais, Stato di Minas Gerais, Brasile, il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra (doc. 05); in ragione del Persona_5 Persona_6
vincolo coniugale, la contraente adottava il cognome del marito modificando, così, il proprio in
[...]
dalla sopra indicata unione nasceva, in data 16.03.1956, presso la città di Muzambinho, Per_7
Stato di Minas Gerais, Brasile, il sig. (doc. 06); in data 16.04.1977 presso la città Persona_8
di Muzambinho, Stato di Minas Gerais, Brasile, il sig. contraeva matrimonio con la Persona_8
sig.ra (doc. 07); in ragione del vincolo coniugale, la contraente adottava il Persona_9
cognome del marito modificando, così, il proprio in dalla sopra Parte_5
indicata unione, nasceva, in data 16.04.1978, presso la città di Muzambinho, Stato di Minas Gerais,
Brasile, il sig. (doc. 08); attuale richiedente in data 20.11.1996, presso la città di Parte_1
Muzambinho, Stato di Minas Gerais, Brasile, il sig. contraeva matrimonio con la Parte_1
sig.ra (doc. 09); in ragione del vincolo coniugale, la contraente adottava il Persona_10
cognome del marito modificando, così, il proprio in dalla sopra indicata Persona_11
unione, nascevano, in data 19.05.2016, presso la città di Cabo Verde, Stato di Minas Gerais, Brasile, la sig.ra (doc. 10) in data 19.05.216, presso la città di Cabo Verde, Stato di Persona_1
Minas Gerais, Brasile, la sig.ra (doc. 11) in data 03.03.2020, presso la città Parte_3
di Capo Verde, Stato di Minas Gerais, Brasile, la sig.ra (doc. 12) odierni Parte_2
richiedenti pagina 2 di 4 rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. cittadino italiano, nato, a AZ Persona_2
(LU), in data 22.08.1888 il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica
pagina 3 di 4 un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. cittadino italiano, nato, a AZ (LU), in data 22.08.1888 cittadino Persona_2
italiano, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg nato il [...], presso la città di Muzambinho, Stato Parte_1
di Minas Gerais, Brasile, CF-CPF n. , in proprio e per conto dei figli minori, C.F._1 [...]
nata il [...], presso la città di Cabo Verde, Stato di Minas Gerais, Persona_1
Brasile, CF-CPF n. 158.458.526-92, nata il [...], presso la Parte_2
città di Cabo Verde, Stato di Minas Gerais, Brasile, CF-CPF n. , C.F._4 Parte_3
nata il [...], presso la città di Cabo Verde, Stato di Minas Gerais, Brasile, CF-CPF n.
[...]
, residenti a [...]n. 238, Jardim Canaã, Muzambinho, Stato di Minas Gerais, C.F._5
Brasile, con il consenso del secondo genitore, sig.ra , nata il 02 luglio Persona_12
1976, presso la città di Cabo Verde, Stato di Minas Gerais, Brasile,, sono tutti cittadini italiani .
-Spese compensate
Firenze, 19 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri pagina 4 di 4