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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/06/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 12 giugno 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 566/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marcello Luparella con questi elett.te domiciliato in Ariano
Irpino (AV) alla via Parzanese n. 27, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gaetano
Amato ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001516555 notificata in data 25.01.2024 per la somma di €#1.125#
(millecentoventicinque) a titolo di omesso pagamento di ritenute
CP_ previdenziali e assistenziali per l'anno 2017. si è costituito. La somma viene richiesta al ricorrente in quanto, all'epoca della violazione, legale rappresentante della Il ricorso è Parte_2
infondato.
2) Il ricorrente eccepisce, in via preliminare, la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria. La violazione consiste nella omissione contributive per l'anno 2017. La prescrizione, pacificamente quinquennale, è stata interrotta in data 19.12.2018 dalla notifica del verbale di accertamento;
ha fatto, quindi, seguito la notifica in data 25.01.2024 della ordinanza di ingiunzione. Nelle note di trattazione per la prima udienza del 29.11.2024 il ricorrente contesta, in termini generici, la idoneità della documentazione
CP_ prodotta da a comprovare la notifica di detto verbale di accertamento.
CP_ produce copia, fronte retro, della cartolina di ricevimento di raccomandata a.r., e sul documento prodotto con le note per la udienza del 15.5.2025 compare il numero identificativo (78602922139-7) corrispondente quello presente sulla cartolina prodotta. Il comma 6-bis dell'art. 103, co. 1, del D.L. 18/2020, convertito con la L. n. 27/2020, in riferimento ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, dispone che “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. A tanto occorre aggiungere la sospensione di mesi tre prevista dall'art
. 2, comma 1 quater, del d.l. n. 463/1983 (convertito in Legge n.
638/1983). Dunque, considerando la sospensione per un totale di 188 giorni (90 giorni più 98 giorni di sospensione Covid), decorrente dalla data di notifica del verbale di accertamento, il termine quinquennale
Pag. 2 di 3 non era spirato al moneto della notifica della Ordinanza Ingiunzione contestata (notifica del 25 gennaio 2024; scadenza del quinquennio al
23.6.2024).
5) Il ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione passiva, ma anche
CP_ tale eccezione appare infondata. L'atto di accertamento n.
0800.15/11/2018.0265861 del 15.11.2018 da cui è scaturita l'ordinanza di ingiunzione fa riferimento alla mensilità di dicembre
2016, periodo in cui il ricorrente era ancora legale rappresentante della società e allorquando la società La era ancora Parte_2
attiva. Come risulta dalla visura, solo con atto dell'11.01.2017 la società è stata posta in liquidazione, per essere poi, in data 18.02.2019, cancellata dal registro delle imprese.
CP_ 6) Il ricorrente va condannato al pagamento a favore di delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#886# (ottocentottantasei) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 566/2024 vertente tra Parte_1
CP_
nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e
[...]
deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 delle spese di lite che liquida nella somma di €#886#
(ottocentottantasei) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 12 giugno 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 12 giugno 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 566/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marcello Luparella con questi elett.te domiciliato in Ariano
Irpino (AV) alla via Parzanese n. 27, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gaetano
Amato ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001516555 notificata in data 25.01.2024 per la somma di €#1.125#
(millecentoventicinque) a titolo di omesso pagamento di ritenute
CP_ previdenziali e assistenziali per l'anno 2017. si è costituito. La somma viene richiesta al ricorrente in quanto, all'epoca della violazione, legale rappresentante della Il ricorso è Parte_2
infondato.
2) Il ricorrente eccepisce, in via preliminare, la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria. La violazione consiste nella omissione contributive per l'anno 2017. La prescrizione, pacificamente quinquennale, è stata interrotta in data 19.12.2018 dalla notifica del verbale di accertamento;
ha fatto, quindi, seguito la notifica in data 25.01.2024 della ordinanza di ingiunzione. Nelle note di trattazione per la prima udienza del 29.11.2024 il ricorrente contesta, in termini generici, la idoneità della documentazione
CP_ prodotta da a comprovare la notifica di detto verbale di accertamento.
CP_ produce copia, fronte retro, della cartolina di ricevimento di raccomandata a.r., e sul documento prodotto con le note per la udienza del 15.5.2025 compare il numero identificativo (78602922139-7) corrispondente quello presente sulla cartolina prodotta. Il comma 6-bis dell'art. 103, co. 1, del D.L. 18/2020, convertito con la L. n. 27/2020, in riferimento ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, dispone che “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. A tanto occorre aggiungere la sospensione di mesi tre prevista dall'art
. 2, comma 1 quater, del d.l. n. 463/1983 (convertito in Legge n.
638/1983). Dunque, considerando la sospensione per un totale di 188 giorni (90 giorni più 98 giorni di sospensione Covid), decorrente dalla data di notifica del verbale di accertamento, il termine quinquennale
Pag. 2 di 3 non era spirato al moneto della notifica della Ordinanza Ingiunzione contestata (notifica del 25 gennaio 2024; scadenza del quinquennio al
23.6.2024).
5) Il ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione passiva, ma anche
CP_ tale eccezione appare infondata. L'atto di accertamento n.
0800.15/11/2018.0265861 del 15.11.2018 da cui è scaturita l'ordinanza di ingiunzione fa riferimento alla mensilità di dicembre
2016, periodo in cui il ricorrente era ancora legale rappresentante della società e allorquando la società La era ancora Parte_2
attiva. Come risulta dalla visura, solo con atto dell'11.01.2017 la società è stata posta in liquidazione, per essere poi, in data 18.02.2019, cancellata dal registro delle imprese.
CP_ 6) Il ricorrente va condannato al pagamento a favore di delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#886# (ottocentottantasei) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 566/2024 vertente tra Parte_1
CP_
nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e
[...]
deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 delle spese di lite che liquida nella somma di €#886#
(ottocentottantasei) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 12 giugno 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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